DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE DELLA SCUOLA
Decreto Direttore Generale 29 luglio
2004
IL DIRETTORE GENERALE
VISTA la legge 6 ottobre 1988, n.426;
VISTO il D.D.G. 21 aprile 2004 emanato in applicazione delle
disposizioni contenute nel decreto legge n. 97 del 7 aprile 2004,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 aprile 2004, concernente
l'integrazione e l'aggiornamento delle graduatorie permanenti per gli
anni scolastici 2004/2005 e 2005/2006;
VISTA la legge 4 giugno 2004, n. 143 - Conversione in legge con
modificazioni, del decreto legge 7 aprile 2004, n. 97;
VISTO il D.D.G. 7 giugno 2004 applicativo delle disposizioni
contenute nella predetta legge di conversione;
VISTO il decreto legge 28 maggio 2004, n. 136 convertito con
modificazioni, nella legge 27 luglio 2004, n. 186 e, in particolare, gli
articoli recanti norme di interpretazione autentica di disposizioni
contenute nella legge 4 giugno 2004, n. 143;
CONSIDERATA la necessità di emanare un apposito provvedimento che
recepisca le disposizioni contenute nella legge di conversione n. 186
citata;
DECRETA:
Art. 1
Norma di interpretazione autentica in materia di titoli di servizio
nelle graduatorie permanenti
1. A norma dell'art. 8 nonies, 2° comma, del
decreto legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito nella legge 27 luglio
2004, n. 186, l'articolo 1, comma 1 del decreto legge 7 aprile 2004, n.97,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n.143, si
interpreta nel senso che la rideterminazione delle graduatorie
permanenti dell'ultimo scaglione previsto dall'articolo 1, comma 1,
lettera b) del decreto legge 3 luglio 2001, n.255, convertito con
modificazioni dalla legge 20 agosto 2001, n.333, è riferita, per quanto
concerne i soli titoli di servizio, esclusivamente a quelli prestati a
partire dall'anno scolastico 2003-2004.
Art. 2
Norme di interpretazione autentica in materia di valutazione del
servizio di insegnamento non specifico
1. A norma dell'art. 8 nonies, 1° comma, 1°
periodo, della citata legge n. 186/2004, il punto B.3), lettera b-bis)
della tabella di valutazione annessa al decreto legge 7 aprile 2004, n.97
convertito con modificazioni dalla legge 4 giugno 2004 n.143, si
interpreta nel senso che il servizio prestato nella scuola
dell'infanzia, nella scuola primaria e in qualità di personale educativo
è valutabile esclusivamente per le graduatorie relative a tali tipi di
scuole o di attività; analogamente, il servizio prestato nella scuola
secondaria di primo e di secondo grado è valutabile esclusivamente per
le graduatorie relative a tali tipi di scuole.
Art. 3
Norme interpretazione autentica in materia di valutazione del servizio
prestato nelle scuole di montagna
1. A norma dell'art.8 nonies, 1° comma, 2°
periodo, della citata legge n. 186/2004, il punto B.3), lettera h) della
tabella di cui al precedente periodo (articolo 2 del presente Decreto)
si interpreta nel senso che il servizio valutabile in misura doppia è
esclusivamente quello prestato nella sede scolastica ubicata in comune
classificato come di montagna, situata al di sopra dei seicento metri e
non anche quello prestato in altre sedi diverse della stessa scuola.
Art. 4
Disposizioni finali
Tutte le disposizioni contenute nei decreti
direttoriali 21 aprile 2004 e 7 giugno 2004, citati in premessa, sono
modificate in conformità alle disposizioni emanate con la Legge
27.7.2004 n. 186 e richiamate nel presente decreto.
IL DIRETTORE GENERALE
f.to GIUSEPPE COSENTINO
Dipartimento per l'istruzione
Nota 29 luglio 2004
Prot. n. 338
Oggetto: Graduatorie permanenti -
Emendamenti approvati in sede di conversione del decreto legge 28 maggio
2004, n. 136 nella legge 27 luglio 2004, n. 186
Nel provvedimento indicato in oggetto,
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 175 del 28 luglio 2004, sono
inserite alcune disposizioni, che modificano o interpretano precedenti
norme riguardanti le graduatorie permanenti del personale docente ed
educativo.
Nell'attuale fase che vede fortemente impegnati gli uffici
scolastici nella rideterminazione delle medesime graduatorie, si ritiene
opportuno segnalare le disposizioni in esame, di seguito elencate,
fornendo a supporto dell'attività degli Uffici stessi, utili indicazioni
operative.
"Art.8-ter"
Disposizioni relative al Ministero dell'istruzione, dell'università e
della ricerca
1. "Per l'anno scolastico 2004-2005 il termine
del 31 luglio di cui all'articolo 4 commi 1 e 2 del decreto-legge 3
luglio 2001, n.255, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto
2001, n.333, è fissato al 25 agosto 2004."
La norma dispone il differimento del termine dal 31 luglio al 25 agosto
2004.
Il differimento consentirà, la possibilità di rideterminare le
graduatorie permanenti entro un termine più ampio e, di conseguenza, di
procedere alla loro utilizzazione per le assunzioni in ruolo nei tempi
previsti e, ove possibile, per il conferimento delle supplenze annuali e
sino al termine delle attività didattiche restando salvo, superato il
nuovo termine del 25 agosto, l'affidamento di queste ultime operazioni
ai dirigenti scolastici.
"Art. 8-nonies, 2° comma"
Norma di interpretazione autentica
2. "L'articolo 1, comma 1 del decreto legge 7
aprile 2004, n.97, convertito con modificazioni dalla legge 4 giugno
2004, n.143, si interpreta nel senso che la rideterminazione delle
graduatorie permanenti dell'ultimo scaglione previsto dall'articolo 1,
comma 1, lettera b) del decreto legge 3 luglio 2001, n.255, convertito
con modificazioni dalla legge 20 agosto 2001, n.333, è riferita, per
quanto concerne i soli titoli di servizio, esclusivamente a quelli
prestati a partire dall'anno scolastico 2003-2004."
La norma dispone un doppio regime temporale per la valutazione dei
titoli di servizio degli aspiranti inclusi in 3ª fascia. La valutazione,
infatti, dovrà essere effettuata sulla base delle precedenti tabelle per
gli anni scolastici sino al 2002/2003 compreso mentre, per il periodo
successivo, e sino al 21 maggio 2004, sulla base della nuova tabella
annessa alla legge 143/2004. In tale attività va distinta la situazione
degli aspiranti già inseriti in graduatoria negli anni precedenti che
hanno aggiornato il proprio punteggio, da quella di coloro che sono
stati inseriti per la prima volta quest'anno.
Nel primo caso, per gli anni precedenti al 2003/2004 andrà
ripristinato il punteggio precedentemente assegnato per titoli di
servizio sulla base della precedente tabella e valutato il servizio
successivo sulla base della nuova. Il Sistema Informativo provvederà,
entro breve termine, a ripristinare il punteggio per i servizi pregressi
per tutte quelle situazioni che gli uffici non avranno provveduto a
modificare autonomamente. Si richiama a tal proposito la nota tecnica
già emanata dal Gestore del Sistema Informativo e pubblicata sulla rete
INTRANET.
Per gli aspiranti inseriti per la prima volta quest'anno,
l'eventuale servizio prestato antecedentemente all'a.s. 2003/2004, se
già valutato o in corso di valutazione sulla base della nuova tabella,
andrà ricalcolato manualmente sulla base della vecchia tabella. Va
rammentato tuttavia che i nuovi inseriti sono, per la quasi totalità,
abilitati SSIS il cui servizio, come è noto, nel biennio di frequenza
della SSIS, non può essere comunque valutato. Ad ogni buon fine, il
Sistema Informativo produrrà un'apposita stampa di controllo che
evidenzierà gli aspiranti interessati.
"Art. 8-nonies, 1° comma"
Norme di interpretazione autentica
1. "Il punto B.3), lettera b-bis della tabella
di valutazione annessa al decreto legge 7 aprile 2004, n.97 convertito
con modificazioni dalla legge 4 giugno 2004 n.143, si interpreta nel
senso che il servizio prestato nella scuola dell'infanzia, nella scuola
primaria e in qualità di personale educativo è valutabile esclusivamente
per le graduatorie relative a tali tipi di scuole o di attività;
analogamente, il servizio prestato nella scuola secondaria di primo e di
secondo grado è valutabile esclusivamente per le graduatorie relative a
tali tipi di scuole. Il punto B.3), lettera h) della tabella di cui al
precedente periodo si interpreta nel senso che il servizio valutabile in
misura doppia è esclusivamente quello prestato nella sede scolastica
ubicata in comune classificato come di montagna, situata al di sopra dei
seicento metri e non anche quello prestato in altre sedi diverse della
stessa scuola".
La norma, nel primo periodo, dispone che il servizio aspecifico
può essere utilizzato solo nell'ambito di due distinti settori:
infanzia, primaria ed educativo; secondaria di 1° e 2° grado.
Pertanto con riguardo all'a.s. 2003/2004, andrà annullato
l'eventuale servizio già valutato in difformità alla disposizione
citata, che andrà invece ricondotto d'ufficio, salvo diversa indicazione
dell'interessato, nell'ambito del settore di competenza indicato dalla
nuova normativa. Il Sistema Informativo produrrà un'apposita stampa di
controllo.
Per quanto concerne l'opzione per servizi contemporanei, peraltro
già effettuata a suo tempo dagli interessati, si precisa che l'obbligo
della scelta riguarda soltanto il periodo suindicato.
Relativamente al secondo periodo dell'art. 8 nonies, 1° comma,
afferente al punto B3) lettera h) della tabella di valutazione, si fa
presente che, in applicazione delle citate nuove disposizioni, i servizi
valutabili in misura doppia sono solo quelli prestati a decorrere
dall'anno scolastico 2003/2004. Risulta inoltre ristretto l'ambito di
applicazione delle norme che prevedono la super-valutazione per il
servizio prestato nelle scuole di montagna.
In quest'ultimo caso infatti la super-valutazione spetta solo a
chi ha prestato servizio in una sede scolastica situata in un comune di
montagna e ubicata al di sopra dei 600 metri, e non anche a chi ha
prestato servizio in un'altra sede della stessa istituzione scolastica.
Ciascun C.S.A. provvederà alle puntuali verifiche delle
dichiarazioni di sevizio presentate dagli interessati, attribuendo il
punteggio effettivamente spettante, ovvero, procedendo, nel caso di
dichiarazione incompleta, alla necessaria regolarizzazione, acquisendo
dagli interessati gli elementi mancanti per l'esatta valutazione del
servizio.
Ovviamente, anche in tutti gli altri casi in cui non sia possibile
procedere d'ufficio, le SS.LL assumeranno contatti con gli interessati
per la necessaria regolarizzazione. La presente nota sarà pubblicata sul
sito INTERNET del MIUR e nella rete INTRANET.
Si ringrazia per la consueta e fattiva collaborazione.
IL CAPO DIPARTIMENTO
Pasquale CAPO
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