DIPARTIMENTO PER LO SVILUPPO DELL'ISTRUZIONE
DIREZIONE GENERALE PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI
Ufficio IX
NB: La presente sostituisce la Nota
Prot n.10661 del 27 giugno us
Nota 7 luglio 2003
Prot. n. 11054
Oggetto: Esami abilitazione esercizio
libere professioni agrotecnico, perito agrario, perito industriale e
geometra - conguagli compensi a presidenti e commissari sessioni 2001 e
2002
Con nota n. 10661 del 27 giugno 2003 questa Direzione
ha dettato istruzioni relative alla liquidazione definitiva dei compensi
di cui all'oggetto per le sessioni 2001 e 2002. Poiché vengono
formulate, telefonicamente, richieste di chiarimenti, si ritiene
opportuno riproporre, qui di seguito, il contenuto della detta nota con
integrazioni che tengono conto di quanto segnalato. Il testo che
segue, quindi, sostituisce il precedente.
Con apposite note (n. 17758 del 23.10.01 per gli
agrotecnici; n. 15422 del 3.10.01 per i periti agrari; n. 15424 del
3.10.01 per i periti industriali; n. 17342 del 18.10.01 per i geometri;
per periti agrari ed industriali vedasi anche la nota integrativa n.
17722 del 23.10.01), questo Ufficio ha impartito istruzioni relative
agli adempimenti connessi all'espletamento degli esami di Stato di cui
all'oggetto, ivi comprese le indicazioni relative alla liquidazione, di
competenza delle SS.LL., dei compensi in favore dei presidenti e dei
commissari per la sessione 2001.
Successivamente, con nota n. 20457 del 29.11.01:
-
è stata disposta la sospensione della liquidazione
dei compensi in argomento e dei relativi ordinativi non quietanzati,
con invito a restare in attesa di ulteriori comunicazioni;
-
è stato detto che, nel caso in cui i compensi
fossero stati già percepiti, occorreva che le SS.LL. notificassero con
urgenza agli interessati, con atto la cui avvenuta ricezione fosse
comprovabile, che l'amministrazione si riserva di effettuare
conguagli, anche con eventuale, parziale recupero di somme a carico,
in particolare, dei beneficiari del compenso aggiuntivo (estranei alle
pubbliche amministrazioni), commisurato ai giorni di effettivo
impegno, di un trentesimo dello stipendio mensile iniziale di un
dipendente statale di posizione economica C2;
-
è stata confermata la liquidazione dei trattamenti
di missione, in favore degli aventi diritto, come da disposizioni già
impartite.
In seguito, in attesa di poter dettare istruzioni
definitive, si è disposto, con nota n. 14358 del 31.7.02, che le SS.LL.
provvedessero, nel modo che segue, alla liquidazione, in favore degli
aventi titolo, dei compensi relativi alla sessione di esami 2001:
-
esatta determinazione delle somme in base alle
istruzioni di cui alle sopra richiamate, apposite note (art. 5 L. n.
1378/56, come sostituito dall'art. 1 L. n. 1866/62);
-
esatta determinazione, altresì, delle somme in base
al decreto 15.10.99 del MURST (G.U. n. 254 del 28.10.99), così
calcolate:
-
Presidenti: 495,8 euro (art. 1, comma 1);
-
Commissari (docenti e professionisti): 413,17
euro (art. 1, comma 1);
-
Presidenti e commissari (compresi gli aggregati e
gli aggiunti): il predetto compenso fisso è aumentato (art. 1, comma
2) di 1,29 euro per ogni candidato esaminato in relazione sia alle
prove scritte corrette (1,29 euro a candidato) e sia alle prove
orali (1,29 euro a candidato).
-
liquidazione, salvo conguaglio, in favore di
ciascun interessato della minore delle due somme determinate come
sopra.
Successivamente, con apposite note (n. 19316 del
5.11.02 per gli agrotecnici; n. 17970 del 16.10.02 per i periti agrari;
n. 17972 del 16.10.02 per i periti industriali; n. 18317 del 21.10.02
per i geometri), questo Ufficio ha impartito istruzioni relative agli
adempimenti connessi all'espletamento degli esami di Stato in argomento,
ivi comprese le indicazioni, analoghe a quelle fornite a mezzo della
detta nota del 31.7.02, relative alla liquidazione, di competenza delle
SS.LL., dei compensi in favore dei presidenti e dei commissari per la
sessione 2002.
Tutto ciò premesso, si comunica, ora, che il Consiglio di Stato,
condividendo l'orientamento interpretativo di questa Amministrazione, si
è espresso, con apposito parere reso dalla sezione seconda, nel senso
che il decreto del Murst 15.10.99 trova applicazione anche per gli esami
relativi ai periti agrari, periti industriali e geometri (agli
agrotecnici per assimilazione).
Conseguentemente, con decreto 10 giugno 2003, di concerto con il
Ministro dell'economia, è stata disciplinata come segue l'applicazione
del detto decreto del Murst agli esami di abilitazione in argomento (ai
quali non trova, invece, applicazione l'art. 2 del medesimo decreto).
COMPENSI
Compenso fisso (al lordo delle ritenute per legge):
A coloro i quali non abbiano partecipato a tutte le
sedute della commissione (presidenti e commissari sostituiti e
subentranti; commissari aggregati ed aggiunti, nominati dai presidenti,
rispettivamente, nelle sole commissioni per periti industriali e nelle
commissioni nelle quali l'ordinamento italiano riconosce il bilinguismo,
i quali partecipano alle operazioni d'esame relative ai soli candidati
per i quali si è resa necessaria la loro nomina) il compenso fisso è
dovuto in misura proporzionale al numero delle sedute cui hanno
partecipato.
Allo scopo, occorre rilevare, dai verbali, il numero totale delle sedute
della commissione ed il numero delle sedute alle quali ciascun
componente ha effettivamente partecipato. Colui il quale ha partecipato
a tutte le sedute percepisce il compenso per intero. Colui il quale non
ha partecipato a tutte le sedute percepisce il compenso in misura
proporzionale (ad esempio, se un commissario ha partecipato a 5 sedute
su di un totale di 20 percepisce 103,2925 euro (413,17 : 20 = X : 5).
La spesa massima totale, per compenso fisso e per commissione, è pari a
2.148,48 euro [495,8 + (413,17 x 4) 1.652,68]; a tale somma è da
aggiungere quanto spettante ad eventuali commissari aggregati ed
aggiunti.
Compenso aggiuntivo (al lordo delle ritenute per legge):
-
Presidenti e Commissari (compresi gli aggregati e
gli aggiunti): il compenso fisso è aumentato per ogni candidato
esaminato in relazione sia alle prove scritte corrette (1,29 euro a
candidato) e sia alle prove orali fatte sostenere (1,29 euro a
candidato).
Allo scopo, accertato il numero dei candidati per i
quali sono state corrette entrambe le prove scritte ed il numero di
candidati che hanno sostenuto la prova orale, occorre rilevare, dai
verbali, il numero dei candidati per i quali ciascun componente di
commissione ha fatto parte del collegio per la correzione di entrambe le
prove scritte e per la prova orale (tale dato può variare in funzione
sia delle sostituzioni e sia del fatto che i commissari aggregati ed
aggiunti, come sopra detto, partecipano alle operazioni d'esame relative
ai soli candidati per i quali si è resa necessaria la loro nomina).
Ad esempio, se un commissario ha fatto parte del collegio per la
correzione di entrambe le prove scritte per 30 candidati e per la prova
orale per 20 candidati, allo stesso spettano 64,5 euro [38,7 euro (30 x
1,29) + 25,8 euro (20 x 1,29)].
Occorre, quindi, procedere, limitatamente alle sessioni 2001 e 2002,
alla liquidazione definitiva dei compensi, in base ai citati decreti
15.10.99 e 10.6.03, operando nel modo che segue:
-
verifica, per ciascun presidente e componente di
commissione, relativa alla norma che ha trovato applicazione per la
liquidazione provvisoria del compenso;
-
se la liquidazione è avvenuta in base al decreto
del Murst, come da istruzioni impartite, questa resta confermata;
-
se la liquidazione è avvenuta, invece, in base
all'art. 5 L. n. 1378/56, come sostituito dall'art. 1 L. n. 1866/62,
occorre procedere, previo raffronto tra somma liquidata e somma
dovuta, a conguaglio positivo (dare in favore degli aventi titolo) o
negativo (recupero somme in relazione alla riserva, debitamente
notificata, di cui sopra è cenno).
TRATTAMENTO DI MISSIONE
Si precisa che agli esami di abilitazione in argomento non trova
applicazione l'art. 1, comma 3, del decreto del Murst, nel senso che la
liquidazione del trattamento di missione resta effettuata in relazione
alla qualifica rivestita (non si applica, in sostanza, la più elevata
misura, unica per tutti, ivi contemplata).
IL DIRETTORE GENERALE
Silvio Criscuoli
DIPARTIMENTO PER LO SVILUPPO DELL'ISTRUZIONE
DIREZIONE GENERALE PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI
Ufficio IX
Nota 27 giugno 2003
Prot. n. 10661
Oggetto: Esami abilitazione esercizio
libere professioni agrotecnico, perito agrario, perito industriale e
geometra - conguagli compensi a presidenti e commissari sessioni 2001 e
2002
Con apposite note (n. 17758 del 23.10.01 per gli
agrotecnici; n. 15422 del 3.10.01 per i periti agrari; n. 15424 del
3.10.01 per i periti industriali; n. 17342 del 18.10.01 per i geometri;
per periti agrari ed industriali vedasi anche la nota integrativa n.
17722 del 23.10.01), questo Ufficio ha impartito istruzioni relative
agli adempimenti connessi all'espletamento degli esami di Stato di cui
all'oggetto, ivi comprese le indicazioni relative alla liquidazione, di
competenza delle SS.LL., dei compensi in favore dei presidenti e dei
commissari per la sessione 2001.
Successivamente, con nota n. 20457 del 29.11.01:
- è stata disposta la sospensione della liquidazione dei compensi in
argomento e dei relativi ordinativi non quietanzati, con invito a
restare in attesa di ulteriori comunicazioni;
- è stato detto che, nel caso in cui i compensi fossero stati già
percepiti, occorreva che le SS.LL. notificassero con urgenza agli
interessati, con atto la cui avvenuta ricezione fosse comprovabile, che
l'amministrazione si riserva di effettuare conguagli, anche con
eventuale, parziale recupero di somme a carico, in particolare, dei
beneficiari del compenso aggiuntivo (estranei alle pubbliche
amministrazioni), commisurato ai giorni di effettivo impegno, di un
trentesimo dello stipendio mensile iniziale di un dipendente statale di
posizione economica C2;
- è stata confermata la liquidazione dei trattamenti di missione, in
favore degli aventi diritto, come da disposizioni già impartite.
In seguito, in attesa di poter dettare istruzioni definitive, si è
disposto, con nota n. 14358 del 31.7.02, che le SS.LL. provvedessero,
nel modo che segue, alla liquidazione, in favore degli aventi titolo,
dei compensi relativi alla sessione di esami 2001:
-
esatta determinazione delle somme in base alle
istruzioni di cui alle sopra richiamate, apposite note (art. 5 L. n.
1378/56, come sostituito dall'art. 1 L. n. 1866/62);
-
esatta determinazione, altresì, delle somme in base
al decreto 15.10.99 del MURST (G.U. n. 254 del 28.10.99), così
calcolate:
- Presidenti: 495,8 euro (art. 1, comma 1);
- Commissari (docenti e professionisti): 413,17 euro (art. 1, comma
1);
- Presidenti e commissari (compresi gli aggregati e gli aggiunti): il
predetto compenso fisso è aumentato (art. 1, comma 2) di 1,29 euro per
ogni candidato esaminato in relazione sia alle prove scritte corrette
(1,29 euro a candidato) e sia alle prove orali (1,29 euro a
candidato).
-
liquidazione, salvo conguaglio, in favore di
ciascun interessato della minore delle due somme determinate come
sopra.
Successivamente, con apposite note (n. 19316 del
5.11.02 per gli agrotecnici; n. 17970 del 16.10.02 per i periti agrari;
n. 17972 del 16.10.02 per i periti industriali; n. 18317 del 21.10.02
per i geometri), questo Ufficio ha impartito istruzioni relative agli
adempimenti connessi all'espletamento degli esami di Stato in argomento,
ivi comprese le indicazioni, analoghe a quelle fornite a mezzo della
detta nota del 31.7.02, relative alla liquidazione, di competenza delle
SS.LL., dei compensi in favore dei presidenti e dei commissari per la
sessione 2002.
Tutto ciò premesso, si comunica, ora, che il Consiglio di Stato,
condividendo l'orientamento interpretativo di questa Amministrazione, si
è espresso, con apposito parere reso dalla sezione seconda, nel senso
che il decreto del Murst 15.10.99 trova applicazione anche per gli esami
relativi ai periti agrari, periti industriali e geometri (agli
agrotecnici per assimilazione).
Conseguentemente, con decreto 10 giugno 2003, di concerto con il
Ministro dell'economia, è stata disciplinata come segue l'applicazione
del detto decreto del Murst agli esami di abilitazione in argomento. Si
precisa che a questi ultimi non trova, invece, applicazione l'art. 1,
comma 3 (trattamento di missione) e l'art. 2 del decreto del Murst.
Compenso fisso (al lordo delle ritenute per legge):
Presidenti: 495,8 euro
Commissari (docenti e professionisti): 413,17 euro.
A coloro i quali non abbiano partecipato a tutte le sedute della
commissione (presidenti e commissari sostituiti e subentranti;
commissari aggregati nominati dai presidenti nelle commissioni per
periti industriali; membri aggiunti nominati dai presidenti nelle
commissioni nelle quali l'ordinamento italiano riconosce il bilinguismo)
il compenso fisso è dovuto in misura proporzionale al numero delle
sedute cui hanno partecipato.
Compenso aggiuntivo (al lordo delle ritenute per legge):
Presidenti e Commissari (compresi gli aggregati e gli aggiunti): il
compenso fisso è aumentato per ogni candidato esaminato in relazione sia
alle prove scritte corrette (1,29 euro a candidato) e sia alle prove
orali fatte sostenere (1,29 euro a candidato).
Occorre, quindi, procedere, limitatamente alle sessione 2001 e 2002,
alla liquidazione definitiva dei compensi, in base ai citati decreti
15.10.99 e 10.6.03, operando nel modo che segue:
verifica, per ciascun presidente e componente di commissione, relativa
alla norma che ha trovato applicazione per la liquidazione provvisoria
del compenso;
se la liquidazione è avvenuta in base al decreto del Murst, come da
istruzioni impartite, questa resta confermata;
se la liquidazione è avvenuta, invece, in base all'art. 5 L. n. 1378/56,
come sostituito dall'art. 1 L. n. 1866/62, occorre procedere, previo
raffronto tra somma liquidata e somma dovuta, a conguaglio positivo
(dare in favore degli aventi titolo) o negativo (recupero somme in
relazione alla riserva, debitamente notificata, di cui sopra è cenno).
IL DIRETTORE GENERALE
Silvio Criscuoli
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