Dipartimento per l'Istruzione
Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici
Nota 27 giugno 2007 Prot. 6749
Oggetto: Invalsi - Valutazione livelli di apprendimento -
utilizzazione prove scritte degli esami di Stato La legge di
riforma degli esami di Stato, legge n. 1 dell'11 gennaio 2007, art.3,
comma 2, dispone che l'Invalsi provveda alla "valutazione dei livelli di
apprendimento degli studenti a conclusione dei percorsi dell'istruzione
secondaria superiore,utilizzando le prove scritte degli esami di Stato
secondo criteri e modalità coerenti con quelli applicati a livello
internazionale per garantirne la comparabilità".
Al fine di consentire la realizzazione di tale obiettivo, considerando
la necessità che tutte le commissioni e tutti i candidati siano messi
nelle stesse condizioni, l'Invalsi in accordo con questo Ministero ha
deciso di effettuare una raccolta sistematica di un esemplare di prima e
seconda prova tratti da ogni commissione-classe partecipante agli esami
di stato. I compiti da inviare sono stati individuati dall'Invalsi
mediante estrazione casuale che sarà resa pubblica il 2 luglio sul sito
dell'Invalsi. La data è stata fissata in modo tale che la valutazione di
tutte le prove scritte sia stata già effettuata e pubblicata. Gli
elaborati così individuati saranno fotocopiati, resi anonimi e dovranno
contenere l'indicazione del punteggio assegnato. Tutta la documentazione
sarà inserita nella busta contenente la relazione del Presidente e le
due terze prove assegnate. Come previsto dall' O.M. n.26 del 15-3-2007 e
dall'art. 14 DPR 323 del 23.07.1999 tale busta verrà inviata
all'Osservatorio Nazionale sugli esami di Stato.
Il materiale raccolto costituirà una base documentale utile a studiare
le caratteristiche delle competenze acquisite dagli studenti, in
particolare nella lingua italiana e in matematica.
IL DIRETTORE GENERALE
Mario Giacomo Dutto
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