Nota 25 maggio 2001
Prot. n. Uff.V/1244
Oggetto: Operazioni sulle istituzioni scolastiche statali
Com'è noto, con l'avvio del corrente anno scolastico 2000/2001 ha avuto - come contemplato dall'articolo 3, comma 9, del D.P.R. 18 giugno 1998, n. 233 - piena e definitiva attuazione il dimensionamento della istituzioni scolastiche, effettuato dalle competenti Regioni e che ha costituito, tra l'altro, il presupposto per il riconoscimento sia dell'autonomia alle singole scuole che della qualifica dirigenziale al Capo d'istituto ad esse preposto.
Sulla base di esso, è stato, poi, emesso il D.M. 20 dicembre 2000, n. 285, con il quale - preso atto della situazione conseguente all'intervenuto dimensionamento - sono state fissate, a decorrere dallo stesso anno, le dotazioni organiche nazionali e regionali del personale dirigenziale scolastico preposto alle scuole ormai autonome.
Ciò premesso, pervengono quesiti in merito alla possibilità di procedere, a partire dal prossimo anno scolastico 2001/2002, all'effettuazione di attività incidenti sull'attuale configurazione scolastica - con particolare riferimento, a titolo esemplificativo, alle istituzioni, soppressioni, fusioni, sdoppiamenti, accorpamenti e cambi di aggregazioni di scuole od alla costituzione di nuovi indirizzi di studio, corsi o sezioni - ovvero sulle stesse operazioni di dimensionamento realizzate.
In proposito, anche sulla base di quanto condiviso nel confronto con le realtà locali, si evidenzia che - in attesa della piena attuazione delle disposizioni contemplate, al riguardo, dal Dl.vo 31 marzo 1998, n. 112, aventi effetto dall'inizio dell'anno scolastico 2002/2003 - non sono possibili, nell'immediato, interventi sulle operazioni di dimensionamento già effettuate dalle competenti Regioni, anche perché un'eventuale rimodulazione delle stesse, oltre a porsi a ridosso di attività testè definite e caratterizzate da particolari procedure, presupposti e condizioni, potrebbero incidere su quanto stabilito dal suindicato D.M. 285/2000 in merito alla dotazione organica del personale dirigenziale scolastico.
Ciò non esclude, tuttavia, che possano essere apportate modifiche obiettivamente necessitate, come quelle derivanti da decisioni giurisdizionali intervenute nel contempo, e - se incidenti sullo stesso - da comunicare puntualmente all'Amministrazione scrivente per le conseguenti rettifiche al D.M. indicato.
Per quanto riguarda, invece, le restanti attività, si ritiene che le SS. VV., di concerto con le Regioni interessate, possano dare seguito a quelle richieste, formulate d'intesa dagli Enti locali (Comuni e Province) con le Istituzioni scolastiche coinvolte, che si pongano obiettivamente come necessarie ed indilazionabili e che siano finalizzate essenzialmente al riequilibrio ed alla risistemazione degli assetti preesistenti.
La concreta fattibilità delle relative operazioni effettuabili resta, in ogni caso, subordinata all'effettiva sussistenza delle prescritte condizioni contemplate dalla vigente normativa di riferimento, con particolare riguardo alla presenza del richiesto numero di alunni, alle previste delibere di assunzione degli oneri di legge da parte degli Enti locali rispettivamente competenti, alla disponibilità di locali idonei, all'osservanza dei limiti indicati dalla vigente normativa concernente le dotazioni organiche del personale docente delle scuole ed istituti di ogni ordine e grado.
Nel merito, tali operazioni sono, poi, subordinate all'opportuna valutazione delle situazioni contingenti, in ciò tenendo anche conto, a livello indicativo, dei parametri come contemplati dal citato D.P.R. 233/98 in sede di dimensionamento, nonché - particolarmente con riguardo alla costituzione di nuovi indirizzi, corsi o sezioni - anche delle eventuali implicazioni collegate con la revisione degli ordinamenti prevista dalla legge n. 30 del 10 febbraio 2000.