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Nota 30 novembre 2001 Prot. n. 3390 Oggetto: Assistenza di base agli alunni in situazione di handicap La presente nota, nell’obiettivo prioritario di assicurare il diritto allo studio dei soggetti disabili, intende fornire un quadro il più completo possibile della normativa e alcune indicazioni operative, al fine di dare garanzie agli alunni e alle loro famiglie, certezza al personale della scuola e ai dirigenti scolastici e, nello stesso tempo, finalizzare le iniziative di formazione previste per i collaboratori scolastici. Com’è noto, l’assistenza di base agli alunni disabili è parte fondamentale del processo di integrazione scolastica e la sua concreta attuazione contribuisce a realizzare il diritto allo studio costituzionalmente garantito. L’assistenza di base, di competenza della scuola, va intesa come il primo segmento della più articolata assistenza all’autonomia e alla comunicazione personale prevista dall’art.13, comma 3, della legge 104/92 . Nel sistema vigente l’assistenza di base gestita dalle scuole è attività interconnessa con quella educativa e didattica: queste tre tipologie di azioni devono concorrere tutte insieme alla integrazione della persona disabile secondo un progetto unitario che vede coinvolti tutti gli operatori (dirigenti scolastici, docenti, collaboratori scolastici, genitori, tecnici della riabilitazione ecc.) in un unico disegno formativo che la norma definisce come Piano Educativo Individualizzato. Il PEI, a sua volta, si colloca all’interno della più generale progettualità delle scuole autonome che, ai sensi del DPR 275/99, sono tenute a redigere il Piano dell’Offerta Formativa (POF), nel quale sono indicati i criteri e le modalità organizzative dell’intero servizio formativo che ciascuna istituzione intende attuare, anche in relazione alle varie e diversificate esigenze degli alunni e delle famiglie. Pertanto, in tale contesto, il collaboratore scolastico è parte significativa del processo di integrazione scolastica degli alunni disabili, partecipa al progetto educativo individuale dell’alunno e collabora con gli insegnanti e la famiglia per favorirne l’integrazione scolastica. In relazione alle specifiche esigenze di assicurare un servizio qualificato, è prevista la partecipazione del personale ad appositi corsi di formazione. Ciò vale per tutto il personale che opera nella scuola a contatto con gli alunni con bisogni speciali, nell’ambito, tuttavia, delle competenze che si richiedono a ciascuna figura professionale. Resta ovviamente confermato il principio che la responsabilità di predisporre le condizioni affinché tutti gli alunni, durante la loro esperienza di vita scolastica, dispongano di servizi qualitativamente idonei a soddisfare le proprie esigenze, è di ciascuna scuola, la quale, mediante i propri organi di gestione, deve adoperarsi attraverso tutti gli strumenti previsti dalla legge e dalla contrattazione, compresa la formazione specifica degli operatori, per conseguire l’obiettivo della piena integrazione degli alunni disabili. Competenze dell’istituzione scolastica Premesso che la scuola deve garantire l’assistenza di base agli alunni disabili, si evidenzia come, nelle diverse fasi contrattuali, le mansioni di assistenza sono state più volte modificate, anche in seguito al trasferimento del personale addetto a tali mansioni, dal comparto delle Autonomie Locali al comparto scuola e inserite con l’accordo relativo al secondo biennio economico siglato in data 15/2/2001 nel profilo professionale del collaboratore scolastico. Infatti la tabella D dell’accordo citato pone, tra le mansioni proprie del profilo di tutti i collaboratori scolastici, l’ausilio materiale agli alunni portatori di handicap nell’accesso dalle aree esterne alle strutture scolastiche e nell’uscita da esse, in cui è ricompreso lo spostamento nei locali della scuola. Per quanto riguarda le attività di ausilio materiale agli alunni portatori di handicap per esigenze di particolare disagio e per le attività di cura alla persona ed ausilio materiale nell’uso dei servizi igienici e nella cura dell’igiene personale dell’alunno disabile, nelle scuole di ogni ordine e grado, tali mansioni rientrano tra le funzioni aggiuntive (allegato 6 punto 4 lettera b del CCNI e tabella D citata, ultimo capoverso), da assegnare prioritariamente per soddisfare tali esigenze e da remunerare con risorse contrattuali (Tabella D ultimo capoverso e Intesa MIUR-OO.SS del 9/11/2001). A tal fine, il Dirigente scolastico dovrà attivare le procedure previste dall’articolo 50 e dall’allegato 7 del CCNI 98-01 per l’attribuzione delle funzioni aggiuntive sulla base delle domande presentate, tenendo conto anche di quanto previsto dall’Intesa citata, che individua come esigenza prioritaria l’assistenza agli alunni disabili. Per assicurare l’attività di cura alla persona ed ausilio materiale agli alunni disabili, qualora il numero delle funzioni aggiuntive assegnate sia insufficiente, si dovrà procedere all’erogazione di specifici compensi, in base a quanto previsto dall’ultimo capoverso della TAB. D citata e dal punto 3 dell'Intesa sopra indicata. Il dirigente scolastico, nell’ambito degli autonomi poteri di direzione, coordinamento e valorizzazione delle risorse umane, assicurerà in ogni caso il diritto all’assistenza, mediante ogni possibile forma di organizzazione del lavoro (nel rispetto delle relazioni sindacali stabilite dalla contrattazione), utilizzando a tal fine tutti gli strumenti di gestione delle risorse umane previsti dall’ordinamento. Competenze dell’Ente Locale L'obiettivo prioritario di garantire l'effettiva realizzazione dei servizi di integrazione scolastica per gli alunni disabili, si realizza anche attraverso la cooperazione dei vari soggetti istituzionali nelle rispettive aree di competenza, senza soluzione di continuità. Tale obiettivo va concretamente perseguito attraverso gli accordi di programma previsti dall’ art. 13, comma 1, lettera A, della l. 104/92, già in atto in modo efficace in molte realtà territoriali. Essi dovranno costituire, in un sistema in cui l’integrazione del soggetto disabile è affidata a diversi centri di competenza e responsabilità, anche dopo l’attuazione del trasferimento di funzioni e compiti al sistema dei governi territoriali ai sensi del d. lgs.112/98, lo strumento più efficace per un’attività coordinata e finalizzata a garantire la realizzazione di progetti educativi, riabilitativi e di socializzazione. Rimane all’Ente Locale il compito di fornire l’assistenza specialistica da svolgersi con personale qualificato sia all’interno che all’esterno della scuola, (Protocollo d’Intesa del 13/9/2001) come secondo segmento della più articolata assistenza all’autonomia e alla comunicazione personale prevista dall’art. 13, comma 3, della Legge 104/92, a carico degli stessi enti. Si tratta di figure quali, a puro titolo esemplificativo, l’educatore professionale, l’assistente educativo, il traduttore del linguaggio dei segni o il personale paramedico e psico-sociale (proveniente dalle ASL), che svolgono assistenza specialistica nei casi di particolari deficit . Nulla esclude che tale servizio potrà essere assicurato anche attraverso convenzioni con le istituzioni scolastiche e conseguente congruo trasferimento delle risorse alla scuola, avvalendosi di personale interno (previa acquisizione della disponibilità) o esterno, nella logica degli accordi di programma territoriali previsti dalla Legge 104/92. A tal fine sono in corso approfondimenti tecnici con il sistema delle Autonomie Locali per individuare strumenti idonei ed eventuali standard organizzativi e finanziari, su cui si forniranno ulteriori indicazioni. Formazione Negli ultimi anni il profilo del collaboratore scolastico è stato in parte ridisegnato in conseguenza della maggiore complessità organizzativa della scuola dovuta all’autonomia scolastica ed anche in seguito al passaggio del personale ATA dagli Enti Locali allo Stato. Pertanto, è necessario, considerata anche la delicatezza dei compiti connessi all’assistenza agli alunni disabili, che vengano organizzati corsi di formazione, secondo quanto previsto dal CCNI 1998-2001 art. 46, in materia di funzioni aggiuntive, individuando uno o più collaboratori scolastici per ognuna delle scuole con presenza di alunni in situazione di handicap, rilasciando ai frequentanti un attestato che potrà essere speso come credito professionale e formativo per le funzioni aggiuntive (Art. 44 CCNI). Ciò potrà essere fatto ricorrendo ai finanziamenti previsti per la formazione in servizio del personale della scuola, anche in concorso con "reti territoriali" di scuole. Si auspica, infatti, che ciascuna istituzione scolastica autonoma, anche attraverso un piano pluriennale di formazione, sia in grado di dotarsi di un gruppo di collaboratori scolastici idonei ad assolvere le mansioni previste dall’assistenza di base agli alunni portatori di handicap, non solo nella situazione contingente delle presenza di tali allievi, ma anche nella prospettiva della accoglienza futura di alcuni di essi, in una logica di continuità del servizio. Il collaboratore scolastico parteciperà ai corsi di formazione previsti, sulla base della loro programmazione stabilita a livello territoriale. Si ricorda, al proposito, che i collaboratori scolastici provenienti dagli enti locali possono far valere i titoli dei corsi di formazione già frequentati, anche per effetto di precedenti contratti, al fine di espletare la funzione aggiuntiva. D’altra parte, di fronte alla necessità di individuare il personale da adibire alle mansioni in questione, il dirigente scolastico è tenuto a verificare se i dipendenti abbiano già svolto i corsi suddetti o altri equivalenti, in modo da garantire l’espletamento e la qualità del servizio di assistenza di base. I fondi per la formazione dei collaboratori scolastici possono essere reperiti attingendo:
Si fa presente che le risorse di cui sopra potrebbero essere integrate con la quota parte del 10% destinata alla perequazione degli interventi formativi e della strumentazione didattica, già assegnata agli Uffici Scolastici Regionali con la C.M 139 del 13/9/2001. Al fine di garantire omogeneità degli obiettivi formativi, si allega un prospetto che indica possibili standard di competenza per un qualificato esercizio della funzione di assistenza agli alunni disabili che i direttori generali regionali potranno utilizzare per l’attivazione dei corsi nel territorio di riferimento. ALLEGATI A Scheda analitica sulla normativa SCHEDA A I riferimenti normativi I riferimenti normativi per il profilo del collaboratore scolastico, rispetto all’assistenza agli alunni portatori di handicap sono:
SCHEDA B Profili di formazione dei collaboratori scolastici per il servizio di assistenza di base ad alunni in situazione di handicap. Con "assistenza di base" si intende una serie di competenze utili a rendere possibile all’alunno disabile la vita a scuola, in relazione all’autonomia corporea, di movimento, di relazione. La formazione prevista integra le competenze già presenti nel personale coinvolto e quindi non ha bisogno di essere "iniziale", ma di implementazione delle competenze già possedute. Standard di formazione per l'"assistenza di base"(elaborato da un gruppo di ispettori) a) DURATA Tempo complessivo minimo 40 ore, suddivisibili, a titolo esemplificativo, in:
b) CONTENUTI ESSENZIALI DELLA FORMAZIONE Competenze essenziali da acquisire:
c) COMPETENZE PROFESSIONALI RICHIESTE AI FORMATORI
d) ATTESTATO FINALE Potrà contenere, oltre al numero delle ore di formazione effettivamente svolte, anche i principali contenuti appresi e un breve profilo delle competenze acquisite da ciascun corsista e costituirà un credito professionale (art. 44 CCNI). SCHEDA C Prospetto per regione del numero delle scuole con alunni disabili
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