Dipartimento per i servizi nel territorio
Direzione generale per l'organizzazione dei servizi nel territorio
Nota 30 aprile 2002
Prot. n.186
Oggetto: Legge 440/97 - A.F. 2001 - Interventi per l'integrazione
scolastica degli alunni in situazione di handicap. - Piano di riparto
di Euro 6.042.545,72 (pari a Lire 11.700.000.000)
Le risorse finanziarie finalizzate all'integrazione scolastica
degli alunni in situazione di disabilità, sono incrementate per la
somma di Euro 6.042.545,72 (pari a Lire 11.700.000.000) a seguito del
reimpiego di somme non utilizzate per gli istituti atipici, come più
avanti meglio specificato.
Questo incremento di risorse potrà rappresentare un'opportunità per
qualificare gli interventi specifici operando, come previsto dalla
normativa vigente e in continuità con quanto disposto dalla
precedente circolare 13 settembre 2001, n.139, per promuovere una
maggiore sinergia tra gli istituti scolastici e tra questi e gli altri
soggetti cui sono attribuite specifiche competenze in relazione
all'integrazione scolastica, nonché con le rappresentanze del mondo
associativo interessato. Sembra quindi utile, nel definire il piano di
riparto e le assegnazioni alle Direzioni Regionali di tali risorse
aggiuntive, richiamare il quadro normativo di riferimento e le
finalità da perseguire che le Direzioni Regionali potranno realizzare
graduando le priorità degli interventi, in relazione alle specifiche
esigenze territoriali.
1) Quadro di riferimento normativo
Ai fini della pianificazione delle azioni si evidenzia che la legge
quadro 104/92 sui diritti delle persone in situazione di disabilità
è punto di riferimento essenziale per ogni attività di supporto
dell'integrazione scolastica, anche alla luce delle modifiche
normative che hanno precisato le competenze e le responsabilità dei
diversi soggetti istituzionali per l'integrazione scolastica delle
persone disabili. L'autonomia didattica, organizzativa - gestionale
delle istituzioni scolastiche di cui al D.P.R. 275/99 consente
flessibilità ed individualizzazione dei percorsi formativi più
idonei in relazione alla disabilità manifestata e la logica della
legge 328/00 costituisce il parametro di riferimento per la
realizzazione di un sistema integrato di interventi nei servizi
sociali. L'integrazione realizzata nel sistema scolastico fa parte di
un progetto più complessivo con competenze ridefinite in base al d.
lgs. 112/98 (art. 139), che ha conferito compiti e funzioni al sistema
dei governi territoriali, anche in materia di istruzione, in
particolare per quanto attiene l'organizzazione dei "servizi di
supporto organizzativo al servizio di istruzione per gli alunni in
situazione di handicap".
In tale contesto gli accordi di programma, previsti dalla legge
104/92, possono configurarsi come patti territoriali attraverso i
quali le istituzioni scolastiche, le reti di scuole, le aziende socio
sanitarie, gli enti locali, le famiglie e le rappresentanze del mondo
associativo interessato, garantiscono una migliore sinergia di azione
reciproca per l'ottimizzazione degli interventi finanziari e delle
risorse del personale, evitando duplicazioni e sovrapposizioni.
Gli accordi di programma sia di livello regionale che di livello
locale, in relazione alle diversità delle esigenze del territorio,
dovrebbero essere orientati alla creazione di servizi di supporto
(sostegni tecnologici, informazione, formazione documentazione, ecc.),
che mettano in comune le diverse risorse materiali, informative e di
consulenza dei soggetti istituzionali coinvolti, costituendo anche
strutture tecniche di supporto alle decisioni con modalità,
competenze, funzioni eventualmente stabilite dagli stessi accordi,
qualora si persegua la linea della pianificazione e programmazione
congiunta degli interventi e dell'integrazione delle azioni.
2) Indicazioni operative
È in questo quadro che le istituzioni scolastiche definiscono nel
piano dell'offerta formativa gli impegni didattici ed organizzativi in
rapporto alle esigenze dell'alunno disabile, coinvolgendo tutto il
personale della scuola (e non solo l'insegnante di sostegno) e possono
partecipare a pieno titolo alla stipula di accordi di programma
sull'integrazione degli alunni disabili, insieme agli altri soggetti
istituzionali coinvolti, ciascuno nell'ambito delle proprie
competenze.
Si potrebbe evitare in tal modo il verificarsi di situazioni limite
come quella in cui il Tribunale di Roma, sezione lavoro, ha accolto
recentemente una domanda cautelare relativa agli obblighi di
assistenza specialistica da parte dei servizi sanitari locali, nei
confronti di un alunno con una gravissima forma di allergia. Nella
fattispecie il Tribunale dispone che il Servizio Sanitario debba
assicurare, durante l'orario di frequenza scolastica del minore, la
presenza di un infermiere, al fine di tutelarne le specifiche esigenze
terapeutiche, che condizionavano l'effettiva integrazione scolastica.
Il rispetto delle diversità delle disabilità e la necessità di
valutare caso per caso gli strumenti idonei a soddisfare gli effettivi
bisogni di ogni singolo alunno fanno sì che l'integrazione scolastica
non possa essere risolta solo con l'automatica correlazione tra
disabilità ed insegnante di sostegno; l'attività didattica va
ricondotta infatti al suo naturale ambito formativo, cioè alla scuola
e al suo piano dell'offerta formativa, esonerandola dallo svolgere un
ruolo di supplenza rispetto ad inadempienze di altri soggetti.
Dal quadro normativo vigente emerge che la disabilità va intesa nella
sua integralità e come destinataria finale di una serie di azioni che
fanno capo a diversi soggetti istituzionali; pertanto tutti i servizi,
compreso quello formativo, devono tendere al rispetto delle differenze
e delle specificità dei bisogni educativi e assistenziali relativi
all'età e alle disabilità, di cui occorre tener conto anche nelle
iniziative di formazione del personale della scuola e
nell'organizzazione delle strutture amministrative.
3) Risorse finanziarie
Per quanto attiene ai finanziamenti già assegnati, si ricorda alle
Direzioni Regionali in indirizzo che le risorse finanziarie dell'anno
2002, destinate ai capitoli relativi agli interventi per i disabili,
finalizzati alla didattica ed alla strumentazione dell'integrazione
degli alunni e alla formazione del personale docente, sono già state
assegnate nella loro entità complessiva ai diversi centri di
responsabilità regionali, che potranno pertanto provvedere, qualora
non l'abbiano già fatto, a ripartirle tra le istituzioni scolastiche
interessate.
Per quanto attiene le risorse che andranno ad incrementare i
finanziamenti di cui sopra, si trasmette l'allegato piano di riparto -
effettuato in proporzione al numero degli alunni disabili presenti
nell'anno scolastico 2000/2001, secondo i dati comunicati dal Servizio
per l'Automazione e l'Innovazione Tecnologica - relativo ad un
ulteriore stanziamento di Lire 11.700.000.000, pari ad Euro
6.042.545,72, (di cui alla variazione di bilancio di previsione del
M.I.U.R., disposta con decreto del Ministro dell'Economia e delle
Finanze, n. 120908 - Dipartimento della Ragioneria Generale dello
Stato - I.G.P.B. - Ufficio XIV).
Si ricorda che con la direttiva n.51 del 21 marzo 2001 tale
finanziamento era destinato, originariamente, agli istituti a
carattere atipico di cui all'art.21, comma 10, della legge 15 marzo
1997, n.59, ove nel decorso anno 2001 si fossero insediati i nuovi
organi di gestione previsti dalla riforma dei predetti istituti.
Considerato che non è stato perfezionato il regolamento degli
istituti atipici e che pertanto tali organi di gestione non hanno
potuto insediarsi nei tempi prescritti, la somma di Lire
11.700.000.000, pari ad Euro 6.042.545,72, è stata destinata ad
incrementare le risorse finanziarie finalizzate all'offerta formativa
di integrazione scolastica degli alunni in situazione di disabilità,
come previsto all'ultimo capoverso della lettera bb), punto 4 della
sopracitata direttiva.
Con il decreto in oggetto indicato, è stata, quindi, disposta la
variazione di bilancio in termini di competenza, tra i capitoli 1810
"fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa
e per gli interventi perequativi" ed il cap. 2181 "Spese per
la sperimentazione didattica e metodologica nelle classi con alunni
portatori di handicap".
4) Interventi finanziabili
Gli importi, di cui alla tabella allegata, verranno utilizzati dalle
Direzioni Generali Regionali, valutando, in base alle esigenze del
territorio, la priorità delle seguenti finalità:
1. finanziare interventi finalizzati al miglioramento complessivo
dell'offerta formativa e alla soluzione dei problemi dell'integrazione
scolastica, favorendo lo sviluppo di reti tra scuole che operino nel
territorio non solo come supporti di informazione, scambio,
formazione, documentazione, ma anche, laddove previsto da specifici
accordi di programma, anche in fase di elaborazione, come strutture
tecniche di supporto alle decisioni;
2. per integrare il budget delle istituzioni scolastiche che abbiano
rappresentato a codeste Direzioni regionali situazioni di particolare
complessità e difficoltà per la presenza, all'interno della scuola,
di alunni in situazione di disabilità particolarmente grave;
3. per implementare il budget complessivo delle istituzioni
scolastiche, con assegnazione diretta alle istituzioni medesime, in
relazione al numero degli alunni disabili, per una finalizzazione
integrata con tutte le esigenze di potenziamento e qualificazione
dell'offerta di integrazione scolastica.
Per acquisire una complessiva e puntuale conoscenza delle
iniziative poste in essere, la scrivente Direzione Generale invierà
successivamente agli Uffici scolastici Regionali, una scheda di
rilevazione finalizzata a raccogliere informazioni sulle modalità di
utilizzo dei fondi destinati complessivamente all'integrazione
scolastica e sui risultati conseguiti: dati indispensabili per le
scelte strategiche da perseguire con i futuri finanziamenti. Per
informazioni riguardanti la presente circolare, gli interessati
potranno rivolgersi all'Ufficio IV di questa Direzione Generale, fax
06/58492484.
Indirizzo e-mail: dgelem.div3@istruzione.it.
IL DIRETTORE GENERALE
(Silvana Riccio)
TABELLA A -
CAP. 2181
REGIONE |
ALUNNI |
LIRE |
EURO |
ABRUZZO |
3.245 |
301.687.790 |
155.808,74 |
BASILICATA |
1.308 |
121.604.730 |
62.803,60 |
CALABRIA |
6.195 |
575.949.410 |
297.453,05 |
CAMPANIA |
15.051 |
1.399.292.470 |
722.674,25 |
EMILIA
ROMAGNA |
7.433 |
691.046.040 |
356.895,49 |
FRIULI
VENEZIA G. |
2.261 |
210.205.100 |
108.561,87 |
LAZIO |
13.605 |
1.264.857.640 |
653.244,45 |
LIGURIA |
2.855 |
265.429.180 |
137.082,73 |
LOMBARDIA |
16.345 |
1.519.595.340 |
784.805,50 |
MARCHE |
2.657 |
247.021.380 |
127.575,90 |
MOLISE |
672 |
62.475.670 |
32.265,99 |
PIEMONTE |
8.358 |
777.043.790 |
401.309,63 |
PUGLIA |
11.007 |
1.023.321.480 |
528.501,44 |
SARDEGNA |
3.985 |
370.485.350 |
191.339,72 |
SICILIA |
14.331 |
1.332.353.740 |
688.103,28 |
TOSCANA |
5.867 |
545.455.020 |
281.704,01 |
UMBRIA |
1.411 |
131.180.280 |
67.748,96 |
VENETO |
9.261 |
860.995.590 |
444.667,11 |
TOTALE |
125.847 |
11.700.000.000 |
6.042.545,72 |
|