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Reg. Tribunale Lecce n. 662 del 01.07.1997
Direttore responsabile: Dario Cillo


 

Dipartimento per l'Istruzione
Direzione Generale per il personale della scuola
ex Ufficio VI

Nota 9 aprile 2004

Prot. n. 504 / ex Uff. VI

Oggetto: Concorsi riservati a posti d'insegnante di religione cattolica  - Comunicazione sedi

       Sono disponibili gli elenchi sintetici dei candidati distribuiti per edificio ed aula suddivisi per regione e tipologia di concorso.
Selezionare il concorso di interesse:

IL DIRIGENTE
f.to G. PILO


Dipartimento per l'istruzione
Direzione Generale per il personale della scuola
ex Ufficio VI

Nota 1 aprile 2004

Prot. n. 475/Uff. VI

Oggetto: Concorsi riservati per esami e titoli per insegnanti di religione cattolica - D.D.G. 31 marzo 2004 - revoca D.D.G. 24 marzo 2004 sedi unificate

Si invia, per opportuna conoscenza e con preghiera di massima diffusione, l'allegato D.D.G. 31 marzo 2004, con il quale viene revocato il precedente D.D.G. 24 marzo 2004, concernente l'aggregazione territoriale in alcune regioni dei concorsi in oggetto.

IL DIRETTORE GENERALE
f.to G. COSENTINO


Dipartimento per l'Istruzione

Decreto 31 marzo 2004

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL PERSONALE DELLA SCUOLA

VISTO il decreto direttoriale 2 febbraio 2004 con il quale sono stati indetti i concorsi per esami e titoli per insegnanti di religione cattolica;
VISTO il successivo Decreto Direttoriale del 24 marzo 2004 con il quale, in applicazione delle disposizioni contenute nell'art. 1, comma 7 del citato decreto 2 febbraio 2004, è stata disposta l'aggregazione territoriale di alcuni concorsi;
VISTE le motivate istanze con le quali i Direttori degli Uffici scolastici regionali dell'Umbria, del Molise e della Basilicata segnalano l'esigenza di mantenere nel proprio ambito territoriale l'intera procedura concorsuale, al fine di garantire una maggiore celerità nell'espletamento delle relative fasi, evitando nel contempo ai candidati il disagio del trasferimento in altra regione per la partecipazione alle prove orali;
CONSIDERATA l'opportunità, per i motivi suesposti, di dover accogliere le istanze avanzate in tal senso dai suddetti Direttori degli Uffici scolastici regionali destinatari dell'aggregazione territoriale;

D E C R E T A :

Art. 1
Sedi unificate di concorsi

Il decreto 24 marzo 2004 riguardante l'aggregazione territoriale di alcuni concorsi indicati nell'allegato A allo stesso decreto, è revocato

Art. 2
Organizzazione dei concorsi

L'organizzazione e lo svolgimento di tutte le fasi procedurali dei concorsi per la scuola dell'infanzia e primaria e per la scuola secondaria nelle Regioni Umbria, Molise e Basilicata si svolgeranno secondo le disposizioni, già impartite nel Decreto Direttoriale 2 febbraio 2004.

Il presente decreto sarà pubblicato all'albo degli Uffici Scolastici regionali, sul sito INTERNET del MIUR e nella rete INTRANET.

IL DIRETTORE GENERALE
f.to COSENTINO


Dipartimento per l'istruzione
Direzione Generale per il personale della scuola
ex Ufficio VI

Nota 24 marzo 2004

Prot. n. 442 /Uff. VI

Oggetto: Concorsi riservati per esami e titoli per insegnanti di religione cattolica - D.D.G. 24 marzo 2004 - sedi unificate

Si invia, con preghiera di massima diffusione, l'allegato D.D.G. 24 marzo 2004, con il quale, per alcune regioni, è stato disposto in sede unificata lo svolgimento delle fasi procedurali successive alla prova scritta dei concorsi citati in oggetto.

IL DIRETTORE GENERALE
GIUSEPPE COSENTINO
f.to G. PILO


Dipartimento per l'Istruzione
Il Direttore Generale per il Personale della scuola

Decreto 24 marzo 2004

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il decreto direttoriale 2 febbraio 2004 con il quale sono stati indetti i concorsi per esami e titoli per insegnanti di religione cattolica;

VISTO in particolare, l'art. 1, comma 7 del sopracitato decreto 2 febbraio 2004, che prevede, in presenza di un esiguo numero di candidati il contenimento della spesa relativa al funzionamento delle commissioni giudicatrici attraverso l'aggregazione territoriale dei concorsi;

VISTO il diario di esami pubblicato il 16 marzo 2004;

RITENUTO opportuno disporre, per alcuni concorsi, successivamente all'effettuazione delle prove scritte previste nel predetto diario di esami, l'espletamento delle restanti prove in sede interregionale;

D E C R E T A :

Art. 1
Sedi unificate di concorsi
  1. Le fasi procedurali successive alle prove scritte dei concorsi citati in premessa, sono unificate, in sede interregionale, secondo le indicazioni di cui all'allegato A, che fa parte integrante del presente decreto.
Art. 2
Organizzazione dei concorsi
  1. L'organizzazione e lo svolgimento delle prove scritte restano nella competenza dell'Ufficio scolastico regionale originariamente designato. Le predette prove, come previsto dall'art. 7, comma 11 del bando, si svolgeranno alla presenza del comitato di vigilanza.
  2. L'organizzazione delle successive fasi della procedura concorsuale è affidata all'Ufficio scolastico nella cui competenza territoriale è ubicata la nuova sede di esame, indicata nell'ultima colonna del predetto allegato A.
  3. Successivamente allo svolgimento delle prove di cui al diario di esame citato in premessa, gli Uffici scolastici cui viene meno la competenza avranno cura di trasmettere copia delle domande dei candidati all'Ufficio scolastico della nuova sede di esame, nonché gli elaborati delle prove giornalmente effettuate in distinti plichi sigillati all'Ufficio scolastico a cui è stata assegnata la competenza della procedura.
  4. Contestualmente all'invio degli elaborati, gli Uffici interessati comunicheranno ai candidati, con lettera raccomandata con r/r, il mutamento della sede d'esame.
Art. 3
Commissioni giudicatrici
  1. Le commissioni giudicatrici, nominate per ciascun tipo di concorso dall'Ufficio scolastico divenuto competente, cureranno lo svolgimento dei concorsi anche per i candidati provenienti dalle altre regioni.
Art. 4
Attività delle commissioni giudicatrici
  1. Le commissioni giudicatrici compilano, per ciascun tipo di concorso, per la regione e per la diocesi per le quali i candidati hanno prodotto domanda di partecipazione, distinte graduatorie di merito.
  2. Le graduatorie di merito sono approvate dall'Ufficio scolastico che cura l'organizzazione del concorso svolto a livello interregionale secondo le disposizioni citate in premessa.
  3. Le graduatorie di merito sono, quindi, inviate insieme ai relativi atti, agli Uffici originariamente competenti per territorio previsti dal bando.
  4. Le attività di contenzioso sono di competenza dell'Ufficio che cura la gestione unificata del concorso, salvo quelle che al momento della trasmissione dei plichi siano già state poste in essere dall'ufficio che ha ricevuto le domande di partecipazione al concorso.
Art. 5
Norme di rinvio
  1. Per quanto non previsto dal presente decreto, si fa rinvio alle disposizioni contenute o richiamate nel bando di concorso di cui alle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato all'albo degli uffici Scolastici regionali, sul sito INTERNET del MIUR e nella rete INTRANET.

IL DIRETTORE GENERALE
f.to COSENTINO


ALLEGATO  A

 

Concorsi

 

Ufficio scolastico regionale competente per l’organizzazione  e lo svolgimeno della prova scritta

 

 

Ufficio Scolastico Regionale  designato come sede unificata per le successive fasi della procedura concorsuale

 

 

Scuola infanzia/primaria

Scuola secondaria

 

 

 

 

 

Umbria

 

 

 

 

 

Marche

 

 

 

 

Molise

 

 

 

 

Abruzzo

 

 

 

 

Basilicata

 

 

 

 

Puglia


Dipartimento per l'istruzione
Direzione Generale per il personale della scuola - ex Ufficio VI

Nota 16 marzo 2004

Prot. n. 393 /Uff. VI

Oggetto: Concorsi riservati per esami e titoli per insegnanti di religione cattolica - comunicazione data svolgimento delle prove scritte

In adempimento alla previsione contenuta nell'art. 7, comma 8 del bando di concorso di cui all'oggetto, si comunica che le relative prove scritte si svolgeranno secondo il seguente calendario:

21 aprile 2004: scuola dell'infanzia e scuola primaria;
22 aprile 2004: scuola secondaria.

La durata della prova scritta è fissata in quattro ore.
       Si invitano le SS.LL. a rendere note, secondo le indicazioni contenute nell'art. 7, comma 12 del bando, almeno 10 giorni prima a decorrere dalle date indicate, gli elenchi delle sedi d'esame e la destinazione dei candidati.
       Per quanto concerne l'organizzazione, l'articolazione, le modalità e i tempi di svolgimento delle prove si rinvia alle disposizioni contenute nel bando di concorso e nella nota n. 315 del 05/03/2004 così come rettificata, per quanto concerne la durata delle prove, dalla successiva nota n. 386 dell'11/03/2004.

IL DIRETTORE GENERALE
Giuseppe Cosentino


DIPARTIMENTO PER L'ISTRUZIONE
Direzione Generale del Personale della Scuola
ex Ufficio VI

Nota 11 marzo 2004

Prot. n. 386 /Uff. VI

Oggetto: Concorsi riservati per esami e titoli personale docente di religione - durata prova scritta

Si invia, per opportuna conoscenza e con preghiera di massima diffusione, il D.D.G. 11 marzo 2004, con il quale viene apportata una modifica al bando di concorso di cui all'oggetto relativamente alla durata della prova scritta, ora fissata in 4 ore anziché 2.

In tal senso va modificata anche l'indicazione contenuta nel penultimo periodo della nota n.315 del 5 marzo 2004.

p. IL DIRETTORE GENERALE
- Giuseppe Cosentino -
f.to G. PILO


Dipartimento per l'Istruzione
Direzione Generale del personale della Scuola

Decreto 11 marzo 2004

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il D.D.G. 2 febbraio 2004 e, in particolare, l'art. 7, comma 3, nel quale la durata della prova scritta dei concorsi riservati per esami e titoli a posti di insegnante di religione cattolica, viene fissata in 2 ore;

VISTA la nota del 5 marzo 2004 con la quale la Direzione Generale per il personale della scuola, fornisce alcune indicazioni utili per i candidati relativamente alle modalità e tempi di svolgimento della prova;

CONSIDERATO che alcune organizzazioni sindacali e molti candidati hanno espresso perplessità sulle suddette indicazioni, ritenendo insufficiente il tempo assegnato per l'espletamento della prova scritta in relazione, sia al numero dei quesiti, sia alle caratteristiche delle risposte da dare;

CONSIDERATO che la durata della prova scritta, non essendo astrattamente prevista da norme di legge, è fissata discrezionalmente dall'Amministrazione tenendo presente le specifiche caratteristiche della prova stessa;

CONSIDERATO, che nulla osta all'accoglimento della richiesta, atteso che in tal caso viene applicato un principio di maggior favore valido per tutti i candidati partecipanti alle prove scritte.

DECRETA:

All'art. 7, comma 3 del D.D.G 2 febbraio 2004, la parola "due" viene sostituita con la parola "quattro".
Il presente decreto sarà pubblicato all'albo degli Uffici scolastici regionali, nonché sulla rete INTRANET del MIUR e sul sito INTERNET.

IL DIRETTORE GENERALE
f.to COSENTINO


DIPARTIMENTO PER L'ISTRUZIONE
Direzione Generale del Personale della Scuola
ex Ufficio VI

Nota 5 marzo 2004

Prot. 315

Oggetto: Concorsi riservati, per esami e titoli, a posti di insegnante di religione cattolica nella scuola dell'infanzia, nella scuola primaria e nella scuola secondaria. Prova scritta

       Al fine di offrire ai candidati una puntuale informazione sulle modalità e sui tempi di svolgimento della prova scritta del concorso in questione, si forniscono le seguenti indicazioni:

SCUOLA DELL'INFANZIA / SCUOLA PRIMARIA

       Il candidato è tenuto a svolgere tre quesiti scegliendone uno per ciascuno dei tre ambiti di contenuti previsti dal Programma d'Esame.
       I candidati aventi i requisiti per la sola scuola dell'infanzia dovranno operare la scelta, per i primi due ambiti, tra i quesiti riguardanti tematiche specifiche della scuola dell'infanzia. Tali quesiti saranno contrassegnati da asterisco. Per il terzo ambito la scelta è libera.
       I candidati aventi titolo per la scuola dell'infanzia e per la scuola primaria potranno scegliere liberamente tra tutti i quesiti proposti nei tre ambiti.
       Nello svolgimento di ciascuno dei tre quesiti scelti il candidato non dovrà superare, orientativamente, le venti righe di foglio protocollo.

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO

       Il candidato è tenuto a svolgere tre quesiti scegliendone liberamente uno per ciascuno dei tre ambiti di contenuti previsti dal Programma d'Esame.
      Nello svolgimento di ciascuno dei tre quesiti scelti il candidato non dovrà superare, orientativamente, le venti righe di foglio protocollo.

      Per tutti la durata massima della prova è di due ore. Sarà consentita soltanto la consultazione del dizionario di italiano e di testi normativi non commentati.

IL DIRETTORE GENERALE
- Giuseppe Cosentino -


Dipartimento per l'Istruzione
Direzione Generale del Personale della Scuola

Nota 18 febbraio 2004

Prot. n. 263 / ex Uff. VI

Oggetto: D.D.G. 2 febbraio 2004 - Concorsi riservati, per esami e titoli, a posti d'insegnante di religione - rettifiche diocesi

Si comunica, anche a seguito di rettifiche pervenute da parte della C.E.I., quanto segue.

  1. Le diocesi di Santa Maria di Grottaferrata e di Subiaco, situate nella regione Lazio, vanno depennate dall'elenco allegato al modello di domanda di partecipazione ai concorsi in oggetto (pag.12/15) "non avendo autonomia organizzativa per questa materia". I relativi codici meccanografici saranno disattivati a cura del gestore del sistema informativo.

  2. Per mero errore materiale, nell'allegato al modello di domanda (pag 12/15) la diocesi di San Marino-Montefeltro, contrassegnata con il codice EE, risulta assegnata alla regione Emilia-Romagna, anziché alla regione Marche e la diocesi di Rimini (pag 13/15), contrassegnata con il codice LB, risulta assegnata alla regione Marche, anziché alla regione Emilia-Romagna. Si precisa che i candidati interessati alla partecipazione ai concorsi per le diocesi citate devono inviare le domande di partecipazione rispettivamente, all'Ufficio scolastico regionale per le Marche e all'Ufficio scolastico regionale per l'Emilia Romagna utilizzando il codice, già citato, riportato a fianco di ciascuna diocesi. Il sistema informativo provvederà automaticamente ad assegnare le relative istanze alla regione di competenza. Eventuali istanze di partecipazione già presentate, erroneamente indirizzate, dovranno essere rettificate d'ufficio ed inviate al competente Ufficio scolastico regionale. Di ciò dovrà essere data opportuna informazione scritta ai candidati interessati.

Le SS.LL. sono pregate di dare la massima diffusione al contenuto della presente nota, che sarà pubblicata sul sito INTERNET di questo Ministero (www.istruzione.it) e nella rete INTRANET.

p. IL DIRETTORE GENERALE
Giuseppe Cosentino
f.to G. Pilo


Dipartimento per l'Istruzione
Direzione Generale del Personale della Scuola

Nota 17 febbraio 2004

Prot. n. 223 / ex Uff. VI

Oggetto: D.M. di rettifica alla tabella di valutazione dei titoli (all. 5) al decreto ministeriale riguardante i concorsi riservati, per esami e titoli per insegnanti di religione cattolica

Si invia, per opportuna conoscenza e tempestiva diffusione, l'allegato Decreto di rettifica alla tabella di valutazione allegata al bando di concorso di cui all'oggetto (allegato 5).
Il provvedimento sarà pubblicato anche sul sito INTERNET del MIUR e sulla rete INTRANET.

IL DIRETTORE GENERALE
f.to Cosentino


Dipartimento per l'istruzione
Direzione Generale del personale della scuola

Decreto 17 febbraio 2004

VISTO il Decreto Ministeriale 2 febbraio 2004 riguardante l'indizione dei concorsi riservati, per esami e titoli, a posti di insegnante di religione cattolica nella scuola dell'infanzia e nella scuola elementare e nella scuola di istruzione secondaria di primo e secondo grado;

VISTA la tabella di valutazione di titoli allegata al predetto decreto ministeriale (allegato 5);

CONSIDERATO che nella predetta tabella di valutazione, per mero errore materiale, non è stata prevista, per l'accesso all'insegnamento della religione cattolica nelle scuole dell'infanzia e nella scuola elementare, la valutazione della qualificazione professionale riconosciuta, ai sensi del punto 4.6.2., lettera b) del D.P.R. 751/85, titolo di accesso, peraltro, espressamente previsto sia all'art. 2, comma 2 lettera A)5 del citato decreto, nonché alla lettera e) della sezione D del modello di domanda (All. 1);

CONSIDERATA pertanto, la necessità di integrare la predetta tabella di valutazione con l'espressa previsione della qualificazione di cui trattasi e del relativo punteggio da attribuirle;

DECRETA:

La tabella di valutazione dei titoli, allegato 5, al Decreto ministeriale 2 febbraio 2004, è integrata al punto B1), dopo la lettera f), con la seguente indicazione:

.g) qualificazione riconosciuta ai sensi del punto 4.6.2 lettera b) del D.P.R. 751/85: punti 2.

Il presente Decreto sarà pubblicato all'albo degli Uffici scolastici regionali, sul sito INTERNET del MIUR all'indirizzo www.istruzione.it. e sulla rete INTRANET.

Roma, 17 febbraio 2004

IL DIRETTORE GENERALE
f.to COSENTINO


Dipartimento per l'Istruzione
Direzione Generale del Personale della Scuola

Nota 17 febbraio 2004

Prot. n. 221 / ex Uff. VI

Oggetto: D.D.G. 2 febbraio 2004 - Concorsi riservati, per esami e titoli, a posti d'insegnante di religione - codice meccanografico diocesi di Palermo

Si comunica che per mero errore materiale, nell'allegato al modello di domanda di partecipazione ai concorsi in oggetto (pag 14/15), la diocesi di Palermo risulta citata due volte con codici diversi (QC e QD).
Ciò posto, si precisa che i candidati interessati alla partecipazione ai concorsi per la diocesi citata possono indifferentemente indicare nel modello di domanda l'uno o l'altro codice.
Il sistema informativo provvederà automaticamente a considerare ogni istanza di partecipazione espressa dai candidati con uno qualsiasi dei due codici citati, come prodotta per la diocesi di Palermo.
La S.V. è pregata di dare la massima diffusione al contenuto della presente nota, che sarà pubblicata sul sito INTERNET di questo Ministero (www.istruzione.it) e nella rete INTRANET.

IL DIRETTORE GENERALE
f.to Cosentino


Dipartimento per l'istruzione
Direzione generale del personale della scuola

Nota 5 febbraio 2004

Prot. n. 190 / ex Uff. VI

Oggetto: D.D.G. 2 febbraio 2004 - Concorsi riservati, per esami e titoli, a posti d'insegnante di religione - errata corrige

Con riferimento al bando di concorso in oggetto, le SS.VV. sono pregate di prendere nota della seguente errata-corrige:

All'articolo 4 (Domanda di ammissione e titoli), comma 1, del bando di concorso in oggetto, quinta riga, anziché "….art.1, comma 1", leggasi "…. art.2, comma 1…..".

IL DIRIGENTE
G. PILO


Dipartimento per l'istruzione
Direzione generale del personale della scuola

Circolare Ministeriale 5 febbraio 2004, n. 12

Prot. n. 189

Oggetto: Legge n. 186 del 18 luglio 2003 - Costituzione elenchi per la formazione delle Commissioni giudicatrici del concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della religione cattolica delle scuole di ogni ordine e grado

        Nell'imminenza dello svolgimento del concorso riservato, di cui all'art. 5 della legge n. 186 del 18 luglio 2003, si rende necessario predisporre nuovi elenchi di aspiranti alla nomina a presidente e componente le commissioni giudicatrici, in sostituzione degli elenchi pregressi venuti a scadenza.
        La legge n. 186/03 istituisce due distinti ruoli regionali del personale docente della religione cattolica, corrispondenti uno alla scuola secondaria e l'altro alla scuola dell'infanzia ed elementare; pertanto, ai sensi dell'art. 3, per l'accesso a ciascun ruolo si dovrà costituire una specifica Commissione giudicatrice, presieduta da un docente universitario, un ispettore tecnico o da un dirigente scolastico, che abbia superato il periodo di prova e presti servizio nell'ambito della Regione in cui si svolge il concorso. La Commissione è composta da due docenti, con almeno 5 anni di anzianità nel ruolo, titolari, rispettivamente, nella scuola secondaria o nella scuola dell'infanzia ed elementare, in servizio nella Regione di svolgimento del concorso. Costituisce titolo preferenziale aver maturato certificata esperienza in qualità di Presidente o componente di commissione in precedenti concorsi ordinari o riservati.
        Ai sensi dell'art. 5 le commissioni debbono accertare la conoscenza dell'ordinamento scolastico, degli ordinamenti didattici e pedagogici relativi agli ordini e ai gradi di scuola ai quali si riferisce il concorso, nonché degli elementi essenziali della legislazione scolastica.
        Almeno un componente la commissione deve essere di sesso femminile, salvo motivata impossibilità.
        Alla commissione è assegnato un segretario individuato tra il personale amministrativo dell'area C o B.
        Qualora il numero dei candidati superi le 500 unità si costituiscono, con le stesse modalità, sottocommissioni che saranno coordinate da un docente universitario, da un ispettore tecnico o da un dirigente scolastico.
        Possono far parte delle commissioni anche coloro che sono stati collocati a riposo da non più di tre anni, alla data di indizione della procedura concorsuale, e non abbiano superato il 70° anno di età, al momento dell'inizio del concorso.
        I Direttori degli Uffici scolastici regionali dispongono le nomine, sorteggiando i nominativi da distinti elenchi, formulati sulla base delle domande pervenute, dando precedenza assoluta nel sorteggio all'elenco di chi rinuncia all'esonero dagli obblighi di servizio.
        In mancanza di aspiranti alla nomina il Direttore competente nomina, fuori elenco, personale di sua fiducia.

        Costituiscono motivi di incompatibilità:
a)   aver riportato condanne penali o avere in corso procedimenti penali;
b)   avere procedimenti disciplinari in corso;
c)   avere subito una delle sanzioni disciplinari previste dall'art. 492 del T.U., di cui al D.Leg.vo n. 297/94, per il personale della scuola, e dall'art. 87 del R.D. n. 1592 del 31 agosto 1933, per i docenti universitari. Le sanzioni disciplinari dell'avvertimento scritto e della censura, ove sia avvenuta la riabilitazione di cui all'art. 501 del citato T.U. n. 297/94, non costituiscono impedimento all'eventuale nomina;
d)   ricoprire cariche politiche o sindacali;
e)   essere parenti o affini entro il quarto grado di uno o più concorrenti (art. 433, T.U. n. 297/94).

        Le domande di partecipazione alle commissioni esaminatrici vanno indirizzate al Direttore dell'Ufficio scolastico regionale della sede di servizio. Per il personale in quiescenza la sede di servizio è l'ultima ottenuta.
        Nella domanda gli interessati debbono indicare i propri dati anagrafici, la sede di servizio, la titolarità dell'insegnamento, il titolo preferenziale, l'assenza di incompatibilità e l'eventuale decorrenza del collocamento a riposo. Essi dovranno, altresì, dichiarare se intendano rinunciare all'esonero dagli obblighi di servizio, ai fini della corresponsione del compenso previsto dall'art. 404 del T.U., di cui al D.lg.vo n. 297/1994.
        I Dirigenti scolastici e gli Ispettori tecnici invieranno le istanze direttamente al competente Direttore dell'Ufficio scolastico regionale, che verificherà l'assenza di eventuali impedimenti; i docenti universitari e i docenti di ogni ordine e grado le invieranno tramite, rispettivamente, il Rettore e il Dirigente scolastico, i quali, in calce, esprimeranno il proprio motivato parere.
        Le SS.LL. fisseranno, con proprio decreto, il termine di scadenza della presentazione delle domande e, in base al numero e alla provenienza delle medesime, la sede in cui si svolgeranno le prove concorsuali, dandone tempestiva diffusione mediante affissione all'albo degli Uffici scolastici periferici, via INTRANET e INTERNET, secondo le indicazioni che saranno fornite al riguardo dal Sistema informativo.

IL DIRETTORE GENERALE
Giuseppe COSENTINO


Dipartimento per l'Istruzione
Direzione Generale del personale della Scuola

Nota 4 febbraio 2004

Prot. n. 187 / ex Uff. VI

Oggetto: Concorsi riservati, per esami e titoli, a posti d'insegnante di religione

        Si trasmette il decreto dirigenziale datato 2 febbraio 2004 e i relativi allegati, con il quale sono indetti i concorsi in oggetto.
       A norma dell'art. 5, del provvedimento in questione, le domande di partecipazione ai concorsi devono essere presentate entro il termine perentorio di 30 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'avviso dell'avvenuta emanazione del bando, pubblicazione che avverrà il 6 febbraio 2004. Pertanto, la scadenza del termine è fissata al giorno 8 marzo 2004.
       Il citato decreto dirigenziale citato è reperibile anche nella rete INTRANET e sul sito INTERNET di questo Ministero.
       A norma dell'articolo 4 del decreto, le istanze di partecipazione devono essere indirizzate all'Ufficio scolastico regionale nel cui ambito territoriale è situata la sede dell'ordinario diocesano che ha rilasciato il riconoscimento di idoneità richiesto dall'art. 1, comma 1, del bando per l'ammissione al concorso e possono essere presentate tramite la scuola in cui il candidato presta servizio (v. modello di domanda, all. 1 al bando).
       Si precisa che la procedura concorsuale in argomento si avvarrà del supporto del sistema informativo secondo le consuete modalità di gestione dei concorsi a posti e a cattedre per esami e titoli.
       Le dipendenti istituzioni scolastiche, ai fini della esatta determinazione della data di presentazione delle domande, appena pervenute, avranno cura di acquisirle immediatamente al protocollo, nonché, nel più breve tempo possibile, trasmettere i relativi dati al sistema informativo, tramite una apposita funzione che sarà rilasciata tempestivamente dal gestore.
       Scaduto il termine di presentazione, le domande dovranno essere inviate, in unico plico, ai competenti Uffici scolastici regionali ai fini dell'adozione, da parte delle SS.VV., dei consequenziali provvedimenti di ammissione o non ammissione alle procedure.
       Si prega di voler dare la massima diffusione alla presente nota presso le istituzioni scolastiche per gli adempimenti di loro competenza.
       Si ringrazia per la collaborazione.

IL DIRETTORE GENERALE
f.to COSENTINO


Bando e Allegati


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