Nota 16 maggio 2001
Prot. n.77/SD
Oggetto: Mobilità del personale A.T.A.. Precisazioni
A seguito di numerosi quesiti, pervenuti alla scrivente Direzione Generale, si forniscono agli uffici competenti le seguenti precisazioni in relazione ad alcune problematiche riguardanti la mobilità del personale A.T.A..
1. Nel ribadire quanto specificato con nota n. 56/SD del 30 marzo 2001, si fa presente che in base all'art. 51 bis del C.C.D.N. del 18.1.2001, ed in applicazione all'art. 8, comma 2 dell'accordo ARAN del 20 luglio 2000, il personale A.T.A. assunto a tempo parziale può, a domanda, essere assegnato in altre istituzioni scolastiche su posti a tempo pieno nell'ambito delle operazioni di mobilità. Per quanto riguarda la determinazione dei posti disponibili nelle istituzioni scolastiche, dato che la mobilità si effettua solo su posti interi, si dovrà considerare titolare anche il personale transitato dagli Enti Locali con rapporto di lavoro a tempo parziale. Pertanto, il numero di personale a tempo parziale in una istituzione scolastica crea un potenziale accantonamento, finalizzato alla sistemazione a tempo pieno di detto personale, che impedisce l'ingresso nell'istituto finché il numero dei titolari (tempo pieno + tempo parziale) risulta superiore al numero di posti di organico.
Ovviamente, ai fini della individuazione dei soprannumerari, non dovrà essere preso in esame il personale appartenente alla suddetta categoria visto che la loro titolarità a tempo pieno è solo potenziale e finalizzata all'accantonamento.
2. Analogamente al restante personale A.T.A., il personale immesso in ruolo con decorrenza giuridica 1/9/2000, ha diritto all'anzianità di servizio di cui alla lettera A tabella I allegato E del contratto sulla mobilità anche per l'anno in corso purché il servizio sia stato svolto nello stesso profilo professionale di nomina.