Dipartimento per l'istruzione
D.G. per il personale della scuola
Uff. III°
Nota 10 giugno 2004
Prot. n. 61
Oggetto: Graduatorie permanenti
personale docente ed educativo
In relazione a difficoltà da più parti
rappresentate in ordine alla puntuale e completa presentazione, nei
tempi fissati, delle dichiarazioni relative alle graduatorie di cui
all'oggetto e in dipendenza della complessità dei dati da acquisire e
dei termini brevi previsti, si invitano le SS.LL. a consentire,
nell'ambito dei poteri di autotutela, integrazioni e/o regolarizzazioni
delle dichiarazioni presentate dai candidati, entro il termine di sette
giorni decorrente dal 14 c.m.
Si rammenta, altresì, che ulteriori regolarizzazioni potranno
essere effettuate in sede di reclami propedeutici alla definizione delle
graduatorie definitive.
IL DIRETTORE GENERALE
G. Cosentino
Dipartimento per l'Istruzione
Direzione Generale per il Personale della Scuola
Nota 7 giugno 2004
Prot. n. 35
D.G. per il personale della scuola
Uff. III
Oggetto: Conversione in legge del
decreto legge 7 aprile 2004, n. 97. Graduatorie permanenti del personale
docente ed educativo
Come preannunciato nella nota n° 29 del 3
giugno 2004, a seguito della pubblicazione nella G.U. Serie Generale n°
130 del 5 giugno 2004 della legge 4 giugno 2004, n° 143 - Conversione in
legge, con modificazioni, del decreto legge citato in oggetto - si
trasmette il decreto direttoriale datato 7 giugno 2004 che conferma le
disposizioni già anticipate con la succitata nota n. 29.
IL DIRETTORE GENERALE
G. Cosentino
Dipartimento per l’Istruzione
Direzione Generale per il personale della scuola
IL DIRETTORE GENERALE
VISTO il D.D.G. 21 aprile 2004 emanato in
applicazione delle disposizioni contenute nel decreto legge n. 97 del 7
aprile 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 aprile 2004,
concernente l’integrazione e l’aggiornamento delle graduatorie
permanenti per gli anni scolastici 2004/2005 e 2005/2006;
VISTI gli emendamenti approvati dal Senato in via
definitiva in sede di conversione del suddetto decreto legge;
VISTA la nota n. 29 del 3 giugno 2004, con la quale,
in attesa della pubblicazione della legge di conversione, venivano
anticipate le disposizioni approvate in via definitiva dal Senato, al
fine di garantire il tempestivo recepimento degli emendamenti di cui
sopra;
VISTA la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del 5
giugno 2004 n. 130 della legge 4 giugno 2004, n° 143 - Conversione in
legge con modificazioni, del decreto legge 7 aprile 2004, n° 97;
CONSIDERATA la necessità di emanare un apposito
provvedimento ricognitivo che confermi le disposizioni già dettate con
la predetta nota n. 29 del 3 giugno 2004;
D E C R E T A :
ART. 1
Validità delle graduatorie permanenti
1. A norma dell’art. 1, comma 4, della legge di
conversione del decreto legge n. 97 del 7 aprile 2004, gli
aggiornamenti e le integrazioni riguardanti tutte le fasce delle
graduatorie permanenti sono effettuati con cadenza biennale solo a
decorrere dall’anno scolastico 2005 -2006. Pertanto, l’articolo 8,
comma 1, del D.D.G. 21 aprile 2004 è modificato nel senso che la
validità delle graduatorie permanenti, attualmente in fase di
aggiornamento, è limitata all’anno scolastico 2004-2005.
2. Per gli anni scolastici 2005-2006 e 2006-2007 le
graduatorie permanenti saranno pertanto riformulate sulla base di
apposito provvedimento.
ART. 2
Modifiche alla tabella di valutazione dei titoli
1. La tabella di valutazione dei titoli per la III
fascia delle graduatorie permanenti, annessa alla legge di conversione
del citato decreto legge n. 97 sostituisce la precedente tabella (All.
2) di cui al D.D.G. 21 aprile 2004.
2. Al fine di poter acquisire i nuovi titoli e/o le
nuove opzioni da parte dei candidati sulla base delle disposizioni
contenute nella legge di conversione citata, i medesimi dovranno
presentare apposita dichiarazione integrativa delle domande già
presentate ai sensi del D.D.G. 21 aprile 2004 entro il termine
perentorio del 14 giugno 2004.
ART. 3
Categorie di candidati che possono presentare le dichiarazioni
integrative
1. I candidati già inseriti nella terza fascia
delle graduatorie permanenti o che abbiano chiesto l’iscrizione per l’a.s.
2004-2005 indicati ai successivi commi 2, 3, 4, e 5 hanno titolo a
presentare apposita dichiarazione integrativa con riferimento ai
titoli dichiarati e conseguiti entro e non oltre il 21 maggio 2004,
data di scadenza della presentazione della domanda di inserimento,
trasferimento e/o aggiornamento delle graduatorie permanenti.
2. I candidati già iscritti nella graduatoria
permanente per la scuola dell’infanzia o per la scuola primaria, in
virtù dell'avvenuto superamento di un concorso per titoli ed esami o
di un esame anche ai soli fini abilitativi o di idoneità, in possesso
anche della laurea in scienze della formazione primaria, di cui non
hanno chiesto la valutazione quale titolo d'accesso, possono chiedere
di sostituire il titolo d'accesso già posseduto con la laurea
predetta, al fine di beneficiare dei 24 punti previsti dalla lettera
A, punto A.4-bis) della tabella di valutazione annessa al presente
decreto con contestuale riduzione dei punteggi previsti per la
medesima laurea quale altro titolo (lettera C, tabella di
valutazione). Il titolo d'accesso posseduto originariamente sarà
valutato ai sensi della lettera C, punto C.3 della tabella di
valutazione annessa. Ai candidati già iscritti in graduatoria o che
hanno chiesto l'iscrizione presentando quale titolo d'accesso la
laurea in scienze della formazione primaria, i 24 punti citati saranno
attribuiti automaticamente dal sistema informativo.
3. I candidati che hanno prestato servizio in
scuola statale o paritaria - in quest’ultimo caso dal momento del
riconoscimento della parità - in classe di concorso o posto di
insegnamento diverso da quello cui si riferisce la graduatoria -
lettera B), punto B3), lettera b bis) della tabella di valutazione -
possono chiedere la valutazione di tale servizio che verrà effettuata
nella misura del 50%. In considerazione della predetta innovazione,
che comporta la diversa valutabilità di periodi di servizio tra i
quali anche quelli precedentemente non valutabili, il punteggio
complessivo per ciascun anno scolastico, ai sensi del punto B1 della
tabella di valutazione, non potrà superare il limite massimo di 12
punti. Sono fatte salve le eventuali super-valutazioni di cui al punto
B lettera h della predetta tabella. I periodi di servizio
complessivamente valutabili sia di tipo specifico che non specifico
non potranno superare i sei mesi per anno scolastico. I periodi di
servizio valutabili sono quelli corrispondenti a periodi già
dichiarati e valutabili in ciascuna delle altre graduatorie permanenti
in cui il candidato è iscritto, ovvero periodi di servizio prestati,
purché non svolti contemporaneamente né a quelli indicati, né a quelli
prestati durante la frequenza dei corsi biennali S.S.I.S.
4. I candidati che, ai sensi della lettera B, punto
B.3), lettera c) della tabella di valutazione, hanno prestato servizio
nelle attività di sostegno, con il possesso del prescritto titolo di
studio per l'accesso alla classe di concorso, area disciplinare o
posto, possono chiedere che il servizio prestato dal 17 maggio 2003 al
21 maggio 2004 sia valutato in una delle classi di concorso comprese
nell'area disciplinare, a scelta dell'interessato. Analogamente tale
richiesta può essere avanzata dai docenti della scuola secondaria di
primo grado per una qualsiasi delle classi di concorso.
5. I candidati che ai sensi della lettera B, punto
B.3), lettera h) della tabella di valutazione, hanno prestato servizio
nelle scuole di ogni ordine e grado situate nei comuni di montagna di
cui alla legge 1° marzo 1957, n.90 e negli istituti penitenziari,
possono chiedere la valutazione doppia per detti servizi, già
dichiarati nella domanda inoltrata entro il 21 maggio 2004. I periodi
di servizio prestati negli istituti penitenziari possono essere
disaggregati da quelli eventualmente svolti presso l’istituto
principale.
Il servizio nelle scuole di montagna dovrà essere
stato prestato in un comune di montagna classificato come tale ai
sensi della legge n. 991/1952.
Inoltre, come ulteriore condizione, la scuola di
servizio, ubicata in uno dei comuni di cui sopra, dovrà avere almeno
una sede collocata in località situata sopra i seicento metri a
livello del mare.
ART. 4
Graduatorie permanenti di strumento musicale nella scuola media
Ai sensi dell'art. 1, comma 4 bis della legge di conversione del
decreto legge n. 97 del 7 aprile 2004, nelle graduatorie provinciali
permanenti di strumento musicale nella scuola media, già costituite ai
sensi del D.D.G. 12 febbraio 2002, sono inseriti, a domanda, da
presentare entro il termine perentorio del 14 giugno 2004, i docenti
in possesso del diploma abilitante di didattica della musica, purché
in possesso del diploma di conservatorio dello specifico strumento,
che abbiano prestato, entro l'anno scolastico 2003-2004, 360 giorni di
servizio nella classe di concorso 77/A, a decorrere dall’a.s.
1999-2000.
I docenti di cui al comma 1 sono iscritti nella II
fascia della graduatoria permanente della specifica specialità
strumentale, a pieno titolo, se già in possesso entro la data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della legge di conversione dei
requisiti previsti al precedente comma, ovvero, con riserva, qualora
non abbiano ancora maturato, alla predetta data, i 360 giorni di
servizio. Resta fermo, in tale ultimo caso, l’ulteriore obbligo di
inviare entro 5 giorni dalla data di conseguimento del titolo di
servizio la dichiarazione sostitutiva del completamento del medesimo.
Ad avvenuto adempimento, il competente Ufficio scolastico provvederà
allo scioglimento della riserva. Resta inteso che la valutazione dei
servizi di insegnamento sarà effettuata per quelli prestati sino al
termine ultimo del 21 maggio 2004, per assicurare parità di
trattamento con i candidati già inseriti nella stessa graduatoria.
ART. 5
Rideterminazione automatica dei punteggi già attribuiti
1. Ai candidati in possesso di altra abilitazione o
idoneità, il punteggio più favorevole, previsto dalla lettera C, punto
C.3 della tabella di valutazione annessa alla presente nota, rispetto
a quello previsto dal medesimo punto C.3) della tabella di valutazione
approvata con decreto legge n. 97 del 7 aprile 2004, è attribuito
automaticamente dal sistema informativo.
2. Al servizio militare e servizi sostitutivi
assimilati ad esso per legge, già dichiarati ai sensi del D.D.G. 21
aprile 2004 in base a quanto previsto alla lettera B, punto B.3),
lettera i) della tabella di valutazione approvata con decreto legge n.
97 del 7 aprile 2004, non è attribuito alcun punteggio in quanto nella
legge di conversione tale valutazione è stata soppressa. Pertanto, se
già attribuito, il relativo punteggio sarà detratto automaticamente
dal Sistema Informativo. Qualora per lo stesso periodo l’aspirante
abbia altri titoli di servizio da far valere potrà integrare la
domanda precedentemente presentata.
ART. 6
Presentazione delle dichiarazioni integrative e istanze di iscrizione
nelle graduatorie di strumento musicale
- Le dichiarazioni integrative e le istanze di iscrizione nelle
graduatorie di strumento musicale dovranno essere spedite
esclusivamente con raccomandata a/r ovvero presentata a mano,
utilizzando rispettivamente gli appositi modelli allegati alla
presente nota n. 29 del 03/06/2004, entro il termine perentorio del 14
giugno 2004.
- Resta confermata la data del 21 maggio 2004, come
termine ultimo per la valutazione dei titoli posseduti.
Per tutto quanto non previsto dal presente decreto,
che sarà pubblicato nel sito Internet del MIUR e nella rete INTRANET, si
rinvia alle disposizioni contenute nel D.D.G. 21 aprile 2004.
Roma, 7 giugno 2004
IL DIRETTORE GENERALE
GIUSEPPE COSENTINO
Dipartimento per l'istruzione
D.G. per il personale della scuola
Uff. III°
Nota 7 giugno 2004
Prot. n. 34
Oggetto: Integrazione al modello B di
cui alla nota n° 29 del 3/6/2004
Ad integrazione dei modelli allegati alla nota
n° 29 del 3 giugno 2004, si trasmette la Sezione C dell'Allegato B. Tale
sezione deve essere compilata dagli aspiranti della 3ª fascia delle
graduatorie permanenti che abbiano dichiarato servizi di insegnamento i
quali, per anno scolastico e, complessivamente per tutte le graduatorie,
eccedano il limite di valutabilità dei 6 mesi di servizio di cui alla
lettera C - punto 2 - della predetta nota.
Si richiama, conseguentemente, l'attenzione degli aspiranti che
per ciascun anno scolastico abbiano già dichiarato servizi nella misura
massima valutabile, sul fatto che risulta superflua e ininfluente la
dichiarazione di ulteriori servizi non specifici di cui alla Sezione B
dell'Allegato B già diramato.
IL DIRETTORE GENERALE
G. Cosentino
Allegati
Dipartimento per l'Istruzione
Direzione Generale per il personale della scuola
Ufficio III
Nota 3 giugno 2004
Prot. n. 29
D.G. per il personale della scuola Uff. III
Oggetto: Conversione in legge del
Decreto Legge 7 aprile 2004, n. 97
- Graduatorie permanenti del personale docente ed educativo
Si rende noto che, in data 26 maggio 2004, il Senato
ha approvato in via definitiva il decreto legge citato in oggetto
apportando, in sede di conversione, alcune modifiche e integrazioni alle
disposizioni previgenti per l'aggiornamento delle graduatorie permanenti
del personale docente ed educativo.
Le disposizioni di cui trattasi vengono recepite in un apposito
provvedimento in corso di emanazione, che integra e modifica il decreto
direttoriale del 21/4/2004 con il quale è stata avviata la procedura di
aggiornamento delle graduatorie su indicate.
Nelle more della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della legge di
conversione, in considerazione della particolare urgenza, va, comunque
immediatamente garantita agli interessati la possibilità di modificare e
integrare le domande presentate entro la data del 21 maggio u.s..
A tal fine, pertanto, con la presente nota vengono recepite ed
anticipate le predette disposizioni per consentire la tempestiva
acquisizione della necessaria dichiarazione integrativa da parte degli
interessati da rendere secondo le precisazioni e le indicazioni
operative di seguito elencate.
A) Validità delle graduatorie permanenti
1. A norma dell'art. 1, comma 4, della legge di conversione del decreto
legge n. 97 del 7 aprile 2004, gli aggiornamenti e le integrazioni
riguardanti tutte le fasce delle graduatorie permanenti sono effettuati
con cadenza biennale solo a decorrere dall'anno scolastico 2005 -2006.
Pertanto, l'articolo 8, comma 1, del D.D.G. 21 aprile 2004 è modificato
nel senso che la validità delle graduatorie permanenti, attualmente in
fase di aggiornamento, è limitata all'anno scolastico 2004-2005.
2. Per gli anni scolastici 2005-2006 e 2006-2007 le graduatorie
permanenti saranno pertanto riformulate sulla base di apposito
provvedimento.
B) Modifiche alla tabella di valutazione dei titoli
1. La legge di conversione del decreto legge n. 97 del 7 aprile 2004 non
prevede, salvo che per le graduatorie di strumento musicale, (articolo
1, comma 4-bis), alcun nuovo inserimento per l'a.s. 2004/2005. La
tabella di valutazione dei titoli per la III fascia delle graduatorie
permanenti, annessa alla legge di conversione del citato decreto legge
n. 97 (Allegato A alla
presente nota), che sostituisce la precedente tabella (All. 2) di cui al
D.D.G. 21 aprile 2004, non prevede più la valutazione del servizio
militare in precedenza valutabile, mentre prevede la valutazione di
nuovi titoli, la rideterminazione del punteggio relativo ad alcuni
titoli e, infine, consente nuove possibilità di opzione in materia di
titoli di accesso e titoli di servizio, come più avanti analiticamente
indicato.
2. Al fine di poter acquisire i nuovi titoli e/o le nuove opzioni da
parte di tali candidati, i medesimi dovranno presentare apposita
dichiarazione integrativa delle domande già presentate ai sensi del
D.D.G. 21 aprile 2004, mediante il modello allegato alla presente nota (All.
B), compilando le sezioni che interessano, entro il termine
perentorio fissato alla successiva lettera F punto 1 (14 giugno 2004).
C) Categorie di candidati che possono presentare le
dichiarazioni integrative
Si premette che i candidati interessati sono quelli già inseriti nella
terza fascia delle graduatorie permanenti o che abbiano chiesto
l'iscrizione per l'a.s. 2004-2005 e che i titoli dichiarati devono
essere stati conseguiti entro e non oltre il 21 maggio 2004, data di
scadenza della presentazione della domanda di inserimento, trasferimento
e/o aggiornamento delle graduatorie permanenti.
1. I candidati già iscritti nella graduatoria permanente per la scuola
dell'infanzia o per la scuola primaria, in virtù dell'avvenuto
superamento di un concorso per titoli ed esami o di un esame anche ai
soli fini abilitativi o di idoneità, in possesso anche della laurea in
scienze della formazione primaria, di cui non hanno chiesto la
valutazione quale titolo d'accesso, possono chiedere di sostituire il
titolo d'accesso già posseduto con la laurea predetta, al fine di
beneficiare dei 24 punti previsti dalla lettera A, punto A.4-bis) della
tabella di valutazione annessa alla presente nota con contestuale
riduzione dei punteggi previsti per la medesima laurea quale altro
titolo (lettera C, tabella di valutazione). Il titolo d'accesso
posseduto originariamente sarà valutato ai sensi della lettera C, punto
C.3 della tabella di valutazione annessa. Ai candidati già iscritti in
graduatoria o che hanno chiesto l'iscrizione presentando quale titolo
d'accesso la laurea in scienze della formazione primaria, i 24 punti
citati saranno attribuiti automaticamente dal sistema informativo.
2. I candidati che hanno prestato servizio in scuola statale o paritaria
- in quest'ultimo caso dal momento del riconoscimento della parità - in
classe di concorso o posto di insegnamento diverso da quello cui si
riferisce la graduatoria - lettera B), punto B3), lettera b bis)-
possono chiedere la valutazione di tale servizio che verrà effettuata
nella misura del 50%, fornendo dichiarazione mediante l'apposita sezione
del modello (All. B). In
considerazione della predetta innovazione, che comporta la diversa
valutabilità di periodi di servizio tra i quali anche quelli
precedentemente non valutabili, il punteggio complessivo per ciascun
anno scolastico, ai sensi del punto B1 della tabella di valutazione, non
può superare il limite massimo di 12 punti. Sono fatte salve le
eventuali super-valutazioni di cui al punto B lettera h della predetta
tabella. I periodi di servizio complessivamente valutabili sia di tipo
specifico che non specifico non potranno superare i sei mesi per anno
scolastico. I periodi di servizio valutabili sono quelli corrispondenti
a periodi già dichiarati e valutabili in ciascuna delle altre
graduatorie permanenti in cui il candidato è iscritto, ovvero periodi di
servizio comunque validamente prestati, purché non svolti
contemporaneamente né a quelli indicati, né a quelli effettuati durante
la frequenza dei corsi biennali S.S.I.S.
3. I candidati che, ai sensi della lettera B, punto B.3), lettera c)
della tabella di valutazione, hanno prestato servizio nelle attività di
sostegno, con il possesso del prescritto titolo di studio per l'accesso
alla classe di concorso, area disciplinare o posto, possono chiedere che
il servizio prestato dal 17 maggio 2003 al 21 maggio 2004 sia valutato
in una delle classi di concorso comprese nell'area disciplinare, a
scelta dell'interessato. Analogamente tale richiesta può essere avanzata
dai docenti della scuola secondaria di primo grado per una qualsiasi
delle classi di concorso. A tal fine i candidati interessati devono
indicare sia la classe di concorso prescelta, compresa nella medesima
area disciplinare, cui va ascritto il servizio in questione, sia quella
precedentemente indicata, cui invece il servizio non va imputato.
4. I candidati che ai sensi della lettera B, punto B.3), lettera h)
della tabella di valutazione, hanno prestato servizio nelle scuole di
ogni ordine e grado situate nei comuni di montagna di cui alla legge 1°
marzo 1957, n.90 e negli istituti penitenziari, possono chiedere la
valutazione doppia per detti servizi. A tal fine il candidato dovrà
indicare analiticamente il periodo o i periodi oggetto di rivalutazione,
già dichiarati nella domanda inoltrata entro il 21 maggio 2004. I
periodi di servizio prestati negli istituti penitenziari possono essere
disaggregati da quelli eventualmente svolti presso l'istituto
principale.
Per quanto riguarda, poi, le scuole di montagna la legge di conversione
prevede che il servizio debba essere stato prestato in un comune di
montagna classificato come tale ai sensi della legge n. 991/1952.
L'elenco completo di tali comuni è allegato alla presente nota (All.
D). Tuttavia, come ulteriore condizione, la scuola di servizio,
ubicata in uno dei comuni di cui all'elenco, dovrà avere almeno una sede
collocata in località situata sopra i seicento metri a livello del mare.
Il candidato, pertanto, dovrà dichiarare, nell'apposita sezione del
modello B l'ubicazione della scuola e il periodo di servizio. Il
competente C.S.A., anche sulla base di appositi supporti che saranno
forniti dal Sistema Informativo, verificherà se la dichiarazione
dell'interessato soddisfi entrambi i requisiti suindicati.
D) Graduatorie permanenti di strumento musicale nella scuola
media
1. Ai sensi dell'art. 1, comma 4 bis della legge di conversione del
decreto legge n. 97 del 7 aprile 2004, nelle graduatorie provinciali
permanenti di strumento musicale nella scuola media, già costituite ai
sensi del D.D.G. 12 febbraio 2002, sono inseriti, a domanda (All.
C) , da presentare entro il termine perentorio del 14 giugno
2004, i docenti in possesso del diploma abilitante di didattica della
musica, purché in possesso del diploma di conservatorio dello specifico
strumento, che abbiano prestato, entro l'anno scolastico 2003-2004, 360
giorni di servizio nella classe di concorso 77/A, a decorrere dall'a.s.
1999-2000.
2. I docenti di cui al comma 1 sono iscritti nella II fascia della
graduatoria permanente della specifica specialità strumentale, a pieno
titolo, se già in possesso entro la data di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della legge di conversione dei requisiti previsti al
precedente comma, ovvero, con riserva, qualora non abbiano ancora
maturato, alla predetta data, i 360 giorni di servizio. Resta fermo, in
tale ultimo caso, l'ulteriore obbligo di inviare entro 5 giorni dalla
data di conseguimento del titolo di servizio la dichiarazione
sostitutiva del completamento del medesimo. Ad avvenuto adempimento, il
competente Ufficio scolastico provvederà allo scioglimento della
riserva. Resta inteso che la valutazione dei servizi di insegnamento
sarà effettuata per quelli prestati sino al termine ultimo del 21 maggio
2004, per assicurare parità di trattamento con i candidati già inseriti
nella stessa graduatoria.
E) Rideterminazione automatica dei punteggi già attribuiti
1. Ai candidati in possesso di altra abilitazione o idoneità, il
punteggio più favorevole, previsto dalla lettera C, punto C.3 della
tabella di valutazione annessa alla presente nota, rispetto a quello
previsto dal medesimo punto C.3) della tabella di valutazione approvata
con decreto legge n. 97 del 7 aprile 2004, è attribuito automaticamente
dal sistema informativo.
2. Al servizio militare e servizi sostitutivi assimilati ad esso per
legge, già dichiarati ai sensi del D.D.G. 21 aprile 2004 in base a
quanto previsto alla lettera B, punto B.3), lettera i) della tabella di
valutazione approvata con decreto legge n. 97 del 7 aprile 2004, non è
attribuito alcun punteggio in quanto nella legge di conversione tale
valutazione è stata soppressa. Pertanto, se già attribuito, il relativo
punteggio sarà detratto automaticamente dal Sistema Informativo. Qualora
per lo stesso periodo l'aspirante abbia altri titoli di servizio da far
valere potrà integrare la domanda precedentemente presentata utilizzando
il modello B.
F) Presentazione delle dichiarazioni integrative e istanze di
iscrizione nelle graduatorie di strumento musicale
1. Le dichiarazioni integrative e le istanze di iscrizione nelle
graduatorie di strumento musicale dovranno essere spedite esclusivamente
con raccomandata a/r ovvero presentata a mano, utilizzando
rispettivamente gli appositi modelli allegati alla presente nota (All.
B e
C), entro il termine
perentorio del 14 giugno 2004.
2. Resta confermata la data del 21 maggio 2004, come termine ultimo per
la valutazione dei titoli posseduti.
Per tutto quanto non previsto dalla presente nota, si rinvia alle
disposizioni contenute nel D.D.G. 21 aprile 2004.
G) Definizione delle graduatorie permanenti
Com'è noto, entro il prossimo mese questo Ministero dovrà procedere,
previa ripartizione del contingente di 15.000 unità autorizzato, che
sarà resa nota in tempi brevi, alle assunzioni a tempo indeterminato del
personale docente inserito in posizione utile nelle graduatorie di cui
trattasi.
A tal fine, pur nella ristrettezza dei tempi assegnati, considerato che
il prevedibile numero delle assunzioni da effettuare potrà essere
soddisfatto in moltissime province con le graduatorie permanenti di I e
di II fascia, si invitano le SS.LL. ad esaminare con assoluta priorità
le relative domande di aggiornamento, procedendo, successivamente,
all'esame di quelle di III fascia.
L'individuazione dei casi in cui il ricorso alla III fascia, peraltro
già verificato come residuale in pochissime province per la scuola
dell'infanzia e primaria, verrà effettuato anche attraverso l'ausilio
del Sistema Informativo.
Sarà in tal modo possibile procedere alla definizione e alla
pubblicazione della I e II fascia separatamente rispetto alla III, ove
necessario, al fine di poter procedere alle assunzioni nei tempi
previsti. La presente nota sarà pubblicata nel sito Internet del
Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca, all'indirizzo
www.istruzione.it e nella rete Intranet.
Si pregano le SS.LL. di voler dare alla stessa massima diffusione
inviandone il testo alle istituzioni scolastiche della Regione di
competenza ed invitando i rispettivi dirigenti scolastici a curarne la
massima publicizzazione nei confronti dei docenti interessati.
IL DIRETTORE GENERALE
Giuseppe Cosentino
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