Nota 6 luglio 2000

Prot.n.4338

Oggetto: Mobilità intercompartimentale volontaria del personale scolastico – Art.33 D.L.vo 29/1993

Com’è noto il C.C.N.I. del comparto scuola per gli anni 1998-2001 all’art.56 stabilisce i criteri e le modalità per la mobilità intecompartimentale ai sensi dell’art.33 del D.L.vo n.29/1993 e successive modifiche e integrazioni e secondo quanto previsto dall’art.15 comma 9 del C.C.N.L. del 26 maggio 1999.

L’iter previsto nel predetto art.56 è stato successivamente modificato dalla legge n.488 del 23 dicembre 1999 che, all’art.20 comma 2, ha abrogato il secondo comma dell’art.33 del D.L.vo 29/93 ove erano previsti appositi accordi interistituzionali.

Pertanto, a seguito dell’intervento della normativa di cui sopra, questa Amministrazione ritiene che le SS.LL. possano adottare direttamente, nell’ambito della propria competenza, previa informativa alle OO.SS. territoriali, i relativi provvedimenti di mobilità intercompartimentale a condizione che sia esplicitata la volontà dell’Amministrazione disposta ad accogliere il personale proveniente dalla Scuola e l’assenso di quella di appartenenza.

In tutte le procedure di mobilità intercompartimentale dovrà essere garantita la priorità assoluta al personale scolastico appartenente a classi di concorso, ruoli o profili in esubero. In presenza di un numero di domande eccedente rispetto alle disponibilità, il personale verrà graduato in base ai titoli di servizio, di studio ed alle esigenze di famiglia, con i punteggi stabiliti dalle tabelle di valutazione relative ai trasferimenti a domanda, allegate al contratto integrativo sulla mobilità interna in vigore.

Il trasferimento del predetto personale potrà avere luogo solo al termine dell’anno scolastico, non essendo consentita mobilità verso altra Amministrazione e/o Ente Pubblico in corso d’anno.

Per le domande di mobilità da altri comparti all’Amministrazione scolastica e per l’eventuale rientro nella scuola del personale già trasferito ad altra Amministrazione, si applicano i criteri stabiliti dall'art.56, comma 9, del C.C.N.I. già citato.

Nel caso, invece, di mobilità intercompartimentale collettiva, con particolare riguardo al personale appartenente a ruoli, classi di concorso e profili in esubero, continueranno ad applicarsi integralmente le disposizioni contenute nel medesimo art.56 sopra richiamato.