Nota 24 aprile 2001
Prot. n. 10496/DM
Oggetto: Corsi biennali di specializzazione per le attività di sostegno - Legge n. 104/1992, art. 14; Decreto interministeriale n. 460, del 24/11/1998; D.M. n. 287 del 30 novembre 1999
Recenti evenienze rendono indispensabile ribadire, in ordine ai corsi di specializzazione di cui all'oggetto, istruzioni ed indirizzi ripetutamente forniti in passato e che chiamano direttamente in causa la responsabilità dei destinatari della presente nota.
In relazione ai tempi prescritti per l'effettuazione dei corsi biennali, si invitano in primo luogo le Università degli Studi responsabili a non indire nuovi corsi e a rinunciare definitivamente, previa restituzione agli aventi diritto delle somme eventualmente riscosse, all'organizzazione dei corsi per la formazione di docenti di sostegno per la scuola materna ed elementare per i quali l'attività didattica non risulti effettivamente già iniziata alla data dell'1 aprile 2001.
Corre obbligo di fare al riguardo presente che, ove tale invito non sia accolto, i titoli di abilitazione rilasciati non potranno in alcun caso essere ritenuti validi dai competenti Uffici periferici della Pubblica Istruzione.
Si ribadisce, inoltre, che i corsi per la formazione di docenti di sostegno per la scuola secondaria debbono concludersi inderogabilmente entro l'anno accademico in corso.
In secondo luogo, relativamente ad alcuni corsi sui quali sono state contestate agli Atenei responsabili, in esito ad ispezioni amministrative disposte dal Murst, carenze tali da porre in dubbio la validità dei relativi titoli, si fa presente che, una volta pervenute le controdeduzioni delle Università interessate, saranno congiuntamente e rapidamente attivate, da parte dei Ministeri della Pubblica Istruzione e dell'Università e Ricerca Scientifica, le necessarie verifiche, nonché, ove ne ricorrano i presupposti, procedure di integrazione e validazione tali da annullare o ridurre il danno subìto dai partecipanti ai corsi, ferma ovviamente restando l'eventuale responsabilità di chi non abbia osservato le prescrizioni in materia applicabili.
A tal fine, l'incidenza sulla validità dei titoli delle eventuali difformità di modello formativo potrà essere vagliata dalle scuole di specializzazione, competenti a regime per la formazione dei docenti per il sostegno ai portatori di handicap, che potranno anche indicare le eventuali attività didattiche integrative da attivare senza ulteriori esborsi da parte dei partecipanti.
Quanto, infine, ai corsi attivati prima del 1° aprile e non ancora conclusi, altro non resta, fermo restando il potere-dovere del Murst di disporre ulteriori ispezioni, specie in presenza di circostanziati esposti, che fare una volta ancora appello alla responsabilità degli enti organizzatori dei corsi, ai quali compete la verifica dell'osservanza dei requisiti prescritti.
Non è superfluo al riguardo avvertire che sulla complessiva vicenda risultano già in corso, o in procinto di essere avviate, indagini della Magistratura ordinaria e della Procura Generale della Corte dei Conti, oltre che ispezioni amministrative da parte di organi con competenze di carattere generale.
Il Ministro per la Pubblica Istruzione
Tullio De MauroPer il Ministro per l'Università e la ricerca scientifica e tecnologica
Il Sottosegretario di Stato
Luciano Guerzoni