DIPARTIMENTO PER I SERVIZI NEL TERRITORIO
Nota 28 agosto 2002
Prot. N° 3676 /A4
Oggetto: Attività complementare di educazione
fisica
Pervengono alla Direzione generale per lo status dello studente, le
politiche giovanili e le attività motorie numerose segnalazioni
concernenti difficoltà e ritardi nei pagamenti, ai docenti di
educazione fisica, delle ore complementari di avviamento alla pratica
sportiva previste, da ultimo, dall’art. 32 del C.C.N.I. per il
personale della scuola.
Da più parti, inoltre, sono state sottoposte all’attenzione
della stessa Direzione alcune problematiche relative al conferimento
delle stesse ore complementari.
Al fine di consentire una situazione omogenea e una uniformità di
comportamenti sul territorio nazionale si forniscono i chiarimenti e
le indicazioni che seguono.
* Compensi per le ore di avviamento alla pratica sportiva.
Sull’argomento si richiama integralmente la nota prot. N. 394/DIP/U01
del 15 novembre 2001. Al fine di ottimizzare la finalizzazione degli
stanziamenti, si segnala l’esigenza che le SS.LL. acquisiscano
tempestivamente le richieste per il trattamento economico delle
stesse ore; tali richieste devono essere quantificate dai dirigenti
scolastici tenendo conto sia delle disponibilità avute negli anni
precedenti ma, soprattutto, di una previsione la più precisa
possibile, considerando che i docenti di educazione fisica possono
essere retribuiti per un massimo di sei ore settimanali.
Acquisito il fabbisogno delle istituzioni scolastiche, le S.S.LL.,
sulla scorta di un piano di riparto, potranno consentire la
programmazione delle attività e l’inizio della preparazione degli
alunni già con l’apertura del nuovo anno scolastico.
* Conferimento delle ore di pratica sportiva.
Tali ore sono conferibili esclusivamente ai docenti di educazione
fisica in servizio nell’istituzione scolastica e ai docenti
coordinatori provinciali di educazione fisica; la normativa e il
C.C.N.I. vigenti non prevedono analoga possibilità, né alcun
compenso, per gli altri docenti utilizzati o assegnati presso gli
Uffici centrali o periferici di questo Ministero.
Poiché le stesse ore consistono nello svolgimento, oltre l’orario
d’obbligo, di attività di insegnamento, non possono essere
conferite a docenti esonerati dall’insegnamento.
Hanno diritto anche i docenti di sostegno, in possesso del
diploma ISEF o della laurea in scienze motorie, purché le attività
siano ricomprese nel piano dell’offerta formativa diretta all’integrazione
e al recupero degli alunni disabili.
Le singole istituzioni scolastiche, in assenza di docenti
disponibili ad un impegno extracurricolare, possono avvalersi di
docenti in servizio in altra scuola con l’autorizzazione di quest’ultima.
Si ribadisce che la preparazione degli alunni, indipendentemente
dai risultati tecnici conseguiti, deve avere carattere continuativo;
conseguentemente deve continuare a svolgersi pure nelle scuole
aderenti ai Giochi Sportivi scolastici le cui rappresentative
fossero state eliminate nelle fasi di svolgimento degli stessi.
Ne discende che, al di là degli esiti di partecipazione a
manifestazioni extrascolastiche, le attività devono necessariamente
avere carattere continuativo con l’effettivo coinvolgimento della
generalità degli alunni, compresi quelli disabili, dall’inizio
alla fine dell’anno scolastico.
Il venir meno di tali presupposti non può non determinare l’intervento
dei Dirigenti scolastici anche in relazione al rilevante impegno
finanziario per detta attività.
In tal senso si invitano le SS. VV. a richiamare l’attenzione e
la vigilanza dei Dirigenti Scolastici su un rigoroso accertamento in
ordine all’effettivo svolgimento della pratica sportiva e alla
consistenza numerica degli alunni coinvolti condizioni essenziali
per legittimare tale insegnamento supplementare nonché i connessi
oneri finanziari.
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
Dott. Pasquale Capo |