Nota MPI 14 giugno 1999
Prot. n.39370/BL
Oggetto: Esami di Stato - Personale supplente breve e saltuario nominato membro interno - Proroga contratto di lavoro - Quesito
La Legge 425 del 10 dicembre 1997 ha riformato i vecchi esami di maturità, introducendo gli "esami di Stato conclusivi dei corsi di studio delle scuole secondarie superiori", che faranno il loro primo ingresso il prossimo 23 giugno.
Gli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore, pur avendo un impianto sostanzialmente innovativo rispetto al passato, nulla hanno innovato per quanto riguarda l'attribuzione delle indennità e dei compensi ai componenti di commissione, con l'eccezione della previsione legislativa del compenso spettante al personale impegnato negli esami preliminari dei candidati privatisti sulle materie o parti di programma non coincidenti con quelle del corso seguito.
Di conseguenza la C.M. 104/99, recante le istruzioni applicative della citata normativa ha confermato che il trattamento economico principale, derivante dalla stipula di proroga o di specifico contratto, vada corrisposto esclusivamente al sotto indicato personale docente con contratto individuale di lavoro a tempo determinato (ex non di ruolo), nominato dal Ministero o dal provveditore nelle commissioni d'esame di Stato (ex maturità) correlandolo al numero di ore di insegnamento risultanti dal precedente contratto di lavoro, fino al giorno conclusivo della rispettiva sessione d'esame:
a) docente assunto con contratto di lavoro a tempo determinato stipulato dal provveditore agli studi fino al termine delle attività didattiche senza diritto alla retribuzione durante il periodo estivo;
b) docente con rapporto di lavoro a tempo determinato stipulato dal capo d'istituto fino al termine delle attività didattiche per la copertura di un numero di ore non superiore a sei settimanali.
Come si può agevolmente rilevare, la retribuzione principale è stata esclusa per il personale docente supplente breve e saltuario il cui contratto di lavoro si conclude con la fine delle lezioni, ancorché nominato nelle commissioni di esame di Stato.
Tuttavia, la configurazione delle nuove commissioni di esame (quattro membri interni, quattro membri esterni, oltre al presidente) con la nomina di circa 130 mila docenti, ha messo in evidenza una figura "nuova" rispetto alla preesistente normativa: il supplente breve e saltuario nominato membro interno dal Ministero. Ciò deriva dalla circostanza che con questo nuovo esame necessitano circa 80 mila membri interni a fronte dei 40 mila dell'anno precedente.
Questo Ministero ritiene, quindi, che per tale nuova figura di supplente breve e saltuario (con contratto di lavoro a tempo determinato stipulato con il capo di istituto) nominato d'ufficio dal Ministero con funzione di rappresentante interno in seno alla commissione d'esame non debba escludersi la possibilità di corrispondere allo stesso il trattamento economico principale, tenuto conto che, ai sensi dell'art.44 del CCNL-Scuola è stato mantenuto in servizio fino al termine delle lezioni e il cui nomi nativo è stato acquisito nelle configurazioni delle commissioni dal Ministero. Dal trattamento economico in questione continua invece a rimanere escluso il supplente breve e saltuario nominato in qualità di membro esterno, in quanto l'instaurarsi di tale rapporto consegue all'accoglimento di una apposita domanda volontariamente avanzata dall'interessato.
Tutto ciò premesso si chiede a codesto Dicastero di far conoscere con la massima urgenza il proprio avviso in proposito, tenuto conto che le operazioni di esame iniziano il prossimo 23 giugno.