Nota 29 maggio 2000

Gab/II
Prot. n. 902/DM

Oggetto: Criteri per la liquidazione al personale dipendente statale dell'indennità sostitutiva del preavviso

E' pervenuta a questo Gabinetto, l'acclusa circolare n.4, prot. n.50095, del 18 gennaio 2000, con la quale il Ministero del Tesoro, ha reso noti i criteri per la liquidazione al personale dipendente statale avente diritto dell'indennità sostitutiva del preavviso.

L'anzidetta circolare è diretta agli organi sia centrali che periferici del citato Ministero economico e solo per conoscenza a questo Dicastero. Poiché tuttavia il suo contenuto riguarda sia il personale del comparto ministeri che quello del comparto scuola, codesti uffici sono pregati di valutare l'opportunità di una sua diramazione ai provveditorati agli Studi e alle istituzioni scolastiche.


  Ministero del Tesoro, del Bilancio
e della Programmazione Economica
Dipartimento dell'Amministrazione Generale
del Personale e dei Servizi del Tesoro  

Circolare 18 gennaio 2000, n° 4

Prot. N. 50095

Oggetto: Indennità sostitutiva di preavviso

Con circolari n.681 del 25 marzo 1996 e prot.n 815801 del 23 giugno 1998 della D.G.S.P.T. sono state diramate istruzioni concernenti le modalità di corresponsione dell'indennità sostitutiva di preavviso rispettivamente al personale dei comparti "Ministeri" e "Scuola" ed agli eredi degli appartenenti ai ruoli del personale dell'Amministrazione periferica del Tesoro, deceduti in attività di servizio.

A seguito di numerosi quesiti, successivamente formulati alla scrivente sul medesimo argomento, si forniscono i seguenti chiarimenti, a completamento e parziale rettifica delle circolari sopra indicate.

1) L'indennità di mancato preavviso è soggetta a contribuzione, ai fini pensionistici, per effetto dell'esplicita disposizione contenuta nell'art. 12, comma 4, della legge 30 aprile 1969, n.153, come sostituito dall'art.6, comma 1, del D.L.vo 2 settembre 1997, n.314.

I vigenti contratti collettivi nazionali dei comparti "Ministeri" e "Scuola" prevedono che il periodo di preavviso venga computato nell'anzianità lavorativa a tutti gli effetti.

Al riguardo, con circolare n.63486 del 17 febbraio 1997, l'INPDAP ha chiarito che, nel caso di preavviso non lavorato, la cessazione dal servizio, ai fini del trattamento di quiescenza, coincide con la scadenza del periodo di preavviso in caso di recesso prima della scadenza del rapporto da parte del datore di lavoro, o di licenziamento immediato del lavoratore che abbia rassegnato le dimissioni rispettando i termini di preavviso.
Invece, nei casi di recesso consensuale, inabilità assoluta, superamento del periodo di malattia previsto o decesso del lavoratore, non potendosi configurare la prosecuzione del rapporto di lavoro oltre la cessazione dal servizio, l'inclusione nell'imponibile previdenziale dell'indennità di preavviso non produce effetti in sede di calcolo dell'anzianità di servizio.

La stessa formerà, quindi, oggetto di valutazione ai soli fini della determinazione della quota b) di pensione, ai sensi dell'art.1, comma 12, della legge n.335 dell'8 agosto 1995.

2) Per il combinato disposto degli artt.16, comma 1, lettera a) e 17, comma 2, del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, approvato con D.P.R. n.917/86, l'indennità di mancato preavviso va assoggettata a tassazione separata, anche nelle ipotesi di cui all'art. 2122 del codice civile ed è imponibile, per il suo ammontare netto complessivo, con l'aliquota determinata agli effetti del comma 1 dell'ari 17 sopra richiamato.

Con circolare n. 2 del 5 febbraio 1986, il Ministero delle Finanze ha chiarito che, per "ammontare netto dell'indennità", deve intendersi la somma effettivamente spettante, depurata solo di quegli importi che incidono sulla stessa parallelamente al prelievo fiscale, ossia, nel caso di cui ci occupiamo, i contributi obbligatori a carico del lavoratore, trattenuti in sede di liquidazione.

L'aliquota applicabile è quella calcolata ai fini della tassazione del T.F.R. o indennità equipollente, comunque denominata.

Ciò premesso, si fa presente che, secondo le disposizioni impartite con Decreto del Ministro delle Finanze del 30 dicembre 1985, emanato in attuazione del comma 6 dell'art. 17 del citato Tuir, detta aliquota dovrà essere richiesta, dalle Direzioni provinciali del Tesoro, all'Ente erogatore dell'indennità di fine rapporto, il quale ha l'obbligo di comunicarla.

3) E' stato segnalato che alcuni Provveditori agli Studi hanno emanato decreti, per l'attribuzione dell'indennità in parola, con imputazione della spesa al cap.1092 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Pubblica Istruzione, riservato al pagamento delle indennità una tantum in luogo di pensione ed alle indennità di licenziamento e similari.

Al riguardo, si comunica che l'Ispettorato Generale del Bilancio del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, interpellato dalla scrivente, ha confermato che l'indennità di preavviso deve gravare sui medesimi capitoli di spesa sui quali vengono imputate le retribuzioni.

Pertanto, le Direzioni provinciali del Tesoro provvederanno a restituire i decreti della specie, non ancora applicati, nei quali sia prevista una difforme imputazione della spesa.

4) Norme contenute nei vigenti contratti collettivi o nei contratti integrativi nazionali dei comparti "Ministeri" e "Scuola" prevedono che, in caso di morte del prestatore di lavoro, le amministrazioni corrispondano l'indennità di preavviso ai soggetti indicati nell'art.2122 del codice civile.

Il primo comma di detto articolo prevede che l'indennità di anzianità e l'indennità di preavviso spettano al coniuge, ai figli e, se vivevano a carico del prestatore deceduto, ai parenti entro il terzo grado e agli affini entro il secondo grado.

Come è noto, ai sensi dell'art.5 del D.P.R. 29-12-1973, n.1032, in caso di morte del dipendente statale in attività di servizio, l'indennità di buonuscita compete, nell'ordine, al coniuge superstite e agli orfani, ai genitori e ai fratelli e sorelle già viventi a carico del de cuius (vedi Sentenza della Corte Costituzionale n.243 del 18 luglio 1997).
La norma in questione, viceversa, non prevede alcuna priorità a vantaggio di uno dei soggetti ivi indicati, come si evince anche dalla disposizione, contenuta nel secondo comma, in base alla quale la ripartizione delle indennità, se non vi è accordo fra le parti, deve farsi secondo il bisogno di ciascuno.

Ciò posto, l'indennità di preavviso dovrà essere ripartita, fra gli aventi diritto, nella misura concordata, risultante da apposita dichiarazione rilasciata dai medesimi al datore di lavoro.

Se, viceversa, non vi sia accordo fra gli aventi diritto, spetta al giudice stabilire il criterio di ripartizione, secondo una valutazione comparativa dei rispettivi bisogni.

Si precisa, inoltre, che nei decreti di attribuzione dell'indennità in parola, di competenza dell'amministrazione d'appartenenza del lavoratore deceduto, debbono essere indicati i titolari del diritto e la percentuale di ripartizione.

Le Direzioni provinciali del Tesoro provvederanno alla liquidazione delle somme, tenendo presente, ai fini della tassazione, che, ai sensi dell'art. 17, comma 5 del Tuir, l'imposta è dovuta dagli aventi diritto proporzionalmente all'ammontare percepito.

Si rammenta, inoltre, che, a norma dell'art.11 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n.637, le somme in questione non sono comprese nell'attivo ereditario e sono, quindi, esenti da imposta di successione, anche nel caso in cui, in mancanza dei soggetti sopra indicati, le indennità siano attribuite secondo le norme della successione legittima, ai sensi del terzo comma dell'art.2122 medesimo.

Occorre tenere presente, infine, che le somme della specie, corrisposte ai dipendenti o ai loro aventi causa, debbono essere indicate nella sezione del modello CUD riservata all'indennità di fine rapporto ed altre indennità e somme soggette a tassazione separata.

Al riguardo, il Servizio Centrale per il Sistema Informativo Integrato di questo Dipartimento ha comunicato che la modifica della Banca Dati, ai fini predetti, non sarà possibile in tempo utile per consentire il rilascio dei modelli Cud relativi ai redditi della specie percepiti nel 1999.

Ciò stante, le Direzioni provinciali del Tesoro dovranno provvedere, a seconda dei casi, alla rettifica o alla compilazione delle certificazioni in questione.