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Dipartimento per i
servizi nel territorio Nota 25 settembre 2003 Prot. n. 3361 Oggetto: Assunzioni a tempo determinato personale docente, educativo ed A.T.A. Certificazione dell’idoneità fisica all’impiego Si fa seguito alla Circolare Ministeriale n. 65, prot.DGPSA/U1/840, del 29 luglio 2003 per fornire, anche in relazione ai quesiti pervenuti, alcuni chiarimenti sul punto “C) Indicazioni di carattere generale”, in materia di certificazioni di idoneità all’impiego. Al riguardo, atteso che, ai sensi dell’art.49 del D.P.R.445/2000, tale attestazione non può essere sostituita da documento diverso dal certificato medico, si ritiene opportuno precisare che:
All’atto della stipula di contratti di lavoro successivi al primo, l’interessato dovrà, con dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, rendere nota, all’istituzione scolastica contraente, la sede scolastica presso la quale è stata prodotta la certificazione in parola. Le predette disposizioni trovano, ovviamente, applicazione anche nei riguardi di coloro che, all’atto delle presenti istruzioni, abbiano già prodotto detta certificazione in anni scolastici precedenti. Resta invariato quanto previsto dagli artt.43 e 71 del D.P.R. 445/2000 per quanto riguarda le modalità dei controlli nonché dall’art.76 relativo alle norme penali in caso di dichiarazioni mendaci o atti falsi. La presente nota, che è diretta ad agevolare l’iter dei conferimenti delle supplenze ed a renderne più spedita ed economica la procedura anche da parte del personale destinatario dei contratti a tempo determinato, è accessibile tramite il sito INTERNET nonché tramite la rete INTRANET di questo Ministero.
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