Dipartimento per l'istruzione
Direzione generale per il personale della scuola - ex Ufficio VI
Nota 10 maggio 2004
Prot. n. 691 / Uff. VI
Oggetto: Decreto dirigenziale 21
aprile 2004 - integrazione e aggiornamento delle graduatorie permanenti
del personale docente ed educativo - aa.ss. 2004/2005 e 2005/2006. -
Chiarimenti
Con riferimento ai numerosi quesiti pervenuti in
merito a problematiche connesse alla valutabilità di titoli e alla
compilazione dei modelli di domanda annessi al decreto dirigenziale in
oggetto e con il fine di fornire utili elementi per una valutazione
omogenea su tutto il territorio nazionale, si precisa quanto segue.
A) Titolo di accesso SSIS - graduatorie di III fascia - tabella
di valutazione allegata al decreto legge n. 97 del 7 aprile 2004, (all.
2 al D.D.)
1- I 30 punti previsti dal punto A.4 della tabella di valutazione a
favore dell'abilitazione conseguita presso le scuole di specializzazione
all'insegnamento secondario (SSIS), a seguito di un corso di durata
biennale, spettano ad una sola abilitazione in ciascun biennio di durata
legale del corso. Ne consegue, che ulteriori 30 punti per altra
abilitazione possono essere attribuiti soltanto qualora trattasi di
titolo SSIS conseguito a seguito di altro corso di durata biennale,
tenutosi in biennio distinto, neppure parzialmente coincidente con il
biennio che ha dato luogo ai primi 30 punti.
2- Nello stesso biennio di durata legale del corso SSIS non è
valutabile, ai sensi della medesima tabella (all. 2 al D.D.), qualsiasi
servizio di insegnamento prestato nelle scuole di ogni ordine e grado,
nonché il servizio militare o servizi assimilati. A tal fine, i
competenti C.S.A dovranno verificare le dichiarazioni dei servizi
prestati dai candidati interessati. Detti servizi, invece, sono
valutabili per graduatorie di I e II fascia e di strumento musicale, in
quanto le rispettive tabelle di valutazione annesse quali allegati 1 e 3
al D.D. non prevedono tale divieto.
3- Posto che alle abilitazioni SSIS, conseguite a seguito di un corso di
durata annuale, non spettano i 30 punti, eventuali servizi di
insegnamento prestati nel periodo di durata dello stesso corso sono
valutabili.
B) Servizi di insegnamento
1- Servizi contemporanei. - Non hanno rilevanza, per i motivi
indicati al precedente puntoA.2, i servizi contemporanei afferenti a due
graduatorie di I e/o II fascia, ovvero a graduatoria di I o II fascia e
a graduatoria di III fascia. Devono essere considerati servizi
rientranti nella previsione di cui al punto B3 della tabella di
valutazione e valutati per una sola graduatoria a scelta
dell'interessato, i servizi prestati nello stesso anno scolastico in due
insegnamenti o classi di concorso afferenti a graduatorie di III fascia,
qualora riguardino periodi sovrapposti relativi a due o più contratti di
lavoro distinti.
2- Servizi pregressi.- Secondo quanto previsto nell'Avvertenza al
modello 1 di domanda, la sezione G2 deve essere obbligatoriamente
compilata per le graduatorie interessate alle seguenti situazioni:
- servizi contemporanei;
- servizi prestati nelle scuole di ogni ordine e grado delle piccole
isole e nelle scuole elementari di montagna;
- servizi pregressi non dichiarati;
- servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per
legge. Tali servizi vanno dichiarati nella sez. G1 del modello 1 di
domanda, se prestati dopo il 17 maggio 2003 e nella sez. G2, se prestati
prima di tale data.
In tutti i casi sopraelencati il candidato deve ridichiarare tutti i
servizi di insegnamento prestati già valutati, tenendo conto di quanto
precisato nell'Avvertenza al modello 1 di domanda e della prescrizione
di cui alla nota 28 dello stesso mod. 1.
3- Limite dei 12 punti di cui al punto B.1) della tabella di
valutazione. Il predetto limite, fatte salve le eventuali
supervalutazioni previste per i servizi prestati nelle scuole di ogni
ordine e grado delle piccole isole e nelle scuole elementari di montagna
e la valutazione del servizio militare, è posto con esclusivo
riferimento alla singola graduatoria.
4- Servizi d'insegnamento prestati con contratto d'opera o di
collaborazione coordinata e continuativa.- Premesso che sono
valutabili, alle condizioni previste dalla tabella di valutazione dei
titoli, tutti gli insegnamenti definiti come curricolari nel Piano
dell'Offerta Formativa di ciascuna scuola, che siano riferibili a posto
di insegnamento o a classe di concorso, se il servizio è stato
attribuito mediante contratto d'opera, la valutazione del servizio è
limitata ai giorni di effettivo servizio e non all'intero periodo
indicato nel contratto. Se il servizio d'insegnamento è stato prestato
mediante contratto di collaborazione coordinata e continuativa nelle
scuole non statali, il servizio stesso può essere autocertificato e
quindi valutato solo se sia stata assolta la prestazione contributiva
prevista dalle disposizioni vigenti in materia, per la forma
contrattuale in questione.
C) Altri titoli (lett. C, tabella di valutazione, all. 2)
1- Abilitazioni conseguite per ambiti disciplinari o classi affini.- Nel
caso di valutazione in una graduatoria di abilitazioni conseguite con
unico esame per ambiti disciplinari o classi affini afferenti ad altre
graduatorie, è attribuito un solo punto. (es.: valutazione per la
graduatoria classe 37/A, delle abilitazioni conseguite con unico esame,
per le classi 43/A e 50/A a seguito di concorso ordinario per esami e
titoli indetto nel 1999). Ove la valutazione riguardi una delle
graduatorie relative ad una delle classi di concorso comprese
nell'ambito, non è attribuito alcun punteggio. (es.: valutazione,
rispettivamente, per le graduatorie 50/A e 43/A delle abilitazioni per
la classe 43/A e per la classe 50/A conseguite a seguito di concorso
ordinario per esami e titoli indetto nel 1999).
2- Il diploma abilitazione SSIS e quello di specializzazione per il
sostegno agli alunni disabili non sono valutabili ai sensi del punto C.11)
della tabella di valutazione in quanto, l'uno deve essere valutato al
punto C.3 e l'altro è titolo d'accesso alle attività di sostegno.
3- La laurea in scienze motorie, equiparata per legge al diploma ISEF
non è valutabile come altro titolo, ai sensi del punto C.2 della tabella
di valutazione, rispetto al diploma citato.
4- Ai sensi del punto C.6) della tabella di valutazione, si valuta un
solo dottorato di ricerca. Sono valutati anche i titoli di
specializzazione universitari equiparati per legge al dottorato di
ricerca.
5- Sono valutati ai sensi dei punti C.2), C.6 e C.11, della tabella di
valutazione anche i titoli rilasciati nei paesi della U.E.. A tal fine
il titolo deve essere debitamente tradotto e corredato della
dichiarazione di valore in loco della competente autorità diplomatica
italiana che ne attesti la validità e durata.
Si precisa, altresì, che ai fini della predisposizione dell'elenco del
sostegno nella scuola media, le graduatorie di I e II fascia dello
strumento musicale, in considerazione della particolarità della classe
di concorso in questione, istituita ai sensi della legge 3 maggio 1999,
n. 124, vanno considerate corrispondenti, rispettivamente, alla II e
alla III fascia delle graduatorie permanenti delle altre classi di
concorso.
Infine, si fa presente che nel modello 1, sez F , in particolare sub F3
- dichiarazione titoli culturali e artistico professionali per docenti
di strumento musicale………..- , l'indicazione che prevede che il personale
deve ridichiarare tutti i titoli già valutati non deve essere presa in
considerazione.
Si ringrazia per la consueta fattiva collaborazione e si prega di dare
massima diffusione alla presente nota che sarà pubblicata sul sito
Internet del MIUR e sulla rete Intranet.
IL DIRETTORE GENERALE
Giuseppe Cosentino
Dipartimento per l'istruzione
Direzione Generale per il personale della scuola - ex Ufficio VI
Nota 21 aprile 2004
Prot. n. 567
Oggetto: Integrazione e aggiornamento
delle graduatorie permanenti del personale docente ed educativo - aa.ss.
2004/2005 e 2005/2006
Si trasmette, con preghiera di immediata affissione
all'albo dei rispettivi Uffici e dei CSA di competenza, il decreto
dirigenziale in data 21 aprile 2004, con il quale vengono disposti
l'integrazione e l'aggiornamento delle graduatorie permanenti del
personale docente ed educativo per gli anni scolastici 2004/2005 e
2005/2006, in applicazione delle disposizioni contenute nel decreto
legge n. 97 del 7 aprile 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88
del 15 aprile 2004. Si precisa che la tabella di valutazione, allegata
al predetto decreto legge prevede una rideterminazione dei punteggi
limitatamente ai titoli posseduti dagli aspiranti inclusi nella terza
fascia (all.2).
Le tabelle 1 e 3, riguardanti la valutazione dei titoli rispettivamente
per la I^ e la II^ fascia e per la graduatoria di strumento musicale
nella scuola media, sono invariate rispetto a quelle allegate al
decreto dirigenziale 17 aprile 2003,
con il quale sono stati disposti l'integrazione e l'aggiornamento delle
graduatorie permanenti per l'anno scolastico 2003/2004 con eccezione,
per quanto riguarda la tabella 1, valida per la I^ e la II^ fascia, del
divieto previsto nell'art. 1, comma 3, del citato decreto legge, di
utilizzare quale titolo d'accesso l'abilitazione conseguita presso le
S.S.I.S.. Le predette tabelle si allegano, unitamente ai modelli per la
presentazione della domanda (Mod. 1,2,3).
A norma dell'art. 11 del citato decreto dirigenziale del 21 aprile 2004
le domande di aggiornamento e di inclusione in graduatoria, devono
essere presentate entro il termine perentorio di 30 giorni a decorrere
dalla predetta data di emanazione. La scadenza del termine è pertanto
fissata al giorno 21 maggio 2004. I provvedimenti allegati sono
reperibili nella rete INTRANET e sul sito INTERNET di questo Ministero
(www.istruzione.it).
In relazione all'urgenza, si pregano le SS.LL di dare massima diffusione
al provvedimento anche attraverso i dirigenti scolastici delle scuole di
ogni ordine e grado.
IL DIRETTORE GENERALE
Giuseppe Cosentino
Decreto
Dirigenziale 21 aprile 2004 |