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Dipartimento per i servizi nel territorio Nota 16 maggio 2002 Prot. n. 2027/02 Oggetto: Contenzioso in materia di mobilità a.s. 2002/2003 Con i trasferimenti del personale docente della scuola elementare, materna e secondaria di II grado, pubblicati rispettivamente il 29 marzo, il 17 aprile e l'8 maggio, sono iniziati i movimenti del personale della scuola. Facendo seguito alle precedenti note di questa Direzione Generale n. 758 del 29 novembre 2001 e n. 119 del 17 gennaio 2002, con le quali si invitavano codesti uffici scolastici regionali a rendere operativi gli uffici di segreteria previsti dall'accordo del 18 ottobre 2001 per lo svolgimento del tentativo di conciliazione in tempo utile per la gestione del contenzioso connesso all'attivazione delle procedure di mobilità per l'anno scolastico 2002/2003, si ritiene utile fornire sinteticamente il quadro complessivo delle modalità possibili d'impugnativa dei provvedimenti in oggetto. A seguito dell'accordo per la disciplina sperimentale della conciliazione ed arbitrato per il personale della scuola sottoscritto il 18 ottobre 2001, avverso i risultati dei movimenti non è più possibile proporre ricorso gerarchico ai sensi del D.P.R. 1199/71, ma solo ricorso al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro ex art. 63 del d. lgs. n. 165/01. Presupposto per poter adire il giudice ordinario è la richiesta del tentativo di conciliazione, ad eccezione della ipotesi del ricorso ex art. 700 del c.p.c. (in tale ipotesi il tentativo di conciliazione va comunque richiesto nella fase di riassunzione del giudizio). Il tentativo di conciliazione può essere esperito alternativamente:
Qualora il tentativo di conciliazione abbia esito negativo, o, comunque, decorso il termine di 90 giorni dalla data della sua presentazione, il ricorso al giudice ordinario diventa procedibile ex art. 65 del d. lgs. 165/2001. Il C.C.N.Q. sopra citato prevede anche, all'art. 3 , la possibilità di deferire la controversia ad un arbitro: l'arbitrato può svolgersi, ai sensi del comma 4 dell'art. 3 del medesimo accordo, anche presso gli uffici di segreteria, oltre che presso le apposite camere arbitrali. Sulla validità del lodo arbitrale decide in unico grado il Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, così come previsto dall'art. 412-quater c.p.c. Con l'occasione si fa presente che, relativamente ai ricorsi avverso la mobilità, il potere di conciliazione, di competenza dei dirigenti di uffici dirigenziali generali ex art. 16 del d. lgs. 165/01, può essere delegato. Si prega di voler dare la massima diffusione nel territorio di quanto sopra rappresentato e di voler attivare un monitoraggio dell'attività degli uffici di segreteria, che riguardi, in particolare, la localizzazione, l'oggetto (non limitato ai movimenti), i motivi e l'esito dei tentativi di conciliazione. Al riguardo si precisa che gli uffici di segreteria dovranno porsi in posizione distinta rispetto agli uffici del contenzioso eventualmente costituiti presso le articolazioni territoriali degli uffici scolastici regionali.
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