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DIPARTIMENTO PER I SERVIZI NEL TERRITORIO Nota 20 maggio 2002 Prot. n.710 Oggetto: C.C.N.L. della Dirigenza scolastica - Responsabilità dirigenziale Com'è ben noto, il 1° marzo 2002 è stato sottoscritto il primo Contratto collettivo nazionale di lavoro della Dirigenza scolastica - Area V, che disciplina le modalità di stipula dei contratti individuali di conferimento delle funzioni, lo stato giuridico ed il trattamento economico della categoria. A seguito della entrata in vigore della citata disciplina pattizia, deve ritenersi compiuto il processo normativo che - in stretta correlazione con l'attuazione dell'autonomia scolastica, a partire dall'art. 21 della legge 15.3.1997 n. 59, e quindi con il D.L.vo 6/3/98 n. 59 e con il D.P.R. 8/3/99 n. 275 - ha condotto all'attribuzione della qualifica dirigenziale ai capi di istituto. Deve altresì intendersi ricompresa in tale attribuzione, e nella nuova caratterizzazione delle funzioni dirigenziali per obiettivi e risultati, prevista dalla normativa generale di riferimento (in particolare, D.L.vo 30.3.01 n. 165, Titolo II, Capo II) e regolata dalla disciplina pattizia, l'applicazione alla categoria di personale in questione della responsabilità dirigenziale e dei criteri e delle procedure per la sua valutazione, anche in analogia a quanto previsto per la dirigenza amministrativa. Ne discende che la responsabilità dei capi di istituto, ora dirigenti scolastici, va valutata sulla base dei nuovi parametri e strumenti legislativi e contrattuali - previsti in particolare dagli art. 21 e 25 del citato D.L.vo n. 165/2001 e dagli artt. 27 e 31 del C.C.N.L. - e non più secondo l'ottica e con gli istituti propri della responsabilità disciplinare, previsti e regolati dal T.U. n.297/94, Parte III - Titolo I, Capo IV. Pertanto, in caso di valutazione negativa dei risultati dell'attività amministrativa e di gestione, dovranno essere attivati i rimedi di natura non disciplinare, previsti dal citato art. 27 C.C.N.L., mentre, nei casi di fatti e comportamenti la cui gravità non consenta la prosecuzione, sia pure provvisoria, del rapporto di lavoro, è previsto il recesso per giusta causa di cui al citato art. 31. Va da sé che, al fine di evitare soluzioni di continuità nell'attività di valutazione dei risultati e della condotta dei dirigenti in parola, è necessario che si attivino al più presto gli strumenti e le procedure valutative di cui al più volte citato art. 27. SOSPENSIONI DAL SERVIZIO Con la nuova e specifica disciplina, contenuta negli art. 31 e 33 del Contratto nazionale di categoria, deve ritenersi non più operante per i dirigenti scolastici la previsione dell'art. 506 del T.U. n. 297/94, che disciplinava la sospensione cautelare e la sospensione per effetto di condanna penale. Devono ritenersi rimesse alla esclusiva competenza delle Direzioni Regionali le preliminari valutazioni e l'adozione dei provvedimenti di cui alle suddette previsioni della disciplina pattizia. E' del pari ovviamente riservata agli Uffici scolastici regionali l'adozione dei provvedimenti di cui agli artt. 3, 4 e 5 della citata legge n. 97/01, relativi rispettivamente a: trasferimento a seguito di rinvio a giudizio ( art. 3 ), sospensione dal servizio a seguito di condanna non definitiva (art. 4 ), estinzione del rapporto di impiego o di lavoro a seguito di condanna non inferiore a tre anni ( art. 5, che ha introdotto l'art. 32 - quinquies c.p.p. ).
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