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Nota 4 febbraio 2002 Prot. n.265 Oggetto: Presidenza del Consiglio dei Ministri. Concorso pubblico per l'assegnazione di borse di studio in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, nonché degli orfani e dei figli delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata - Trasmissione bando La Presidenza del Consiglio dei Ministri ha trasmesso un bando di concorso pubblico per titoli per l'assegnazione di borse di studio in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, con l'invito a darne la massima diffusione agli uffici scolastici regionali ed alle università. Il bando è destinato agli studenti delle Università e delle Istituzioni Scolastiche nella misura di:
L'entità delle borse di studio sono specificate all'art. 1 del bando. L'art. 2 individua i soggetti che hanno titolo all'assegnazione delle predette borse di studio. Ai sensi dell'art. 3 le domande vanno indirizzate alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il Coordinamento amministrativo - Via della Vite, 13 - 00187 Roma, e presentata per il tramite rispettivamente dell'Ufficio Scolastico regionale competente in base alla residenza dello studente, del Rettore dell'Università alla quale il richiedente è iscritto. Lo stesso art. 3 definisce le modalità di presentazione. Le domande, istruite per quanto di rispettiva competenza, dagli Uffici scolastici regionali e dalle Università, sono trasmesse alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il coordinamento amministrativo - Via della Vite n. 13 - 00187 Roma. Il termine per la presentazione delle domande scade il 28/2/2002. Si allegano il testo integrale del bando ed i relativi allegati che vengono pubblicati su INTRANET e INTERNET. Si pregano le SS.LL. di dare la massima diffusione del presente bando alle istituzioni scolastiche e presso gli Istituti Universitari provvedendo agli adempimenti di competenza come disposto dallo stesso bando di concorso. BANDO Concorso pubblico per titoli per l'assegnazione di borse di studio in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, nonché degli orfani e dei figli delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata VISTA la legge 20 ottobre 1990, n. 302, recante norme a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata; VISTI gli articoli 4 e 5 della legge 23 novembre 1998, n. 407, recante nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata; VISTO l'articolo 82, comma 9, lettera b), della legge 23 dicembre 2000, n.388, che apporta modifiche all'articolo 4, comma 1, della citata legge n. 407/1998, ampliando l'ambito dei destinatari della norma agli orfani e ai figli delle vittime della criminalità organizzata; VISTO il decreto del Presidente della Repubblica in data 14 marzo 2001, n. 318, "Regolamento recante disciplina per l'assegnazione delle borse di studio in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità, nonché degli orfani e dei figli delle vittime del terrorismo"; CONSIDERATO che gli articoli 3 e 4 del citato regolamento dispongono che la Presidenza del Consiglio dei Ministri provvede a bandire i concorsi per l'assegnazione delle borse di studio e che le relative graduatorie vengono approvate da un'apposita commissione istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri; DISPONE: Art. 1 1. E' indetto un concorso per titoli, per l'assegnazione di borse di studio in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata nonché degli orfani e dei figli delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata. 2. Per ognuno degli anni accademici 1998/1999, 1999/2000 e
2000/2001 sono da assegnare: 3. Per ognuno degli anni scolastici 1999/2000, 2000/2001 sono da assegnare:
4. Una percentuale pari al dieci per cento delle borse di studio per ciascuna delle tipologie sopra indicate è riservata ai soggetti in situazione di handicap di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104 e successive modificazioni. 5. Le somme residue relative a borse di studio non attribuite nell'ambito di una categoria di beneficiari, per mancanza di aspiranti aventi diritto, saranno utilizzate per l'assegnazione di borse a concorrenti della medesima o di altra categoria, in base alla relativa graduatoria. Art. 2 1. Soggetti aventi diritto all'assegnazione delle borse di studio per la frequenza della scuola elementare e secondaria inferiore sono gli studenti vittime del terrorismo o della criminalità organizzata che:
2. Soggetti aventi diritto all'assegnazione delle borse di studio per la frequenza della scuola secondaria superiore, nonché per ogni anno di corso universitario, sono gli studenti vittime del terrorismo e della criminalità organizzata ovvero orfani o figli delle vittime del terrorismo o della criminalità organizzata che:
3. I requisiti di cui alle lettere c) e d) dei commi precedenti non sono richiesti per i soggetti in situazione di handicap di cui all'articolo 1, comma 4. Art. 3 1. Le domande per l'assegnazione delle borse di studio - è
necessario presentare distinte domande qualora si intenda concorrere
per più anni - redatte in carta semplice secondo il modello di cui
all'allegato A sono indirizzate a: 2. Le domande così indirizzate, devono essere presentate, per il tramite:
3. Le domande relative all'anno accademico e all'anno scolastico di riferimento devono essere presentate entro il 28 febbraio 2002 anche a mezzo del servizio postale, in tale caso la data di presentazione sarà quella risultante dal timbro apposto dall'ufficio postale di partenza. 4. Le domande sottoscritte dal richiedente - o qualora il richiedente sia minore o incapace, dall'esercente la potestà dei genitori o dal tutore - accompagnate da fotocopia di un valido documento di identità del sottoscrittore, dovranno essere corredate dalla seguente documentazione:
Art. 4 1. Gli uffici scolastici regionali o le università provvedono ad istruire le domande pervenute per la parte di competenza e, nei sessanta giorni successivi alla data di presentazione della domanda, acquisiscono gli ulteriori elementi istruttori dai competenti uffici territoriali del Governo. 2. Al termine dell'istruttoria le domande sono trasmesse alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il coordinamento amministrativo - via della Vite n.13 - 00187 Roma. Art. 5 1. Le borse di studio sono attribuite sulla base di tre distinte graduatorie formulate dalla commissione di cui all'articolo 4, del d.P.R. n.318/2001, per ciascuna delle tipologie di borse di studio indicate dall'articolo 1. 2. I punteggi sono attribuiti secondo i seguenti criteri:
3. La commissione redige inoltre tre distinte graduatorie con riguardo ai soggetti in situazione di handicap di cui all'articolo 1 comma 4, sulla base dei criteri di cui alle lettere a) e b) del comma precedente. 4. La commissione approva le graduatorie entro sessanta giorni dal ricevimento delle domande e le comunica alla Presidenza del Consiglio dei Ministri che le rende esecutive. IL SEGRETARIO GENERALE |
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