Nota 26 febbraio 2001
Prot. n. 1059
Oggetto: Riconoscimento della parità (Legge n. 62/2000) ad istituzioni scolastiche secondarie non statali e posizione degli alunni candidati agli esami di Stato conclusivi
La legge n. 62/2000, nel determinare le condizioni per la concessione dello "status" di scuola paritaria, richiede alle istituzioni scolastiche non statali una "organica costituzione di corsi completi", cioè una sequenza di classi sviluppate verticalmente, al termine delle quali si consegue un titolo finale di studio.
La stessa legge prevede che la concessione della parità possa estendersi anche a singole classi, sempreché abbiano inizio dalla prima e sussista la prospettiva che arrivino a formare un nuovo corso completo.
La prima tornata di provvedimenti di riconoscimento della parità si è concretizzata con il Decreto Dirigenziale 29 dicembre 2000 e successive integrazioni; essa ha interessato istituzioni scolastiche non statali, legalmente riconosciute e pareggiate, operanti nel campo dell'istruzione secondaria di I° e II° grado per le quali è stato documentato (ovvero dichiarato) il funzionamento di un numero di classi corrispondente a quello fissato dall'ordinamento giuridico per l'indirizzo al quale, a suo tempo, è stato concesso il riconoscimento legale o il pareggiamento; il funzionamento deve riguardare un numero di classi tale da costituire un corso completo, organicamente costituito.
Gli effetti del nuovo "status" hanno avuto decorrenza dal 1° settembre 2000.
Peraltro, le istituzioni scolastiche alle quali è stato riconosciuto lo "status" di scuola paritaria, operando già in regime di riconoscimento legale o di pareggiamento, possono avere istituito, dall'anno scolastico 2000/2001, nel rispetto dell'art. 15 del D.P.R. n. 323/98, nuove classi aggiunte, inizianti non dalla prima e quindi non rientranti nella fattispecie indicata al comma 4 dell'art. 1 della legge n. 62/2000.
La presenza, pertanto, nelle scuole riconosciute paritarie di tali classi evidenzia l'esigenza di tutelare le aspettative di quei giovani che, per l'affidamento fatto nei confronti dell'istituzione scolastica scelta a seguito dell'iscrizione, per la partecipazione costante ed attiva alla vita scolastica, per le valutazioni periodiche alle quali sono stati sottoposti, intendono veder soddisfatte le legittime aspettative e quindi essere considerati alunni interni.
L'affidamento e le legittime aspettative degli alunni iscritti e frequentanti le predette classi aggiunte possono trovare tutela, almeno per la durata del periodo stabilito dall'art. 1 - comma 7 - della legge n. 62/2000, considerando le suddette classi funzionanti ad esaurimento e consentendo ai relativi iscritti la partecipazione agli esami di Stato conclusivi in qualità di candidati interni di scuola paritaria.
Alle classi collaterali funzionanti ad esaurimento non può non applicarsi anche il nuovo criterio per l'abbinamento delle classi terminali, introdotto con la C.M. n. 31 (prot. n. 18 Ris.) del 15 febbraio 2001; nel caso che all'interno della scuola paritaria siano funzionanti, per il corrente anno scolastico, per quello successivo e per il 2002/2003, due classi terminali o, comunque, classi in numero pari, l'abbinamento va effettuato tra le medesime classi terminali mentre quelle isolate e quelle di numero dispari continueranno ad essere abbinate a classi di istituti statali.
Le SS.VV. sono pregate di far conoscere ai presidi delle scuole dichiarate paritarie, operanti nel settore dell'istruzione secondaria di grado superiore, il contenuto della presente nota che è trasmessa via intranet/internet e via e-mail.