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Dipartimento per i servizi nel
territorio Nota 30 settembre 2003 Prot. n. 627 Oggetto: Presa d'atto di corsi di musica e di corsi di danza classica Com'è noto, il provvedimento di presa d'atto costituisce espressione del potere di vigilanza dell'Amministrazione Scolastica su istituzione scolastiche non statali. Attualmente, tale potere di vigilanza è previsto dall'art. 352, del Decreto Legislativo 16/4/1994, n. 297. L'esercizio di tale potere è stato demandato, con la C.M. n. 342 del 3/8/1998, ai Provveditori agli Studi, relativamente ai corsi di preparazione agli esami. Con successiva C.M. n. 283 del 19/12/2000, gli "altri istituti di carattere culturale e scolastico i cui progetti educativi siano correlati alle finalità delle scuole pubbliche" (secondo la dizione del V comma dell'art. 352 del Decreto Legislativo n. 297/1994) sono stati individuati nei corsi di lingue straniere e nei corsi di lingua italiana per stranieri. Le competenze degli Uffici periferici dell'Amministrazione Scolastica sono state in seguito assorbite - in base al D.P.R. n. 347 del 6/11/2000 (pubblicato nella G.U. n. 277 del 27/11/2000) - da codesti Uffici Scolastici Regionali. Conseguentemente, allo stato, gli Uffici Scolastici Regionali sono legittimati all'adozione dei provvedimenti di presa d'atto esclusivamente nei confronti di corsi di preparazione ad esami, di corsi di lingue straniere e di corsi di lingua italiana per stranieri. Ciò premesso, tenuto conto che precedentemente sussisteva anche per i corsi di musica e per i corsi di danza classica la possibilità di ottenere il rilascio della presa d'atto di regolare funzionamento, si ritiene opportuno che venga presa in considerazione la possibilità di ripristinare la preesistente situazione (di fatto modificata a seguito dell'entrata in vigore del D.M. 14/10/1992 n. 547), in base al disposto del V comma dell'art. 352 del Decreto Legislativo 16/4/1994, n. 297. Il predetto V comma prevede - come sopra esplicitato - che "altri istituti di carattere culturale e scolastico i cui progetti educativi siano correlati alle finalità delle scuole pubbliche" possano diventare oggetto del potere di vigilanza dell'Amministrazione Scolastica, purché ne sia ovviamente individuata la tipologia. Pertanto, si ritiene che le competenze di codesti Uffici Scolastici Regionali, nell'ambito dei procedimenti per il rilascio della presa d'atto, possano riferirsi, oltre che ai corsi di preparazione ad esami e ai corsi di lingue straniere, anche ai corsi di musica e di danza classica. A tal riguardo giova osservare che - nell'ambito dell'ordinamento scolastico vigente - i suddetti corsi di musica possono essere intesi come corsi di preparazione agli esami di ammissione ai Conservatori di Musica, nonché agli esami di compimento inferiore, medio e superiore delle scuole funzionanti nei Conservatori di Musica statali. In parallelo, i corsi di danza classica possono essere intesi come corsi di preparazione agli esami di ammissione, intermedi e finali dell'accademia Nazionale di Danza. Resta ferma, anche per le predette due tipologie di corsi, la necessità che venga prodotta, in allegato all'istanza di presa d'atto, tutta la documentazione relativa al gestore, ai locali, al funzionamento e la documentazione varia, indicata nelle lettere A), B), C) e D) dell'allegato "A" alla C.M. n. 342 del 3/8/1998 sopra citata, con le modificazioni derivanti dalla natura dei corsi di cui trattasi. Si fa presente, ad ogni buon fine, che la Legge 28/3/2003, n. 53 ha collocato nel sistema dei licei anche il liceo "musicale e coreutico" con la conseguenza che - sia pure nell'ambito di un assetto programmatico e organizzativo del secondo ciclo che dovrà essere definito secondo i criteri indicati dalla legge di delega e tradotto nei decreti legislativi di attuazione - nel futuro ordinamento scolastico i succitati corsi di musica e i corsi di danza classica potrebbero configurarsi anche come corsi di preparazione agli esami del liceo musicale e coreutico.
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