Dipartimento per l'istruzione
Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici
Ufficio Primo
Nota 26 aprile 2004
Prot. 8034
Oggetto: Servizio civile nazionale.
Legge 6 marzo 2001, n. 64 - Esami di stato e crediti formativi
La legge 6 marzo 2001, n. 64 ha dettato
disposizioni relative alla istituzione del Servizio civile nazionale
finalizzato a concorrere, in alternativa al servizio militare
obbligatorio, alla difesa della Patria con mezzi ed attività non
militari.
L'articolo 1 della predetta legge enuncia gli obiettivi che il
servizio civile si propone di perseguire:
- favorire la realizzazione dei principi costituzionali
di solidarietà sociale;
- promuovere la solidarietà e la cooperazione, a livello
nazionale ed internazionale, con particolare riguardo alla tutela dei
diritti sociali, ai servizi alla persona ed all'educazione alla pace
fra i popoli;
- partecipare alla salvaguardia e tutela del patrimonio
della Nazione, con particolare riguardo al settore ambientale, anche
sotto l'aspetto dell'agricoltura in zona di montagna, forestale,
storico-artistico, culturale e della protezione civile;
- contribuire alla formazione civica, sociale, culturale
e professionale dei giovani mediante attività svolte anche in enti ed
amministrazioni operanti all'estero.
Questo Ministero, di intesa con l'Ufficio nazionale per il
Servizio civile, costituito presso la Presidenza del Consiglio dei
Ministri, sta esplorando ogni possibile area di azione sinergica che
possa incentivare nei giovani la partecipazione alle attività, di alto
contenuto etico-sociale, enunciato nella legge. In particolare si è
convenuto che un efficace strumento di promozione possa essere
individuato nel riconoscimento di crediti formativi nei segmenti
scolastici in cui sia possibile farvi ricorso.
Trattandosi di servizio civile che attualmente coinvolge giovani
di 18 e 26 anni, il riconoscimento del relativo credito trova il suo più
ampio e naturale terreno di operatività nell'istruzione e nella
formazione post-secondaria; non può peraltro escludersi, soprattutto per
i candidati esterni, che anche in sede di esami di stato conclusivi dei
corsi di studio di istruzione secondaria superiore possano verificarsi
casi di giovani che abbiano maturato esperienze di servizio civile.
Le finalità sopraelencate che il medesimo persegue trovano piena
corrispondenza nei percorsi formativi dell'istruzione che non sono
soltanto intesi all'acquisizione di saperi disciplinari ma anche alla
formazione della persona umana, nella globalità delle sue
manifestazioni, sulla base dei valori e dei principi di solidarietà
civile.
Il decreto ministeriale 24 febbraio 2000, n. 49 individua le
tipologie di esperienze che danno luogo a crediti formativi in
esperienze "acquisite al di fuori della scuola di appartenenza, in
ambiti e settori della società civile legati alla formazione della
persona ed alla crescita umana, civile e culturale quali quelli
relativi, in particolare, alle attività culturali, artistiche e
ricreative, alla formazione professionale, al lavoro, all'ambiente, al
volontariato, alla solidarietà, alla cooperazione, allo sport". - Il
servizio civile di cui alla citata legge 6 marzo 2001, n. 64 trova
dunque possibilità di riconoscimento nella normativa secondaria già
vigente e non richiede espressi atti modificativi per essere introdotta
nel sistema valutativo degli esami di stato.
Considerato peraltro che, secondo quanto previsto dagli att. 11 e
12 del D.P.R. 23 luglio 1998, n. 323, la concreta valutazione delle
esperienze che danno luogo a credito formativo è rimessa ai consigli di
classe per gli alunni interni ed alle commissioni di esame per i
candidati esterni, sarà cura delle SS.LL., adottando ogni mezzo
informativo ritenuto idoneo, richiamare l'attenzione dei succitati
organi sulla valenza della specifica esperienza affinchè la stessa possa
essere presa in attenta considerazione nel momento di valutazione dei
crediti formativi.
Si ringrazia per la collaborazione.
IL DIRETTORE GENERALE
Silvio Criscuoli
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