Nota MPI 1 aprile 1999

Prot. n. 37229/BA

Oggetto: Personale dirigente scolastico. Attività di consulenza nei corsi di preparazione ai concorsi ordinari a cattedre

Giungono numerosi quesiti a questo Gabinetto riguardanti la possibilità per i capi di istituto di svolgere attività di consulenza nei corsi di preparazione ai concorsi ordinari a cattedre per le scuole materne, elementari e secondarie.

Al riguardo si è dell'avviso che l'attività in questione, per le modalità con le quali si svolge e per i destinatari delle stesse, non sia assimilabile allo svolgimento di lezioni private, precluso al personale direttivo dall'art. 508, comma 6 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, ma abbia piuttosto la natura di prestazione d'opera professionale.

Ciò premesso, non può tuttavia non considerarsi la molteplicità degli impegni e delle responsabilità ai quali sono istituzionalmente chiamati i capi di istituto, ulteriormente accresciuti dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo 6 marzo 1998, n. 59 che prevede l'attribuzione agli stessi della qualifica dirigenziale e la partecipazione ai relativi corsi di formazione, con un percorso formativo di 300 ore di durata, che si concluderà il 31 agosto del 2000, a norma del decreto ministeriale del 5 agosto 1998.

Si ritiene pertanto che le richieste, da parte del predetto personale, allo svolgimento dell'attività in questione, debbano essere attentamente vagliate, caso per caso, dalle SS.LL. per stabilire se in relazione al tipo di impegno che il capo di istituto è chiamato a svolgere nell'attività di consulenza, questa sia compatibile con l'orario di servizio e con l'assolvimento di tutti i compiti inerenti alla funzione direttiva e possa pertanto essere autorizzata, a norma dell'art. 58, commi da 6 a 10, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dall'art. 26 del decreto legislativo 31 marzo 1988, n. 80.

Resta comunque inteso che, come previsto per le precedenti procedure concorsuali, il personale che sia stato impegnato nella prescritta attività, non può far parte in nessun caso delle commissioni giudicatrici dei concorsi in oggetto.



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