DIPARTIMENTO PER L'ISTRUZIONE
Direzione generale per gli ordinamenti scolastici - Ufficio VIII
Circolare Ministeriale 2 dicembre
2004, n. 84
Prot. 16963/ORD/U08/C/Ac5-
Oggetto: Problematiche connesse
all'onnicomprensività del trattamento economico spettante ai dirigenti
La disciplina di cui all'art.24, comma 3, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n.165, concernente l'onnicomprensività del
trattamento economico spettante ai dirigenti, è stata già trattata dalla
Scrivente con varie circolari rivolte a codesti Enti, l'ultima delle
quali è la n. 46 del 22 aprile 2004.
Al riguardo, tuttavia, si è ritenuto opportuno porre un apposito
quesito all'Ufficio Ruolo Unico del Dipartimento della Funzione Pubblica
della Presidenza del Consiglio dei Ministri su talune problematiche
attinenti all'applicazione della predetta normativa nei confronti dei
dirigenti e dei professori universitari nominati quali componenti degli
organi dell'INVALSI dell'INDIRE e degli IRRE.
In particolare erano sorti dubbi circa le modalità di
corresponsione dei compensi spettanti ai:
-
professori universitari nominati su designazione o
in rappresentanza dell'Amministrazione (INVALSI; INDIRE; IRRE);
-
presidenti degli Istituti regionali di ricerca (IRRE)
appartenenti alla dirigenza o alla categoria dei docenti universitari.
Il predetto Ufficio del Dipartimento della
Funzione Pubblica, recentemente, ha fornito il proprio orientamento
precisando che, per quanto concerne il punto di cui alla lettera a)
sopraindicato, la categoria dei professori universitari deve ritenersi
sottratta al regime previsto dall'art.24 del già citato decreto
legislativo n.165/2001.
Le motivazioni risiedono nell'espressa previsione dell'art.3
della stessa legge che, nell'individuare le categorie di personale
escluse dalla privatizzazione, stabilisce che il rapporto di impiego dei
professori e dei ricercatori universitari resta disciplinato dalle
disposizioni rispettivamente vigenti, in attesa della specifica
disciplina che la regoli in modo organico ed in conformità ai principi
dell'autonomia universitaria.
Né, d'altro lato, il DPR 382/1980, che regola lo stato giuridico
ed economico dei docenti universitari, prevede alcuna equiparazione del
predetto personale universitario alla dirigenza, sia pure ai fini delle
disposizioni di cui trattasi.
Gli eventuali problemi interpretativi relativi all'applicazione
del regime dell'onnicomprensività ai compensi derivanti dallo
svolgimento di incarichi quali componenti di organi presso gli Enti
vigilati devono, pertanto, intendersi riferiti esclusivamente alla
dirigenza, ferme restando le disposizioni previste al riguardo dai
regolamenti dei singoli Atenei.
In relazione al punto di cui alla lettera b), concernente
l'ipotesi del dirigente designato dall'Amministrazione di appartenenza
quale componente del Consiglio di Amministrazione dell'IRRE ed eletto
Presidente in seno a questo, deve ritenersi che anche l'indennità di
carica per l'esercizio di tale funzione rientri nell'ambito di
applicazione del principio di onnicomprensività in quanto, comunque,
derivante dall'atto di designazione e, quindi, collegata alla
rappresentanza di interessi della stessa Amministrazione.
Si invitano, pertanto, codesti Enti a voler tener conto delle
sopracitate indicazioni in occasione della corresponsione dell'indennità
di carica ai dirigenti interessati.
IL DIRETTORE GENERALE
Silvio Criscuoli
DIPARTIMENTO PER L'ISTRUZIONE
Direzione generale per gli ordinamenti scolastici - Ufficio XII
Circolare Ministeriale 22 aprile
2004, n. 46
Prot.7882/ORD/U012-C/Ac5
Oggetto: Onnicomprensività del
trattamento economico dei dirigenti. Decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165-art.24, comma 3
Com'è noto a codesti Enti, a norma dell'art. 24,
comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la retribuzione
spettante ai dirigenti dello Stato" remunera anche qualsiasi incarico ad
essi conferito in ragione del loro ufficio o comunque conferito
dall'Amministrazione presso cui prestano servizio o su designazione
della stessa; i compensi dovuti dai terzi sono corrisposti direttamente
alla medesima Amministrazione e confluiscono nelle risorse destinate al
trattamento economico accessorio della dirigenza". Sono esclusi gli
incarichi semplicemente autorizzati non rientranti, quindi, nelle
ipotesi di cui sopra (direttiva del Ministro del Dipartimento della
Funzione pubblica 1° marzo 2000).
La decorrenza e i termini di applicazione di detta normativa, nonché le
relative modalità di versamento dei compensi dovuti, sono stati
individuati in maniera differenziata a seconda della diversa qualifica
dirigenziale rivestita dai soggetti interessati.
In particolare, per i dirigenti di I fascia incaricati della direzione
di Uffici dirigenziali di livello generale, in quanto già muniti di
regolare contratto, il criterio della onnicomprensività del trattamento
economico è stato reso operativo a decorrere dal 1° luglio 2000.
Per gli altri dirigenti, qualora non sia stata definita la relativa
contrattazione integrativa entro il 30 giugno 2002, la disciplina del
trattamento economico onnicomprensivo ha trovato applicazione dal 1°
luglio 2002, per effetto della legge n.448 del 28 dicembre 2001( legge
finanziaria 2002).
I compensi da corrispondere al predetto personale dirigenziale dalle
decorrenze sopra descritte, rientranti nel regime di onnicomprensività,
devono essere versati in appositi capitoli del bilancio al lordo degli
oneri a carico dello Stato, con esclusione dell'IRAP che dovrà essere
versata alle Regioni territorialmente competenti.
Di quanto sopra codesti Enti sono stati, peraltro, già dettagliatamente
informati di volta in volta con le comunicazioni di questa
Amministrazione n. 167 del 20 giugno 2000, n.18869 del 7 dicembre 2001 e
n.415 dell'11 gennaio 2002.
Con la presente, si ritiene opportuno evidenziare, altresì, che i
riferimenti normativi concernenti la remunerazione degli incarichi
aggiuntivi assunti dai dirigenti delle Amministrazioni dello Stato, di
cui all'art.24 del decreto legislativo n.165 del 2001, trovano
applicazione anche per i dirigenti scolastici.
Tuttavia, la disciplina specifica dell'onnicomprensività del trattamento
economico della dirigenza scolastica si rinviene nell'art. 26 del
contratto nazionale collettivo di lavoro -Area V - stipulato in data 1°
marzo 2002, che è divenuto operativo dal 23 settembre 2002, data di
sottoscrizione del relativo contratto integrativo nazionale.
Per quanto concerne l'individuazione delle tipologie dei diversi
incarichi aggiuntivi specificati nell'art. 26 del predetto CCNL, si fa
espresso rinvio al contenuto della stessa norma ed alle circolari
esplicative eventualmente emanate in materia dagli Uffici scolastici
regionali competenti per territorio.
Tali Uffici, pertanto, qualora non avessero già provveduto, sono pregati
di inviare la predetta circolare anche ai rispettivi Enti vigilati per
renderli edotti delle indicazioni operative e delle modalità di
versamento nell'apposito capitolo di bilancio delle somme dovute per
l'incarico svolto dai dirigenti scolastici.
Gli Uffici scolastici regionali per il Lazio e per la Toscana sono,
inoltre, pregati di inviare copia di detta circolare, rispettivamente,
all'Istituto nazionale per la valutazione del sistema dell'istruzione e
all'Istituto nazionale di documentazione per l'innovazione e la ricerca
educativa.
Con l'occasione, si ritiene opportuno precisare che i gettoni di
presenza spettanti ai componenti degli organi di codesti Enti, per la
loro natura non indennitaria ma di sostanziale reintegrazione delle
spesse connesse all'espletamento dell'incarico, non rientrano nel regime
dell'onnicomprensività e, pertanto, possono essere corrisposti
direttamente ai dirigenti interessati.
IL DIRETTORE GENERALE
Silvio Criscuoli
Dipartimento per i servizi nel territorio
Direzione generale del personale della scuola e dell'amministrazione -
Ufficio X
Nota 26 maggio 2003
Prot. 823
Oggetto: Onnicomprensività del
trattamento economico dei dirigenti (Area I). D.Lvo n° 165 del 30 marzo
2001-art.24,c.3
Il 3° comma dell'art. 24 del D.Lvo 29/93, recepito
dal D.L.vo 165/2001, ha introdotto il concetto di onnicomprensività
della retribuzione dei dirigenti, stabilendo che il trattamento
economico contrattualmente determinato, remunera tutte le funzioni ed i
compiti attribuiti ai dirigenti in base a quanto previsto dal medesimo
decreto, nonché qualsiasi incarico ad essi conferito in ragione del loro
ufficio o comunque conferito dall'Amministrazione presso cui prestano
servizio o su designazione della stessa.
Per i dirigenti incaricati di titolarità di uffici di
livello generale, la Direttiva della Presidenza del Consiglio dei
Ministri datata 1° marzo 2000 ha impartito istruzioni volte ad
assicurare presso la generalità delle amministrazioni dello Stato, la
piena operatività del principio di onnicomprensività della retribuzione,
a decorrere dal 1° luglio 2000.
L'art.52, comma 69, della legge 28.12.2001 n.448 ha
previsto che, nel caso in cui la contrattazione integrativa riguardante
i dirigenti incaricati della titolarità di uffici o di funzione di
livello non generale non sia definita entro il 30 giugno 2002, per i
compensi correlati ad incarichi aggiuntivi si applichi la disciplina
dell'onnicomprensività prevista dal suddetto decreto legislativo a
decorrere dal 1° luglio 2002.
Per quanto sopra detto, a decorrere dal 1° luglio
2000, per i dirigenti di prima fascia, e a decorrere dal 1° luglio 2002,
per i dirigenti di seconda fascia, le Amministrazioni ed i terzi
erogatori non devono procedere al pagamento diretto agli interessati dei
compensi concernenti incarichi svolti in regime di onnicomprensività e
devono versare i relativi importi, al lordo degli oneri a carico dello
stato - con esclusione dell'IRAP che dovrà essere versata alle Regioni
territorialmente competenti -, in conto entrata del bilancio, con
imputazione rispettivamente:
Dirigenti Prima Fascia: Capo XIII - Capitolo 3408/art. 1 (Somme relative
ai compensi per incarichi conferiti ai dirigenti di "prima fascia")
Dirigenti Seconda fascia: Capo XIII - Capitolo 3408/art.2 (Somme
relative ai compensi per incarichi conferiti ai dirigenti di "seconda
fascia") presso la sezione di Tesoreria Provinciale territorialmente
competente, anche a mezzo di c/c postale intestato alla sezione
medesima.
Nella causale del bollettino di versamento devono
essere indicati il numero del capitolo/articolo sul quale sono imputati
gli importi, il periodo di riferimento, il nome e cognome del dirigente
cui il versamento si riferisce, il codice fiscale nonché la sede di
servizio.
All'Ufficio scrivente (fax 06/58493007) dovranno
essere comunicati gli stessi elementi indicati nel bollettino.
Gli importi che confluiranno nei capitoli di entrata
dello stato di previsione di questo Ministero concorreranno ad
alimentare le risorse finalizzate alla liquidazione del trattamento
economico accessorio dei dirigenti di cui trattasi (retribuzione
risultato 2003).
Si pregano le SS.LL. di dare la massima diffusione
alle presenti indicazioni operative ed, in particolare, si invitano i
Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali a portare a
conoscenza delle istituzioni scolastiche dipendenti quanto sopra
evidenziato.
La presente nota viene diramata d'intesa con il
Servizio Affari Economico-Finanziari e verrà inserita nella sezione
"News" del sito Intranet di questa Amministrazione.
IL DIRETTORE GENERALE
A. Zucaro