Circolare Ministeriale 22 dicembre 1999, n. 313

Prot. n. 45725/BL/Gab. IV

Oggetto: Legge 3 maggio 1999, n. 124 - art. 8 - Trasferimento di personale e funzioni ATA dagli Enti Locali allo Stato. D.I. 23/7/1999, n. 184

Come è noto, dal I° gennaio 2000 verranno trasferiti dagli Enti Locali allo Stato il personale ATA di ruolo nonché i contratti con i quali le medesime funzioni ATA sono state assicurate alle scuole statali cui erano tenuti a provvedere gli Enti predetti.

L’individuazione del personale di ruolo, nonché dei contratti è stata effettuata con riferimento alla data di entrata in vigore della legge e cioè al 25 maggio 1999.

Nell’imminenza del trasferimento in parola si richiama l’attenzione delle SS.LL. sulla urgenza di procedere agli adempimenti di competenza onde realizzare il trasferimento medesimo alla scadenza programmata.

A tal fine si richiamano, in modo sintetico, alcuni adempimenti da portare a termine nei prossimi giorni.

A) Personale di ruolo.

Con precedenti circolari sono state già fornite le indicazioni necessarie per la individuazione degli aventi titolo e per assicurare la relativa retribuzione attivando automaticamente le relative partite di spesa fissa presso le competenti Direzioni Provinciali del Tesoro.

Per la eventualità che a causa del ritardo nella trasmissione dei dati o altra causa imprevista, permangano casi di personale che trasferito allo Stato non possa tempestivamente percepire la relativa retribuzione per il mese di gennaio 2000, si prospetta l’opportunità, come peraltro già avvenuto in alcune realtà territoriali, di pervenire ad apposite convenzioni in base alle quali gli Enti Locali interessati continuino per un periodo limitato a retribuire il personale in questione, salvo successivo rimborso da parte dello Stato.

A seguito delle intese intervenute con il Dipartimento per la Funzione Pubblica e gli altri Ministeri con i quali, di concerto, è stato emanato il D.I. 23.7.1999 n. 184, nella attesa di concludere la contrattazione di cui all’art. 3 del medesimo decreto n. 184, al personale trasferito verrà corrisposto a titolo provvisorio, salvi i successivi conguagli, il trattamento accessorio in godimento presso l’ente locale e nella entità dichiarata dall’ente stesso per il 1999, detratto l’accessorio fisso ex CCNL-Scuola (26/5/1999) che viene attribuito direttamente dalle Direzioni Provinciali del Tesoro.

I relativi fondi verranno accreditati sul fondo dell’istituto che provvederà alla relativa liquidazione in ratei mensili.

Si fa riserva di inviare l’elenco nominativo, con l’indicazione della retribuzione accessoria dichiarata, per ciascun interessato, dall’Ente di appartenenza e sulla quale verrà effettuata la compensazione di cui sopra.

Per la massima conoscenza, da parte degli Enti e soggetti interessati; dei provvedimenti di trasferimento adottati, le SS.LL. cureranno l’invio dei seguenti atti agli uffici a fianco di ciascuno indicati:

- stralcio del decreto collettivo e i decreti individuali alle scuole interessate perché provvedano a notificare il trasferimento al personale interessato;

- stralcio del decreto collettivo e i decreti individuali, per quanto di loro interesse, alla Amministrazione provinciale e a quella comunale del capoluogo;

Le scuole aventi sede diversa dal comune capoluogo provvederanno a trasmettere lo stralcio del decreto collettivo e gli eventuali decreti individuali alle amministrazioni comunali interessate.

B) Personale non di ruolo.

Nel ribadire quanto già fatto chiarito con le precedenti circolari, si fa presente, in relazione a taluni quesiti pervenuti che:

- nei casi in cui l’Ente locale, per effetto di procedure concorsuali, attivate prima del 25/5/1999, proceda a nomina di personale di ruolo su posti ove aveva, nel frattempo, nominato personale temporaneo che, conseguentemente, cessa dalla nomina, tale ultimo potrà, ai sensi dell’art. 4 del D.I. 23/7/1999, n. 184, essere destinatario della proroga di nomina limitatamente ad altre scuole o istituti già di "competenza" dell’Ente Locale.

Il riferimento, contenuto nella C.M. 297 in data 10/12/1999, agli uffici del collocamento, ai fini del conferimento di nomine temporanee per le scuole e gli istituti già di competenza degli Enti Locali, non può che essere limitato ai "livelli" di cui all’art. 16 della legge 28/2/1987 n. 56.

Conclusivamente, per gli istituti già di "competenza" degli Enti Locali (per i quali non è stato ancora determinato il relativo organico) le SS.LL., limitatamente al corrente anno scolastico 1999-2000, procederanno, alle nomine a tempo determinato di personale ATA, nell’ordine, prima mediante conferma del personale a tempo determinato nominato dagli Enti stessi, successivamente, nei limiti dell’art. 16 della legge n. 56/1987, a nomine sulla base delle liste del collocamento, poi con le modalità previste per le scuole e per gli istituti già di competenza statale. Ai fini della conferma delle nomine di cui sopra, non assume rilevanza l’eventuale interruzione dei relativi contratti correlata alla prossima interruzione della attività didattica nel periodo festivo.

Si precisa, infine, con riferimento a numerose diffide finalizzate alla applicazione della riserva del 30% (art. 45 della legge 17/5/1999, n. 144) per le nomine di personale ATA a tempo indeterminato, che la riserva medesima va applicata per il reclutamento da effettuare mediante gli uffici del collocamento, che, per le scuole statali, salva la deroga temporanea di cui sopra, è subordinato all’esaurimento delle "graduatorie permanenti".

C) Contratti appalto e contratti conseguenti alla stabilizzazione dei progetti LSU/LPU

Nell’attesa che, in sede di assestamento di bilancio, vengano trasferiti sui capitoli di spesa di questo Ministero le integrali coperture finanziarie occorrenti, così come previsto dal 5° comma dell’art. 8 della legge 3/5/1999, n. 124, il Ministero del Tesoro e quello dell’Interno provvederanno, a titolo di anticipazione, a trasferire la parte delle risorse occorrenti al pagamento dei canoni contrattuali occorrenti fino al mese di marzo 2000.

Premesso che le SS.LL., nei limiti appresso indicati, subentreranno nei contratti per la sola parte relativa a funzioni ATA e con l’osservanza puntuale dei criteri di individuazione già in precedenza richiamati, le SS.LL. stesse faranno pervenire, le seguenti indicazioni relative ai contratti, ivi compresi quelli conseguenti alla stabilizzazione di progetti LSU/LPU:

- entità del finanziamento annuo occorrente;

- numero dei contratti nei quali è stato effettuato il subentro;

- numero di scuole cui si riferisce ciascun contratto;

- data in cui ciascun contratto è stato attivato dall’Ente Locale;

- scadenza indicata in ciascun contratto all’atto della stipula da parte dell’Ente stesso;

- canone contrattuale corrisposto per il 1999 dall’Ente Locale.

A tal fine verrà quanto prima attivata apposita funzione per la trasmissione, via terminale, dei dati predetti.

In relazione, inoltre, a talune incertezze ancora riscontrate si ribadisce, per quanto concerne i progetti LSU/LPU, che non è previsto il loro trasferimento allo Stato. E’ previsto, invece, il subentro nei contratti o convenzioni conseguenti alla stabilizzazione dei progetti medesimi.

E’ stato anche segnalato che, in varie località locali, si sta procedendo, a ridosso delle chiusura dell’esercizio finanziario 1999, alla stabilizzazione di molti progetti LSU/LPU, con la conseguenza che i relativi contratti di stabilizzazione non trovano, o la trovano solo in termini assai modesti, copertura finanziaria mediante riduzione dei trasferimenti statali agli Enti Locali.

Analoga situazione, anche se in termini numerici più modesti, si riscontra per i contratti, accesi nel corso del 1999, ad anno avanzato, con conseguente copertura di spesa solo parziale.

Considerati i limiti –come sopra indicati- della copertura finanziaria finora assicurata, e fatte salve successive indicazioni, le SS.LL., nel subentro dei contratti di cui sopra (ivi compresi quelli conseguenti alla stabilizzazione dei progetti LSU/LPU), assumeranno l’impegno contrattuale per un numero di mesi esattamente corrispondente ai mesi di contratto per i quali l‘Ente Locale ha sostenuto la spesa nel corso del 1999.

In relazione, infine, a talune incertezze manifestate relativamente al riferimento ai CCNL nazionale e decentrato, contenuto nella C.M. n. 297 in data 10/12/1999, per la stipula delle convenzioni finalizzate a garantire continuità di servizio nei casi in cui il personale svolgeva funzioni "miste" si richiama l’art. 5 del CCNL sottoscritto il 26/5/1999.

Si richiama la particolare attenzione delle SS.LL. su quanto precisato nella C.M. n. 245 in data 15/10/1999, in ordine ai criteri e ai limiti di individuazione dei contratti, o parti di essi, cui subentrare, nonché sulla assoluta esigenza che essi si riferiscano a funzioni ATA individuate, con le medesime modalità e alla data prevista relative al personale di ruolo.

Si ribadisce, inoltre, che i progetti LSU/LPU non stabilizzati, secondo quanto precisato nell’art. 9 del D.I. n. 184/1999, possono continuare a svolgersi nelle medesime scuole a cura dell’Ente che li ha attivati, secondo le relative disposizioni della Amministrazione statale competente.

Si fa presente, infine, che le spese di cui sopra non sono soggette alle disposizioni sui flussi di cassa (L. n. 448/1998), atteso che la legge 3/5/1999, n. 124, relativa alla totale attribuzione alla competenza statale del personale e funzioni ATA per le scuole statali, è entrata in vigore successivamente alle disposizioni concernenti i medesimi flussi di cassa.



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