Dipartimento per i servizi nel territorio
Direzione Generale del Personale della scuola e della Amministrazione
Uff. VIII
Nota 6 febbraio 2003
Prot. n. 77
Oggetto: Prime indicazioni operative,
applicative dell'intesa tra l'Amministrazione e le OO.SS., in materia di
contratti di co.co.co. (ex D.M. 66/2001)
Si fa riferimento a precedente nota n. 1 del 2
gennaio u.s. e a numerose richieste di chiarimenti pervenute allo
scrivente Ufficio in relazione ai contratti di collaborazione coordinata
e continuativa di cui al D.M. n. 66 del 20/4/2001 e, anche alla luce di
recente incontro con le OO.SS., si reputa opportuno precisare quanto
segue:
-
RINNOVO DI PRECEDENTI CONTRATTI
I Dirigenti scolastici interessati sono tenuti a far proseguire, senza
soluzione di continuità, i precedenti contratti già stipulati, e
scaduti il 31/12/2002, in applicazione del citato D.M. 66/2001 e del
comma 7 dell'art. 50 della legge 27/12/2002, n. 289 che ne ha previsto
il rifinanziamento specifico. Conseguentemente, i Dirigenti stessi non
dovranno dar luogo a sospensioni nell'erogazione del pagamento di
quanto dovuto ai soggetti titolari di contratto di co.co.co.,
corrispondendo sollecitamente i ratei maturati, ove non sia stato già
provveduto.
-
VALIDITA' TEMPORALE DEI CONTRATTI
I contratti vanno stipulati tra le parti applicando puntualmente le
disposizioni stabilite nell'intesa posta in essere il 30 settembre
2002 da quest'Amministrazione e dalle OO.SS. di categoria e della
scuola che ha regolato i rapporti tra le singole istituzioni e i
soggetti interessati. L'intesa è vincolante sia per i Dirigenti
scolastici che per gli ex L.S.U. Perciò, in particolare, si ricorda
che il nuovo contratto da stipulare in conseguenza dell'intesa:
-
ha validità di un anno, e cioè dal 1/1/2003 al
31/12/2003;
-
non consente apposizioni di clausole riguardanti
il numero di ore settimanali di lavoro, né formalità, ad opera del
Committente, che riguardino la rilevazione della presenza oraria
degli ex L.S.U.;
-
ha effetto dalla data di validità dell'intesa (30
settembre 2002) per le parti di questa già applicabili, e, dunque,
anche per quanto riguarda la disciplina della sospensione del
rapporto di collaborazione per il recupero psico-fisico degli ex
L.S.U. In particolare non deve essere richiesto agli interessati, da
parte del Dirigente scolastico, l'eventuale recupero per mancata
attività lavorativa per i giorni festivi e di riposo psico-fisico.
Si fa riserva, inoltre, di fornire ulteriori e più
puntuali indicazioni in altre materie, quali, ad esempio, quelle
previdenziali e assistenziali, non appena conclusi i necessari contatti
con i competenti Uffici del Ministero del Lavoro e dell'INPS, tuttora in
corso.
Nel mentre si ringrazia per la collaborazione, si
raccomanda, infine, a tutti gli Uffici in indirizzo, di svolgere, ognuno
per la parte di propria competenza, le opportune iniziative per far
proseguire l'attività derivante dai contratti di collaborazione
coordinata e continuativa nelle istituzioni scolastiche interessate.
IL DIRETTORE GENERALE
-F.to Zucaro -
DIPARTIMENTO PER I SERVIZI NEL TERRITORIO
DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE DELLA SCUOLA E DELLA AMMINISTRAZIONE
Nota 2 gennaio 2003
Prot.n. 01
Oggetto: Rifinanziamento per l'anno 2003 del comma 31
dell'art. 78 della legge 23.12.2000 n. 388
Si rende noto che, a seguito della recente approvazione da parte del
Parlamento della legge finanziaria 2003, è prevista la prosecuzione per
il 2003 delle attività finora svolte dagli ex LSU in alcune istituzioni
scolastiche. Infatti, il comma 7 dell'art. 50 della succitata legge
recita testualmente:
Le istituzioni scolastiche proseguono nell'affidamento delle
attività in base alle convenzioni stipulate ai sensi dell'art. 78,
comma 31, della legge 23.12.2000, n. 388, con oneri per l'anno 2003
pari a 297milioni di euro.
Tanto premesso gli uffici competenti, per le parti di rispettiva
competenza, sono invitate a far proseguire, per l'anno scolastico in
corso, le attività previste dai DD.MM. n. 65 e n. 66 del 20 aprile 2001
ed in particolare:
a. per quanto riguarda i servizi di pulizia affidati ai quattro
consorzi in indirizzo, a svolgere ogni utile iniziativa finalizzata
alla rapida definizione dei piani di ottimizzazione del servizio
svolto dagli ex LSU secondo le puntuali indicazioni previste dalla
nota n. 470 del 17 luglio 2002 pubblicata via INTRANET in pari data;
b. per quanto riguarda i contratti di collaborazione coordinata e
continuativa, stipulati dagli ex LSU con Dirigenti scolastici, a porre
in essere quanto previsto dalla nota n. 727 del 23 ottobre 2002
pubblicata via INTRANET in data 28 ottobre 2002.
Si fa riserva di fornire tempestivamente ulteriori indicazioni sulle
problematiche derivanti dallo svolgimento concreto dei servizi e delle
attività sopra indicati, anche alla luce di determinazioni derivanti da
incontri che avranno luogo a breve sia con le organizzazioni sindacali
che con i quattro consorzi di imprese, destinatari della presente
comunicazione.
IL DIRETTORE GENERALE
Zucaro
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