Dipartimento per i servizi nel territorio
Direzione Generale del personale della Scuola e dell'Amministrazione
Ufficio VII
Nota 20 giugno 2003
Prot. DGPSA/Uff.VII/2271
Oggetto: Contratto Collettivo
Decentrato Nazionale concernente le utilizzazioni e le assegnazioni
provvisorie del personale docente, educativo e A.T.A. per l'a.s.
2003/2004
Si trasmette, per gli adempimenti di competenza, il
Contratto Collettivo Decentrato Nazionale concernente le utilizzazioni e
le assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo e A.T.A.
per l'a.s. 2003/2004, sottoscritto in data 20 giugno 2003.
Le SS. LL. vorranno immediatamente attivarsi al fine
di avviare , in linea con quanto disposto, la contrattazione decentrata
periferica a cui si rimette la definizione di criteri e procedure di
impiego di personale, in relazione anche a specifiche esigenze e
situazioni locali.
Si raccomanda la massima tempestività al fine di
garantire l'ordinato avvio del prossimo anno scolastico.
Le scadenze per operazioni di utilizzazione saranno
stabilite in sede di contrattazione decentrata regionale; al fine,
comunque, di regolare le operazioni relative alle procedure del Sistema
Informativo tali scadenze non debbono essere protratte oltre il
15.07.2003.
Le domande di utilizzazione e di assegnazione
provvisoria del personale docente, educativo ed A.T.A. debbono essere
presentate entro il termine del 12 luglio 2003.
Le eventuali domande di rinuncia alla proroga
d'ufficio del trasferimento annuale debbono essere presentate entro lo
stesso termine del 12 luglio 2003.
La presente circolare, con allegato il Contratto
Collettivo Decentrato Nazionale concernente le utilizzazioni e le
assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo e A.T.A. per
l'a.s. 2003/2004, viene diffusa, al fine di assicurarne la tempestiva
conoscenza, attraverso il sito Internet (www.istruzione.it) e la rete
Intranet del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
IL DIRETTORE GENERALE
A. Zucaro
Moduli
CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO NAZIONALE CONCERNENTE
LE UTILIZZAZIONI E LE ASSEGNAZIONI PROVVISORIE DEL PERSONALE DOCENTE,
EDUCATIVO ED A.T.A. PER L’ANNO SCOLASTICO 2003/2004
INDICE
Art. 1 - Campo di
applicazione, durata e decorrenza del contratto
*
Art. 2 - Personale
della scuola avente titolo alla proroga del trasferimento annuale
*
TITOLO I
*
Art. 3 - Docenti
destinatari delle utilizzazioni *
Art. 4 - Contrattazione
decentrata regionale: criteri per la determinazione delle
disponibilità *
5 - Assegnazione del
personale nel circolo e nell’istituto
*
Art. 6 - Criteri di
articolazione delle utilizzazioni *
Art. 7 - Assegnazioni
provvisorie personale docente *
Art. 8 - Precedenze
nelle operazioni di utilizzazione e di assegnazione provvisoria
*
Art. 9 - Sequenza
operativa *
TITOLO II
*
PERSONALE EDUCATIVO *
Art. 10 - Utilizzazioni
ed assegnazioni provvisorie *
TITOLO III
*
PERSONALE AMMINISTRATIVO, TECNICO ED AUSILIARIO
*
Art. 11 - Personale
A.T.A. destinatario delle utilizzazioni
*
Art. 12 - Criteri per
la determinazione delle disponibilità del personale A.T.A.
*
Art. 13 - Ulteriori
criteri per la determinazione delle disponibilità riferiti al profilo
di Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi.
*
Art. 14 - Utilizzazione
del personale A.T.A. in servizio in sedi coordinate, plessi e sezioni
staccate coinvolte nel dimensionamento.
*
Art. 15 - Assegnazione
del personale A.T.A. alle sedi associate, alle succursali e ai plessi.
*
Art. 16 - Criteri di
articolazione delle utilizzazioni *
Art. 17 - Criteri di
individuazione di situazioni di soprannumero
*
Art. 18 - Assegnazioni
provvisorie *
Art. 19 - Precedenze
nelle operazioni di utilizzazione e di assegnazione provvisoria
*
Art. 20 - Sequenza
operativa *
Art. 21 - Attività di
formazione finalizzata alla riconversione professionale
*
TITOLO IV
*
DISPOSIZIONE COMUNE *
ALLEGATO 1 - Tabella di valutazione dei titoli e dei servizi ai fini
delle utilizzazioni del personale docente
*
ALLEGATO 2 – Tabella di valutazione dei titoli per le assegnazioni
provvisorie del personale docente *
NOTE ALLA TABELLA DELLE ASSEGNAZIONI
PROVVISORIE DEI DOCENTI *
ALLEGATO 3 - Sequenza
operativa: Utilizzazioni, Assegnazioni provvisorie e assegnazioni di
sede provvisoria - personale docente
*
ALLEGATO 4 - Tabella di
valutazione dei titoli per il personale A.T.A. (1)
*
ALLEGATO 5 - Tabella
per le assegnazioni provvisorie per il personale A.T.A.(1)
*
NOTE ALLA TABELLA DELLE ASSEGNAZIONI
PROVVISORIE DEL PERSONALE A.T.A.
*
ALLEGATO 6
*
- Sequenza operativa:
Utilizzazioni, Assegnazioni provvisorie e assegnazioni di sede
provvisoria – *
Personale A.T.A.
*
CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO NAZIONALE CONCERNENTE LE
UTILIZZAZIONI E LE ASSEGNAZIONI PROVVISORIE DEL PERSONALE DOCENTE,
EDUCATIVO ED A.T.A. PER L’ANNO SCOLASTICO 2003/2004.
L'anno 2003 il giorno 20 del mese di giugno, in Roma,
presso il Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca in sede di
negoziazione decentrata a livello ministeriale,
TRA
la delegazione di parte datoriale costituita con D.M.
3743/MR del 26.11.2001
E
i rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali
C.G.I.L., C.I.S.L., U.I.L. Scuola e S.N.A.L.S. CONF.S.A.L. firmatarie
dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro del Comparto Scuola
SI CONCORDA QUANTO SEGUE
il presente contratto sostituisce il C.C.D.N.
concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale
docente, educativo ed A.T.A. siglato in data 29/05/2002.
Entro giorni 30 dalla sottoscrizione del presente
contratto e comunque in tempo utile per l’avvio del prossimo anno
scolastico, le parti definiranno in sede contrattuale le modalità di
sostituzione del direttore dei servizi generali e amministrativi.
Art. 1 -
Campo di applicazione, durata e decorrenza del
contratto
Il presente contratto collettivo decentrato si applica al
personale della scuola docente, educativo ed A.T.A. con rapporto di
lavoro a tempo indeterminato ed ai docenti di cui agli artt.43 e 44
della legge n. 270/82.
Il presente contratto - nello stabilire i criteri
generali ed i principi per le operazioni di utilizzazione e di
assegnazione provvisoria del personale docente, educativo ed A.T.A.
per l'anno scolastico 2003/04 secondo le disposizioni contenute nei
contratti collettivi nazionali del comparto scuola e specificatamente
nell’art.55 del C.C.N.I. del 31/08/1999 - è prioritariamente diretto a
realizzare il reimpiego qualificato di tutto il personale in
sovrannumero anche in relazione alla necessità di conseguire i
risultati finanziari indicati agli artt.20 e 21 della legge n. 488 del
23/12/1999, e la piena realizzazione degli obiettivi formativi e
curriculari previsti per ciascun ordine di scuola, assicurando la
continuità didattica e la valorizzazione delle competenze
professionali, tenuto conto delle esigenze e disponibilità dei docenti
interessati. A tal fine è valorizzata, tra l’altro, la possibilità di
utilizzazione in altri insegnamenti - per il personale appartenente a
ruoli e classi di concorso in esubero - tenendo conto dei titoli di
studio e/o professionali posseduti, con l’attribuzione del maggior
trattamento economico eventualmente spettante; in quest’ultimo caso la
Direzione Regionale competente, contestualmente all’adozione del
provvedimento di utilizzazione, stipulerà con il personale interessato
un contratto di lavoro integrativo per il nuovo temporaneo trattamento
retributivo corrispondente a quello spettante in caso di passaggio di
ruolo.
Gli effetti giuridici decorrono dalla data di stipulazione del
presente contratto, che si intende avvenuta al momento della
sottoscrizione da parte dei soggetti negoziali, ed hanno validità per
l’anno scolastico 2003/04.
Premesso che l'adeguamento dell'organico alla situazione di fatto
avviene secondo la disciplina dettata dalle disposizioni concernenti
la definizione degli organici, e la costituzione di posti part time
come definito nell’art. 4 del presente contratto,la contrattazione
decentrata regionale definirà i criteri e le modalità per la
determinazione delle disponibilità.
Su tale base, prima di avviare le operazioni di utilizzazione e
previa informazione alle OO.SS. territoriali, sarà predisposto dalla
Direzione Regionale competente il quadro complessivo delle
disponibilità, ed eventuali, successive modificazioni ed integrazioni,
relativo alle diverse tipologie di posti in funzione del migliore
impiego del personale stesso, secondo i principi stabiliti dal C.C.N.L.,
integrati dalla presente contrattazione.
La valutazione dei titoli relativi alle utilizzazioni é formulata
secondo le tabelle per i trasferimenti d'ufficio allegate al C.C.D.N.
concernente la mobilità del personale della scuola sottoscritto in
data 15 gennaio 2003; in considerazione del fatto che nel predetto
contratto sono allegate tabelle unificate per i trasferimenti a
domanda e d’ufficio, tali tabelle ( All. 1) vengono riportate unite al
presente contratto con le seguenti precisazioni:
- nei titoli di servizio, va valutato anche l’anno scolastico in
corso;
- per ottenere il punteggio per il comune di residenza dei
familiari, è necessario che i medesimi vi risiedano effettivamente,
con iscrizione anagrafica, da almeno tre mesi alla data stabilita
per la presentazione delle domande;
- l’età dei figli è riferita al 31 dicembre dell’anno in cui si
effettuano le utilizzazioni.
La valutazione dei titoli ai fini delle
assegnazioni provvisorie è anche stabilita dal presente contratto
(ALLEGATO 2).
- Al fine di assicurare omogeneità degli adempimenti su tutto il
territorio nazionale il termine entro il quale devono essere
presentate le domande di utilizzazione e di assegnazione provvisoria è
fissato, per tutto il personale docente, educativo A.T.A. alla data
12/07/2003.
Art. 2 - Personale della scuola avente titolo
alla proroga del trasferimento annuale
Sono disposte, ad eccezione delle figure uniche, le proroghe
d’ufficio dei trasferimenti annuali effettuati per l’anno scolastico
1999/00 già confermate nell’anno scolastico 2002/03. Tali proroghe non
saranno più disposte a partire dall’ A.S. 2004/05.
Il personale che non intende avvalersi della proroga
d’ufficio del trasferimento annuale, deve presentare apposita domanda
di rinuncia entro gli stessi termini di cui al precedente art. 1 comma
7.
In caso di concorrenza di più aventi diritto alla proroga del
trasferimento annuale, prevale il personale che ha ottenuto il
trasferimento medesimo da un maggior numero di anni scolastici. A
parità di anni ha diritto a permanere sul posto colui che, a suo
tempo, ha ottenuto il trasferimento annuale con la precedenza e/o il
punteggio maggiore. In caso di ulteriore parità la precedenza è
determinata in base alla maggiore età anagrafica.
I beneficiari delle precedenze previste per l’assistenza ai
parenti handicappati che abbiano conseguito il trasferimento annuale,
per ottenere la proroga di detto trasferimento debbono presentare
annualmente la documentazione richiesta dall’art.11 del C.C.D.N. del
15/01/2003, attestante la permanenza dei requisiti che danno titolo
alla relativa precedenza.
TITOLO I
PERSONALE DOCENTE
Art. 3 - Docenti
destinatari delle utilizzazioni
Premesso che l'adeguamento dell'organico alla situazione di fatto
avviene secondo la disciplina dettata dalle disposizioni concernenti
la definizione degli organici, e la costituzione di posti part time
come definito nell’art. 4 del presente contratto, i destinatari dei
provvedimenti di utilizzazione per l’a.s.2003/04 sono:
- i docenti in soprannumero sull’organico di titolarità;
- i docenti trasferiti quali soprannumerari nello stesso
anno scolastico o nei 5 anni scolastici precedenti, che chiedano di
essere utilizzati nell’istituzione scolastica o nel comune di
precedente titolarità o, qualora non esistano posti richiedibili in
detto comune, nei comuni viciniori nel rispetto delle relative
tabelle e che abbiano richiesto in ciascun anno del quinquennio il
trasferimento anche nell’istituzione di precedente titolarità;
- i docenti restituiti ai ruoli ai sensi dell’art.5 del C.C.D.N.
del 15/01/2003 che hanno avuto una sede di titolarità non compresa
tra quelle espresse a domanda ovvero i docenti che siano stati
restituiti ai ruoli oltre i termini di presentazione delle domande
di mobilità. In questa categoria sono compresi i docenti dichiarati
idonei all’insegnamento a seguito della procedura prevista dal comma
5 dell’art. 35 della L. 27/12/2002 n. 289 che non sono stati
assegnati alla scuola in cui prestano servizio ovvero che siano
stati trasferiti su una sede non compresa tra quelle espresse a
domanda.
- i docenti che, dopo le operazioni di trasferimento risultino
titolari o soprannumerari sulla D.O.P. o senza sede definitiva;
- i docenti titolari D.O.P. nell’anno scolastico 2002/03
trasferiti d’ufficio su sede nell’anno scolastico 2003/04;
- i titolari delle Dotazioni Organiche di Sostegno della scuola
secondaria di secondo grado;
- i docenti immessi in ruolo senza sede con decorrenza giuridica
2003/04;
- i docenti senza sede per altro titolo (riammessi in servizio,
etc);
- i docenti che, ai sensi del D.I. n. 331 del 29/7/1997, cessati
dal servizio hanno chiesto ed ottenuto il mantenimento in servizio
con rapporto di lavoro a tempo parziale e non hanno trovato
disponibile il posto di precedente titolarità;
- i docenti, appartenenti a ruoli, posti o classi di concorso in
esubero, che richiedano l’utilizzazione in altri ruoli, posti o
classi di concorso per cui hanno titolo, o su posti di sostegno,
nell’ambito del ruolo di appartenenza, anche se privi del titolo di
specializzazione, nella provincia nei limiti dell’esubero. In tale
categoria rientrano anche i docenti di educazione musicale che
chiedono di essere utilizzati su posti di strumento musicale qualora
vi sia esubero a livello provinciale; questi ultimi posso chiedere
di essere utilizzati nella predetta classe di concorso solo se
inseriti nella relativa graduatoria permanente; le utilizzazioni
sono disposte fatti salvi gli accantonamenti per gli aspiranti non
di ruolo inseriti nella prima fascia della predetta graduatoria che
precedono il richiedente;
- i docenti titolari su insegnamento curriculare in possesso del
titolo di specializzazione che chiedano di essere utilizzati solo su
sostegno, nell’ambito dello stesso ordine di scuola.
- I docenti di scuola elementare titolari su posto comune, in
possesso del titolo per l’insegnamento della lingua straniera, che
chiedono di essere utilizzati su posto di lingua straniera,
nell’ambito del circolo di titolarità o in altro circolo, nel caso
in cui nel proprio non vi siano posti disponibili;
- i docenti che abbiano superato o stiano frequentando corsi di
riconversione professionale, o corsi intensivi per il conseguimento
del titolo di specializzazione per l’insegnamento su posti di
sostegno;
- i docenti della scuola secondaria di primo grado di cui agli
art. 43 e 44 della legge n.270/82;
- gli insegnanti tecnico-pratici e gli assistenti di cattedra, in
possesso almeno di titolo di studio della scuola secondaria di
secondo grado, transitati dagli enti locali allo Stato, ai sensi
dell’art. 8 della L.124/99, non collocati nelle classi di concorso
previste dalla tabella C allegata al D.M. 39/98.
- I docenti che, pur non essendo soprannumerari, appartengono a
classi di concorso o posti in esubero nella provincia, sono utilizzati
a domanda, nei limiti dell’esubero, in altra classe di concorso o
posti per i quali siano in possesso dell’abilitazione corrispondente.
- Il personale in soprannumero, titolare D.O.P. e senza sede,
appartenente a classe di concorso o ruolo in esubero, viene utilizzato
anche d’ufficio in altra classe di concorso o posto nel seguente
ordine:
- Insegnamenti richiesti per l’utilizzazione a domanda per i quali
si possiede l’abilitazione;
- Altri insegnamenti per cui si possiede l’abilitazione;
- Insegnamenti appartenenti a classi di concorso comprese
nello stesso ambito disciplinare della classe di concorso di
titolarità (D.M. 354 del 10/08/1998 integrato dal D.M. 448 del
10/11/1998);
- Insegnamenti a cui può accedere sulla base del titolo di studio
per il quale ha avuto accesso al ruolo di appartenenza.
- Al fine di assicurare un corretto avvio dell'anno scolastico e di
agevolare il riassorbimento dell'esubero, sono consentite operazioni
di utilizzazione a domanda da fuori provincia esclusivamente ove
permanga la situazione di esubero nella classe di concorso e nella
provincia di appartenenza; dette utilizzazioni saranno disposte nella
provincia richiesta, laddove risulti disponibilità di posti di
insegnamento, prioritariamente per la classe di
concorso di
appartenenza ed in subordine su
posti comunque disponibili per i quali il docente sia in possesso del
titolo di abilitazione corrispondente.
Il docente titolare di cattedra o posto di insegnamento ed i
docenti di sostegno negli istituti di istruzione secondaria che
trovino nella scuola di titolarità una riduzione dell'orario
obbligatorio di insegnamento fino ad un quinto, ove non completino
l'orario nella scuola medesima, sono utilizzati nell'ambito della
scuola di titolarità, per le ore mancanti, nelle attività specifiche
della scuola e, prioritariamente, per lo svolgimento di supplenze
temporanee. Il titolare di cattedra costituita tra più scuole completa
l’orario nella scuola di titolarità, qualora nella stessa si determini
la necessaria disponibilità di ore.
Per i docenti appartenenti a classi di concorso in
esubero, in possesso del titolo di specializzazione per l’insegnamento
su posti di sostegno conseguito al termine dei corsi biennali
organizzati dall’amministrazione scolastica ovvero dei corsi
intensivi, nonché per quelli che abbiano superato o stiano
frequentando i corsi di riconversione professionale, si procede a
proroghe anche d’ufficio ed a nuove utilizzazioni a domanda; per i
predetti docenti in possesso del titolo conseguito a seguito dei corsi
intensivi si procede anche d’ufficio, tenuto conto dell’impegno
assunto al momento della partecipazione ai corsi stessi.
Gli insegnanti tecnico-pratici in possesso di un titolo di studio
che consenta l’accesso ad altra classe di concorso ovvero in altra
area di sostegno, sia essa appartenente alla tabella A, che alla
tabella C, sono utilizzati, in base ai criteri stabiliti nei commi
precedenti del presente articolo, sulle relative disponibilità per le
quali hanno titolo, nei limiti della permanenza di situazione di
esubero provinciale della classe di concorso o dell’area di
provenienza. Nel caso di utilizzazione in classi di concorso della
tabella A, sarà attribuito il maggior trattamento economico spettante.
Gli insegnanti tecnico-pratici utilizzati in provincia diversa da
quella di titolarità per le iniziative sperimentali di diffusione
delle tecnologie delle informazioni, anche nel caso di recepimento di
tali iniziative negli ordinamenti didattici possono, a domanda, essere
confermati nelle stesse attività, qualora non abbiano ottenuto il
trasferimento o l'assegnazione provvisoria, e permanendo la situazione
di soprannumero nella provincia di titolarità.
Dopo la copertura di tutti i posti comunque disponibili fino al
termine delle attività didattiche nell'ambito di ciascuna classe di
concorso o di classi affini, può essere previsto l’utilizzo degli
insegnanti tecnico-pratici nello svolgimento di esercitazioni di
laboratorio per gruppi ristretti di alunni, per la realizzazione di
progetti che prevedano attività di laboratorio e l’introduzione di
nuove tecnologie nella scuola elementare, media e negli istituti
comprensivi. Gli insegnanti tecnico-pratici che risultino ancora in
esubero potranno essere utilizzati in istituzioni di altro ordine o
tipo:
- per lo svolgimento di attività didattiche tecnico-scientifiche
connesse anche alla realizzazione di progetti di sperimentazione di
nuovi ordinamenti e strutture;
- per gli adempimenti relativi al miglioramento della
sicurezza nelle scuole in attuazione del decreto legislativo 19/9/94 n.626
e successive modificazioni ed integrazioni, tenuto conto della
disponibilità e della professionalità degli interessati;
- per la realizzazione di progetti qualificanti dei rapporti tra
scuola e mondo del lavoro.
- Gli insegnanti tecnico-pratici e assistenti di cattedra transitati
nei ruoli dello Stato ai sensi dell’art.8 della legge 124/99, non
collocati nelle classi di concorso previste dalla tabella C in quanto
la loro presenza nelle scuole di
attuale
assegnazione prescinde
dall’esistenza dei relativi posti organici, sono confermati in
utilizzazione nelle istituzioni scolastiche presso cui prestano
servizio, ovvero assegnati a domanda per un anno in altro istituto per
il medesimo insegnamento già attivato dall’ente locale.()
Subordinatamente alle operazioni di utilizzazione di cui ai commi 7 e
8, gli stessi, a domanda, possono essere utilizzati su classi di
concorso della tabella A e C, se in possesso del titolo di studio
specificatamente previsto. Possono essere altresì, utilizzati, a
domanda, anche in assenza di specifico titolo di studio, in relazione
alle attività previste dalle lettere a), b) e c) del precedente comma
9.
I docenti di esercitazioni didattiche presso gli istituti
magistrali, compresi nei destinatari delle utilizzazioni alla lett.
d), comma 1, possono essere utilizzati, a domanda, in altro ordine di
scuola, per il quale siano in possesso della specifica abilitazione
all’insegnamento, dopo l’espletamento di tutte le utilizzazioni
riguardanti tale ordine di scuola.
Art. 4 -
Contrattazione decentrata regionale: criteri per la determinazione delle
disponibilità
Con riguardo al personale docente, gli accordi stipulati a livello
regionale con le OO.SS. determinano i criteri di definizione del
quadro complessivo di tutte le disponibilità. In detto quadro, oltre
ai posti di insegnamento eventualmente disponibili in ciascuna
istituzione scolastica, sono compresi anche i posti di sostegno
aggiuntivi e quelli in deroga al rapporto 1/138, nonché tutti i posti
comunque disponibili per un anno ivi compresi quelli derivanti dagli
esoneri e semi esoneri a qualsiasi titolo attribuiti ai docenti della
scuola, dagli incarichi di presidenza, dal part-time, dai comandi ed
utilizzazioni, che determinano disponibilità. Tra le disponibilità per
le operazioni di cui al presente contratto sono compresi altresì i
posti vacanti o disponibili nell’organico derivanti dall’attuazione di
iniziative progettuali e le ore comunque residuate che, a tal fine,
possono essere abbinate con ore disponibili sia nella stessa sia in
altra istituzione scolastica.
Nell’utilizzazione di tutte le risorse professionali, va
perseguita la realizzazione degli obiettivi formativi e curriculari
previsti per ciascun ordine e grado di scuola, assicurando la
continuità didattica, la funzionalità, l’efficacia del servizio e la
valorizzazione delle competenze professionali, tenuto conto delle
opzioni, esigenze e disponibilità dei docenti interessati. Qualora il
numero dei docenti da utilizzare sia inferiore alle disponibilità, le
operazioni di utilizzazione devono essere finalizzate alla copertura
dei posti che comportino un maggior onere finanziario.
La contrattazione decentrata a livello regionale potrà
eventualmente definire ulteriori criteri e modalità di utilizzazione
oltre quelle previste dal successivo art.6, in relazione alle
specifiche situazioni locali, con l’obiettivo di rendere
effettivamente garantito il diritto allo studio nonché favorire le
iniziative volte all’educazione degli adulti.
Prima di avviare le operazioni di utilizzazione e previa
informazione alle OO.SS., sarà predisposto, per ogni provincia, il
quadro complessivo delle disponibilità, relativo alle diverse
tipologie di posti. Sarà data tempestiva informazione alle OO.SS.
anche su eventuali disponibilità sopraggiunte e sulla motivazione
delle stesse.
5 - Assegnazione del personale nel circolo e
nell’istituto
1. Nella scuola materna ed elementare, le modalità
di assegnazione ai plessi e alle scuole, nell’ambito dell’organico
funzionale, sono regolate dal contratto d’Istituto. L’assegnazione a
domanda ai plessi e alle scuole nell’ambito dell’organico funzionale
del personale già titolare precede quella del personale neo trasferito
e, a tal fine, la continuità didattica non costituisce elemento
ostativo. Nel caso in cui il contratto d’Istituto non venga definito,
il Dirigente scolastico del circolo o istituto comprensivo si atterrà
ai criteri dell’art. 25 del C.C.D.N. del 18.1.2001, richiamato nelle
premesse del C.C.D.N. del 21.12.2001. (1)
La sostituzione dei docenti di scuola elementare assenti fino ad
un massimo di cinque giorni, avviene nelle ore di contemporaneità non
impegnate per le attività programmate dal Collegio dei docenti,
nell’ambito del modulo o del plesso di assegnazione e nell’orario di
insegnamento programmato per ciascun insegnante; sono, peraltro
possibili eventuali adattamenti e modificazioni dell’orario suddetto,
nei limiti previsti dalla contrattazione di istituto.
Nella scuola secondaria, qualora l’istituto sia articolato su più
sedi che non costituiscono autonoma dotazione organica, le modalità di
assegnazione dei docenti alle stesse sono regolate dal contratto di
istituto.
Art.
6 - Criteri di
articolazione delle utilizzazioni
Le utilizzazioni sono effettuate - sulla base delle preferenze
espresse dagli interessati con l’indicazione delle sedi alle quali
desiderano essere assegnati - per il raggiungimento dei predetti
obiettivi, secondo la sequenza operativa di cui al successivo art.9 e
nel rispetto delle precedenze di cui all’art.8. In assenza
dell’espressione delle preferenze da parte degli interessati
l'utilizzazione avviene d'ufficio.
Ai fini delle utilizzazioni del personale docente D.O.P.
sono previste due distinte graduatorie, nelle quali confluiscono
rispettivamente, le seguenti tipologie di personale:
- docenti appartenenti alle Dotazioni Organiche Provinciali;
- docenti che, successivamente alle operazioni di
mobilità, risultano in soprannumero sulla specifica Dotazione Organica
Provinciale;
Tali graduatorie andranno formulate secondo le
tabelle di valutazione dei titoli allegati al presente contratto.
- I provvedimenti di utilizzazione, una volta adottati, non possono
subire modifiche in relazione a sedi che si renderanno disponibili
successivamente.
- Nelle operazioni in altro ruolo del personale
appartenente a ruoli con situazione di esubero, saranno privilegiate
le proroghe a domanda, cui seguiranno le proroghe d'ufficio dei
docenti che hanno superato o stanno frequentando i corsi di
riconversione e, ove ne ricorrano le condizioni, le nuove
utilizzazioni a domanda e quindi d'ufficio. Nelle operazioni in altra
provincia del personale appartenente a ruoli con situazioni di
esubero, saranno privilegiate le proroghe a domanda.
- Le utilizzazioni per la realizzazione dei progetti saranno
disposte sia per l'intero orario di cattedra sia soltanto per parte di
esso, a condizione che sia salvaguardata l'inscindibilità degli
insegnamenti compresi nella stessa cattedra e fatta salva la
continuità didattica
.
I docenti assegnati comunque alle predette attività non possono
essere utilizzati successivamente per la copertura di cattedre e posti
che vengano a rendersi disponibili.
Al fine di raggiungere l’obiettivo della più ampia utilizzazione
del personale in soprannumero - qualora le risorse del personale da
utilizzare eccedano le disponibilità accertate - si dovrà prevedere un
adeguato numero di provvedimenti di messa a disposizione e la loro
ripartizione sul territorio, proporzionale alle esigenze delle singole
scuole, con particolare riguardo alle scuole che a seguito della
riconduzione delle cattedre a 18 ore hanno avuto una maggiore
contrazione di posti e alla copertura di supplenze di durata non
inferiore a cinque mesi.
8. I docenti di tutti i gradi di istruzione
che, a seguito della riduzione del numero delle classi, secondo quanto
disposto dall’art. 2 della legge 22 novembre 2002, n. 268, vengono a
trovarsi in situazioni di soprannumero totale o parziale, rispetto
alla nuova dotazione della scuola, fermo restando quanto previsto dal
comma 5 dell’art. 3 del presente contratto, sono utilizzati
nell’ambito della scuola di titolarità prioritariamente su posto o
frazione di posto eventualmente disponibile per la stessa classe di
concorso e, subordinatamente, su posto o frazione di posto relativo ad
altro insegnamento per il quale siano in possesso di abilitazione o
titolo di studio coerente, nonché su posti di sostegno.
In mancanza delle disponibilità sopra riportate, il
predetto personale è utilizzato nella scuola per iniziative di
arricchimento dell’offerta formativa, fatto salvo l’obbligo della
copertura delle supplenze brevi e saltuarie.
Nell’ambito dell’autonomia organizzativa della
scuola e al fine di realizzare l’impiego ottimale delle risorse, con
il consenso degli interessati e nei limiti del riassorbimento del
soprannumero, il dirigente scolastico può disporre l’utilizzazione, su
classe di concorso affine o su posto di sostegno, anche di docente
diverso da quello individuato come soprannumerario.
L’impiego su posti di sostegno è subordinato alla
mancanza di docenti specializzati, sia con contratto a tempo
indeterminato, sia aspiranti a supplenze. Analogamente l’impiego su
classi di concorso affine di docente non abilitato è subordinato al
completo utilizzo dei docenti in esubero in ambito provinciale per la
classe di concorso richiesta.
Resta ferma in ogni caso la possibilità per il
docente in soprannumero di chiedere di partecipare alla fase delle
utilizzazioni presentando la relativa istanza entro cinque giorni
dall’individuazione della sua posizione di soprannumerarietà.
L’operazione si colloca nella fase prevista ai
punti 13 e 28 dell’allegato 3 – sequenza operativa- .
Il docente soprannumerario è individuato sulla base
della tabella di cui all’allegato 1 del presente contratto.
Art. 7 - Assegnazioni provvisorie personale
docente
L’assegnazione provvisoria può essere richiesta per una sola
provincia, per il numero di sedi previsto per i trasferimenti e per
una classe di concorso o posto per la quale si è in possesso di
abilitazione anche diversa da quella di titolarità, per i seguenti
motivi:
- ricongiungimento al coniuge o al convivente,
purché la stabilità della convivenza risulti da certificazione
anagrafica;
- ricongiungimento alla famiglia per esigenze di
assistenza ai figli minori o inabili ed ai genitori anziani o
handicappati;
- gravi esigenze di salute del richiedente
comprovate da certificazione sanitaria.
Non sono consentite le assegnazioni provvisorie di sede nei
confronti di personale di prima nomina. Per personale di prima nomina
si intende il personale scolastico nominato lo stesso anno in cui si
effettuano le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie.
In base a quanto disposto nell’art.2 comma 2 del C.C.D.N. del
15/01/2003, può partecipare all’assegnazione provvisoria anche in
altra provincia, per i soli motivi indicati nel precedente comma 1,
tutto il personale docente nominato con decorrenza giuridica
antecedente all'anno scolastico in cui si effettuano le operazioni di
utilizzazione e assegnazione provvisoria. Pertanto, per l’a.s.
2003/2004, possono chiedere l’assegnazione provvisoria anche coloro
che sono stati nominati nell’anno scolastico 2002/2003.
In caso di ricongiungimento al coniuge destinato a nuova sede per
motivi di lavoro, o che svolge attività lavorativa in altra provincia
si prescinde dall’iscrizione anagrafica.
Alla domanda di assegnazione provvisoria devono essere allegati i
documenti attestanti i requisiti richiesti nella tabella di
valutazione per le assegnazioni provvisorie. Il punteggio previsto per
il ricongiungimento ai genitori (lettera "a" della citata tabella) è
attribuito solo nel caso in cui i genitori abbiano un'età superiore a
65 anni (l'età è riferita al 31 dicembre dell'anno in cui si effettua
l'assegnazione provvisoria). Si considerano anche i figli che compiono
i 6 anni o i 18 anni entro il 31 dicembre dell’anno in cui si effettua
l’assegnazione provvisoria. A tal fine, il docente che aspiri
all'assegnazione provvisoria per ricongiungimento ai genitori anziani,
al coniuge, convivente e/o ai figli dovrà indicare il comune di
ricongiungimento nella domanda.
Si richiama, per le dichiarazioni personali sostitutive delle
certificazioni, quanto stabilito dall’art.11 del C.C.D.N. del
15/01/2003 e dall’art. 4 dell’O.M. n. 5 del 16. 1. 2003.
Non sono consentite assegnazioni provvisorie nell'ambito del
comune di titolarità.
Le operazioni di assegnazione provvisoria possono essere disposte
solo su posti e cattedre la cui vacanza sia accertata per l’intero
anno scolastico e per l’intero orario di cattedra.
In sede di contrattazione regionale decentrata sarà previsto lo
scambio di cattedre o posti tra coniugi anche fra province diverse.
La sequenza operativa delle assegnazioni provvisorie è regolata
dalle disposizioni di cui al successivo art. 9.
Art. 8 -
Precedenze nelle
operazioni di utilizzazione e di assegnazione provvisoria
Le precedenze riportate nel presente articolo, raggruppate
sistematicamente per categoria, sono funzionalmente inserite secondo
il seguente ordine di priorità, nella sequenza operativa di cui
all’art.9 del presente C.C.D.N., in sostanziale coerenza con le
disposizioni in materia, previste dal C.C.D.N. del 15/01/2003.
HANDICAP E GRAVI MOTIVI DI SALUTE
Personale docente non vedente (art. 3 della Legge 28 marzo 1991 n.
120);
Personale docente emodializzato (art. 61 della Legge
270/82).
- PERSONALE TRASFERITO D’UFFICIO NELL’ULTIMO QUINQUENNIO RICHIEDENTE
IL RIENTRO NELLA SCUOLA O ISTITUTO DI PRECEDENTE TITOLARITÀ
Personale docente che chiede il rientro nella scuola di precedente
titolarità, individuato quale soprannumerario nell’anno scolastico a
cui si riferiscono le operazioni, nonché le utilizzazioni nella scuola
di precedente titolarità del docente trasferito quale soprannumerario
nei cinque anni scolastici precedenti, che abbia richiesto in ciascun
anno del quinquennio il trasferimento anche nell’istituto di
precedente titolarità.
PERSONALE PORTATORE DI HANDICAP
Personale docente portatore di handicap di cui all'art.21 della
legge n. 104/92, richiamato dall'art.601 del D.L.vo n. 297/94, con un
grado di invalidità superiore ai due terzi o con minorazioni ascritte
alle categorie prima, seconda e terza della tabella "A" annessa alla
legge 10 agosto 1950, n. 648;
Personale docente che ha bisogno per gravi motivi di
salute di particolari cure a carattere continuativo (ad esempio
cobaltoterapia); detto personale ha diritto alla precedenza per tutte
le preferenze espresse nella domanda, a condizione che la prima di
tali preferenze sia relativa al comune in cui esista un centro di cura
specializzato;
Personale docente appartenente alle categorie previste dal comma 6
dell'art.33 della legge n. 104/92, richiamato dall'art.601 del D. L.vo
n. 297/94; detto personale può usufruire di tale precedenza solo
nell'ambito e per la provincia in cui è ubicato il comune di
residenza, a condizione che abbia espresso come prima preferenza il
predetto comune di residenza oppure una o più istituzioni scolastiche
comprese in esso.
- ASSISTENZA
Personale docente destinatario dell'art.33, commi 5 e 7 della
citata legge 104/92:
- coniuge e genitore, anche adottivo, di portatore di handicap in
situazione di gravità;
- unico figlio/a in grado di prestare assistenza al genitore; tale
unicità, , deriva dalla circostanza - documentata con
autodichiarazione - che eventuali altri figli non sono in grado di
effettuare l’assistenza al genitore handicappato in situazione di
gravità, per ragioni esclusivamente oggettive (a mero titolo
esemplificativo si indicano i casi di sorelle e/o fratelli minori o
residenti all’estero o handicappati.);
Personale docente:
parente o affine entro il terzo grado e affidatario di persona
handicappata in situazione di gravità.
che assista con continuità ed in via esclusiva un parente od un
affine entro il terzo grado, portatore di handicap. A tal fine, la
situazione deve essere documentata secondo le disposizioni di cui
all’art.11) del C.C.D.N. del 15/01/2003 e all’art.4 dell’O.M. n. 5
del 16.1.2003 ; in particolare i punti a), b) e d) dell’art.11, con
esclusione del punto c) (documentazione per la convivenza
anagrafica) superato dal disposto di cui agli artt.19 e 20 della
legge n. 53 del 08/03/2000. La condizione di esclusività
dell’assistenza al portatore di handicap deve essere
documentata con dichiarazione personale sotto la propria
responsabilità, redatta ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000;
lavoratrici madri con prole di età inferiore ad un anno o, in
alternativa i lavoratori padri.
PERSONALE CESSATO DAL COLLOCAMENTO FUORI RUOLO A NORMA DELL’ART.
35 COMMA 5 DELLA LEGGE 27/12/2002, n.289
i docenti dichiarati idonei all’insegnamento a seguito della
procedura prevista dall’art. 35 del comma 5 della legge 27/12/2002 n.
289 che non sono stati assegnati alla scuola in cui prestano servizio
ovvero che siano stati trasferiti su una sede non compresa tra quelle
espresse a domanda.
PERSONALE CONIUGE DI MILITARE O DI CATEGORIA EQUIPARATA
(limitatamente alle assegnazioni provvisorie)
il coniuge convivente del personale militare, del personale che
percepisce indennità di pubblica sicurezza e del personale di cui
all’art.2 commi 197 e 198 della legge n.549/95, destinatari della
legge n.100/87 , dell’art. 10- comma 2 - del D.L. 325/87, convertito
con modificazioni nella L.402/87, dell’art. 17 della L. n. 266 del
28.7.1999 e dell’art. 2 della L. 86 del 29.3.2001. Ai fini del
ricongiungimento al coniuge, in caso di mancata assegnazione
provvisoria, sarà previsto l'impiego anche per le attività progettuali
o, in subordine, mediante messa a disposizione, tenendo presente il
disposto della sentenza del Consiglio di Stato - Sez. VI - n.181 del
19.2.1994. La destinazione in sede viciniore avrà luogo solo qualora
nella sede di servizio del coniuge non esistano scuole nelle quali il
personale possa prestare servizio in relazione al ruolo e alla classe
di concorso di appartenenza.
VII PERSONALE CHE RICOPRE CARICHE PUBBLICHE NELLE AMMINISTRAZIONI
DEGLI ENTI LOCALI
(limitatamente alle assegnazioni provvisorie)
Il personale chiamato a ricoprire cariche pubbliche nelle
amministrazioni degli enti locali a norma dell’art. 18 della legge
3.8.1999 n. 265 e del D.L.vo 18.8.2000 n. 267, durante l’esercizio del
mandato, ha titolo alla precedenza purché venga espressa come prima
preferenza la sede ove espleta il proprio mandato amministrativo.
Art. 9
- Sequenza
operativa
Al fine di individuare tutti i posti disponibili per le operazioni
di utilizzazione, saranno effettuate preliminarmente tutte le
operazioni di sistemazione del personale titolare di sede; in
particolare per massimizzare i posti disponibili, le utilizzazioni
vengono effettuate privilegiando le operazioni che liberino posti per
le fasi successive.
Conseguentemente le operazioni finalizzate alla
copertura dei posti di sostegno con personale con rapporto di lavoro a
tempo indeterminato, provvisto dell'apposito titolo di
specializzazione, precedono le operazioni finalizzate alla copertura
dei posti comuni.
Le operazioni per la copertura dei posti di sostegno mediante
utilizzazione a domanda dei docenti titolari su posto curriculare non
perdenti posto, forniti del prescritto titolo di specializzazione,
saranno disposte dopo aver accantonato un numero di posti di sostegno
corrispondente ai docenti specializzati aventi titolo all’assunzione a
tempo indeterminato per l’anno scolastico cui si riferiscono le
operazioni di cui al presente contratto. Le operazioni per la
copertura dei posti di sostegno, mediante utilizzazione a domanda dei
docenti non forniti del prescritto titolo e titolari su posto comune,
saranno disposte dopo aver accantonato un numero di posti di sostegno
corrispondente ai docenti specializzati aspiranti a rapporto di lavoro
a tempo indeterminato e determinato.
Al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi cui tendono
le attività progettuali attraverso la valorizzazione delle risorse
professionali presenti nel singolo circolo, istituto o scuole
coinvolti nei singoli progetti, dovranno essere utilizzati,
prioritariamente rispetto ai docenti inseriti nelle graduatorie di cui
sopra, i docenti titolari o in servizio nell'istituto o nelle scuole
interessate che ne facciano domanda. Lo stesso principio di priorità
si applica anche per i docenti titolari o in servizio nelle scuole
interessate e inclusi nelle graduatorie provinciali relative alle
figure professionali previste dalla legge 426/88 e dalla legge 104/92.
Le operazioni di mobilità verranno disposte secondo la sequenza
operativa riportata nell’allegato 3.
Le operazioni di assegnazione provvisoria da altra
provincia o per altra classe di concorso saranno effettuate
salvaguardando il contingente di assunzioni a tempo indeterminato
previsto per l’a.s. 2003/04.
TITOLO II
PERSONALE EDUCATIVO
Art. 10 -
Utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie
Al personale educativo si applicano, per quanto compatibili, le
disposizioni che disciplinano le utilizzazioni ed assegnazione
provvisorie del personale docente. In particolare in presenza di
esubero provinciale si applica la disciplina per l’utilizzazione a
domanda in altro ruolo, per classi di concorso o posti di sostegno per
i quali gli interessati siano in possesso del prescritto titolo.
L’individuazione del personale soprannumerario va effettuata secondo
l’ordine delle graduatorie unificate in base all’articolo 4 ter della
Legge n. 333/ 2001.
Qualora presso istituzioni educative maschili esistano
posti di organico disponibili determinati dalla semiconvittualità
femminile e, reciprocamente, presso istituzioni educative femminili
posti di organico disponibili determinati dalla semiconvittualità
maschile, dovrà essere, inoltre, prevista la possibilità che le
operazioni di utilizzazione, finalizzate alla copertura di detti
posti, siano disposte nei confronti di tutto il personale educativo
soprannumerario, prescindendo quindi dal relativo ruolo di
appartenenza (ruolo maschile - ruolo femminile) e prioritariamente
presso l’istituzione di precedente titolarità. Dovrà, infine, essere
garantita l'utilizzazione del personale educativo presso l'ufficio
scolastico provinciale, ai sensi dell'art.73 della Legge n.270/82.
Il personale educativo trasferito quale soprannumerario
nell'ultimo quinquennio, che abbia richiesto in ciascun anno del
quinquennio il trasferimento anche nell'istituzione di precedente
titolarità, può richiedere l’utilizzazione nell’istituzione di
precedente titolarità con precedenza rispetto agli altri aspiranti.
TITOLO III
PERSONALE
AMMINISTRATIVO, TECNICO ED AUSILIARIO
Art. 11 -
Personale A.T.A. destinatario delle utilizzazioni
Premesso che l'adeguamento dell'organico alla situazione di fatto
avviene secondo la disciplina dettata dalle disposizioni concernenti
la definizione degli organici e la costituzione di posti part-time,
come definito nell’art. 4 del presente contratto, i destinatari dei
provvedimenti di utilizzazione per l’a.s.2003/04 sono:
- il personale A.T.A. in soprannumero sull’organico di titolarità;
- il personale A.T.A. trasferito quale soprannumerario nello
stesso anno scolastico o nei 5 anni scolastici precedenti, che
chieda di essere utilizzato nell’istituzione scolastica o nel comune
di precedente titolarità, che abbia richiesto in ciascun anno del
quinquennio il trasferimento anche nell’istituzione di precedente
titolarità;
- il personale A.T.A., in servizio nell’a.s. 1999/2000 in sedi
coordinate, plessi e sezioni staccate che, a seguito del
dimensionamento, vengono a funzionare in comune diverso da quello
della sede di titolarità dove il personale in argomento - ai sensi
dell’art.55, comma 16, punto A del CCNI del 27.01.2000 (concernente
la mobilità del personale della scuola per l’a.s. 2000/2001) - è
riassegnato d’ufficio a partire dall’a.s. 2000/2001
;
il personale A.T.A. restituito ai ruoli metropolitani ai sensi
dell’art.5 del C.C.D.N. del 21/12/2001 che ha avuto una sede di
titolarità non compresa tra quelle espresse a domanda;
il direttore dei servizi generali e amministrativi dichiarato
inidoneo a svolgere le mansioni del profilo di appartenenza che, a
norma dell’art. 35 comma 6 della legge 27/12/2002,n.289, cessa dal
collocamento fuori ruolo;
il personale A.T.A. che, dichiarato inidoneo a svolgere la
mansioni del profilo di appartenenza, svolge mansioni di altro
profilo comunque coerente, e che, a norma dell’art. 35 comma 6 delle
legge 27/12/2002 N.289, cessa dal collocamento fuori ruolo;
il personale A.T.A. dichiarato inidoneo a svolgere le mansioni
del profilo di appartenenza che, a norma dell’art.35 comma 6 della
legge 27/12/2002, n.289,cessa dal collocamento fuori ruolo, qualora
non soddisfatto della sede assegnata, abbia chiesto di partecipare
ai movimenti e non abbia ottenuto
alcuna delle sedi richieste con la domanda di trasferimento;
il personale A.T.A. immesso in ruolo ancora senza sede
definitiva;
il personale A.T.A. restituito ai ruoli di provenienza a domanda
o d’ufficio ai sensi dell’art.15, comma 10 del C.C.N.L. del
26/05/1999;
il personale A.T.A. senza sede per altro titolo (riammessi in
servizio, etc);
il personale A.T.A. che, ai sensi del D.I. n. 331 del 29/7/1997,
cessato dal servizio ha chiesto ed ottenuto il mantenimento in
servizio con rapporto di lavoro a tempo parziale e non ha trovato
disponibile il posto di precedente titolarità;
il personale A.T.A. in esubero che abbia superato o stia
frequentando corsi di riconversione professionale;
i responsabili amministrativi, ivi compresi gli insegnanti
elementari, collocati permanentemente fuori ruolo ai sensi dell’art.21
della legge n.463/78, che non abbiano presentato domanda di
partecipazione ai corsi per direttore dei servizi generali ed
amministrati, ovvero che pur avendola presentata non abbiano
frequentato in tutto od in parte i corsi senza giustificato motivo e
coloro che non abbiano titolo a partecipare alla sessione suppletiva
prevista dall’art.4, comma 6 del D.M. 27.12.99. Tale personale è da
considerarsi soprannumerario a tutti gli effetti;
i responsabili amministrativi presenti in istituzioni
scolastiche con personale già degli Enti Locali che si aggiungano al
titolare della funzione di firma degli atti contabili della scuola.
Tale personale è da considerarsi soprannumerario a tutti gli
effetti;
il personale A.T.A. proveniente da altra provincia in cui ci sia
situazione di esubero.
In conformità alle finalità indicate dall’art.1 comma 2 del
presente contratto, il personale in soprannumero nelle scuole ed
istituti viene utilizzato anche d’ufficio in profilo o aree diverse da
quelle di appartenenza, ma comunque nell’ambito della stessa
qualifica, sulla base dei titoli di studio o di altro titolo
professionale posseduto richiesto per l’accesso a quel profilo o area
diversa. A tale scopo i Dirigenti Scolastici invitano il personale
interessato a dichiarare i titoli di studio e/o professionali
posseduti.
Il personale che non sia stato possibile utilizzare nell'ambito
del profilo od area di appartenenza o di altro profilo o di altra area
per cui sia in possesso del titolo specifico - ivi compreso il
personale appartenente al profilo di assistente tecnico, con
riferimento alle aree professionali - sarà utilizzato anche d’ufficio
su eventuali disponibilità relative ad altro profilo od altra area
della stessa qualifica. A tal fine il personale di cui al presente
comma parteciperà alle attività di riconversione professionale
previste nel presente accordo.
Per il personale che abbia superato i corsi di riconversione,
ricorrendo le condizioni di cui ai precedenti comma 2 e 3, si procede
a proroghe e nuove utilizzazioni, anche d’ufficio.
Il direttore dei servizi generali ed amministrativi che cessa dal
collocamento fuori ruolo, a norma dell’art. 35 comma 6 della legge
27/12/2002 n.289, e quello riconosciuto comunque inidoneo sarà
utilizzato su posto vacante o disponibile di altro profilo.
Il personale A.T.A. inidoneo che cessa dal collocamento fuori
ruolo a norma dell’art. 35 comma 6 della legge 27/12/2002 n.289 è
utilizzato, secondo quanto indicato dalla certificazione medica e dal
relativo contratto, sulla base dei criteri stabiliti dal contratto di
istituto.
Art. 12 - Criteri
per la determinazione delle disponibilità del personale A.T.A.
Con riguardo al personale A.T.A., possibilmente nell’ambito degli
stessi accordi di cui al precedente articolo 4, stipulati a livello
regionale con le OO.SS., si determinano i criteri di definizione del
quadro complessivo di tutte le disponibilità provinciali su cui
effettuare le operazioni di utilizzazione in corrispondenza delle
esigenze complessive scaturite dalle situazioni socioeconomiche,
culturali e di disagio presenti nelle circoscrizioni territoriali. In
detto quadro deve essere assicurata, in via primaria, la copertura di
tutti i posti disponibili in organico, accertati in base alle
disposizioni in vigore, ivi compresi quelli delle istituzioni
scolastiche e educative con personale trasferito dagli Enti Locali
allo Stato ai sensi dell’art.8 della legge 03/05/1999, n. 124, i posti
di titolarità dei direttori dei servizi generali ed amministrativi
inidonei e quelli del personale inidoneo al proprio profilo utilizzato
in profilo coerente, nonchè tutti i posti disponibili per mancanza di
personale titolare assente a seguito di disposizioni previste
dall’attuale normativa nonché quelli disponibili per concessione di
part-time. Sarà data tempestiva informazione alle OO.SS. anche sulle
eventuali disponibilità sopraggiunte e sulle motivazione delle stesse.
Qualora le unità di personale A.T.A. da utilizzare siano superiori
alle disponibilità individuate al comma 1 del presente articolo, il
quadro complessivo dovrà ricomprendere una o più tra le seguenti
disponibilità derivanti da esigenze specifiche connesse alla realtà
territoriale e da particolari necessità di funzionamento delle singole
istituzioni scolastiche e educative correlate ai nuovi compiti
richiesti alla Scuola dell’autonomia ed alla ridefinizione dei servizi
generali amministrativi delle istituzioni scolastiche dimensionate:
- esigenze di supporto ai progetti educativi e formativi deliberati
ed approvati dai competenti organi collegiali della scuola,
nell’ambito dei piani dell’offerta formativa;
- utilizzazione degli assistenti tecnici in istituzioni scolastiche
di grado, ordine o tipo diverso dalla scuola di titolarità, in
relazione alle esigenze di funzionamento di laboratori didattici o
scientifici e alle esigenze di diffusione delle tecnologie
multimediali;
- saranno inoltre considerate le esigenze di supporto alle
iniziative complementari e alle attività integrative delle istituzioni
scolastiche di cui al D.P.R. 09/04/1999, n.156 e al D.P.R, 10/10/1996
n.567. In particolare saranno considerate le esigenze di supporto alla
Consulta provinciale degli studenti di cui all’art.5 comma 1 e comma 2
lettera c) del citato D.P.R. n.156/99;
- utilizzazione di personale soprannumerario nei nuclei di supporto
all’autonomia scolastica istituiti a livello provinciale;
- utilizzazione di personale soprannumerario presso i centri
territoriali;
- esigenze connesse ai posti resisi di fatto vacanti a seguito di
utilizzazione di personale A.T.A. presso gli Uffici scolastici
provinciali e regionali ai sensi dell’art.31, comma 6 bis, del decreto
legislativo 3.2..1993,n.29 e successive modificazioni e integrazioni;
- utilizzazione di personale soprannumerario - tenuto conto della
fase transitoria connessa alla riforma di detti Enti - presso
IRRE, INVALSI e INDIRE,
previo accertamento da parte dei Centri Servizi Amministrativi della
disponibilità di posti presso i citati IRRE,
INVALSI e INDIRE d’intesa con gli
stessi Enti.
- I responsabili amministrativi di cui all’art.11, comma 1, lettera
m) del presente contratto sono utilizzati in base ai criteri
individuati al successivo art. 13, comma 1 ad esclusione del criterio
definito al comma 1, lettera a) del citato art.13, concernente le
sostituzioni nelle Istituzioni scolastiche. Sono utilizzati inoltre a
domanda su posti eventualmente disponibili di assistente
amministrativo nelle scuole.
- I responsabili amministrativi di cui all’art.11, comma
1, lettera n) del presente contratto sono utilizzati in base ai
criteri individuati al successivo art. 13, comma 1 del presente
contratto e, a domanda, possono essere utilizzati su posti
eventualmente disponibili di assistente amministrativo nelle
Istituzioni scolastiche. Tale personale sarà comunque utilizzato in
coda alle operazioni di utilizzazione dei direttori dei servizi
generali ed amministrativi dei cui all’art.11,comma 1 lettera a) del
presente contratto.
Art. 13 -
Ulteriori criteri per la determinazione delle disponibilità riferiti al
profilo di Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi.
Qualora le unità di Direttori dei Servizi Generali ed
Amministrativi da utilizzare siano superiori alle disponibilità
individuate in base ai criteri di cui al precedente art.12 comma 1, al
fine del miglior impiego di tale personale soprannumerario secondo le
finalità individuate all’art.12 comma 2, la contrattazione decentrata
regionale definirà il seguente quadro nell’ambito del quale
ricomprendere una o più delle seguenti disponibilità connesse ad
esigenze di supporto a specifiche attività, avuto particolarmente
riguardo alle competenze delineate dal profilo in argomento
nell’ambito organizzativo delle istituzioni scolastiche autonome:
- utilizzazione del personale soprannumerario per sostituzione nelle
istituzioni scolastiche per assenze presumibilmente fino al termine
dell’anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche.
- utilizzazione presso i centri territoriali per l’educazione degli
adulti;
- utilizzazione presso i nuclei di supporto all’autonomia scolastica
attivati dai Centri dei Servizi Amministrativi
;
saranno inoltre considerate le esigenze di supporto, con funzioni
di coordinamento alle iniziative complementari e alle attività
integrative delle istituzioni scolastiche di cui al D.P.R. 09/04/1999,
n.156 e al D.P.R, 10/10/1996 n.567. In particolare saranno considerate
le esigenze di supporto, con funzioni di coordinamento di altro
personale A.T.A. soprannumerario alla Consulta provinciale degli
studenti di cui all’art.5 comma 1 e comma 2 lettera c) del citato
D.P.R. n.156/99;
utilizzazione in centri territoriali di servizi attivati a seguito
di progetti di supporto all’attuazione dell’autonomia delle
istituzioni scolastiche da realizzare anche con l’eventuale
coinvolgimento degli Enti Locali. Le intese da stipularsi con gli Enti
Locali potranno prevedere punti di raccordo operativi a livello
distrettuale o in più istituzioni scolastiche con funzioni di polo, da
attivarsi tenendo anche conto della fase di riorganizzazione degli
uffici periferici del Ministero dell’Istruzione dell’Università e
della Ricerca. Potrà essere prevista l’utilizzazione del personale in
argomento su progetti che vedano coinvolti consorzi di scuole ed altre
iniziative territoriali concordate tra i soggetti istituzionali e le
parti sociali con particolare
riguardo ai progetti connessi al
riassorbimento della dispersione scolastica, al contenimento del
disagio giovanile, ai progetti sviluppati nelle aree a rischio e a
quelli riguardanti gli alunni portatori di handicap e quelli connessi
all’inserimento e all’integrazione degli alunni stranieri;
utilizzazione di personale soprannumerario - tenuto
conto della fase transitoria connessa alla riforma di detti Enti -
presso IRRE, INVALSI e INDIRE, previo accertamento da parte dei Centri
Servizi Amministrativi della disponibilità di posti presso i citati
IRRE, INVALSI e INDIRE d’intesa con gli stessi Enti .
- Sull’insieme delle disponibilità definite dal presente articolo
possono partecipare anche a domanda i Direttori dei servizi generali e
amministrativi trasferiti d’ufficio in quanto soprannumerari.
Art. 14 - Utilizzazione del personale A.T.A. in servizio in sedi
coordinate, plessi e sezioni staccate coinvolte nel dimensionamento.
- Il personale A.T.A. di cui all’art.11, comma 1 lettera d) del
presente contratto ha titolo, a domanda, ad essere utilizzato nelle
istituzioni scolastiche che hanno assorbito la sede coordinata, il
plesso e la sezione staccata funzionanti in comune diverso sulle quali
era in servizio nell’anno scolastico 1999/00, con precedenza assoluta,
e purchè vi sia la relativa disponibilità di posto.
- In sede di contrattazione decentrata regionale saranno definite
specifiche modalità al fine di assicurare le condizioni per la
riassegnazione alla medesima sede di servizio secondo quando previsto
al comma 1.
Art. 15 - Assegnazione del
personale A.T.A. alle sedi associate, alle succursali e ai plessi.
L’assegnazione del personale A.T.A. alle sedi associate, alle
succursali e ai plessi è regolata dal contratto di scuola. Nel caso in
cui il contratto d’istituto non venga definito, il dirigente
scolastico si atterrà ai seguenti criteri:
- maggiore anzianità di servizio;
- mantenimento della continuità nella sede occupata nel corrente
anno scolastico;
- disponibilità del personale stesso a svolgere specifici
incarichi previsti dal C.C.N.L..
Art. 16 - Criteri di articolazione delle
utilizzazioni
Ai fini delle utilizzazioni la contrattazione decentrata regionale
dovrà prevedere che vengano compilate distinte graduatorie per i
profili professionali del personale in soprannumero secondo le tabelle
di valutazione dei titoli allegate al presente accordo con riguardo al
seguente ordine:
- tutto il personale con contratto a tempo indeterminato con la sede
di titolarità nella provincia dichiarato in soprannumero;
- tutto il personale con contratto a tempo indeterminato in servizio
nella provincia ancora in attesa della sede definitiva.
- Nell’utilizzazione di tutte le risorse professionali va perseguita
la realizzazione degli obiettivi che la Scuola dell’autonomia si è
prefissata assicurando, in particolare, la funzionalità e l’efficacia
del servizio e la valorizzazione delle competenze professionali,
tenuto anche conto delle opzioni, delle esigenze e delle disponibilità
espresse dal personale A.T.A. coinvolto. Qualora il numero del
personale da utilizzare sia inferiore alle disponibilità, le
operazioni di utilizzazione devono essere finalizzate alla copertura
dei posti che comportino un maggiore onere finanziario.
- Le utilizzazioni sono effettuate - tenuto conto delle
preferenze espresse dagli interessati con l’indicazione delle sedi
alle quali desiderano essere assegnati - per il raggiungimento dei
predetti obiettivi, sulla base della sequenza operativa di cui al
successivo art.20 e nel rispetto delle precedenze di cui all’art. 19
In assenza dell’espressione delle preferenze da parte degli
interessati l’utilizzazione avviene d’ufficio
.
I provvedimenti di utilizzazione, una volta adottati, non possono
subire modifiche in relazione all’accertamento di ulteriori successive
disponibilità.
Le modalità di utilizzazione sono stabiliti mediante
contrattazione decentrata regionale. Tale contrattazione potrà
eventualmente definire ulteriori criteri e modalità di utilizzazione
in relazione alle specifiche situazioni locali, nel rispetto dei
principi e criteri generali definiti dal presente accordo.
Art. 17 -
Criteri di individuazione di situazioni di soprannumero
L’individuazione del personale soprannumerario si effettua sulla
base dei punteggi contenuti nelle tabelle di valutazione allegate al
presente contratto. In caso di concorrenza tra il personale in
servizio presso la stessa scuola, circolo, istituto, l’individuazione
del soprannumerario - ove necessaria - è prevista nell’ordine
seguente:
- personale privo della sede di titolarità, perdente posto
sull’organico provinciale;
- personale titolare nella scuola entrato a far parte
dell’organico a partire dal 1 Settembre dell’anno in cui si procede
all’utilizzazione;
- personale titolare nella scuola entrato a far parte
dell’organico negli anni scolastici precedenti.
2. I beneficiari delle precedenze di cui all’art.
19 punti I, III, IV lettera h) sono esclusi dalla graduatoria, anche
se trasferiti nella scuola per l’anno scolastico 2003/04.
Art. 18 -
Assegnazioni provvisorie
L’assegnazione provvisoria può essere richiesta per una sola
provincia, per un massimo di quindici sedi e per i seguenti motivi:
- ricongiungimento al coniuge o al convivente, purché la stabilità
della convivenza risulti da certificazione anagrafica;
- ricongiungimento alla famiglia per esigenze di assistenza ai figli
minori o inabili ed ai genitori anziani o handicappati;
- per gravi esigenze di salute del richiedente comprovate da
certificazione sanitaria.
- In caso di ricongiungimento al coniuge destinato a nuova sede per
motivi di lavoro o che svolge attività lavorativa in altra provincia,
si prescinde dall’iscrizione anagrafica
.
Alla domanda di assegnazione provvisoria devono essere allegati i
documenti attestanti i requisiti richiesti nella tabella di
valutazione per le assegnazioni provvisorie. Il punteggio previsto per
il ricongiungimento ai genitori (lettera "a" della citata tabella) è
attribuito solo nel caso in cui i genitori abbiano un'età superiore a
65 anni (l'età è riferita al 31 dicembre dell'anno in cui si effettua
l'assegnazione provvisoria). Si considerano anche i figli che compiono
i 6 anni o i 18 anni entro il 31 dicembre dell’anno in cui si
effettuano le assegnazioni provvisorie. A tal fine, il personale
A.T.A. che aspiri all'assegnazione provvisoria per ricongiungimento ai
genitori anziani, al coniuge, convivente e/o ai figli dovrà indicare
nella domanda il comune di ricongiungimento.
Si richiama, per le dichiarazioni personali sostitutive delle
certificazioni, a quanto stabilito dall’art.11 del C.C.D.N. del
15/01/2003 e dall’art. 4 dell’O.M. n. 5 del 16.01.2003.
Non sono consentite assegnazioni provvisorie nell'ambito del
comune di titolarità.
Le operazioni di assegnazione provvisoria possono essere disposte
solo su posti la cui vacanza sia accertata per l’intero anno
scolastico.
In sede di contrattazione regionale decentrata sarà previsto lo
scambio di posti tra coniugi anche fra province diverse.
La sequenza operativa delle assegnazioni provvisorie è regolata
dalle disposizioni di cui al successivo art. 20
Art. 19 -
Precedenze nelle operazioni di utilizzazione e di assegnazione
provvisoria
Le precedenze riportate nel presente articolo, raggruppate
sistematicamente per categoria, sono funzionalmente inserite secondo
il seguente ordine di priorità, nella sequenza operativa di cui
all’art.20 del presente C.C.N.D., in sostanziale coerenza con le
disposizioni in materia,
previste C.C.D.N. del 15/1/2003:
- HANDICAP E GRAVI MOTIVI DI SALUTE
- Personale A.T.A emodializzato (art. 61 della Legge 270/82);
- PERSONALE TRASFERITO D’UFFICIO NELL’ULTIMO QUINQUENNIO RICHIEDENTE
IL RIENTRO NELLA SCUOLA O ISTITUTO DI PRECEDENTE TITOLARITÀ
Personale A.T.A che chiede il rientro nella scuola di precedente
titolarità individuato quale soprannumerario nell’anno scolastico cui
si riferiscono le operazioni, nonché le utilizzazioni nella scuola di
precedente titolarità dell’A.T.A trasferito quale soprannumerario nei
cinque anni scolastici precedenti (ivi compreso a.s. 2003/04 a cui si
riferiscono le operazioni di utilizzazione del presente contratto),
che abbia richiesto in ciascun anno del
quinquennio il trasferimento anche nell’istituto di precedente
titolarità;
III PERSONALE PORTATORE DI HANDICAP
Personale A.T.A portatore di handicap di cui all'art.21 della
legge n. 104/92, richiamato dall'art.601 del D.L.vo n. 297/94, con
un grado di invalidità superiore ai due terzi o con minorazioni
iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella "A"
annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648;
Personale A.T.A che ha bisogno per gravi motivi di salute di
particolari cure a carattere continuativo (ad esempio
cobaltoterapia); detto personale ha diritto alla precedenza per
tutte le preferenze espresse nella domanda, a condizione che la
prima di tali preferenze sia relativa al comune in cui esista un
centro di cura specializzato;
Personale A.T.A appartenente alle categorie previste dal comma 6
dell'art.33 della legge n. 104/92, richiamato dall'art.601 del D. L.vo
n. 297/94; detto personale può usufruire di tale precedenza solo
nell'ambito e per la provincia in cui è ubicato il comune di
residenza, a condizione che abbia espresso come prima preferenza il
predetto comune di residenza oppure una o più istituzioni
scolastiche comprese in esso;
IV ASSISTENZA
Personale A.T.A destinatario dell'art.33, commi 5 e 7 della citata
legge 104/92:
- coniuge e genitore, anche adottivo, di portatore di handicap in
situazione di gravità.
- unico figlio/a in grado di prestare assistenza al genitore; tale
unicità, , deriva dalla circostanza - documentata con
autodichiarazione - che eventuali altri figli non sono in grado di
effettuare l’assistenza al genitore handicappato in situazione di
gravità, per ragioni esclusivamente oggettive (a mero titolo
esemplificativo si indicano i casi di sorelle e/o fratelli minori o
residenti all’estero o handicappati
);
Personale A.T.A:
parente o affine entro il terzo grado e affidatario di persona
handicappata in situazione di gravità.
che assista con continuità ed in via esclusiva un parente od un
affine entro il terzo grado, portatore di handicap. A tal fine, la
situazione deve essere
documentata secondo le disposizioni di cui all’art.11 punti a), b) e
d) del C.C.D.N. del 15/01/2003, con esclusione del punto c)
(documentazione per la convivenza anagrafica) superato dal disposto
di cui agli artt.19 e 20 della legge n. 53 del 08/03/2000. La
condizione di esclusività dell’assistenza al portatore di handicap
deve essere documentata con dichiarazione personale sotto la propria
responsabilità, redatta a norma delle disposizioni contenute nel
D.P.R. n. 445 del 28/12/2000;
- lavoratrici madri con prole di età inferiore ad un anno o, in
alternativa i lavoratori padri
;
V PERSONALE DICHIARATO INIDONEO A SVOLGERE LE
MANSIONI DEL PROPRIO PROFILO CHE SVOLGE MANSIONI DI ALTRO PROFILO
il personale dichiarato inidoneo a svolgere mansioni nel proprio
profilo che svolge mansioni di altro profilo e che chiede
l’utilizzazione nella scuola di precedente utilizzazione;
VII PERSONALE CONIUGE DI MILITARE O DI CATEGORIA
EQUIPARATA (limitatamente alle assegnazioni provvisorie)
il coniuge convivente del personale militare, del personale che
percepisce indennità di pubblica sicurezza e del personale di cui
all’art.2 commi 197 e 198 della legge n.549/95, destinatari della
legge n.100/87, dell’art. 10 comma 2 del D.L. 325/87, convertito con
modificazione nella L. 402/87 dell’art. 17 della L. n. 266 del
28.7.1999 e dell’art. 2 della L. 86 del 29.3.2001. Ai fini del
ricongiungimento al coniuge, in caso di mancata assegnazione
provvisoria, sarà previsto l'impiego anche per le attività progettuali
o, in subordine, mediante messa a disposizione, tenendo presente il
disposto della sentenza del Consiglio di Stato - Sez. VI - n.181 del
19.2.1994. La destinazione in sede viciniore avrà luogo solo qualora
nella sede di servizio del coniuge non esistano scuole nelle quali il
personale possa prestare servizio in relazione al profilo di
appartenenza.
VIII PERSONALE CHE RICOPRE CARICHE PUBBLICHE NELLE AMMINISTRAZIONI
DEGLI ENTI LOCALI
(limitatamente alle assegnazioni provvisorie)
Il personale chiamato a ricoprire cariche pubbliche nelle
amministrazioni degli enti locali a norma dell’art. 18 della legge
3.8.1999 n. 265, durante l’esercizio del mandato, ha titolo alla
precedenza purché venga espressa come prima preferenza la sede ove
espleta il proprio mandato amministrativo.
Art. 20 -
Sequenza operativa
- Al fine di individuare tutti i posti disponibili per le operazioni
di utilizzazione saranno effettuate preliminarmente tutte le
operazioni di sistemazione del personale titolare di sede; in
particolare per massimizzare i posti disponibili, l’ordine delle
operazioni viene effettuato privilegiando le operazioni che lasciano
posti disponibili alle fasi successive.
- Al fine di favorire la funzionalità e la qualificazione
dell’istituzione scolastica, le proroghe del personale già utilizzato
nell’anno scolastico 2001/02 sono disposte prioritariamente, rispetto
alle altre operazioni di utilizzazione, nell’ambito di ciascuna delle
seguenti fasi:
- Utilizzazione in altra area professionale, nell’ambito dello
stesso istituto, degli assistenti tecnici in soprannumero sulla
propria area professionale, sulla base dei titoli di studio e/o
professionali posseduti o anche, in mancanza dei titoli prescritti,
con la conseguente partecipazione ad attività di riconversione
professionale;
- Utilizzazione a domanda nella scuola di precedente utilizzazione
del personale A.T.A. inidoneo;
- Utilizzazione a domanda o d’ufficio in altra istituzione
scolastica - nello stesso profilo professionale - del personale in
soprannumero sulla scuola di titolarità, o, per gli assistenti
tecnici, nella stessa o in altra area professionale, sulla base dei
titoli di studio e/o professionali posseduti
;
Utilizzazione degli assistenti tecnici in soprannumero nella
scuola di titolarità, a domanda o d’ufficio, in altra istituzione
scolastica e area professionale, in mancanza dei titoli prescritti con
la conseguente partecipazione ad attività di riconversione
professionale;
Utilizzazione, secondo criteri e modalità definite in sede di
contrattazione decentrata regionale, di personale tecnico che non
trovi alcuna utilizzazione nell’ambito del proprio profilo
professionale;
Assegnazioni di sede provvisoria, a domanda e d’ufficio, al
personale nominato in ruolo ancora senza sede definitiva;
Assegnazioni provvisorie provinciali;
Utilizzazione secondo criteri di modalità definite in sede di
contrattazione decentrata regionale, dei responsabili amministrativi
presenti in istituzioni scolastiche con personale già degli Enti
locali che si aggiungano al titolare della funzione di firma degli
atti contabili della scuola nel corrente anno scolastico 1999/00;
Assegnazioni provvisorie del personale proveniente da fuori
provincia;
- In sede di contrattazione regionale potranno essere disciplinate
forme di utilizzazione del personale in soprannumero appartenente ai
profili di infermiere, cuoco e guardarobiere.
Art. 21
- Attività di formazione finalizzata alla riconversione professionale
- Al fine di migliorare la qualità del servizio scolastico e per
l’ottimizzazione delle risorse connesse alla piena realizzazione della
scuola dell’autonomia, nel confermare, ciò che è stato stabilito
dall’art.19 del C.C.I.N. relativo alle utilizzazioni ed alle
assegnazioni provvisorie del 07/07/1999, in sede di contrattazione
decentrata a livello regionale dovrà essere definito o integrato il
piano degli interventi di supporto e di riconversione professionale
del personale che non sia stato possibile utilizzare nell'ambito del
profilo d’appartenenza o di altro profilo della stessa qualifica in
relazione ai titoli posseduti.
- Il personale privo dei prescritti requisiti d’accesso al diverso
profilo per il quale si prevede la possibilità di utilizzazione è
tenuto a partecipare ad un corso di formazione di durata adeguata alla
qualificazione professionale da conseguire. Il corso in questione
dovrà essere dedicato, di regola, per non meno del 50% del monte ore
del corso stesso, al tirocinio del personale frequentante, nell’ambito
della stessa sede di servizio. Il corso è organizzato ai sensi
dell’art.47 del C.C.I.N. del 31/08/1999. L’attività di riconversione
sarà svolta, di norma, durante la prima parte dell’anno scolastico nel
quale il personale interessato è utilizzato in altro profilo o area
diversa da quella di titolarità, nell’ambito della stessa qualifica
funzionale.
- L'attestato relativo alla frequenza del corso di formazione è
valido ai fini della mobilità professionale - ai sensi dell’art.57 del
C.C.D.N. concernente la mobilità del personale della scuola
sottoscritto il 15/01/2003 - a condizione che i frequentanti al
termine del corso stesso abbiano superato positivamente una verifica
finale sull'effettiva acquisizione della professionalità necessaria
per svolgere le funzioni del nuovo profilo.
- Le iniziative di riconversione saranno organizzate sulla base
delle indicazioni contenute nell’accordo in materia di formazione e di
aggiornamento e sulla base dei criteri definiti in sede di
contrattazione decentrata regionale di cui al comma 1. A tali corsi
potrà partecipare, a domanda, in subordine al personale
soprannumerario, anche il personale che non si ritrovi nell'anzidetta
condizione, compatibilmente con la disponibilità delle risorse
finalizzate a tale scopo purché appartenenti a profili o aree
professionali con esubero nella provincia.
TITOLO IV
DISPOSIZIONE COMUNE
Art. 22 -
CONTENZIOSO
Qualora insorgano delle controversie in sede di
applicazione del contratto, le parti si incontrano per risolvere
consensualmente il conflitto prima di attivare le procedure previste
dall'art.2 del C.C.N.L. del 26/05/1999.
Resta ferma la possibilità di presentazione di
reclami da parte dei singoli interessati avverso le graduatorie e i
provvedimenti adottati nei loro confronti.
- Reclami -
Avverso le graduatorie redatte dal dirigente
scolastico o dall’autorità/ufficio territoriale competente nonché
avverso la valutazione delle domande, l’attribuzione del punteggio, il
riconoscimento di eventuali diritti di precedenza, è consentita la
presentazione, da parte del personale interessato, di motivato reclamo,
entro 5 giorni dalla pubblicazione o notifica dell’atto, rivolto
all’organo che lo ha emanato. I reclami saranno esaminati con l’adozione
degli eventuali provvedimenti correttivi degli atti contestati entro i
successivi 10 giorni. Le decisioni sui reclami sono atti definitivi.
- Controversie individuali
-
Sulle controversie riguardanti le materie delle
utilizzazioni e delle assegnazioni provvisorie, in relazione agli atti
che si ritengono lesivi dei propri diritti, gli interessati possono
esperire il tentativo obbligatorio di conciliazione di cui all’art.1
dell’Accordo per la disciplina sperimentale di conciliazione e di
arbitrato per il personale della scuola, sottoscritto il 18 ottobre
2001; il tentativo obbligatorio di conciliazione si propone presentando
la relativa richiesta all’ufficio di segreteria costituito, per lo
svolgimento della suddetta procedura conciliativa, presso le
articolazioni territoriali degli Uffici scolastici regionali e
all’ufficio per il contenzioso dello stesso Ufficio scolastico regionale
competente per territorio, nel termine perentorio di 15 giorni dalla
pubblicazione o dalla notifica dell’atto che si ritiene lesivo.
In caso di mancato accordo, gli interessati possono
chiedere di deferire la controversia ad un arbitro secondo le modalità
di cui all’art.3 del citato Accordo, ovvero, in alternativa, ricorrere
al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, ai sensi
dell’art.63 del D.L.vo n.165/01: in ambedue le ipotesi vale il tentativo
obbligatorio di conciliazione svolto presso gli uffici
dell’Amministrazione, senza la necessità che venga riproposta la
procedura di conciliazione prevista rispettivamente dinanzi all’arbitro
ed al giudice ordinario.
In alternativa a quanto previsto dal punto 1, gli
interessati possono esperire il tentativo
di conciliazione previsto dagli articoli 65 e
seguenti del decreto legislativo n. 165/01.
ALLEGATO 1 - Tabella di valutazione dei titoli
e dei servizi ai fini delle utilizzazioni del personale docente
i - anzianità di servizio:
Tipo di servizio |
Punteggio |
A) per ogni anno di servizio comunque prestato,
successivamente alla decorrenza giuridica della nomina, nel ruolo di
appartenenza (1) |
Punti 6 |
A1) per ogni anno di servizio effettivamente
prestato (2) dopo la nomina nel ruolo di appartenenza in scuole o
istituti situati nelle piccole isole (3) in aggiunta al punteggio di
cui al punto A |
Punti 6 |
B) per ogni anno di servizio preruolo o di altro
servizio di ruolo riconosciuto o valutato ai fini della carriera o
per ogni anno di servizio preruolo o di altro servizio di ruolo
prestato nella scuola materna (4) |
Punti 3 |
B1) (valido solo per la scuola secondaria di II
grado ed artistica) per ogni anno di servizio prestato in posizione
di comando ai sensi dell'art. 5 della legge 603/66 nella scuola
secondaria superiore successivamente alla nomina in ruolo nella
scuola secondaria di I grado in aggiunta al punteggio di cui al
punto B) |
Punti 3 |
B2) per ogni anno di servizio preruolo o di altro
servizio di ruolo riconosciuto o valutato ai fini della carriera o
per ogni anno di servizio preruolo o di altro servizio di ruolo
nella scuola materna, effettivamente prestato (2) in scuole o
istituti situati nelle piccole isole (3) e (4) in aggiunta al
punteggio di cui al punto B) e B1) |
Punti 3 |
B3) (valido solo per la scuola elementare) per
ogni anno di servizio di ruolo effettivamente prestato come
"specialista" per l'insegnamento della lingua straniera dall’anno
scolastico 92/93 fino all’anno scolastico 97/98 (in aggiunta al
punteggio di cui alle lettere B e B2) rispettivamente:
- se il servizio é prestato nell'ambito del plesso di titolarità
…………………….
- se il servizio è stato prestato al di fuori del
plesso di titolarità ……………….. |
Punti 0,5
Punti 1 |
C) per il servizio di ruolo prestato senza
soluzione di continuità negli ultimi tre anni scolastici nella
scuola di attuale titolarità (5) (in aggiunta a quello previsto
dalle lettere A), A1), B), B1), B2), B3) (N.B.: per i trasferimenti
d’ufficio si veda la nota (5 bis)) |
Punti 6 |
- per ogni anno di servizio di ruolo prestato, senza soluzione
di continuità, nella scuola di attuale titolarità (5) (in aggiunta
a quello previsto dalle lettere A), A1), B), B1), B2), B3)
- oltre il triennio………………………………………………………………….
- oltre il quinquennio……………………………………………………………..
|
Punti 2
Punti 3 |
C1) per la sola scuola elementare:
- per il servizio di ruolo effettivamente prestato per un solo
triennio senza soluzione di continuità, a partire dall’anno
scolastico 92/93 fino all’anno scolastico 97/98, come docente
"specializzato" per l'insegnamento della lingua straniera(in
aggiunta a quello previsto dalle lettere A), A1), B), B2), B3),
C)……………….
- per il servizio di ruolo effettivamente prestato
per un solo triennio senza
soluzione di continuità, a partire dall’anno scolastico 92/93 fino
all’anno scolastico 97/98, come docente "specialista" per
l'insegnamento della lingua straniera (in aggiunta a quello
previsto dalle lettere A, A1, B, B2, B3, C)……………….
|
Punti 1,5
Punti 3 |
II - esigenze di famiglia (6) (7):
Tipo di esigenza |
Punteggio |
A) per ricongiungimento al coniuge ovvero, nel
caso di docenti senza coniuge o separati giudizialmente o
consensualmente con atto omologato dal tribunale, per
ricongiungimento ai genitori o ai figli (7)
|
Punti 6 |
B) per ogni figlio di età inferiore a sei anni
(8)
|
Punti 4 |
C) per ogni
figlio di età superiore ai sei anni, ma che non abbia superato il
diciottesimo anno di età (8) ovvero per ogni figlio maggiorenne che
risulti totalmente o permanentemente inabile a proficuo lavoro
|
Punti 3 |
D) per la cura e l'assistenza dei figli minorati
fisici, psichici o sensoriali, tossicodipendenti, ovvero del coniuge
o del genitore totalmente e permanentemente inabili al lavoro che
possono essere assistiti soltanto nel comune richiesto (9)
|
Punti 6 |
II - titoli generali:
Tipo di titolo |
Punteggio |
A) per ogni promozione di merito distinto
|
Punti 3 |
B) per il superamento di un pubblico concorso
ordinario per esami e titoli, per l'accesso al ruolo di appartenenza
(in scuole materne, elementari, secondarie ed artistiche), al
momento della presentazione della domanda, o a ruoli di livello pari
o superiore a quello di appartenenza (10)
|
Punti 12 |
C) per ogni diploma di specializzazione
conseguita in corsi post-universitari prevista dagli statuti ovvero
dal D.P.R. N.162/82, ovvero dalla legge n.341/90 (artt. 4, 6, 8)
attivata dalle università statali o libere ovvero da istituti
universitari statali o pareggiati (11), ivi compresi gli istituti di
educazione fisica statali o pareggiati, nell'ambito delle scienze
dell'educazione e/o nell'ambito delle discipline attualmente
insegnate dal docente
- per ogni diploma …………………………………………………
(è valutabile un diploma, per lo stesso e gli
stessi anni accademici) |
Punti 5 |
D) per ogni diploma universitario conseguito
oltre al titolo di studio attualmente necessario per l’accesso al
ruolo di appartenenza
|
Punti 3 |
E) per ogni corso di perfezionamento di durata
non inferiore ad un anno, previsto dagli statuti ovvero dal D.P.R. N.162/82,
ovvero dalla legge n.341/90 (artt. 4,6,8) attivato dalle università
statali o libere ovvero da istituti universitari statali o
pareggiati (11), ivi compresi gli istituti di educazione fisica
statali o pareggiati, nell'ambito delle scienze dell'educazione e/o
nell'ambito delle discipline attualmente insegnate dal docente
-- per ogni corso…………………………………………………… (é
valutabile un solo corso per ogni anno accademico)
(è valutabile un corso, per lo stesso e gli
stessi anni accademici) |
Punti 1 |
F) per ogni diploma di laurea, di accademia di
belle arti, di conservatorio di musica, di istituto superiore di
educazione fisica, conseguito oltre al titolo di studio attualmente
necessario per l'accesso al ruolo di appartenenza ………………………………………………
(12) |
Punti 5 |
G) per il conseguimento del titolo di "dottorato
di ricerca"
|
Punti 5 |
H) ) per la sola scuola elementare: per la
frequenza del corso di aggiornamento-formazione linguistica e
glottodidattica compreso nel piano attuato dal ministero, con la
collaborazione degli Uffici scolastici provinciali, delle
istituzioni scolastiche, degli Istituti di Ricerca (IRRE,INVALSI e
INDIRE) e dell'università ………………………..
|
Punti 1 |
i titoli relativi a C), D), E), F), G), H) anche
comulabili tra di loro, sono valutati fino ad un massimo di
……………………………………………
|
Punti 10 |
I)
per ogni partecipazione ai nuovi esami di stato conclusivi dei corsi
di studio di istruzione secondaria superiore di cui alla legge
10/12/97 n°425 e al D.P.R. 23.7.1998 n.323, fino all’anno scolastico
2000/01 in qualità di presidente di commissione o di componente
esterno o di componente interno, compresa l’attività svolta dal
docente di sostegno all’alunno handicappato che sostiene
l’esame…………………………..…….
(fino ad un massimo di 5 punti).
|
Punti 1 |
valutazione delle anzianità di servizio
Nell’anzianità di servizio si tiene conto dell’anno scolastico in
corso.
Nella valutazione dei titoli vengono considerati quelli posseduti
entro il termine previsto per la presentazione della domanda.
Nella valutazione delle esigenze di famiglia è necessario che queste
sussistano alla data della presentazione della domanda. Soltanto nel
caso dei figli si considerano quelli che compiono i sei anni o i
diciotto anni entro il 31 dicembre dell’anno in cui si effettua il
trasferimento
L’anzianità' di servizio di cui alle lettere A) e B)
del punto I della tabella deve essere attestata dall'interessato, con
apposita dichiarazione personale conforme allo specifico modello
allegato all'O.M. sulla mobilità del personale ovvero con certificato di
servizio.
L'anzianità di servizio di cui alla lettera A)
comprende gli anni di servizio, comunque prestati successivamente alla
decorrenza giuridica della nomina, nel ruolo di appartenenza; per ogni
anno di servizio prestato nei paesi in via di sviluppo il punteggio é
raddoppiato. Per gli istituti e scuole di istruzione secondaria ed
artistica la lettera A) comprende anche i servizi effettivamente
prestati in classe di concorso diversa da quella di attuale titolarità e
per la quale sia possibile il passaggio di cattedra. L'anzianità
derivante da decorrenza giuridica della nomina nel ruolo di appartenenza
anteriore alla decorrenza economica rientra invece in quella prevista
dalla lettera B), qualora non sia stato prestato alcun servizio o se il
servizio non sia stato prestato nel ruolo di appartenenza. Va invece
considerato servizio di ruolo a tutti gli effetti quello derivante dalla
restitutio in integrum operata a seguito di un giudicato. Sono compresi
nella lettera A) gli anni di servizio prestati dai docenti di educazione
fisica nel ruolo unico (scuola media ed istituti di istruzione
secondaria di II grado) esistente prima dell'entrata in vigore della
legge 30.3.1976, n. 88 art. 16, nonché nel ruolo ad esaurimento nel
quale i docenti stessi furono inquadrati a norma della predetta legge.
L'anzianità di cui alla lettera B) comprende gli anni
di ruolo anteriori alla nomina nel ruolo di appartenenza non coperti da
effettivo servizio ovvero prestati in ruolo diverso da quello di
appartenenza e valutati o riconosciuti (o riconoscibili) per intero ai
fini giuridici ed economici nella carriera di attuale appartenenza. Tale
anzianità comprende anche il servizio preruolo e di ruolo prestato nella
scuola materna da valutare nella stessa misura dei servizi prestati
nella scuola elementare. L’anzianità di cui alla lettera B) comprende
anche il servizio non di ruolo prestato per almeno 180 giorni, compreso
quello militare o il sostitutivo servizio civile, nei limiti previsti
dagli artt. 485, 487 e 490 del D.L.vo n.297/94 ai fini della
valutabilità per la carriera ovvero il servizio preruolo prestato senza
il prescritto titolo di specializzazione in scuole speciali o su posti
di sostegno . (Si rammenta che il servizio militare di leva, o il
sostitutivo servizio civile, può essere valutato solo se prestato in
costanza di rapporto di impiego).
Per gli insegnanti di educazione fisica non é
riconoscibile il servizio prestato senza il possesso del diploma
rilasciato dall'I.S.E.F. o di titoli equipollenti secondo l'ordinamento
anteriore alla legge 7.2.1958, n. 88 (tab. A, classe Xxix D.M. 24.11.94
n. 334 e successive modifiche).
La valutazione del servizio pre-ruolo viene
effettuata nella seguente maniera: - i primi 4 anni sono valutati per
intero - il periodo eccedente i 4 anni é valutato per i 2/3 (due terzi).
Pertanto, ad esempio, il docente che ha prestato 6 anni di servizio
pre-ruolo, che viene riconosciuto o riconoscibile ai fini della
progressione di carriera nella misura di 5 anni e 4 mesi,
ha diritto, per tale servizio, all'attribuzione di punti 16 derivanti
dal seguente calcolo:
- primi 4 anni (valutati per intero) Þ 4
anni x 3 punti = 12 punti
- rimanenti 2 anni (valutati due terzi) Þ
2/3 x 2 anni x 3 punti = 4 punti
_______
- totale: 12 punti + 4 punti Þ 16 punti.
Oltre che per i docenti delle scuole ed istituti di
istruzione di II grado ed artistica, il cui servizio di ruolo prestato
come insegnante di scuola media deve essere sempre valutato, i servizi
di cui al precedente capoverso dovranno essere valutati anche se alla
data di inizio dell'anno in corso, gli interessati non abbiano ancora
superato il periodo di prova ai sensi della legge n. 251 del 5.6.1985.
Nel caso di servizio prestato in posizione di comando
ai sensi dell'art. 5 della legge 603/66 nella scuola secondaria di II
grado successivamente alla nomina in ruolo nella scuola secondaria di I
grado il punteggio relativo all'anzianità di servizio prevista dalla
lettera B) del punto I della tabella di valutazione é integrato dal
punteggio aggiuntivo stabilito nella lettera B1) delle stesse tabelle.
Il servizio di ruolo o non di ruolo effettivamente
prestato in scuole o istituti situati nelle piccole isole é valutato il
doppio, anche nei casi di mancata prestazione del servizio per
gravidanza, puerperio e per servizio militare di leva o per il
sostitutivo servizio civile, in conformità a quanto previsto sul
riconoscimento di tale servizio dalle specifiche normative. Ciò non vuol
dire che in tutti i casi il punteggio é raddoppiato in quanto, ad
esempio, per quanto precedentemente esposto a proposito delle modalità
di calcolo del servizio preruolo, il punteggio derivante da 4 anni di
preruolo vale 12 punti, mentre quello derivante da 8 anni ( che
corrispondono a 4 anni valutati il doppio) assomma a 20 punti e non a
24.
Qualora il docente abbia usufruito di periodi di
aspettativa per famiglia il punteggio per i servizi di ruolo di cui alle
lettere A e B del punto i della tabella di valutazione sarà attribuito
per intero, a condizione che nel relativo anno scolastico l'interessato
abbia prestato un servizio non inferiore a 180 giorni. In caso contrario
l'anno non può essere valutato e, pertanto, non sarà attribuito alcun
punteggio.
Al personale docente di ruolo che abbia frequentato,
ai sensi dell'art. 2 della legge 13.8.1984, n. 476, i corsi di dottorato
di ricerca e al personale docente di ruolo assegnatario di borse di
studio - a norma dell'art. 453 del D.L.vo 16.4.1994 n. 297 - da parte di
amministrazioni statali, di enti pubblici, di stati od enti stranieri,
di organismi ed enti internazionali, é riconosciuto il periodo di durata
del corso o della borsa di studio come effettivo servizio di ruolo e
quindi valutato ai fini del trasferimento a domanda o d'ufficio (Lettera
A) e lettera B) - nella parte relativa al servizio in altro ruolo - del
titolo I delle tabelle di valutazione). Tale riconoscimento avviene
tenuto conto della circostanza che il periodo di questo tipo di congedo
straordinario é utile ai fini della progressione di carriera, del
trattamento di quiescenza e di previdenza. Detto periodo non va valutato
ai fini dell'attribuzione del punteggio concernente la continuità del
servizio nella stessa scuola.
Ai fini della validità della certificazione richiesta si richiama
quanto disposto dal D.P.R. 445 del 28/12/2000
- Il ruolo di appartenenza va riferito rispettivamente: a) alla
scuola materna; b) alla scuola elementare; c) alla scuola media; d)
agli istituti di istruzione secondaria di secondo grado e artistica.
Per ogni anno di insegnamento prestato, con il possesso del prescritto
titolo di specializzazione, nelle scuole speciali o ad indirizzo
didattico differenziato o nelle classi differenziali, o nei
posti di sostegno, o nelle DOS, qualora il trasferimento sia richiesto
indifferentemente per le scuole speciali o ad indirizzo didattico
differenziato o per posti di sostegno o per DOS, il punteggio é
raddoppiato.
Relativamente ai docenti delle scuole elementari,
per ogni anno di insegnamento in scuola unica o di montagna ai sensi
della legge 1/3/1957, n. 90, il punteggio é raddoppiato. Per
l'attribuzione del punteggio si prescinde dal requisito della
residenza in sede.
Va valutato nella misura prevista dalla presente
voce il servizio prestato, a decorrere dall'anno scolastico 1978/79,
dalle assistenti di scuola materna statale utilizzate, ai sensi
dell'articolo 8 della legge n. 463/78, come insegnanti di scuola
materna.
Per ogni anno di servizio prestato nei paesi in via
di sviluppo il punteggio é raddoppiato.
Ai fini dell'attribuzione del punteggio in questione il servizio
nelle piccole isole deve essere effettivamente prestato - salvo le
assenze per gravidanza, puerperio e per servizio militare di leva o
per il sostitutivo servizio civile - per il periodo previsto per la
valutazione di un intero anno scolastico.
La dizione ‘piccole isole’ comprensiva di tutte le isole del
territorio italiano, ad eccezione, ovviamente, delle due isole
maggiori (Sicilia e Sardegna).
Va valutata nella misura prevista dalla presente voce, l'anzianità
derivante da decorrenza giuridica della nomina anteriore alla
decorrenza economica, se non é stato prestato alcun servizio o se il
servizio non é stato prestato nel ruolo di appartenenza.
Nella stessa misura é valutato anche il servizio
pre-ruolo prestato per almeno 180 giorni, nei limiti previsti dagli artt.
485, 490 del D.l.vo n.297/94 ai fini della valutabilità per la carriera,
nonché il servizio prestato in altro ruolo riconosciuto o riconoscibile
ai fini della carriera ai sensi del D.L. 19/6/70 n.370, convertito con
modificazioni nella legge 26/7/70 n.576 e successive integrazioni,
ovvero il servizio preruolo prestato senza il prescritto titolo di
specializzazione in scuole speciali o su posti di sostegno.
Per ogni anno di insegnamento prestato, con il possesso del
prescritto titolo di specializzazione, nelle scuole speciali o ad
indirizzo didattico differenziato o nelle classi differenziali, o nei
posti di sostegno, o nelle DOS, qualora il trasferimento sia richiesto
indifferentemente per le scuole speciali o ad indirizzo didattico
differenziato o per posti di sostegno o per DOS, il punteggio é
raddoppiato.
Relativamente ai docenti delle scuole elementari, per ogni anno di
insegnamento in scuola unica di cui al R.D. 5/2/1928, n. 577, o in
scuola di montagna ai sensi della legge 1/3/1957, n. 90, il punteggio é
raddoppiato. Per l'attribuzione del punteggio si prescinde dal requisito
della residenza in sede .
Va valutato nella misura prevista dalla presente voce il servizio dei
docenti appartenenti al ruolo dei laureati degli istituti di istruzione
secondaria di II grado e artistica, prestato precedentemente nel ruolo
dei diplomati e viceversa. Il servizio prestato in qualità di assistente
nei licei artistici,
va considerato come servizio prestato nel ruolo dei docenti diplomati.
La continuità del servizio prestato ininterrottamente da almeno un
triennio nella scuola di attuale titolarità (lettera C, del titolo I
della tabella di valutazione dei trasferimenti a domanda) deve essere
attestata dall'interessato con apposita dichiarazione personale
conforme all’apposito modello allegato all’O.M. sulla mobilità del
personale . L’introduzione nell’a.s. 1998/99 dell’organico funzionale
di circolo, per la scuola elementare, e nell’a.s. 1999/2000 per la
scuola materna e per la scuola elementare dei comuni di montagna e
delle piccole isole, non costituisce soluzione di continuità del
servizio ai fini della dichiarazione di servizio continuativo nel caso
di passaggio dal plesso di titolarità del docente al circolo
corrispondente. Il trasferimento ottenuto precedentemente
all’introduzione dell’organico funzionale tra plessi dello stesso
circolo interrompe la continuità di servizio.
Per la scuola elementare, il trasferimento tra i
posti dell’organico funzionale (comune e lingua) non interrompe la
continuità di servizio.
Si precisa che, per l'attribuzione del punteggio
previsto dal comma precedente, devono concorrere, per gli anni
considerati, la titolarità nel tipo di posto o - per le scuole ed
istituti di istruzione secondaria ed artistica - nella classe di
concorso di attuale appartenenza (con esclusione sia del periodo di
servizio preruolo sia del periodo coperto da decorrenza giuridica
retroattiva della nomina) e la prestazione del servizio presso la scuola
o plesso di titolarità. Per i docenti titolari di posti per l'istruzione
e la formazione dell’età adulta attivati presso i Centri Territoriali ai
fini dell'assegnazione del punteggio per la continuità del servizio, va
fatto riferimento alla titolarità del posto per l’istruzione e la
formazione dell’età adulta a suo tempo individuati a livello di
distretto. Per i docenti titolari in istituti in cui sono presenti corsi
serali e, analogamente, per i docenti titolari in corsi serali la
continuità didattica é riferita esclusivamente al servizio prestato
sullo stesso tipo organico di titolarità ( o diurno o serale).
L’introduzione nell’a.s. 1998/99 dell’organico
funzionale di circolo, per la scuola elementare, e nell’a.s. 1999/2000
per la scuola materna, non costituisce soluzione di continuità del
servizio ai fini della dichiarazione di servizio continuativo nel caso
di passaggio dal plesso di titolarità del docente al circolo
corrispondente. Il trasferimento ottenuto precedentemente
all’introduzione dell’organico funzionale tra plessi dello stesso
circolo interrompe la continuità di servizio.
Da tale ultimo requisito - fermo restando quanto
indicato nel successivo comma 12 - si prescinde limitatamente al solo
personale beneficiario della precedenza di cui all’art. 9, titolo I,
punto II), - Personale trasferito d’ufficio nell’ultimo quinquennio –
del contratto della mobilità.
Il punteggio in questione va attribuito anche in
tutti i casi in cui il periodo di mancata prestazione del servizio nella
scuola o plesso di titolarità é riconosciuto a tutti gli effetti dalle
norme vigenti come servizio validamente prestato nella medesima scuola.
Conseguentemente, a titolo esemplificativo, il punteggio per la
continuità del servizio deve essere attribuito nel caso di assenze per
motivi di salute, per gravidanza e puerperio, per servizio militare di
leva o per il sostitutivo servizio civile, per mandato politico ed
amministrativo, nel caso di utilizzazioni, di esoneri dal servizio
previsti dalla legge per i componenti del Consiglio Nazionale della P.I.,
di esoneri sindacali, di incarico della presidenza di scuole secondarie,
di esonero dall'insegnamento dei collaboratori dei presidi, di esoneri
per la partecipazione a commissioni di concorso, etc. Si precisa,
inoltre, che nel caso di sdoppiamento, aggregazione, soppressione o
fusione di scuole, la titolarità ed il servizio relativi alla scuola di
nuova istituzione o aggregante si devono ricongiungere alla titolarità
ed al servizio relativi alla scuola sdoppiata, aggregata, soppressa o
fusa al fine dell’attribuzione del punteggio in questione. Non
interrompe la continuità del servizio l'utilizzazione in altra scuola
del docente in soprannumero nella scuola di titolarità né il
trasferimento del docente in quanto soprannumerario qualora il medesimo
richieda in ciascun anno del quinquennio successivo anche il
trasferimento nell'istituto di precedente titolarità ovvero nel comune.
Similarmente si riconosce la continuità del servizio anche al personale
che, coinvolto nelle operazioni di dimensionamento della rete
scolastica, abbia modificato la propria titolarità.
Si precisa che il punteggio in questione viene
riconosciuto sia per la formulazione della graduatoria interna di
istituto ai fini dell’individuazione del soprannumerario da trasferire
d’ufficio, sia per l’attribuzione del punteggio con cui il medesimo
personale partecipa ai trasferimenti d’ufficio, qualora venga
individuato come soprannumerario, in base alla predetta graduatoria,
nella scuola o istituto di attuale titolarità. Si richiama l’attenzione
sul fatto che le predette tabelle sono infatti utilizzate sia per
l’individuazione del soprannumerario nell’istituto, sia per il
trasferimento d’ufficio; detta continuità di servizio maturata nella
scuola o nell'istituto di precedente titolarità viene valutata
anche al personale docente beneficiario del predetto art. 9 punto II)
del presente contratto - alle condizioni ivi previste - che, a seguito
del trasferimento d'ufficio, sia attualmente titolare su posti DOP.
La continuità didattica, legata alla scuola di
ex-titolarità, del personale scolastico trasferito d’ufficio nell’ultimo
quinquennio va considerata ai fini della sola domanda di trasferimento e
non anche della domanda di passaggio.
Qualora, scaduto il quinquennio in questione, il
docente non abbia ottenuto il rientro nella scuola di precedente
titolarità i punteggi relativi alla continuità didattica nel quinquennio
dovranno essere riferiti esclusivamente alla scuola ove é stato
trasferito in quanto soprannumerario. Il punteggio in questione spetta
anche ai docenti comandati in istituti diversi da quello di titolarità
su cattedre ove si attua la sperimentazione a norma dell'art. 278 del
D.L.vo n. 297/94, ai docenti utilizzati a domanda o d'ufficio, sui posti
di sostegno anche in scuole o sedi diverse da quella di titolarità, ai
docenti della scuola elementare utilizzati come specialisti per la
lingua straniera presso il plesso o fuori del plesso di titolarità, ai
docenti utilizzati in materie affini ed ai docenti che prestano servizio
nelle nuove figure professionali di cui all'art. 5 del D.L. 6.8.1988, n.
323 convertito con modificazioni nella legge 6.10.1988, n. 426. Il
punteggio in questione spetta anche ai docenti utilizzati a domanda o
d'ufficio ai sensi dell'art. 1 del D.L.vo n. 35/93, in ruolo o classe di
concorso diversi da quelli di titolarità. In ogni caso non deve essere
considerata interruzione della continuità del servizio nella scuola di
titolarità la mancata prestazione del servizio per un periodo di durata
complessiva inferiore a 6 mesi in ciascun anno scolastico. Il punteggio
di cui trattasi non spetta, invece, nel caso di assegnazione provvisoria
e di trasferimento annuale salvo che si tratti di docente trasferito nel
quinquennio quale soprannumerario che abbia chiesto, in ciascun anno del
quinquennio medesimo, il rientro nell'istituto di precedente titolarità.
Il punteggio va attribuito se la scuola di titolarità
giuridica e la scuola in cui l'interessato ha prestato servizio
continuativo coincidono per il periodo considerato.
Il punteggio va anche attribuito nel caso di diritto
al rientro nel quinquennio del personale trasferito in quanto
soprannumerario. Per i docenti di istruzione secondaria di I e II grado
e artistica il servizio deve essere altresì prestato nella classe di
concorso di attuale titolarità.
Non va valutato l'anno scolastico in corso al momento
della presentazione della domanda.
(5 bis) Ai fini della formazione della graduatoria
per l’individuazione del soprannumerario ed ai fini del trasferimento
d’ufficio, la continuità didattica nella scuola di attuale titolarità
viene così valutata:
- Per ogni anno di servizio di ruolo prestato nella scuola di
attuale titolarità senza soluzione di continuità in aggiunta a
quello previsto dalle lettere A), A1), B), B1), B2), B3)
- entro il quinquennio
................................................……………
- oltre il quinquennio …………………………………………….
|
Punti 2
Punti 3
|
Sempre ai fini della formazione della graduatoria per
l’individuazione del soprannumerario ed ai fini del trasferimento
d’ufficio, viene valutata anche la continuità di servizio nella sede di
attuale titolarità, nella seguente misura:
Co) Per ogni anno di servizio di ruolo prestato
nella sede di attuale titolarità senza soluzione di continuità in
aggiunta a quello previsto dalle lettere A), A1), B), B1), B2), B3)
………………………………………………………………
|
Punti 1
|
Il predetto punteggio va attribuito se la sede di
titolarità giuridica e la sede in cui l'interessato ha prestato servizio
continuativo coincidono per il periodo considerato. Per sede si intende
comune. Il punteggio va anche attribuito nel caso di diritto al rientro
nel quinquennio del personale trasferito in quanto soprannumerario.
Per i docenti di istruzione secondaria di primo e
secondo grado e artistica, il servizio deve essere altresì prestato
nella classe di concorso di attuale titolarità.
Il punteggio non va attribuito ai docenti titolari di
sede distrettuale (su posto per l’istruzione dell’età adulta).
Non va valutato l'anno scolastico in corso al momento
di presentazione della domanda.
Il punteggio di cui alla lettera Co) non é cumulabile
per lo stesso anno scolastico con quello previsto dalla lettera C).
(6) Il punteggio spetta per il comune di residenza
dei familiari a condizione che essi, alla data di pubblicazione
dell'ordinanza, vi risiedano effettivamente con iscrizione anagrafica da
almeno tre mesi, o che prestino servizio fuori provincia.
La residenza della persona alla quale si chiede il
ricongiungimento deve essere documentata con certificato anagrafico o
con dichiarazione personale redatta ai sensi della legge 15/68 nei quali
dovrà essere indicata la decorrenza dell'iscrizione stessa.
Dall'iscrizione anagrafica si prescinde quando si tratti di
ricongiungimento al familiare trasferito per servizio nei tre mesi
antecedenti alla data prevista per la scadenza della presentazione della
domanda.
Il punteggio di ricongiungimento spetta anche nel
caso in cui nel comune di residenza del coniuge non vi siano istituzioni
scolastiche richiedibili (cioè che non comprendano l'insegnamento del
richiedente) ovvero per il personale educativo, istituzioni educative
richiedibili: in tal caso il punteggio sarà attribuito per tutte le
scuole ovvero istituzioni educative del comune più vicino, secondo le
tabelle di viciniorità, purché comprese fra le preferenze espresse; tale
punteggio sarà attribuito anche nel caso in cui venga indicata
dall'interessato una preferenza zonale (distretto e comune) che
comprenda le predette scuole. I punteggi per le esigenze di famiglia di
cui alle lettere a), b), c), d) sono cumulabili fra loro.
Le situazioni di cui al presente titolo non si
valutano per i trasferimenti nell'ambito della stessa sede .
(7) Ai fini della formulazione della graduatoria per
l’individuazione del soprannumerario, le esigenze di famiglia, da
considerarsi in questo caso come esigenze di non allontanamento dalla
scuola e dal comune di attuale titolarità, sono valutate nella seguente
maniera:
- lettera A) (ricongiungimento al coniuge , etc..)
vale quando il familiare é residente nel comune di titolarità del
docente. Tale punteggio spetta anche nel caso in cui nel comune di
ricongiungimento non vi siano istituzioni scolastiche richiedibili (cioè
che non comprendano l'insegnamento del richiedente) e lo stesso risulti
viciniore alla sede di titolarità;
- lettera B) e lettera C) valgono sempre;
- lettera D) (cura e assistenza dei figli minorati, etc..) vale
quando il comune in cui può essere prestata l’assistenza coincide con
il comune di titolarità del docente.
Il punteggio così calcolato viene utilizzato anche
nelle operazioni di trasferimento d’ufficio del soprannumerario.
(8) L’età è riferita al 31 dicembre dell’anno in
cui si effettua il trasferimento. Si considerano anche i figli che
compiono i sei anni o i diciotto entro il 31 dicembre dell’anno in cui
si effettua l’utilizzazione.
(9) La valutazione é attribuita nei seguenti casi:
figlio minorato, ovvero coniuge o genitore, ricoverati
permanentemente in un istituto di cura;
figlio minorato, ovvero coniuge o genitore bisognosi di cure
continuative presso un istituto di cura tali da comportare di
necessità la residenza nella sede dello istituto medesimo.
figlio tossicodipendente sottoposto ad un programma terapeutico e
socio-riabilitativo da attuare presso le strutture pubbliche o
private, di cui agli artt.114, 118 e 122, D.P.R. 9/10/1990, n. 309,
programma che comporti di necessità il domicilio nella sede della
struttura stessa, ovvero, presso la residenza abituale con
l'assistenza del medico di fiducia come previsto dall'art. 122, comma
3, citato D.P.R. n. 309/1990.
- E’ equiparata all'inclusione in graduatoria di merito l'inclusione
in terne di concorsi a cattedre negli istituti di istruzione
artistica.
I concorsi a posti di personale ispettivo e dirigente
scolastico sono da considerare di livello superiore rispetto ai concorsi
a posti di insegnamento.
A norma dell'art. 16, ultimo comma, del D.L. 30.1.76,
, n. 13, convertito con modificazioni nella l. 30/3/76, n. 88 il
concorso a cattedre di educazione fisica , indetto con il D.M. 5/5/73 -
i cui atti sono stati approvati con D.M.28/2/80 - é valevole
esclusivamente per cattedre nella scuola secondaria di primo grado.
Sono ovviamente esclusi i concorsi riservati per il
conseguimento dell’abilitazione o dell’idoneità.
Tale punteggio spetta anche per l’accesso a tutte le
classi di concorso appartenenti allo stesso ambito disciplinare per il
quale si è conseguita l’idoneità in un concorso ordinario per esami e
titoli bandito in attuazione della legge 124/99
Vanno riconosciuti oltre ai corsi previsti dagli statuti delle
università (art. 6 l. 341/90), ovvero attivati con provvedimento
rettorale presso le scuole di specializzazione di cui al D.P.R. 162/82
(art. 4 - 1° comma L.341/90) anche i corsi previsti dalla L. 341/90
art. 8 e realizzati dalle università attraverso i propri consorzi
anche di diritto privato; nonché i corsi attivati dalle università
avvalendosi della collaborazione di soggetti pubblici e privati con
facoltà di prevedere la costituzione di apposite convenzioni (art. 8
L. 341/90).
Sono assimilati ai diplomi di specializzazione i
diplomi di perfezionamento post-universitari, previsti dal precedente
ordinamento universitario, qualora siano conseguiti a conclusione di
corsi che presentino le stesse caratteristiche dei corsi di
specializzazione (durata minima biennale, esami specifici per ogni
materia nel corso dei singoli anni e un esame finale).
Si ricorda che a norma dell'art. 10 del d.l.
1/10/73, n. 580, convertito con modificazioni nella L. 30/11/73, n.
766 le denominazioni di università, ateneo, politecnico, istituto di
istruzione universitaria possono essere usate soltanto dalle
università statali e da quelle non statali riconosciute per rilasciare
titoli aventi valore legale a norma delle disposizioni di legge.
Il punteggio spetta per il titolo di laurea aggiuntivo a quello
necessario per il conseguimento del passaggio richiesto. Il diploma di
laurea in scienze delle attività motorie e sportive non dà ulteriore
punteggio rispetto a quello spettante per il diploma di istituto
superiore in educazione fisica.
ALLEGATO 2 – Tabella di valutazione dei titoli
per le assegnazioni provvisorie del personale docente
Tipo di esigenza |
Punteggio |
A) per
ricongiungimento al coniuge o al convivente (purché la stabilità
della convivenza risulti da certificazione anagrafica da almeno un
anno) o per ricongiungimento alla famiglia per le esigenze di
assistenza ai figli minori o inabili ed ai genitori anziani (di
età superiore ai 65 anni) (1)(2)(3)
|
Punti 6 |
B) per ogni
figlio che non abbia compiuto 6 anni di età (4)
|
Punti 4 |
C) per ogni
figlio di età superiore ai 6 anni, ma che non abbia superato il 18
anno di età (8) ovvero per ogni figlio maggiorenne che risulti
totalmente o permanentemente inabile a proficuo lavoro
|
Punti 3 |
D) per la
cura e l'assistenza dei figli minorati fisici, psichici o
sensoriali, tossicodipendenti, ovvero del coniuge o del genitore
totalmente e permanentemente inabili al lavoro che possono essere
assistiti soltanto nel comune richiesto (5)
|
Punti 6 |
NOTE ALLA TABELLA
DELLE ASSEGNAZIONI PROVVISORIE DEI DOCENTI
Ai fini della validità della certificazione richiesta
si richiama quanto disposto dal D.PR. 445 del 28/12/2000
il punteggio spetta per il comune di residenza dei familiari a
condizione che essi, alla data di presentazione della domanda vi
risiedano effettivamente con iscrizione anagrafica da almeno tre mesi.
La residenza della persona alla quale si chiede il ricongiungimento
deve essere documentata con certificato anagrafico o con dichiarazione
personale redatta ai sensi del D.P.R. 445 del 28.12.2000 nei quali
dovrà essere indicata la decorrenza dell'iscrizione stessa.
Dall'iscrizione anagrafica si prescinde quando si tratti di
ricongiungimento al coniuge trasferito per servizio nei tre mesi
antecedenti alla data di presentazione della domanda. In tal caso, per
l'attribuzione del punteggio, dovrà essere presentata una
dichiarazione del datore di lavoro che attesti tale circostanza. Il
punteggio di ricongiungimento spetta anche nel caso in cui nel comune
di residenza del coniuge non vi siano istituzioni scolastiche
richiedibili (cioè che non comprendano l'insegnamento del
richiedente): in tal caso il punteggio sarà attribuito per tutte le
scuole del comune più vicino, secondo le tabelle di viciniorità,
purché comprese fra le preferenze espresse. tale punteggio sarà
attribuito anche nel caso in cui venga indicata dall'interessato una
preferenza zonale (distretto e comune) che comprenda le predette
scuole. I punteggi per le esigenze di famiglia di cui alle lettere a),
b), c), d) sono cumulabili fra loro.
l'inabilità deve essere totale e permanente.
si considerano anziani i genitori di età superiore ai 65 anni (v.
nota 4), ad essi sono assimilati i genitori che si trovino nelle
condizioni di cui alla successiva nota 5).
l'età è riferita al 31 dicembre dell'anno in cui si effettua
l'assegnazione provvisoria. si considerano anche i figli che compiono
i sei anni o i diciotto anni entro il 31 dicembre dell'anno in cui si
effettua l'assegnazione provvisoria.
la valutazione è attribuita nei seguenti casi:
- figlio minorato ovvero coniuge o genitore ricoverato
permanentemente in un istituto di cura;
- figlio minorato, ovvero coniuge o genitore bisognosi di
cure continuative presso un istituto di cura, tali da comportare di
necessità la residenza nella sede dello istituto medesimo;
- figlio tossicodipendente sottoposto ad un programma terapeutico e
socio-riabilitativo da attuare presso le strutture pubbliche o
private, di cui agli artt.114, 118, e 122, D.P.R. 09/10/1990, n.309,
programma che comporti di necessità il domicilio nella sede della
struttura stessa, ovvero presso la residenza abituale con l'assistenza
del medico di fiducia, come previsto dall'art.122, comma 3, citato
D.P.R. n. 309/1990
ALLEGATO 3 - Sequenza operativa:
Utilizzazioni, Assegnazioni provvisorie e assegnazioni di sede
provvisoria - personale docente
|
Tipo posto |
Descrizione |
Note |
1 |
Sostegno – comune |
Proroghe d’ufficio dei trasferimenti annuali
|
|
2 |
Sostegno |
Utilizzazione su sostegno del docente che
usufruisce della precedenza di cui all’art.8 comma 1, punto I del
presente contratto nell’ordine riportato. |
|
3 |
Sostegno |
Utilizzazione su sostegno del docente che
usufruisce della precedenza di cui all’art.8 comma 1, punto II del
presente contratto. |
Non valido
per la scuola secondaria di secondo grado |
4 |
Sostegno |
Utilizzazione su sostegno del docente che
usufruisce della precedenza di cui all’art. 8 comma 1, punto III
nell’ordine riportato. |
|
5 |
Sostegno |
Utilizzazione su sostegno del docente che usufruisce della
precedenza di cui all’art.8 comma 1, punto IV del presente contratto
nell’ordine riportato, esclusa la lettera i). |
La
lavoratrice madre con prole di età inferiore di un anno (art.8 comma
1 punto IV lettera i) ) viene trattata con priorità nell’ambito di
ciascuna delle fasi successive. |
5 bis |
Sostegno |
Utilizzazione su sostegno del docente cessato dal
collocamento fuori ruolo ai sensi dell’art. 35 comma 5 della legge
27/12/2002 N. 289. |
|
6 |
Sostegno |
Utilizzazione su sostegno dei docenti di cui
all’art.3, comma 1 lettera b) nella sede di titolarità fornito del
prescritto titolo |
|
7 |
Sostegno |
Conferma su sostegno, a domanda, del docente
fornito del prescritto titolo di specializzazione utilizzato
nell’anno scolastico precedente. |
|
8 |
Sostegno |
Utilizzazione su sostegno a domanda e d’ufficio
dei docenti già titolari su posti della dotazione organica di
sostegno |
Valido solo
per la scuola secondaria di secondo grado |
9 |
Sostegno |
Utilizzazione sul comune di precedente titolarità
(trattamento in subordine) del docente trasferito quale
soprannumerario nell’anno cui si riferiscono le operazioni o
nell’ultimo quinquennio, che abbia chiesto e non ottenuto posto
nella scuola di precedente titolarità; l’utilizzazione avviene anche
su tipologia diversa da quella di titolarità purché il docente sia
in possesso del prescritto titolo di specializzazione. |
Non valido
per la scuola secondaria di secondo grado |
10 |
Sostegno |
Utilizzazione su sostegno a domanda dei docenti
dell’art. 3 comma 1 lettera e) titolari su posto di sostegno. |
|
11 |
Sostegno |
Assegnazione Provvisoria su sostegno del docente
titolare su posto di sostegno. |
|
12 |
Sostegno |
Utilizzazione nella scuola di precedente
titolarità del docente, in possesso del prescritto titolo di
specializzazione e titolare di posto di tipo comune, trasferito
quale soprannumerario nell’anno cui si riferiscono le operazioni o
nell’ultimo quinquennio. |
|
13 |
Sostegno |
Utilizzazione in sedi viciniori (trattamento in
subordine) del docente, in possesso del prescritto titolo di
specializzazione e titolare di posto di tipo comune, trasferito
quale soprannumerario nell’anno cui si riferiscono le operazioni o
nell’ultimo quinquennio. |
|
14 |
Sostegno |
Utilizzazione su sostegno a domanda e d’ufficio
dei docenti in possesso del prescritto titolo di specializzazione
titolari della dotazione organica provinciale. |
Valido solo
per la scuola secondaria |
15 |
Sostegno |
Utilizzazione su sostegno a domanda e d’ufficio
dei docenti in possesso del prescritto titolo di specializzazione
non licenziabili che non trovano sistemazione per l’insegnamento
d’appartenenza. |
Valido solo
per la scuola secondaria di primo grado |
16 |
Sostegno |
Utilizzazione su sostegno a domanda dei docenti
di cui all’art.3 lettera c) , i) in possesso del prescritto
titolo di specializzazione |
|
17 |
Sostegno |
Utilizzazione su sostegno a domanda del docente
di scuola secondaria in possesso del titolo di specializzazione,
appartenente a classe di concorso con esubero nella provincia. |
Valido solo
per la scuola secondaria |
18 |
Sostegno |
Utilizzazione su sostegno a domanda del docente
in possesso del titolo di specializzazione, proveniente da altro
ruolo, appartenente a classe di concorso con esubero nella
provincia. |
Valido solo
per la scuola secondaria |
19 |
Sostegno |
Utilizzazione su sostegno a domanda dei docenti
dell’art. 3 comma 1 lettera e) titolari su posto comune in
possesso del prescritto titolo. |
|
20 |
Sostegno |
Utilizzazione su sostegno a domanda dei docenti
titolari su tipo posto comune in possesso del titolo di
specializzazione, non compresi nelle categorie precedenti. |
|
21 |
Comune |
Utilizzazione su posto di lingua straniera nella
scuola elementare, con precedenza nell’ambito del circolo di
titolarità |
Valido solo
per la scuola primaria |
22 |
Comune |
Utilizzazione su tipo posto comune del docente
che usufruisce della precedenza di cui all’art.8 comma 1, punto I
del presente contratto nell’ordine riportato. |
|
23 |
Comune |
Utilizzazione su tipo posto comune del docente
che usufruisce della precedenza di cui all’art. 8 comma 1, punto II
del presente contratto. |
|
24 |
Comune |
Utilizzazione su tipo posto comune del docente
che usufruisce della precedenza di cui all’art.8 comma 1, punto III
nell’ordine riportato. |
|
26 |
Comune |
Utilizzazione su tipo posto comune del docente che usufruisce della
precedenza di cui all’art. 8 comma 1, punto IV del presente
contratto nell’ordine riportato esclusa la lettera i). |
La
lavoratrice madre con prole di età inferiore di un anno (art.8 comma
1 punto IV lettera i) ) viene trattata con priorità nell’ambito di
ciascuna delle fasi successive. |
26 bis |
Comune |
Utilizzazione su tipo posto comune del docente
cessato dal collocamento fuori ruolo ai sensi dell’art. 35 comma 5
della legge 27/12/2002 N. 289. |
|
27 |
Comune |
Conferma su tipo posto comune, a domanda, del
docente nella scuola in cui è stato utilizzato nell’anno scolastico
precedente. |
|
28 |
Comune |
Utilizzazione sul comune di precedente titolarità
(trattamento in subordine) del docente trasferito quale
soprannumerario nell’anno cui si riferiscono le operazioni o
nell’ultimo quinquennio, che abbia chiesto e non ottenuto posto
nella scuola di precedente titolarità. |
|
29 |
Comune |
Utilizzazione su tipo posto comune a domanda e
d’ufficio dei docenti già titolari su D.O.P. |
Valido solo
per la scuola secondaria |
30 |
Comune |
Utilizzazione su tipo posto comune a domanda e
d’ufficio dei docenti entrati nella D.O.P. a seguito di assegnazione
definitiva di sede a decorrere dall’anno scolastico per il quale si
procede alle utilizzazioni. |
Valido solo
per la scuola secondaria |
31 |
Comune |
Utilizzazione su tipo posto comune a domanda e
d’ufficio dei docenti non licenziabili che non trovano sistemazione
per l’insegnamento d’appartenenza. |
Valido solo
per la scuola secondaria di primo grado |
32 |
Comune |
Utilizzazione su tipo posto comune a domanda dei
docenti di cui all’art. 3 lettera c), i). |
|
33 |
Comune |
Utilizzazione a domanda del docente appartenente
a classe di concorso con esubero nella provincia in classe di
concorso diversa da quella di titolarità. |
Valido solo
per la scuola secondaria |
34 |
Comune |
Utilizzazione d’ufficio del docente
soprannumerario o D.O.P., appartenente a classe di concorso con
esubero nella provincia, in classe di concorso diversa da quella di
titolarità. |
Valido solo
per la scuola secondaria |
35 |
Comune |
Utilizzazione a domanda del docente proveniente
da altro ruolo, appartenente a classe di concorso con esubero nella
provincia, in classe di concorso diversa da quella di titolarità. |
Valido solo
per la scuola secondaria |
36 |
Comune |
Utilizzazione d’ufficio del docente
soprannumerario o D.O.P., proveniente da altro ruolo, appartenente a
classe di concorso con esubero nella provincia, in classe di
concorso diversa da quella di titolarità. |
Valido solo
per la scuola secondaria |
37 |
Comune |
Utilizzazione a domanda dei docenti dell’art. 3
comma 1 lettera e) titolari su posto comune. |
|
38 |
Comune |
Assegnazione provvisoria nell’ambito della
provincia su tipo posto comune. |
|
39 |
Sostegno |
Utilizzazione su sostegno a domanda dei docenti
specializzati appartenenti allo stesso ruolo provenienti da altra
provincia in cui ci sia situazione di esubero. |
|
40 |
Sostegno |
Utilizzazione su sostegno a domanda dei docenti
specializzati appartenenti a classi di concorso con esubero nella
provincia da cui provengono. |
Valido solo
per la scuola secondaria |
41 |
Sostegno |
Assegnazione provvisoria su sostegno da altra
provincia del docente in possesso del prescritto titolo di
specializzazione |
|
42 |
Sostegno |
Utilizzazione su sostegno a domanda di docenti di
cui alla lett. j) - art. 3
|
|
43 |
Comune |
Utilizzazione su tipo posto comune a domanda dei
docenti provenienti da altra provincia in cui ci sia situazione di
esubero. |
|
44 |
Comune |
Assegnazione provvisoria su tipo posto comune dei
docenti provenienti da altra provincia |
|
45 |
Sostegno |
Assegnazione della sede provvisoria su sostegno
ai docenti nominati in ruolo o ai docenti privi di sede definitiva. |
|
46 |
Comune |
Assegnazione della sede provvisoria su tipo posto
comune ai docenti nominati in ruolo o ai docenti privi di sede
definitiva. |
|
ALLEGATO 4 - Tabella di valutazione dei
titoli per il personale A.T.A. (1)
i - anzianità di servizio:
Tipo di servizio |
Punteggio |
- per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni di servizio
effettivamente prestato successivamente alla decorrenza giuridica
della nomina nel profilo professionale di appartenenza
(2)(a)………………………………...
|
Punti 2 |
per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni di servizio non
di ruolo o di altro servizio riconosciuto o riconoscibile (3)(a)
|
Punti 1 |
Per ogni anno o frazione superiore ai 6 mesi di servizio di
ruolo effettivamente prestato a qualsiasi titolo in Pubblica
Amministrazione o negli Enti Locali (b)
|
Punti 1 |
Per ogni anno intero di servizio prestato nel profilo di
appartenenza senza soluzione di continuità nella scuola di attuale
titolarità (4) (in aggiunta a quello previsto dalle lettere A) e B)
(c) (d)
entro il quinquennio
.................................................…………………………
oltre il quinquennio
.................................................………………………….
|
Punti 8
Punti 12 |
per ogni anno intero di servizio di ruolo prestato nel
profilo di appartenenza nella sede di attuale titolarità senza
soluzione di continuità (4Bis) in aggiunta a quello previsto dalle
lettere A) e B) e, per i periodi che non siano coincidenti, anche
alla lettera D) (c) (e)
|
Punti 4 |
- Tale servizio è riconosciuto sia al personale ATA già statale, che
a quello proveniente dagli enti locali
.
Ai direttori dei servizi generali ed amministrativi compete la
valutazione anche del servizio effettivamente prestato successivamente
alla decorrenza giuridica nella nomina nel profilo di responsabile
amministrativo
Tale servizio è riconosciuto sia la personale ATA già statale, che
a quello proveniente dagli enti locali: per quest’ultimo personale,
ovviamente, non deve essere di nuovo valutato il servizio di cui alla
lettera A).
Tale servizio è riconosciuto sia al personale ATA già statale che
a quello proveniente dagli enti locali. Ai direttori dei servizi
generali ed amministrativi compete la valutazione anche del servizio
effettivamente prestato successivamente alla decorrenza giuridica
nella nomina nel profilo di responsabile amministrativo
Al personale transitato dagli Enti locali allo Stato compete il
punteggio per la continuità di servizio prestato nel profilo di
appartenenza nella scuola di attuale titolarità anche per il servizio
prestato alle stesse condizioni quale dipendente degli Enti locali.
Al personale transitato dagli Enti locali allo Stato compete il
punteggio per la continuità di servizio prestato nel profilo di
appartenenza nel comune di attuale titolarità anche per il servizio
prestato alle stesse condizioni quale dipendente degli Enti locali.
II - ESIGENZE DI FAMIGLIA (4TER):
Tipo di esigenza |
Punteggio |
- per ricongiungimento o riavvicinamento al coniuge ovvero, nel
caso di personale senza coniuge o separato giudizialmente o
consensualmente con atto omologato dal tribunale, per
ricongiungimento o riavvicinamento ai genitori o ai figli o al
convivente(5)
|
Punti 24 |
per ogni figlio di età da zero a sei anni (6)
|
Punti 16 |
per ogni figlio di età superiore ai sei anni, ma che non abbia
superato il diciottesimo anno di età (6) ovvero per ogni figlio
maggiorenne che risulti totalmente o permanentemente inabile a
proficuo lavoro
|
Punti 12 |
per la cura e l'assistenza dei figli minorati fisici, psichici o
sensoriali, ovvero del coniuge o del genitore totalmente o
permanentemente inabili al lavoro, che possono essere assistiti
soltanto nel comune richiesto (7)(1), nonché per l'assistenza dei
figli tossicodipendenti sottoposti ad un programma terapeutico e
socio-riabilitativo da attuare presso la residenza abituale con
l'assistenza del medico di fiducia (art.122 - comma III – D.P.R.
309/90), o presso le strutture pubbliche e private di cui agli artt.114
- 118 – 122 D.P.R. 309/90, qualora il programma comporti di
necessità il domicilio nella sede della struttura medesima (8)
|
Punti 24 |
III - titoli generali:
Tipo di titolo |
Punteggio |
- per l'inclusione nella graduatoria di merito di concorsi per
esami per l'accesso al ruolo di appartenenza (9)
|
Punti 12 |
per l'inclusione nella graduatoria di merito di concorsi per
esami per l'accesso al ruolo di livello superiore a quello di
appartenenza(10)
|
Punti 12 |
NOTE ALLA TABELLA DELLE UTILIZZAZIONI DEL PERSONALE
A.T.A.
A norma del D.P.R. 445 del 28/12/2000, l'interessato può
comprovare con dichiarazione personale in carta libera l'esistenza dei
figli minorenni (precisando in tal caso la data di nascita), lo stato
di celibe, nubile, coniugato, vedovo o divorziato e il rapporto di
parentela con le persone con cui chiede di ricongiungersi o
riavvicinarsi. Analogamente con dichiarazione personale può essere
comprovata l'esistenza di un figlio maggiorenne, permanentemente
inabile al lavoro. La residenza del familiare deve essere comprovata
con normale certificazione o con dichiarazione personale redatta ai
sensi del D.P.R. 445 del 28/12/2000. Deve essere documentato con
certificato rilasciato dall'istituto di cura, il ricovero permanente
del figlio, del coniuge ovvero del genitore minorato. Il bisogno per i
medesimi di cure continuative, tali da comportare di necessità la
residenza nella sede dell'istituto di cura deve essere, invece,
documentato con certificato rilasciato da ente pubblico ospedaliero o
da medico provinciale o dall'ufficio sanitario o da una commissione
medico-militare; in questo caso, l'interessato dovrà altresì
comprovare, con dichiarazione personale redatta in conformità al
D.P.R. 445 del 28/12/2000 che il figlio, il coniuge o gli altri
familiari minorati possono essere assistiti soltanto nel comune
richiesto in quanto nella sede di titolarità non esiste un istituto di
cura presso il quale i medesimi possono essere assistiti. Per
l'attribuzione dei punteggi previsti per l'anzianità di servizio -
punto i, lettere a), b), c) e d) - agli insegnanti elementari
collocati permanentemente fuori ruolo ai sensi dell’art.21 della legge
del 09/08/1978, n.463, è valutato il servizio prestato nella carriera
di appartenenza, sia in qualità di insegnante elementare sia con
mansioni di responsabile amministrativo. Ai fini della validità della
certificazione richiesta si richiama quanto disposto dal D.P.R 445 del
28/12/2000,
E' valutato il periodo coperto da decorrenza giuridica
della nomina purché sia stato prestato effettivo servizio nello stesso
profilo professionale. Sono comunque valutati con il punteggio
previsto dalla presente voce i seguenti servizi:
- il servizio prestato in qualità di responsabile
amministrativo prima dell’acquisizione del profilo di direttore dei
servizi generali e amministrativi
- il servizio di ruolo prestato quale assistente di scuola materna
per il personale iscritto nei ruoli della carriera esecutiva ai sensi
dell'art.8 della legge n.463/78; il servizio di ruolo prestato quale
accudiente di convitto dal personale transitato nella terza qualifica
funzionale ai sensi dell'art.49 della legge n.312/80;
- il servizio prestato nel profilo di provenienza per il personale
trasferito nell'attuale profilo, ai sensi dell'art.19 del D.P.R.
399/88 e dell'art.38 del D.P.R. 209/87;
- il servizio prestato nel ruolo di provenienza per il personale
trasferito nel profilo di attuale appartenenza per effetto dell'art.200
del T.U. approvato con D.P.R. 10/01/1957, n.3, purché il ruolo di
provenienza fosse compreso fra quelli elencati nella tabella a annessa
al D.P.R. 31/05/1974, n. 420 ovvero tra quelli corrispondenti
dell’Amministrazione centrale e periferica;
- Il servizio prestato dal personale durante il periodo di
collocamento fuori ruolo ai sensi dell’art. 23, comma 5, del C.C.N.L.
sottoscritto il 4 agosto 1995, in mansioni parziali del profilo di
appartenenza ovvero in altro profilo comunque coerenti;
- i servizi di ruolo prestati indifferentemente nei ruoli confluiti
nei singoli profili professionali previsti dal D.P.R. 07/03/1985 n.588
(per l'ausiliario, i servizi prestati nei ruoli dei bidelli, dei
custodi e degli accudienti; per il guardarobiere, il servizio prestato
nei ruoli dei guardarobieri e degli aiutanti guardarobieri; per il
collaboratore amministrativo, il servizio prestato nei ruoli degli
applicati di segreteria e dei magazzinieri). Il servizio
effettivamente prestato nelle scuole o istituti situati nelle piccole
isole relativo ad ogni mese o frazione superiore a 15 giorni, deve
essere raddoppiato. Al personale A.T.A. di ruolo collocato in congedo
straordinario per motivi di studio senza assegni ai sensi dell'art.2
della legge 13/08/19841994, n.476, per la frequenza di dottorato di
ricerca o in quanto assegnatario di borse di studio da parte di
amministrazioni statali, enti pubblici, stati stranieri, enti od
organismi internazionali, è valutato con il punteggio previsto dalla
presente voce il periodo della durata del corso o della borsa di
studio.
- Agli insegnanti elementari collocati permanentemente fuori ruolo,
ai sensi dell’art.21 della legge 9.8.1978,n.463 è valutato il servizio
prestato nella carriera di appartenenza, sia in qualità di insegnante
elementare sia con mansioni di responsabile amministrativo. In
applicazione dell’art. 3 comma 6 , dell’accordo ARAN/OO.SS del
20/7/2000 sottoscritto ai sensi dell’art. 8 della L. 124/99, in
servizio prestato dai collaboratori scolastici negli asili nido degli
Enti locali è assimilato a tutti gli effetti a quello prestato nelle
scuole materne, elementari e secondarie degli stessi enti, considerato
che l’assimilazione ad una tipologia di scuola era disposta sulla base
di una graduatoria in relazione alle esigenze di servizio dell’ente
stesso. Tali servizi sono riconosciuti nelle lettere A) e B).
- Per ogni anno prestato nei Paesi in via di sviluppo il punteggio è
raddoppiato .
- Con il punteggio previsto dalla presente voce vanno valutati i
seguenti servizi o periodi:
- Il servizio non di ruolo ed il servizio militare riconosciuto o
riconoscibile ai fini della carriera ai sensi del D.P.R. n. 420/74 e
della legge n.958/86, nonché' il servizio di ruolo prestato in
carriera immediatamente inferiore nella misura prevista dall'art.4
comma 13, del D.P.R. n.399/88. Sono valutabili anche i servizi il cui
riconoscimento sia richiesto da personale ancora in periodo di prova;
- il periodo di anzianità derivante da decorrenza giuridica della
nomina antecedente alla decorrenza economica
nel caso in cui non sia stato prestato effettivo servizio. Devono
essere considerati come anni interi i periodi corrispondenti agli anni
scolastici la cui durata risulti inferiore ai 12 mesi per effetto di
variazione della data di inizio disposta da norme di legge. Il
servizio effettivamente prestato nelle scuole o istituti situati nelle
piccole isole, relativo ad ogni mese o frazione superiore a 15 giorni,
deve essere raddoppiato.
Si precisa che per l'attribuzione del punteggio devono concorrere,
per gli anni considerati, la titolarità nel profilo di attuale
appartenenza ed eventualmente nel ruolo o nei ruoli confluiti nel
medesimo profilo (con esclusione pertanto sia del periodo di servizio
pre-ruolo sia del servizio coperto da decorrenza giuridica retroattiva
della nomina) e la prestazione del servizio nella scuola di
titolarità. Il punteggio in questione va attribuito anche in tutti i
casi in cui il periodo di mancata prestazione del servizio nella
scuola di titolarità è riconosciuto a tutti gli effetti nelle norme
vigenti come servizio di istituto validamente prestato nella medesima
scuola. Conseguentemente, a titolo esemplificativo, il punteggio per
la continuità di servizio deve essere attribuito nei casi di congedi
ed aspettative per motivi di salute, per gravidanza e puerperio, per
servizio militare di leva o per il sostitutivo servizio civile, per
mandato politico, nel caso di comandi, di esoneri dal servizio
previsti dalla legge per i componenti del consiglio nazionale della
pubblica istruzione, di esoneri sindacali, di utilizzazione presso i
distretti scolastici, etc. Si precisa inoltre, che, nel caso di
sdoppiamento, o di aggregazione di istituti, la titolarità ed il
servizio relativi alla scuola di nuova istituzione devono
ricongiungersi alla titolarità ed al servizio relativi alla scuola
sdoppiata o aggregata al fine dell’attribuzione del punteggio in
questione. Non interrompe la continuità del servizio, altresì, la
utilizzazione in altra scuola del personale in soprannumero nella
scuola di titolarità, né l’utilizzazione ottenuta con precedenza a
seguito di sdoppiamento, soppressione, autonomia o aggregazione delle
unità scolastiche. Parimenti, non interrompe la continuità del
servizio, il trasferimento del personale in quanto soprannumerario,
qualora il medesimo ottenga nel quinquennio immediatamente successivo
il trasferimento nel precedente istituto di titolarità, ed abbia
prodotto, in ciascun anno, domanda per rientrare nella scuola di
precedente titolarità. In ogni caso non deve essere considerata
interruzione della continuità del servizio nella scuola di titolarità
la mancata prestazione del servizio per un periodo di durata
complessiva inferiore a sei mesi in ciascun anno scolastico. Il
punteggio di cui trattasi non spetta, invece, nel caso di assegnazione
provvisoria e di trasferimento annuale, salvo che si tratti di
personale trasferito nel quinquennio quale soprannumerario che abbia
chiesto in ciascun anno del quinquennio medesimo il rientro nella
scuola di precedente titolarità. Per il personale titolare di sede
distrettuale (su posto per l'istruzione e la formazione dell’età
adulta) ai fini dell'assegnazione del punteggio per la continuità del
servizio, va fatto riferimento alla titolarità del posto distrettuale.
La continuità del servizio va riconosciuto ai direttori dei servizi
amministrativi provenienti dal profilo di responsabile amministrativo.
Analogamente va riconosciuto, ai fini della continuità, il servizio
prestato nella scuola dal personale transitato dagli Enti locali allo
Stato.
- Si precisa che il punteggio in questione va attribuito anche nei
casi in cui l'interessato abbia usufruito del riconoscimento della
continuità del servizio qualora il medesimo ottenga il rientro nella
sede di precedente titolarità in cui sia ubicata la scuola dalla quale
sia stato trasferito d'ufficio e tale rientro si realizzi prima della
scadenza del quinquennio.
- Ai fini della formulazione della graduatoria per l’individuazione
del soprannumerario, le esigenze di famiglia, da considerarsi in
questo caso come esigenze di non allontanamento dalla scuola e dal
comune di attuale titolarità, sono valutate nella seguente maniera:
lettera a) (ricongiungimento al coniuge, etc..)
vale quando il familiare è residente nel comune di titolarità del
soprannumerario; tale punteggio spetta anche per il comune viciniore
a quello di residenza del familiare, a condizione che in quest’ultimo
comune non esistano altre istituzioni scolastiche alle quali possa
accedere il personale interessato. Per gli assistenti tecnici tale
ipotesi si realizza nel caso di mancanza di istituzione scolastica
nella quale siano istituiti posti relativi a laboratori compresi
nell’area di appartenenza degli interessati;
lettera b) e lettera c) valgono sempre;
lettera d) (cura e assistenza dei figli minorati,
etc..) vale quando il comune in cui può essere prestata l’assistenza
coincide con il comune di titolarità del soprannumerario .
il punteggio cosi’ calcolato viene utilizzato anche
nelle operazioni di trasferimento d’ufficio del soprannumerario.
- Il punteggio spetta per il comune di residenza dei familiari a
condizione che essi, alla data di sottoscrizione del presente
contratto, vi risiedano effettivamente con iscrizione anagrafica da
almeno tre mesi. La residenza della persona alla quale si chiede il
ricongiungimento deve essere documentata con certificato anagrafico o
con dichiarazione personale redatta ai sensi del D.P.R. n. 445 del
28/12/2000 nei quali dovrà essere indicata la decorrenza
dell'iscrizione stessa. Si prescinde dall’iscrizione anagrafica quando
si tratta di ricongiungimento al familiare trasferito per servizio nei
tre mesi antecedenti alla data di sottoscrizione del presente
contratto. In tal caso ai fini dell’attribuzione del punteggio la
dichiarazione personale redatta ai sensi del citato D.P.R. n. 445 del
28/12/2000 dovrà contenere l’anzidetta informazione. I punteggi per le
esigenze di famiglia di cui alle lettere a), b), c), d) sono
cumulabili fra loro. Per quanto attiene alla convivenza essa deve
avere carattere di stabilità e comportare la reciproca assistenza
morale e materiale
.
l'età è riferita al 31 dicembre dell'anno in cui si effettua il
trasferimento. Si considerano anche i figli che compiono i 6 anni o i
18 anni entro il 31 dicembre dell'anno in cui si effettua
l’utilizzazione.
la valutazione e' attribuita nei seguenti casi:
figlio minorato ovvero coniuge o genitore, ricoverati
permanentemente in istituto di cura;
figlio minorato, ovvero coniuge o genitore, bisognosi di cure
continuative presso un istituto di cura tali da comportare la
necessita' di risiedere nella sede dell'istituto medesimo.
- Per l'attribuzione del punteggio gli interessati devono produrre
una dichiarazione, in carta libera, rilasciata rispettivamente dal
medico di fiducia o dal responsabile delle strutture, abilitate ai
sensi del D.P.R. 309/90, attestante la partecipazione dei figli
tossicodipendenti ad un programma terapeutico e socio-riabilitativo
comportante di necessità il domicilio nella sede dei genitori.
- Il punteggio è attribuito esclusivamente al personale appartenente
al profilo professionale di responsabile amministrativo/direttore dei
servizi generali ed amministrativi. Il punteggio é attribuito anche
per l'inclusione nella graduatoria di merito dei concorsi riservati di
cui all'art.557 D.L.vo 297/94. Il punteggio è attribuito anche al
personale transitato dagli Enti Locali ai sensi dell’art. 8 comma 3
della L. 124/99.
- il punteggio e' attribuito al personale appartenente a profilo
professionale diverso da quello di responsabile
amministrativo/direttore dei servizi generali ed amministrativi ed è
attribuito anche per l'inclusione nella graduatoria di merito dei
concorsi riservati di cui all'art.557 D.L.vo 297/94. Il punteggio è
attribuito anche al personale transitato dagli Enti Locali ai sensi
dell’art. 8 comma 3 della L. 124/99.
- Il servizio prestato in qualità di incaricato ex art. 5
dell’Accordo dell’8 marzo 2002, è da valutare con lo stesso punteggio
previsto per il servizio non di ruolo. Tale servizio, qualora abbia
avuto una durata superiore a 180 giorni, interrompe la continuità.
ALLEGATO 5 - Tabella per le assegnazioni
provvisorie per il personale A.T.A.(1)
Tipo di esigenza |
Punteggio |
- per ricongiungimento al coniuge o al convivente o per il
ricongiungimento alla famiglia per le esigenze di assistenza ai
figli minori o inabili ed ai genitori anziani. (2)(3)(5)
|
Punti 24 |
per ogni figlio che non abbia compiuto i sei anni di età. (3)
|
Punti 16 |
per ogni figlio di età superiore ai sei anni, ma che non abbia
superato il diciottesimo anno di età (3) ovvero per ogni figlio
maggiorenne che risulti totalmente o permanentemente inabile a
proficuo lavoro.(1)
|
Punti 12 |
per la cura e l'assistenza dei figli minorati fisici, psichici o
sensoriali, ovvero del coniuge o del genitore totalmente o
permanentemente inabili al lavoro, che possono essere assistiti
soltanto nel comune richiesto (4)(1), nonché per l'assistenza dei
figli tossicodipendenti sottoposti ad un programma terapeutico e
socio-riabilitativo da attuare presso la residenza abituale con
l'assistenza del medico di fiducia (art.122 - comma III – D.P.R.
309/90), o presso le strutture pubbliche e private di cui agli artt.114
- 118 - 122 D.P.R. 309/90, qualora il programma comporti di
necessità il domicilio nella sede della struttura medesima. (6)
|
Punti 24 |
NOTE ALLA TABELLA
DELLE ASSEGNAZIONI PROVVISORIE DEL PERSONALE A.T.A.
A norma del D.P.R. 445 del 28/12/2000, l'interessato può
comprovare con dichiarazione personale in carta libera l'esistenza dei
figli minorenni (precisando in tal caso la data di nascita), lo stato
di celibe, nubile, coniugato, vedovo o divorziato e il rapporto di
parentela con le persone con cui chiede di ricongiungersi o
riavvicinarsi. Analogamente con dichiarazione personale può essere
comprovata l'esistenza di un figlio maggiorenne, permanentemente
inabile al lavoro. La residenza del familiare deve essere comprovata
con normale certificazione o con dichiarazione personale redatta ai
sensi del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000. Deve essere documentato con
certificato rilasciato dall'istituto di cura, il ricovero permanente
del figlio, del coniuge ovvero del genitore minorato. Il bisogno per i
medesimi di cure continuative, tali da comportare di necessità la
residenza nella sede dell'istituto di cura deve essere, invece,
documentato con certificato rilasciato da ente pubblico ospedaliero o
da medico provinciale o dall'ufficio sanitario o da una commissione
medico-militare; in questo caso, l'interessato dovrà altresì
comprovare, con dichiarazione personale redatta in conformità al
D.P.R. 445 del 28/12/2000, che il figlio, il coniuge o gli altri
familiari minorati possono essere assistiti soltanto nel comune
richiesto per assegnazione provvisoria in quanto nella sede di
titolarità non esiste un istituto di cura presso il quale i medesimi
possono essere assistiti. Ai fini della validità della certificazione
richiesta si richiama quanto disposto dal D.P.R. n.445 del 28/12/2000.
Il punteggio spetta per il comune di residenza dei familiari a
condizione che essi, alla data di presentazione della domanda, vi
risiedano effettivamente con iscrizione anagrafica da almeno tre mesi.
La residenza della persona alla quale si chiede il ricongiungimento
deve essere documentata con certificato anagrafico nel quale dovrà
essere indicata la decorrenza dell'iscrizione stessa. Dall'iscrizione
anagrafica si prescinde quando si tratti di ricongiungimento al
familiare trasferito per servizio nei tre mesi antecedenti alla data
di presentazione della domanda. In tal caso, per l'attribuzione del
punteggio, dovrà essere presentata una dichiarazione del datore di
lavoro che attesti tale circostanza. Tale punteggio spetta anche per
il comune viciniore a quello di residenza dei familiari in relazione
alle preferenze espresse, a condizione che in quest'ultimo comune non
esistano istituzioni scolastiche alle quali possa accedere il
personale interessato. I punteggi per le esigenze di famiglia di cui
alle lettere A), B), C), D) sono cumulabili tra loro.
L'età é riferita al 31 dicembre dell'anno in cui si dispone
l'assegnazione provvisoria. Si considerano anche i figli che compiono
i 6 anni o i 18 anni entro il 31 dicembre dell'anno in cui si dispone
l'assegnazione provvisoria.
la valutazione e' attribuita nei seguenti casi:
- figlio minorato ovvero coniuge o genitore, ricoverati
permanentemente in istituto di cura;
- figlio minorato, ovvero coniuge o genitore, bisognosi di cure
continuative presso un istituto di cura tali da comportare la
necessita' di risiedere nella sede dell'istituto medesimo.
- Si considerano anziani i genitori di età superiore ai 65 anni (v.
nota 3); ad essi sono assimilati i genitori inabili. L'inabilità deve
essere totale e permanente.
- Per l'attribuzione del punteggio gli interessati devono produrre
una dichiarazione, in carta libera, rilasciata rispettivamente dal
medico di fiducia o dal responsabile delle strutture, abilitate ai
sensi del D.P.R. 309/90, attestante la partecipazione dei figli
tossicodipendenti ad un programma terapeutico e socio-riabilitativo
comportante di necessità il domicilio nella sede dei genitori
aspiranti all'assegnazione provvisoria.
ALLEGATO 6
- Sequenza operativa:
Utilizzazioni, Assegnazioni provvisorie e assegnazioni di sede
provvisoria –
Personale A.T.A.
|
Descrizione |
1 |
Proroghe d’ufficio dei trasferimenti annuali su
posti liberi dopo i trasferimenti. (Il punto 1 non si applica alle
figure uniche). |
2 |
Utilizzazione del personale A.T.A. che usufruisce
delle precedenze di cui all’art.19 nell’ordine previsto
dall’articolo stesso del presente contratto. |
3 |
Conferma a domanda del personale A.T.A nella
scuola in cui è stato utilizzato nell’anno scolastico 2002/2003. |
4 |
Utilizzazione a domanda e d’ufficio del personale
A.T.A. titolare su posto di organico sede individuato quale
soprannumerario nonché, in subordine, utilizzazioni sulla scuola o
comune di coloro che sono stati trasferiti quali soprannumerari
nell’anno in cui si riferiscono le operazioni o nell’ultimo
quinquennio. |
5 |
Utilizzazione del personale A.T.A. di cui all’art.11,
comma 1, lettera d) del presente contratto. |
6 |
Utilizzazione a domanda del personale A.T.A.
appartenente a profilo o area professionale (per gli assistenti
tecnici) con esubero nella provincia in profilo della stessa area o
il altra area professionale (riferita agli assistenti tecnici)
diverso da quello di titolarità. |
7 |
Utilizzazione d’ufficio, in base ai titoli
posseduti dal personale A.T.A. in altro profilo della stessa area o
in altra area professionale (per gli assistenti tecnici). |
8 |
Assegnazione provvisoria nell’ambito della provincia. |
9 |
Assegnazione della sede provvisoria al personale
A.T.A. neo nominato in ruolo o privo della sede definitiva. |
10 |
Utilizzazione a domanda del personale A.T.A.
proveniente da altra provincia in cui ci sia situazione di esubero. |
11 |
Assegnazione provvisoria del personale A.T.A.
proveniente da altra provincia. |
Per l’Amministrazione
Per le Organizzazioni Sindacali
__________________________ CGIL Scuola
_________________________
__________________________ CISL
Scuola_________________________
UIL Scuola __________________________
SNALS CONFSAL ___________________
DICHIARAZIONE A VERBALE
Su richiesta delle Organizzazioni Sindacali, in sede
di stipulazione del contratto collettivo decentrato nazionale
concernente le utilizzazioni del personale docente e ATA per l’anno
scolastico 2003/2004, l’Amministrazione si impegna a:
- riesaminare e, ove necessario, a rivedere l’assetto delle ore e
dei posti con riferimento a quelle situazioni nelle quali
l’applicazione del I° comma dell’art. 35 della legge 27/12/2002 n. 289
ha determinato una riduzione più accentuata delle consistenze di
organico; tanto al fine di rendere più flessibile e funzionale
l’articolazione delle cattedre e degli insegnamenti.
- valutare, su motivata richiesta delle Direzioni Generali
Regionali, la possibilità di assegnare, nei limiti delle
compatibilità, le risorse indispensabili per la prosecuzione di
progetti educativi di riconosciuta rilevanza sociale e di accertata
validità anche sotto il profilo degli esiti monitorati e verificati.
- prendere in esame le situazioni in cui si sia verificata la
concentrazione di più unità di personale ATA inidoneo al profilo di
appartenenza, che cessa dal collocamento fuori ruolo ai sensi
dell’art. 35 comma 6 della legge 27/12/2002, e ad autorizzare
l’istituzione di un numero limitato di posti per garantire la
funzionalità del servizio scolastico, secondo gli impegni già assunti
con l’intesa MIUR- Organizzazioni Sindacali in data 15 aprile 2003.
Per quanto riguarda i posti di sostegno, nelle more
dell’emanazione del D.P.C.M. previsto dal comma 7 dell’art. 35 della
legge 27/12/2002 n. 289, rimangono confermate le disposizioni vigenti,
ivi comprese quelle che attribuiscono ai Direttori Generali Regionali la
competenza ad autorizzare i posti in deroga.
L’Amministrazione si impegna, infine, ad approfondire
le tematiche sopra indicate in un confronto con le OO.SS. prima della
emanazione della circolare per l’avvio dell’anno scolastico 2003/2004.
Roma. 20 giugno 2003
IL DIRETTORE GENERALE DEL PERSONALE DELLA SCUOLA E
DELL’AMMINISTRAZIONE
A. ZUCARO |