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Dipartimento per i servizi nel territorio Nota 19 maggio 2003 Prot.1665/2003 Oggetto: Cause civili per il risarcimento dei danni derivanti da infortuni ad alunni: legittimazione processuale A seguito delle recenti innovazioni legislative, in particolare il D.P.R. 275/99 e il D.L.vo 165/2001, questa Direzione generale, con nota n. 198/segreteria del 15.5.2002 ha, tra l'altro, chiesto all'Avvocatura generale di esprimere il proprio avviso in merito alla legittimazione processuale nelle cause civili per il risarcimento dei danni derivanti da infortuni ad alunni. Si porta a conoscenza di codesti Uffici scolastici regionali che l'Avvocatura generale, previa audizione del Comitato consultivo, ha ritenuto legittimato passivo, nei giudizi in questione, il Ministero e non la singola istituzione scolastica. In effetti, secondo l'Avvocatura generale, "pur dopo la profonda riforma dell'organizzazione del sistema scolastico introdotta dall'art. 21 della legge 15 marzo 1997 n. 59 e delle fonti normative collegate (D.L.vo 6-3-98 n.59, D.P.R. 8-3-1999 n.275 recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della L. 15 marzo 1997 n. 59, D.P.R. 6-11-2002 n. 347) e l'ambito di autonomia attribuito alle istituzioni scolastiche, il personale docente rimane personale dello Stato: l'attività posta in essere (azioni positive o negative) da questo è dunque riferibile allo Stato". La stessa Avvocatura richiama poi la copiosa giurisprudenza della Corte di Cassazione( Sez. III, 7.11.2000, n. 14484; Sez. Un. 6.12.1991, n. 13169; Sez. III, 7.10.1997, n. 9742; Sez. III, 3.2.1997, n. 1000; Sez. III, 23.6.1993, n. 6937), formatasi prima delle richiamate innovazioni normative in materia di autonomia scolastica e relativa all'imputazione allo Stato dell'azione del personale docente dipendente da istituti già dotati di personalità giuridica, quali, ad esempio, gli istituti professionali: secondo tale giurisprudenza, il personale in questione si trovava in rapporto organico con l'amministrazione statale e non con il singolo istituto, con la naturale conseguenza che, nel caso di danni subiti da un allievo ed ascrivibili al personale docente, legittimato passivo nel giudizio di risarcimento era il Ministero e non l'istituto. Tali considerazioni valgono ora per tutto il personale docente, a seguito della attribuzione della personalità giuridica anche alle istituzioni scolastiche che ne erano prive.
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