Dipartimento per l'Istruzione
Direzione Generale per il personale della scuola
ex Ufficio VI
Nota 9 aprile 2004
Prot. n. 504 / ex Uff. VI
Oggetto: Concorsi riservati a posti d'insegnante di
religione cattolica - Comunicazione sedi
Sono disponibili gli elenchi sintetici dei
candidati distribuiti per edificio ed aula suddivisi per regione e
tipologia di concorso.
Selezionare il concorso di interesse:
IL DIRIGENTE
f.to G. PILO
Dipartimento per l'istruzione
Direzione Generale per il personale della scuola
ex Ufficio VI
Nota 1 aprile 2004
Prot. n. 475/Uff. VI
Oggetto: Concorsi riservati per esami
e titoli per insegnanti di religione cattolica - D.D.G. 31 marzo 2004 -
revoca D.D.G. 24 marzo 2004 sedi unificate
Si invia, per opportuna conoscenza e con preghiera di
massima diffusione, l'allegato D.D.G. 31 marzo 2004, con il quale viene
revocato il precedente D.D.G. 24 marzo 2004, concernente l'aggregazione
territoriale in alcune regioni dei concorsi in oggetto.
IL DIRETTORE GENERALE
f.to G. COSENTINO
Dipartimento per l'Istruzione
Decreto 31 marzo 2004
IL DIRETTORE GENERALE
PER IL PERSONALE DELLA SCUOLA
VISTO il decreto direttoriale 2 febbraio 2004
con il quale sono stati indetti i concorsi per esami e titoli per
insegnanti di religione cattolica;
VISTO il successivo Decreto Direttoriale del 24 marzo 2004 con il
quale, in applicazione delle disposizioni contenute nell'art. 1, comma 7
del citato decreto 2 febbraio 2004, è stata disposta l'aggregazione
territoriale di alcuni concorsi;
VISTE le motivate istanze con le quali i Direttori degli Uffici
scolastici regionali dell'Umbria, del Molise e della Basilicata
segnalano l'esigenza di mantenere nel proprio ambito territoriale
l'intera procedura concorsuale, al fine di garantire una maggiore
celerità nell'espletamento delle relative fasi, evitando nel contempo ai
candidati il disagio del trasferimento in altra regione per la
partecipazione alle prove orali;
CONSIDERATA l'opportunità, per i motivi suesposti, di dover
accogliere le istanze avanzate in tal senso dai suddetti Direttori degli
Uffici scolastici regionali destinatari dell'aggregazione territoriale;
D E C R E T A :
Art. 1
Sedi unificate di concorsi
Il decreto 24 marzo 2004 riguardante l'aggregazione
territoriale di alcuni concorsi indicati nell'allegato A allo stesso
decreto, è revocato
Art. 2
Organizzazione dei concorsi
L'organizzazione e lo svolgimento di tutte le fasi
procedurali dei concorsi per la scuola dell'infanzia e primaria e per la
scuola secondaria nelle Regioni Umbria, Molise e Basilicata si
svolgeranno secondo le disposizioni, già impartite nel Decreto
Direttoriale 2 febbraio 2004.
Il presente decreto sarà pubblicato all'albo degli Uffici Scolastici
regionali, sul sito INTERNET del MIUR e nella rete INTRANET.
IL DIRETTORE GENERALE
f.to COSENTINO
Dipartimento per l'istruzione
Direzione Generale per il personale della scuola
ex Ufficio VI
Nota 24 marzo 2004
Prot. n. 442 /Uff. VI
Oggetto: Concorsi riservati per esami
e titoli per insegnanti di religione cattolica - D.D.G. 24 marzo 2004 -
sedi unificate
Si invia, con preghiera di massima diffusione,
l'allegato D.D.G. 24 marzo 2004, con il quale, per alcune regioni, è
stato disposto in sede unificata lo svolgimento delle fasi procedurali
successive alla prova scritta dei concorsi citati in oggetto.
IL DIRETTORE GENERALE
GIUSEPPE COSENTINO
f.to G. PILO
Dipartimento per l'Istruzione
Il Direttore Generale per il Personale della scuola
Decreto 24 marzo 2004
IL DIRETTORE GENERALE
VISTO il decreto direttoriale 2 febbraio 2004 con il
quale sono stati indetti i concorsi per esami e titoli per insegnanti di
religione cattolica;
VISTO in particolare, l'art. 1, comma 7 del sopracitato decreto 2
febbraio 2004, che prevede, in presenza di un esiguo numero di candidati
il contenimento della spesa relativa al funzionamento delle commissioni
giudicatrici attraverso l'aggregazione territoriale dei concorsi;
VISTO il diario di esami pubblicato il 16 marzo 2004;
RITENUTO opportuno disporre, per alcuni concorsi, successivamente
all'effettuazione delle prove scritte previste nel predetto diario di
esami, l'espletamento delle restanti prove in sede interregionale;
D E C R E T A :
Art. 1
Sedi unificate di concorsi
- Le fasi procedurali successive alle prove scritte dei concorsi
citati in premessa, sono unificate, in sede interregionale, secondo le
indicazioni di cui all'allegato A, che fa parte integrante del
presente decreto.
Art. 2
Organizzazione dei concorsi
- L'organizzazione e lo svolgimento delle prove scritte restano
nella competenza dell'Ufficio scolastico regionale originariamente
designato. Le predette prove, come previsto dall'art. 7, comma 11 del
bando, si svolgeranno alla presenza del comitato di vigilanza.
- L'organizzazione delle successive fasi della procedura concorsuale
è affidata all'Ufficio scolastico nella cui competenza territoriale è
ubicata la nuova sede di esame, indicata nell'ultima colonna del
predetto allegato A.
- Successivamente allo svolgimento delle prove di cui al diario di
esame citato in premessa, gli Uffici scolastici cui viene meno la
competenza avranno cura di trasmettere copia delle domande dei
candidati all'Ufficio scolastico della nuova sede di esame, nonché gli
elaborati delle prove giornalmente effettuate in distinti plichi
sigillati all'Ufficio scolastico a cui è stata assegnata la competenza
della procedura.
- Contestualmente all'invio degli elaborati, gli Uffici interessati
comunicheranno ai candidati, con lettera raccomandata con r/r, il
mutamento della sede d'esame.
Art. 3
Commissioni giudicatrici
- Le commissioni giudicatrici, nominate per ciascun tipo di concorso
dall'Ufficio scolastico divenuto competente, cureranno lo svolgimento
dei concorsi anche per i candidati provenienti dalle altre regioni.
Art. 4
Attività delle commissioni giudicatrici
- Le commissioni giudicatrici compilano, per ciascun tipo di
concorso, per la regione e per la diocesi per le quali i candidati
hanno prodotto domanda di partecipazione, distinte graduatorie di
merito.
- Le graduatorie di merito sono approvate dall'Ufficio scolastico
che cura l'organizzazione del concorso svolto a livello interregionale
secondo le disposizioni citate in premessa.
- Le graduatorie di merito sono, quindi, inviate insieme ai relativi
atti, agli Uffici originariamente competenti per territorio previsti
dal bando.
- Le attività di contenzioso sono di competenza dell'Ufficio che
cura la gestione unificata del concorso, salvo quelle che al momento
della trasmissione dei plichi siano già state poste in essere
dall'ufficio che ha ricevuto le domande di partecipazione al concorso.
Art. 5
Norme di rinvio
- Per quanto non previsto dal presente decreto, si fa rinvio alle
disposizioni contenute o richiamate nel bando di concorso di cui alle
premesse.
Il presente decreto sarà pubblicato all'albo degli uffici Scolastici
regionali, sul sito INTERNET del MIUR e nella rete INTRANET.
IL DIRETTORE GENERALE
f.to COSENTINO
ALLEGATO A
Concorsi |
Ufficio scolastico regionale competente per
l’organizzazione e lo svolgimeno della prova scritta
|
Ufficio Scolastico
Regionale designato come sede unificata per le successive fasi
della procedura concorsuale
|
Scuola
infanzia/primaria
Scuola
secondaria
|
Umbria
|
Marche |
“
|
Molise
|
Abruzzo |
“ |
Basilicata
|
Puglia |
Dipartimento per l'istruzione
Direzione Generale per il personale della scuola - ex Ufficio VI
Nota 16 marzo 2004
Prot. n. 393 /Uff. VI
Oggetto: Concorsi riservati per esami
e titoli per insegnanti di religione cattolica - comunicazione data
svolgimento delle prove scritte
In adempimento alla previsione contenuta nell'art. 7,
comma 8 del bando di concorso di cui all'oggetto, si comunica che le
relative prove scritte si svolgeranno secondo il seguente calendario:
21 aprile 2004: scuola dell'infanzia e scuola
primaria;
22 aprile 2004: scuola secondaria.
La durata della prova scritta è fissata in quattro
ore.
Si invitano le SS.LL. a rendere note, secondo le indicazioni
contenute nell'art. 7, comma 12 del bando, almeno 10 giorni prima a
decorrere dalle date indicate, gli elenchi delle sedi d'esame e la
destinazione dei candidati.
Per quanto concerne l'organizzazione, l'articolazione, le
modalità e i tempi di svolgimento delle prove si rinvia alle
disposizioni contenute nel bando di concorso e nella nota n. 315 del
05/03/2004 così come rettificata, per quanto concerne la durata delle
prove, dalla successiva nota n. 386 dell'11/03/2004.
IL DIRETTORE GENERALE
Giuseppe Cosentino
DIPARTIMENTO PER L'ISTRUZIONE
Direzione Generale del Personale della Scuola
ex Ufficio VI
Nota 11 marzo 2004
Prot. n. 386 /Uff. VI
Oggetto: Concorsi riservati per esami
e titoli personale docente di religione - durata prova scritta
Si invia, per opportuna conoscenza e con preghiera di
massima diffusione, il D.D.G. 11 marzo 2004, con il quale viene
apportata una modifica al bando di concorso di cui all'oggetto
relativamente alla durata della prova scritta, ora fissata in 4 ore
anziché 2.
In tal senso va modificata anche l'indicazione
contenuta nel penultimo periodo della nota n.315 del 5 marzo 2004.
p. IL DIRETTORE GENERALE
- Giuseppe Cosentino -
f.to G. PILO
Dipartimento per l'Istruzione
Direzione Generale del personale della Scuola
Decreto 11 marzo 2004
IL DIRETTORE GENERALE
VISTO il D.D.G. 2
febbraio 2004 e, in particolare,
l'art. 7, comma 3, nel quale la durata della prova scritta dei concorsi
riservati per esami e titoli a posti di insegnante di religione
cattolica, viene fissata in 2 ore;
VISTA la nota del 5 marzo 2004 con la quale la
Direzione Generale per il personale della scuola, fornisce alcune
indicazioni utili per i candidati relativamente alle modalità e tempi di
svolgimento della prova;
CONSIDERATO che alcune organizzazioni sindacali e
molti candidati hanno espresso perplessità sulle suddette indicazioni,
ritenendo insufficiente il tempo assegnato per l'espletamento della
prova scritta in relazione, sia al numero dei quesiti, sia alle
caratteristiche delle risposte da dare;
CONSIDERATO che la durata della prova scritta, non
essendo astrattamente prevista da norme di legge, è fissata
discrezionalmente dall'Amministrazione tenendo presente le specifiche
caratteristiche della prova stessa;
CONSIDERATO, che nulla osta all'accoglimento della
richiesta, atteso che in tal caso viene applicato un principio di
maggior favore valido per tutti i candidati partecipanti alle prove
scritte.
DECRETA:
All'art. 7, comma 3 del D.D.G 2 febbraio 2004, la
parola "due" viene sostituita con la parola "quattro".
Il presente decreto sarà pubblicato all'albo degli Uffici scolastici
regionali, nonché sulla rete INTRANET del MIUR e sul sito INTERNET.
IL DIRETTORE GENERALE
f.to COSENTINO
DIPARTIMENTO PER L'ISTRUZIONE
Direzione Generale del Personale della Scuola
ex Ufficio VI
Nota 5 marzo 2004
Prot. 315
Oggetto: Concorsi riservati, per esami
e titoli, a posti di insegnante di religione cattolica nella scuola
dell'infanzia, nella scuola primaria e nella scuola secondaria. Prova
scritta
Al fine di offrire ai candidati una puntuale
informazione sulle modalità e sui tempi di svolgimento della prova
scritta del concorso in questione, si forniscono le seguenti
indicazioni:
SCUOLA DELL'INFANZIA / SCUOLA PRIMARIA
Il candidato è tenuto a svolgere tre
quesiti scegliendone uno per ciascuno dei tre ambiti di contenuti
previsti dal Programma d'Esame.
I candidati aventi i requisiti per la sola scuola
dell'infanzia dovranno operare la scelta, per i primi due ambiti,
tra i quesiti riguardanti tematiche specifiche della scuola
dell'infanzia. Tali quesiti saranno contrassegnati da asterisco. Per il
terzo ambito la scelta è libera.
I candidati aventi titolo per la scuola dell'infanzia e
per la scuola primaria potranno scegliere liberamente tra tutti i
quesiti proposti nei tre ambiti.
Nello svolgimento di ciascuno dei tre quesiti scelti il candidato
non dovrà superare, orientativamente, le venti righe di foglio
protocollo.
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO
Il candidato è tenuto a svolgere tre
quesiti scegliendone liberamente uno per ciascuno dei tre ambiti
di contenuti previsti dal Programma d'Esame.
Nello svolgimento di ciascuno dei tre quesiti scelti il candidato
non dovrà superare, orientativamente, le venti righe di foglio
protocollo.
Per tutti la durata massima della prova è di due ore. Sarà
consentita soltanto la consultazione del dizionario di italiano e di
testi normativi non commentati.
IL DIRETTORE GENERALE
- Giuseppe Cosentino -
Dipartimento per l'Istruzione
Direzione Generale del Personale della Scuola
Nota 18 febbraio 2004
Prot. n. 263 / ex Uff. VI
Oggetto: D.D.G. 2 febbraio 2004 -
Concorsi riservati, per esami e titoli, a posti d'insegnante di
religione - rettifiche diocesi
Si comunica, anche a seguito di rettifiche pervenute
da parte della C.E.I., quanto segue.
-
Le diocesi di Santa Maria di Grottaferrata e di
Subiaco, situate nella regione Lazio, vanno depennate dall'elenco
allegato al modello
di domanda di partecipazione ai concorsi in
oggetto (pag.12/15) "non avendo autonomia organizzativa per questa
materia". I relativi codici meccanografici saranno disattivati a cura
del gestore del sistema informativo.
-
Per mero errore materiale, nell'allegato al modello
di domanda (pag 12/15) la diocesi di San Marino-Montefeltro,
contrassegnata con il codice EE, risulta assegnata alla regione
Emilia-Romagna, anziché alla regione Marche e la diocesi di Rimini (pag
13/15), contrassegnata con il codice LB, risulta assegnata alla
regione Marche, anziché alla regione Emilia-Romagna. Si precisa che i
candidati interessati alla partecipazione ai concorsi per le diocesi
citate devono inviare le domande di partecipazione rispettivamente,
all'Ufficio scolastico regionale per le Marche e all'Ufficio
scolastico regionale per l'Emilia Romagna utilizzando il codice, già
citato, riportato a fianco di ciascuna diocesi. Il sistema informativo
provvederà automaticamente ad assegnare le relative istanze alla
regione di competenza. Eventuali istanze di partecipazione già
presentate, erroneamente indirizzate, dovranno essere rettificate
d'ufficio ed inviate al competente Ufficio scolastico regionale. Di
ciò dovrà essere data opportuna informazione scritta ai candidati
interessati.
Le SS.LL. sono pregate di dare la massima diffusione
al contenuto della presente nota, che sarà pubblicata sul sito INTERNET
di questo Ministero (www.istruzione.it) e nella rete INTRANET.
p. IL DIRETTORE GENERALE
Giuseppe Cosentino
f.to G. Pilo
Dipartimento per l'Istruzione
Direzione Generale del Personale della Scuola
Nota 17 febbraio 2004
Prot. n. 223 / ex Uff. VI
Oggetto: D.M. di rettifica alla
tabella di valutazione dei titoli (all. 5) al decreto ministeriale
riguardante i concorsi riservati, per esami e titoli per insegnanti di
religione cattolica
Si invia, per opportuna conoscenza e tempestiva
diffusione, l'allegato Decreto di rettifica alla tabella di valutazione
allegata al bando di concorso di cui all'oggetto (allegato 5).
Il provvedimento sarà pubblicato anche sul sito INTERNET del MIUR e
sulla rete INTRANET.
IL DIRETTORE GENERALE
f.to Cosentino
Dipartimento per l'istruzione
Direzione Generale del personale della scuola
Decreto 17 febbraio 2004
VISTO il Decreto Ministeriale 2 febbraio 2004
riguardante l'indizione dei concorsi riservati, per esami e titoli, a
posti di insegnante di religione cattolica nella scuola dell'infanzia e
nella scuola elementare e nella scuola di istruzione secondaria di primo
e secondo grado;
VISTA la tabella di valutazione di titoli allegata al
predetto decreto ministeriale (allegato 5);
CONSIDERATO che nella predetta tabella di valutazione,
per mero errore materiale, non è stata prevista, per l'accesso
all'insegnamento della religione cattolica nelle scuole dell'infanzia e
nella scuola elementare, la valutazione della qualificazione
professionale riconosciuta, ai sensi del punto 4.6.2., lettera b) del
D.P.R. 751/85, titolo di accesso, peraltro, espressamente previsto sia
all'art. 2, comma 2 lettera A)5 del citato decreto, nonché alla lettera
e) della sezione D del modello di domanda (All. 1);
CONSIDERATA pertanto, la necessità di integrare la
predetta tabella di valutazione con l'espressa previsione della
qualificazione di cui trattasi e del relativo punteggio da attribuirle;
DECRETA:
La tabella di valutazione dei titoli, allegato 5, al
Decreto ministeriale 2 febbraio 2004, è integrata al punto B1), dopo la
lettera f), con la seguente indicazione:
.g) qualificazione riconosciuta ai sensi del punto 4.6.2
lettera b) del D.P.R. 751/85: punti 2.
Il presente Decreto sarà pubblicato all'albo degli
Uffici scolastici regionali, sul sito INTERNET del MIUR all'indirizzo
www.istruzione.it. e sulla rete INTRANET.
Roma, 17 febbraio 2004
IL DIRETTORE GENERALE
f.to COSENTINO
Dipartimento per l'Istruzione
Direzione Generale del Personale della Scuola
Nota 17 febbraio 2004
Prot. n. 221 / ex Uff. VI
Oggetto: D.D.G. 2 febbraio 2004 -
Concorsi riservati, per esami e titoli, a posti d'insegnante di
religione - codice meccanografico diocesi di Palermo
Si comunica che per mero errore materiale,
nell'allegato al modello di domanda di partecipazione ai concorsi in
oggetto (pag 14/15), la diocesi di Palermo risulta citata due volte con
codici diversi (QC e QD).
Ciò posto, si precisa che i candidati interessati alla partecipazione ai
concorsi per la diocesi citata possono indifferentemente indicare
nel modello di domanda l'uno o l'altro codice.
Il sistema informativo provvederà automaticamente a considerare ogni
istanza di partecipazione espressa dai candidati con uno qualsiasi dei
due codici citati, come prodotta per la diocesi di Palermo.
La S.V. è pregata di dare la massima diffusione al contenuto della
presente nota, che sarà pubblicata sul sito INTERNET di questo Ministero
(www.istruzione.it) e nella rete INTRANET.
IL DIRETTORE GENERALE
f.to Cosentino
Dipartimento per l'istruzione
Direzione generale del personale della scuola
Nota 5 febbraio 2004
Prot. n. 190 / ex Uff. VI
Oggetto: D.D.G. 2 febbraio 2004 -
Concorsi riservati, per esami e titoli, a posti d'insegnante di
religione - errata corrige
Con riferimento al bando di concorso in oggetto, le
SS.VV. sono pregate di prendere nota della seguente errata-corrige:
All'articolo 4 (Domanda di ammissione e titoli),
comma 1, del bando di concorso in oggetto, quinta riga, anziché "….art.1,
comma 1", leggasi "…. art.2, comma 1…..".
IL DIRIGENTE
G. PILO
Dipartimento per l'istruzione
Direzione generale del personale della scuola
Circolare Ministeriale 5 febbraio
2004, n. 12
Prot. n. 189
Oggetto: Legge n. 186 del 18 luglio
2003 - Costituzione elenchi per la formazione delle Commissioni
giudicatrici del concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del
personale docente della religione cattolica delle scuole di ogni ordine
e grado
Nell'imminenza dello svolgimento del concorso
riservato, di cui all'art. 5 della legge n. 186 del 18 luglio 2003, si
rende necessario predisporre nuovi elenchi di aspiranti alla nomina a
presidente e componente le commissioni giudicatrici, in sostituzione
degli elenchi pregressi venuti a scadenza.
La legge n. 186/03 istituisce due distinti ruoli regionali del
personale docente della religione cattolica, corrispondenti uno alla
scuola secondaria e l'altro alla scuola dell'infanzia ed elementare;
pertanto, ai sensi dell'art. 3, per l'accesso a ciascun ruolo si dovrà
costituire una specifica Commissione giudicatrice, presieduta da un
docente universitario, un ispettore tecnico o da un dirigente
scolastico, che abbia superato il periodo di prova e presti servizio
nell'ambito della Regione in cui si svolge il concorso. La Commissione è
composta da due docenti, con almeno 5 anni di anzianità nel ruolo,
titolari, rispettivamente, nella scuola secondaria o nella scuola
dell'infanzia ed elementare, in servizio nella Regione di svolgimento
del concorso. Costituisce titolo preferenziale aver maturato certificata
esperienza in qualità di Presidente o componente di commissione in
precedenti concorsi ordinari o riservati.
Ai sensi dell'art. 5 le commissioni debbono accertare la
conoscenza dell'ordinamento scolastico, degli ordinamenti didattici e
pedagogici relativi agli ordini e ai gradi di scuola ai quali si
riferisce il concorso, nonché degli elementi essenziali della
legislazione scolastica.
Almeno un componente la commissione deve essere di sesso
femminile, salvo motivata impossibilità.
Alla commissione è assegnato un segretario individuato tra il
personale amministrativo dell'area C o B.
Qualora il numero dei candidati superi le 500 unità si
costituiscono, con le stesse modalità, sottocommissioni che saranno
coordinate da un docente universitario, da un ispettore tecnico o da un
dirigente scolastico.
Possono far parte delle commissioni anche coloro che sono stati
collocati a riposo da non più di tre anni, alla data di indizione della
procedura concorsuale, e non abbiano superato il 70° anno di età, al
momento dell'inizio del concorso.
I Direttori degli Uffici scolastici regionali dispongono le
nomine, sorteggiando i nominativi da distinti elenchi, formulati sulla
base delle domande pervenute, dando precedenza assoluta nel sorteggio
all'elenco di chi rinuncia all'esonero dagli obblighi di servizio.
In mancanza di aspiranti alla nomina il Direttore competente
nomina, fuori elenco, personale di sua fiducia.
Costituiscono motivi di incompatibilità:
a) aver riportato condanne penali o avere in corso procedimenti
penali;
b) avere procedimenti disciplinari in corso;
c) avere subito una delle sanzioni disciplinari previste dall'art. 492
del T.U., di cui al D.Leg.vo n. 297/94, per il personale della scuola, e
dall'art. 87 del R.D. n. 1592 del 31 agosto 1933, per i docenti
universitari. Le sanzioni disciplinari dell'avvertimento scritto e della
censura, ove sia avvenuta la riabilitazione di cui all'art. 501 del
citato T.U. n. 297/94, non costituiscono impedimento all'eventuale
nomina;
d) ricoprire cariche politiche o sindacali;
e) essere parenti o affini entro il quarto grado di uno o più
concorrenti (art. 433, T.U. n. 297/94).
Le domande di partecipazione alle commissioni esaminatrici vanno
indirizzate al Direttore dell'Ufficio scolastico regionale della sede di
servizio. Per il personale in quiescenza la sede di servizio è l'ultima
ottenuta.
Nella domanda gli interessati debbono indicare i propri dati
anagrafici, la sede di servizio, la titolarità dell'insegnamento, il
titolo preferenziale, l'assenza di incompatibilità e l'eventuale
decorrenza del collocamento a riposo. Essi dovranno, altresì, dichiarare
se intendano rinunciare all'esonero dagli obblighi di servizio, ai fini
della corresponsione del compenso previsto dall'art. 404 del T.U., di
cui al D.lg.vo n. 297/1994.
I Dirigenti scolastici e gli Ispettori tecnici invieranno le
istanze direttamente al competente Direttore dell'Ufficio scolastico
regionale, che verificherà l'assenza di eventuali impedimenti; i docenti
universitari e i docenti di ogni ordine e grado le invieranno tramite,
rispettivamente, il Rettore e il Dirigente scolastico, i quali, in
calce, esprimeranno il proprio motivato parere.
Le SS.LL. fisseranno, con proprio decreto, il termine di
scadenza della presentazione delle domande e, in base al numero e alla
provenienza delle medesime, la sede in cui si svolgeranno le prove
concorsuali, dandone tempestiva diffusione mediante affissione all'albo
degli Uffici scolastici periferici, via INTRANET e INTERNET, secondo le
indicazioni che saranno fornite al riguardo dal Sistema informativo.
IL DIRETTORE GENERALE
Giuseppe COSENTINO
Dipartimento per l'Istruzione
Direzione Generale del personale della Scuola
Nota 4 febbraio 2004
Prot. n. 187 / ex Uff. VI
Oggetto: Concorsi riservati, per esami
e titoli, a posti d'insegnante di religione
Si trasmette il decreto dirigenziale datato 2
febbraio 2004 e i relativi allegati, con il quale sono indetti i
concorsi in oggetto.
A norma dell'art. 5, del provvedimento in questione, le domande
di partecipazione ai concorsi devono essere presentate entro il termine
perentorio di 30 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale dell'avviso dell'avvenuta emanazione del bando,
pubblicazione che avverrà il 6 febbraio 2004. Pertanto, la scadenza del
termine è fissata al giorno 8 marzo 2004.
Il citato decreto dirigenziale citato è reperibile anche nella
rete INTRANET e sul sito INTERNET di questo Ministero.
A norma dell'articolo 4 del decreto, le istanze di partecipazione
devono essere indirizzate all'Ufficio scolastico regionale nel cui
ambito territoriale è situata la sede dell'ordinario diocesano che ha
rilasciato il riconoscimento di idoneità richiesto dall'art. 1, comma 1,
del bando per l'ammissione al concorso e possono essere presentate
tramite la scuola in cui il candidato presta servizio (v. modello di
domanda, all. 1 al bando).
Si precisa che la procedura concorsuale in argomento si avvarrà
del supporto del sistema informativo secondo le consuete modalità di
gestione dei concorsi a posti e a cattedre per esami e titoli.
Le dipendenti istituzioni scolastiche, ai fini della esatta
determinazione della data di presentazione delle domande, appena
pervenute, avranno cura di acquisirle immediatamente al protocollo,
nonché, nel più breve tempo possibile, trasmettere i relativi dati al
sistema informativo, tramite una apposita funzione che sarà rilasciata
tempestivamente dal gestore.
Scaduto il termine di presentazione, le domande dovranno essere
inviate, in unico plico, ai competenti Uffici scolastici regionali ai
fini dell'adozione, da parte delle SS.VV., dei consequenziali
provvedimenti di ammissione o non ammissione alle procedure.
Si prega di voler dare la massima diffusione alla presente nota
presso le istituzioni scolastiche per gli adempimenti di loro
competenza.
Si ringrazia per la collaborazione.
IL DIRETTORE GENERALE
f.to COSENTINO
Bando e
Allegati |