Nota 18 ottobre 2000

Prot. n. 1775

Oggetto: Trasmissione protocollo di Intesa tra il Ministero della Pubblica Istruzione e la Compagnia di S. Paolo "Fondazione per la scuola" - Anno scolastico 2000-2001 

Si trasmette, per le valutazioni ed i successivi adempimenti di rispettiva competenza, l'unito Protocollo di Intesa sottoscritto con la Compagnia S. Paolo - "Fondazione per la Scuola", finalizzato ad un intervento promozionale per una prima attuazione di "Centri Integrati Intermedi di Servizio" denominati CIIS.

L'accordo si pone in continuità con la prima fase sperimentale realizzata nell'A.S. 1999/2000 nell'ambito del progetto PICTO e del Protocollo di Intesa con la Provincia di Pisa.

Dette esperienze, infatti, hanno evidenziato alcune significative caratteristiche per l'organizzazione di centri servizi e possono costituire un riferimento, insieme a quello ora proposto, nel graduale processo di attuazione di nuovi modelli organizzativi coerenti con il riordino dell'Amministrazione periferica e funzionale all'autonomia delle istituzioni scolastiche.

In attuazione dell'accordo - quadro definito con il citato Protocollo le SS.LL. potranno, pertanto, nell'ambito delle proprie competenze, sottoscrivere specifici accordi locali secondo le indicazioni contenute negli artt. 1 e 3.

In sede di definizione di accordi locali è auspicabile che le esperienze pregresse sopra menzionate siano valorizzate e recuperate in una logica processuale in ordine al supporto dei processi di cambiamento didattico-organizzativo ed amministrativo che investono la scuola.

Ciò premesso, anche in relazione alle esigenze espresse dalle SS.LL., in particolare nell'incontro svoltosi il 3 ottobre u.s. presso l'Ufficio del Capo di Gabinetto, si fa presente che, ai fini dell'attivazione dei CIIS, le SS.LL. medesime potranno fare affidamento sui seguenti finanziamenti assegnati , in applicazione della Legge n. 440/97, a carico del Cap. 1170:

Regione Liguria L. 263.800.000

Regione Lombardia L. 843.500.000

Regione Toscana L. 347.000.000

Tali finanziamenti tengono conto della distribuzione delle risorse destinate a sostenere le sperimentazioni già in atto (Progetto PICTO) e delle quote relative al funzionamento degli snodi territoriali di supporto alla realizzazione dell'autonomia scolastica (vedi punto 6 della CM n. 194/2000) e sono assegnate ai Provveditori agli Studi aventi sede nei capoluoghi delle regioni, per essere posti a disposizione delle SS.LL.

Per quanto concerne la Direzione regionale sperimentale della Toscana, sempre presso il Provveditorato agli Studi di Firenze, è disponibile, sul Cap. 1170, il finanziamento di Lire un miliardo, finalizzato alla prosecuzione del Progetto P.I.S.A.

Per quanto attiene alle dotazioni di personale da destinare ai CIIS, si richiama l'attenzione sulle disposizioni contenute nell'art.4 del citato protocollo di Intesa con la Compagnia di S. Paolo, sottolineando la circostanza che le procedure selettive dovranno essere espletate nel rispetto dei contingenti numerici previsti dalla Legge n. 448/98 e di quelli autorizzati dalla competente Direzione Generale del Personale.

Si rimane in attesa di comunicazioni in ordine alle iniziative che le SS.LL. intenderanno adottare.

Il Direttore Generale - Cosentino

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PROTOCOLLO D'INTESA
tra
il Ministero della Pubblica Istruzione
e la "Fondazione per la scuola"
della Compagnia di S. Paolo
anno scolastico 2000/2001

Vista la Legge n. 59 del 21 marzo 1997 che delega al Governo il conferimento di funzioni e compiti alle regioni e agii enti per la riforma della Pubblica Amministrazione e che, all'articolo 21, attribuisce l'autonomia alle scuole, delegando il Governo ad emanare il regolamento dell'autonomia.

Vista la legge n440 del 18 dicembre 1997 che istituisce il Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi

Visto il Dl.gs. n. 112 del 31 marzo 1998, riguardante il "conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti Locali"

Vista la legge n. 448 del 23 dicembre 1998, recante "Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo" e che, all'articolo 26, disciplina l'utilizzazione del personale scolastico.

Visto il D.P.R. n. 275 del 8 marzo 1999 con il quale è stato emanato il regolamento recante norme in materia di autonomia didattica e organizzativa delle istituzioni scolastiche ai sensi del citato articolo 21 della Legge n. 59/97.

Vista la legge n. 144 del 17 maggio 1999, articoli 68 e 69, che introduce l'obbligo di frequenza alle attività formative fino al diciottesimo anno di età: nel sistema d'istruzione, nel sistema di formazione professionale, nell'apprendistato e la certificazione delle competenze per il passaggio da un sistema all'altro.

Visto il Dl.gs n. 300 del 30 luglio 1999 che disciplina l'organizzazione del Governo e il relativo regolamento attuativo, concernente la riforma organizzativa del Ministero della Pubblica Istruzione e delle sue diramazioni territoriali, approvato dal Consiglio dei Ministri in data 14 luglio 2000 (articolo 14, comma 2).

Visti i DD.M del 15 dicembre 1999 e del 21 gennaio 2000 con i quali, nell'ambito delle regioni Liguria, Lombardia, Toscana e Sicilia, sono state attivate in via sperimentale direzioni generali regionali, ai sensi dell'art. 75 del Dl.gs 30 luglio 1999, n. 300;

Vista la Direttiva generale per l'azione amministrativa e la gestione dell'esercizio 2000 n. 161 del 12.6.2000.

Vista la Direttiva n. 175 del 28 giugno 2000, concernente l'individuazione degli interventi prioritari e criteri generali per la ripartizione delle somme, le indicazioni sul monitoraggio, il rapporto e la valutazione degli interventi stessi, ai sensi dell'articolo 2 della Legge 18 dicembre 1997 n. 440, relativa all'esercizio finanziario 2000.

Premesso che:

  1. strutture stabili di locali e attrezzature appositamente dedicati;
  2. struttura di tipo professionale, non sovraordinata alle scuole, orientata ad "aiutare" gli istituti scolastici e i docenti;
  3. struttura operante in una logica di servizio che esclude, salvo situazioni transitorie e eccezionali, compiti quali l'erogazione di finanziamenti e la gestione di personale;
  4. organizzazione territoriale con "antenne" e centri sub provinciali che assicurano servizi fruibili a tutte le scuole del territorio, soprattutto quelle più periferiche e disagiate;
  5. coordinamento provinciale che evita la frammentazione delle esigenze, facilita il trasferimento di buone pratiche, si interfaccia con le istituzioni regionali.

Altri elementi organizzativi sono invece rapportati alle differenti realtà provinciali nelle quali i CIIS si troveranno ad operare:

  1. portafoglio servizi progettato sulla base dei bisogni espressi dalle scuole e dal territorio
  2. qualità e collocazione dei CIIS in relazione alla numerosità delle scuole e all'estensione del territorio;
  3. personale scelto in relazione ai servizi attivati e, comunque, sempre sulla base della competenza professionale.

Tutto ciò premesso
tra il
Ministero della Pubblica Istruzione
e la
"Fondazione per la scuola"
della Compagnia di San Paolo

Articolo 1

  1. La presente intesa, tra Ministro della Pubblica Istruzione e "Fondazione per la scuola" della Compagnia di San Paolo, di seguito denominata "Fondazione per la scuola", è finalizzata ad un intervento promozionale per una prima attuazione di "Centri integrati intermedi di Servizio" di seguito denominati CIIS da realizzarsi di concerto con le strutture territoriali del Ministero della Pubblica Istruzione, nelle regioni in cui sono state attivate, in via sperimentale, le Direzioni regionali.
  2. In sede locale è previsto il coinvolgimento degli Enti Locali e delle istituzioni regionali, tale partecipazione sarà definita con le modalità indicate nel successivo art.3.
  3. Il documento progettuale che illustra dettagliatamente finalità, obiettivi e impegni fa parte integrante dell'intesa (allegato A) e sarà attuato nelle misure, con le gradualità e modalità che si determineranno con gli accordi locali di cui al successivo art.3 anche in modo complementare o integrato rispetto ad analoghi progetti sperimentali in corso di svolgimento

Articolo 2

La prima attuazione dei CIIS e’ regolata a norma della L.59/97, del Dl.gs 112/98, del DPR 275/99, della L. 144/99, del Dl.gs 300/99 e relativo Regolamento, approvato dal Consiglio dei Ministri in data 14 luglio 2000 (articolo 14, comma 2)

Articolo 3

  1. La promozione della prima attuazione dei CIIS, nell'ambito della presente intesa tra il Ministero della Pubblica Istruzione e la "Fondazione per la scuola", potrà interessare le Direzioni regionali attivate in via sperimentale mediante la stipula di specifici accordi tesi a definire gli ambiti territoriali, le aree di intervento, le modalità di attuazione e monitoraggio delle sperimentazioni nonché gli organi di governo dei CIIS.
  2. Nei contesti territoriali individuati l'attuazione dei CIIS comporta il progressivo assorbimento dei compiti affidati ai nuclei di sostegno all'autonomia.
  3. Gli accordi saranno promossi dai dirigenti responsabili delle direzioni regionali sperimentali, mediante l'attivazione di un tavolo di concertazione che riunisca il medesimo dirigente scolastico regionale, i provveditori agli studi interessati, il rappresentante della "Fondazione per la scuola" gli Enti locali e la Regione coinvolti nel progetto.

Articolo 4

per la prima attuazione dei CIIS:

  1. Il personale dei centri integrati intermedi di servizio sarà assicurato attraverso l'utilizzazione di personale dirigente, docente e amministrativo di riconosciuta competenza ed il possesso di specifici crediti formativi in materia, nei limiti delle disposizioni vigenti; questo personale opererà a tempo pieno nei CIIS prevedendo, almeno nella sede provinciale interessata, un ufficio di segreteria.
  2. la selezione del personale, di cui al comma 1, sarà effettuata tramite una apposita procedura di selezione di tipo non concorsuale aperta anche al personale degli uffici del provveditorato in possesso dei requisiti richiesti.
  3. possono essere previste anche utilizzazioni annuali di personale direttivo e docente della scuola su appositi progetti dedicati, ai sensi del comma 10 dell'articolo 26 della citata legge 448/98, con oneri interamente a carico dei soggetti che aderiranno ai successivi protocolli e convenzioni.

Articolo 5

  1. La "Fondazione per la scuola" si impegna a svolgere, nelle sedi individuate dagli accordi territoriali di cui al precedente articolo 3, opportune attività di promozione della prima attuazione dei CIIS, mettendo a disposizione risorse di consulenza.
  2. la "Fondazione per la scuola" è altresì disponibile ad allocare un importo non superiore a lire un miliardo per sostenere, tramite singole convenzioni con i dirigenti scolastici regionali, la prima attuazione di un numero limitato di CIIS, scelti tra quelli che maggiormente si impegnano a valorizzare la professionalità di dirigenti scolastici e docenti del territorio, anche attraverso una rotazione periodica del proprio organico, ivi compreso il personale amministrativo. Ciò al fine di diffondere, con il rientro nelle istituzioni scolastiche di appartenenza l'esperienza innovativa acquisita e prevenire rischi di immobilismo professionale.
  3. Le spese logistiche (sedi, attrezzature, spese di funzionamento, ecc.) dovranno essere concordate con gli Enti locali, nell'ambito del tavolo di concertazione di cui all'articolo 3.

Articolo 6

  1. Le risorse finanziarie di competenza del Ministero per la prima attuazione dei CIIS definite in sede di accordo locale, di cui all'art.4, comma 1, sono desunte dai finanziamenti generali e specifici previsti dalla legge 440/97, entro i limiti delle loro effettive assegnazioni.
  2. Fra le competenze dei CIIS è esclusa qualunque forma di erogazione o gestione diretta dei finanziamenti perché ciò non è compatibile con la loro funzione di "servizio".
  3. Le risorse di ciascun CIIS saranno gestite dal dirigente scolastico regionale, o territoriale, sentiti gli organi di governo, definiti in sede di accordo locale.
  4. Possono essere individuate risorse finanziarie aggiuntive nell'ambito dei fondi regionali per il diritto allo studio.
  5. Se necessario al buon esito della sperimentazione, su specifici progetti dedicati, possono essere attivate convenzioni con IRRSAE, ecc.

Articolo 7

Gli organi di governo dei CIIS dovranno prevedere la partecipazione di tutti i firmatari gli accordi di cui all'art.3 comma 3 occorre inoltre assicurare il continuo rapporto con le scuole e con il territorio e un adeguato coordinamento dei CIIS provinciali.

Articolo 8

Per assicurare un adeguato servizio di supporto e consulenza i protocolli locali dovranno garantire alcune caratteristiche fondamentali:

  1. I CIIS saranno organizzati come strutture professionali di servizio, non sovraordinate alle scuole; essi si caratterizzeranno anche come Centri di gestione delle risorse per il supporto amministrativo in ordine alle nuove competenze che l'autonomia assegna alle scuole (articolo 14, DPR 275/99).
  2. Il portafoglio servizi sarà coerente con i bisogni e le richieste locali e gli indirizzi nazionali del sistema d'istruzione.
  3. L'organizzazione (coordinamento provinciale e sedi decentrate) terrà conto delle caratteristiche sociali e territoriali delle province, con particolare riguardo per le zone più deboli e decentrate.
  4. L'organizzazione dei CIIS per raggiungere gli obiettivi desiderati, dovrà in ogni caso essere congruente con gli indirizzi generali indicati nel progetto (Allegato A), fatte salve le specificità legate a ciascun territorio.

Articolo 9

Saranno garantite, per il sostegno all'autonomia degli istituti scolastici e al decentramento amministrativo, specifiche attività di formazione del personale della scuola e degli Enti locali, da attuarsi con il concorso e l'impegno professionale dei CIIS provinciali e sub provinciali.

Articolo 10

Per assicurare un attento monitoraggio delle sperimentazioni attivate con la costituzione dei CIIS anche al fine di determinare possibili indicazioni di massima sul funzionamento delle strutture territoriali è costituito presso l'Amministrazione centrale un ufficio di coordinamento, presieduto dal Capo di Gabinetto e composto dal Direttore Generale responsabile dell'Ufficio per l'attuazione dell'autonomia scolastica e dai dirigenti preposti alle Direzioni regionali sperimentali.

Il Ministro della Pubblica Istruzione prof. Tullio De Mauro
per la "Fondazione per la scuola"
della Compagnia di San Paolo
Il presidente

 

Progetto

Per la Prima applicazione
Di
CENTRI INTEGRATI INTERMEDI DI SERVIZIO (CIIS)
a supporto dell’autonomia
delle
Istituzioni scolastiche

Allegato "A"

Al
Protocollo d’intesa
Tra il
Ministero della Pubblica Istruzione

E la

"Fondazione per la scuola"
della Compagnia di San Paolo

Premessa

Il prossimo anno scolastico segnerà l’avvio dell’effettiva autonomia delle istituzioni scolastiche che passeranno da un rapporto pressochè univoco con il Ministero della Pubblica Istruzione, e con le sue diramazioni territoriali, ad un sistema di relazioni locali altamente complesso nel quale interverranno una pluralità di soggetti portatori di risorse, e interessi, diversi.

In questo contesto le scuole dovranno porsi come soggetti autonomi, in grado di negoziare con le diverse realtà del territorio di appartenenza, in primo luogo con gli Enti locali, e nel contempo capaci di assumersi nuove e dirette responsabilità in ordine alla configurazione della propria offerta formativa.

Una tale prospettiva implica che le componenti professionali (docenti, dirigenti, insegnanti di progetto, funzioni obiettivo) di ciascun istituto pongano particolare attenzione all’elaborazione del progetto didattico affinchè esso sia:

*coerente con gli obiettivi generali dell’intero sistema d’istruzione ma anche rispondente alle specifiche realtà del contesto territoriale di riferimento.

Ne consegue che le scuole vanno considerate nell’ambito di un sistema aperto, contemporaneamente, unitario e differenziato:

unitario, in quanto gli obiettivi generali del processo formativo saranno definiti a livello nazionale per assicurare a tutti gli studenti pari opportunità educative;

differenziato, in quanto le scuole di ciascun territorio saranno in interazione fra loro e con il contesto sociale, economico e culturale di appartenenza: questo rapporto determinerà una relazione di reciprocità tra collettività e sistema scolastico.

*Adeguato alle caratteristiche individuali dei diversi soggetti coinvolti

L’individuazione presuppone la capacità di modulare contenuti e modi dell’insegnamento in relazione ai punti di forza e di debolezza che caratterizzano lo stile di apprendimento di ciascun alunno, singolarmente considerato.

Occorre allora un progetto caratterizzato da forti elementi di flessibilità organizzativa e didattica in relazione ai tempi dell’insegnamento, alla scelta di metodologie e strumenti all’avvio di percorsi formativi differenziati, all’articolazione modulare di alunni provenienti da classi diverse, alle modalità di impiego dei docenti.

* Finalizzato al successo formativo degli studenti

La realizzazione dei primi due punti (integrazione e individualizzazione) è funzionale al raggiungimento del successo formativo: solo un sistema scolastico integrato, flessibile e coerente con le diverse esigenze dei giovani, può assicurare a tutti pari opportunità personali, professionali e sociali, nonché un percorso di studi rispondente ai bisogni e al progetto di vita individuali.

Le condizioni di fattibilità

Affinchè il processo di autonomia delle istituzioni scolastiche proceda con successo, occorre che ciascuna scuola sappia prevedere momenti di interscambio, socializzazione e cooperazione con le altre istituzioni scolastiche e con il territorio di riferimento.

E’ necessario quindi avviare un percorso di integrazione fra tutti i soggetti presenti sul territorio, adottando una metodologia di rete intra- istituzionale e inter istituzionali per offrire supporti professionali alle scuole e ai soggetti che con esse interagiscono.

Il lavoro in rete, progettato come integrazione tra scuole e tra queste ultime e il territorio, consente:

A sostegno delle scuole autonome e delle reti intra e inter- istituzionali l’attuale normativa offre spazi per avviare modelli diffusi per una prima applicazione di Centri integrati intermedi di servizio, di seguito denominati CIIS che, a partire da alcuni elementi qualitativi generalizzabili, già realizzati in precedenti sperimentazioni, permettano di "provare" differenti modalità organizzative in territori tra loro non omogenei sotto il profilo delle caratteristiche territoriali, sia per quanto concerne le esigenze della scuola e dell’utenza, sia per la maggiore o minore consuetudine di rapporto tra scuole ed Enti Locali, sia, infine, per la diversità delle risorse umane ed economiche che possano essere attivate.

La prima attuazione dei CIIS avverrà con le modalità indicate agli articoli 2, 3 e 4 del protocollo d’intesa tra Ministero della Pubblica Istruzione e "Fondazione per la scuola", del quale il presente progetto costituisce parte integrante.

Si tratta di una scelta conforme alle indicazioni del DL.gs 300/99 (Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della Legge 59/97) e relativo regolamento attuativo in corso di definitiva approvazione, che, insieme al DL.gs. 112/98, realizzano lo spostamento di compiti e funzioni dal centro alla periferia e consentono l’istituzione di nuove strutture locali che dovranno rendere capillare su tutto il territorio la funzione di consulenza e supporto alle scuole.

Le sperimentazioni in atto

Le sperimentazioni in atto hanno evidenziato alcune caratteristiche alle quali dovrebbe rispondere un centro servizi per fornire un efficace e concreto supporto alle istituzioni scolastiche autonome:

Altri elementi organizzativi devono invece rapportarsi alle differenti realtà provinciali nelle quali i CIIS si troveranno ad operare:

Sperimentazioni in atto hanno inoltre evidenziato il ruolo dei Centri integrati intermedi di Servizio nel facilitare il raccordo tra scuola e territorio, la concertazione e la condivisione tra soggetti tradizionali e "nuovi" responsabili del sistema scolastico locale.

Ciò ha premesso di connettere e intrecciare le differenti scelte progettuali di politica scolastica (di scuole ed EE.LL.), raccontandole ed evitando il rischio di conflitti tra le istituzioni tradizionali dell’Amministrazione scolastica e le nuove competenze e funzioni connesse al decentramento amministrativo e all’autonomia degli Istituti scolastici.

Ad esempio, nel caso di Pisa, la gestione dei finanziamenti straordinari è stata affidata ad un "Comitato paritetico", composto da rappresentati del provveditorato, della provincia e dei comuni. Il Comitato è stato istituito con il compito di gestire, razionalizzare e distribuire le risorse provenienti dai diversi servizi soggetti istituzionali.

Le linee di indirizzo generale della sperimentazione e la valutazione del monitoraggio sono stati invece curati da un "Comitato guida" costituito da: l’assessore provinciale, il provveditore, un rappresentante del Ministero della P.I., il coordinatore dei CIIS, un rappresentante del servizio informatico nazionale (EDS), un rappresentante della Consulta degli studenti, il presidente dell’Osservatorio Scolastico Provinciale.

Comitato guida e comitato paritetico rappresentano, sia pure con ruoli, compiti e finalità diverse, le strutture di coordinamento di altre sperimentazioni; analoghe strutture, sia pure adeguate alle differenti realtà territoriali, dovrebbero essere presenti anche nei prossimi progetti e protocolli locali.

Si tratta comunque di tipologie organizzative che non si configurano come modello obbligatorio di riferimento, in quanto gli organi di governo del CIIS saranno definiti con gli specifici accordi previsti dall’articolo 3 del protocollo d’intesa.

I rapporti con gli Enti locali

Le scuole, per raggiungere gli obiettivi della Riforma, dovranno essere in grado di elaborare un piano dell’offerta formativa coerente con gli obiettivi generali del sistema d’istruzione e che, nel contempo, risponda alle esigenze del territorio e del contesto sociale di appartenenza.

Queste finalità non si possono raggiungere né attraverso prescrizioni totalmente stabilite dal centro e neppure attraverso il "fai da te".

La prima ipotesi sarebbe in antitesi con i concetti di "autonomia" e "decentramento", la seconda creerebbe una frammentazione delle esperienze e darebbe origine a forti sperequazioni fra una zona e l’altra del Paese.

Inoltre, anche all’interno di una stessa regione o di una stessa provincia, esistono zone "forti" e zone "deboli", ad esempio i comuni montani.

Il processo in atto dovrà pertanto essere sostenuto da strutture decentrate, aventi il compito di facilitare e supportare l’autonomia delle scuole: le esperienze in corso fanno individuare nei CIIS tali strutture.

Queste ultime devono però nascere da un progetto condiviso dalle istituzioni centrali e locali, progettato e gestito sulla base dei principi di sussidiarietà, partenariato, perequazione.

I riferimenti normativi vanno ricercati nel disegno complessivo di riforma dello Stato, disegnato dalla L.59/97, e nei compiti e funzioni che dallo Stato passeranno alle regioni e agli EE.LL..

Tali funzioni sono quelle indicate dal DLgs.112/98: l’orientamento, la continuità orizzontale e verticale, la lotta alla dispersione e alla cosidetta mortalità scolastica, gli interventi per l’edilizia, i piani per l’utilizzazione di edifici e attrezzature, pari opportunità, educazione alla salute, il supporto all’handicap, vigilanza sugli organi collegiali territoriali; calendario scolastico, contributi alle scuole non statali, suddivisione del territorio regionale in ambiti funzionali al miglioramento dell’offerta formativa, pianificazione dell’offerta formativa integrata, dimensionamento della rete scolastica.

Tra le competenze regionali è di grande importanza quella attinente la formazione professionale in quanto, sulla base delle disposizioni dettate dalle legge 144/99, si raccorda con il sistema istruzione che resterà di competenza dello Stato.

L’obbligo formativo, fino a 18 anni, può infatti essere assolto:

La normativa indica gli interventi didattici e le modalità organizzative per consentire agli studenti, durante il primo anno della scuola superiore, il passaggio fra i differenti sistemi formativi, prevedendo opportune "passerelle" di raccordo e ferma restando la competenza delle istituzioni scolastiche per l’assolvimento dell’obbligo e la relativa certificazione.

Poiché il quadro riformatore intreccia le funzioni degli EE.LL. con quelle delle autonomie scolastiche, occorre un dialogo formalizzato tra scuole e territorio; tale dialogo sarà sicuramente facilitato dalla presenza di CIIS in quanto essi, caratterizzandosi come strutture flessibili e "di servizio" possono sostenere e facilitare la progettualità delle scuole autonome.

Modalità di attuazione del progetto

La realizzazione di ciascun progetto prenderà avvio dal Protocollo d’intesa tra il Ministero della P.I. e la "Fondazione per la scuola".

Il coinvolgimento delle strutture territoriali del Ministero della Pubblica Istruzione e degli enti locali e regionali interessati avverrà con le modalità indicate dagli articoli 1 (c.2) 3 del citato protocollo al quale ne seguiranno altri da definire in sede locale.

I principi ispiratori di ciascun protocollo locale dovranno essere comunque congruenti ai seguenti principi:

Risorse umane e finanziarie

Alla luce dei principi sopra esposti, al reperimento delle risorse umane e finanziarie devono concorrere tutti i firmatari i Protocolli tramite un accordo che indichi le rispettive disponibilità e responsabilità; nel merito si propone quanto segue:

le risorse finanziarie, necessarie al funzionamento dei CIIS dovranno essere assicurate in relazione a quanto previsto agli articoli 5 (c.2) e 6 del protocollo d’intesa tra il Ministero della Pubblica Istruzione e "Fondazione per la scuola"; il comma 4 dell’articolo 6 prevede inoltre la possibilità di individuare risorse finanziarie aggiuntive nell’ambito dei fondi regionali per il diritto allo studio, con accordi fra gli EE.LL.; è inoltre prevista la stipula di convenzioni con IRRSAE/IRRE, ecc.

Le risorse strumentali, di consulenza e assistenza tecnica per il decollo e il primo avviamento dei CIIS potrebbero essere assicurate dalla "Fondazione per la scuola", quelle relative ai locali occorrenti per lo svolgimento delle attività, dovranno essere assicurate dagli Enti Locali interessati così come previsto dall’articolo 5 (c.3) del sopracitato protocollo.

Il personale sarà assunto attraverso l’utilizzazione di personale dirigente docente ed amministrativo in possesso di competenze professionali necessarie per il progetto, da verificare mediante procedure di selezione.

Il reclutamento deve pertanto avvenire su basi esclusivamente professionali.

Il numero del personale utilizzato nei CIIS e le relative modalità di selezione avverranno sulla base di quanto previsto all’articolo 4 del protocollo d’intesa tra il Ministero della Pubblica Istruzione e "Fondazione per la scuola".

Gli obiettivi generali delle attività dei CIIS

Caratteristiche organizzative dei CIIS

E’ necessario escludere qualunque forma di erogazione dei finanziamenti, gestione del personale e apprezzamento dei progetti: queste attività trasformerebbero i CIIS in facsimile dei provveditorati.

Organi di Governo

Gli organi di Governo dei CIIS saranno individuati in sede di accordi territoriali secondo quanto previsto dal richiamato protocollo d’intesa tra il Ministero della Pubblica Istruzione e "Fondazione per la scuola", articoli 3 e 7.

In sintesi

Le Riforme prevedono la realizzazione di strutture di supporto della autonomia scolastica come strumento essenziale per accompagnare le scuole nella fase curricolare della transizione all’autonomia e della Riforma dei Cicli.

Nel periodo di completamento dell’iter procedurale che dovrà consentire la loro implementazione a regime su tutto il territorio nazionale, seguendo la logica di suggerire modelli di riferimento concreti e, di conseguenza, anche sulla scorta della prima e sostanziale positiva esperienza italiana di attuazione dell’Autonomia, realizzatasi in provincia di Pisa, in virtù di un Protocollo d’intesa tra Istituzioni locali e Ministero della Pubblica Istruzione.

 

Si propone

Previa verifica dell’esistenza di un convergente interesse, a livello territoriale degli EE.LL. e delle strutture decentrate del Ministero della P.I., la prima attuazione di modelli pilota di "Centri integrati intermedi di Servizi" da realizzarsi con la partecipazione degli Enti Locali, l’intesa delle istituzioni regionali e la sinergia delle strutture decentrate del Ministero della P.I.

Questi modelli pilota di CIIS, ferma restando la più ampia flessibilità per rispondere alle diverse esigenze che caratterizzano ciascuna realtà territoriale locale, avranno come caratteristiche comuni:

  1. Educazione degli adulti
  2. Handicap
  3. multimedialità applicata alla didattica
  4. rapporti con i nuovi servizi dell’impiego, le imprese, le imprese sociali
  5. conoscenza e valorizzazione del Patrimonio culturale, museale, ambientale del territorio
  6. promozione dei rapporti con le strutture artistiche musicali, teatrali del territorio
  7. educazione alla salute, allo sport, stradale ecc.
  8. assistenza alla elaborazione di progetti europei
  9. consulenza e management degli istituti scolastici
  10. progettazione e proposta, ovviamente non vincolante, dell’utilizzo ottimale del patrimonio edilizio scolastico esistente, in coerenza con la Riforma dei cicli

11…………………………………………………………………………………….

Modelli pilota di CIIS, infine che per ciascun servizio:

Per assicurare le necessarie integrazioni nazionali, in relazione a ciascuna iniziativa attivata, ciascun CIIS dovrà inoltre impegnarsi a:

Per quanto riguarda la verifica di interesse alla realizzazione sperimentale del suddetto modello pilota di CIIS, appare essenziale condurre preventivamente in ciascun territorio potenzialmente candidato gli adeguati sondaggi informali e qualora diano esito positivo organizzare un tavolo di concertazione ufficiale, sulla base di quanto previsto all’articolo 3 del protocollo d’intesa tra Ministero della Pubblica Istruzione e "Fondazione per la scuola".

Infine per assicurare un attento monitoraggio delle sperimentazioni, si ritiene opportuna la costituzione presso l’Amministrazione centrale di un ufficio di coordinamento, secondo quanto previsto dall’articolo 10 del protocollo d’intesa.