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Reg. Tribunale Lecce n. 662 del 01.07.1997
Direttore responsabile: Dario Cillo


 

Dipartimento per l'istruzione
Direzione Generale per il personale della scuola - ex Ufficio VI

Nota 5 maggio 2004

Prot. n.572

Oggetto: Conferimento e mutamento incarichi dirigenziali per l’a.s. 2004/2005

Come è noto il C.C.N.L. dell’area V della dirigenza scolastica, sottoscritto il 1° marzo 2002, concernente il periodo 1.9.2000 - 31.12.2001, all’art. 2, comma 2, prevede che, dopo la scadenza del contratto, in caso di disdetta del medesimo, le disposizioni contrattuali rimangano in vigore fino a quando non siano sostituite dal successivo contratto collettivo.

In virtù di detto comma, pertanto, fino alla firma del prossimo Contratto collettivo nazionale, continuano a trovare applicazione le disposizioni che regolano i vari istituti contrattuali (artt. 23, 24 e 25 del C.C.N.L. del 1°.3.2002 - artt. 11, 12, 13 e 14 del C.I.N. del 23.9.2002 - Contratti Integrativi Regionali).

In particolare, relativamente al conferimento e mutamento degli incarichi dirigenziali per l’a.s. 2004/2005, si ricorda che l’ordine e i tempi per l’effettuazione delle relative operazioni sono indicati nell’art. 14 del Contratto integrativo nazionale, firmato il 23 settembre 2002. A tal proposito si evidenzia che l’art. 12, comma 3 dello stesso contratto integrativo prevede che ogni Ufficio scolastico regionale, prima di procedere al conferimento degli incarichi, assicuri la pubblicità e il continuo aggiornamento dei posti dirigenziali vacanti e di quelli che si renderanno disponibili dall’anno scolastico successivo per pensionamento o altre cause, anche al fine di consentire ai dirigenti interessati l’esercizio del diritto di produrre eventuali domande per l’accesso ai posti dirigenziali vacanti.

Per quanto concerne la mobilità professionale si richiama l’attenzione sull’art. 15, comma 1 del C.I.N. che dispone che, in via transitoria fino alla sottoscrizione del prossimo contratto collettivo, i responsabili degli Uffici scolastici regionali possano conferire un nuovo incarico dirigenziale ai dirigenti scolastici che presentano domanda di passaggio per un settore formativo diverso da quello di appartenenza.

La mobilità professionale e la mobilità interregionale possono essere effettuate fino al limite del 15% dei posti vacanti annualmente. Al riguardo, si precisa che non dovrà considerarsi vacante il numero dei posti messi a concorso con D.D.G. del 17.12.2002.

Relativamente, poi, agli incarichi ai dirigenti scolastici che rientrano, ai sensi delle disposizioni vigenti, dal collocamento fuori ruolo, comando, utilizzazione o altre particolari posizioni di stato, si rammenta che gli interessati, ai sensi dell’art. 14 del C.I.N., devono, ai fini dell’assegnazione degli incarichi,presentare domanda al competente Ufficio scolastico regionale in tempo utile, tenendo presente che le operazioni di conferimento degli incarichi devono concludersi entro il 15 luglio p.v.

Si ringrazia per la consueta fattiva collaborazione.

IL DIRETTORE GENERALE
F.to G. Cosentino


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