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Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale Nota Ministeriale 24 febbraio 1995 Prot. n. 10500 Oggetto: Art. 33 Legge 104/92 elementi informativi ai sensi co. 8 art. 41 L. 104/92 Si fa seguito alla nota DAS/1484/1/DAS/RPH del 13 febbraio per trasmettere i necessari aggiornamenti in merito all'art.33 della legge in oggetto. 1 - La situazione di incertezza relativa alla copertura finanziaria delle agevolazioni previste dall'articolo 33 della legge 104/92 sta provocando una serie di quesiti, esposti, nonchè ha formato oggetto di una serie di interrogazioni parlamentari ed interpellanze. 2 - A proposito delle agevolazioni a favore dei lavoratori disabili, co.6 art.33, permane incertezza interpretativa relativamente al parere del Consiglio di Stato n.161192 nella parte in cui precisa "in virtù del richiamo ai commi 2 e 3 di cui al co.6 dello stesso art.33, l'handicappato maggiorenne (lavoratore evidentemente) ha diritto di suo, sia al permesso giornaliero retribuito, sia al permesso mensile di tre giorni". Poiché il Dipartimento della Funzione Pubblica ha interpretato nel senso che allavoratore disabile spetti o una agevolazione o l'altra, l'ufficio scrivente sta interpellando l'ufficio legislativo di questo Ministero in merito alla relativa interpretazione. 3 - Altra questione aperta è quella della possibilità per il padre di usufruire dei permessi co. 1 art. 33 quando la madre non sia lavoratrice dipendente. Anche su questa questione, l'ufficio si sta attivando nella finalità di favorire l'alternanza dei genitori poichè lo spirito della legge è quello di favorire l'assistenza del disabile in ambito familiare fino al parente affine di 3° grado. 4 - Per quanto attiene alla questione della decurtazione del tetto di giorni di congedo ordinario e tredicesima mensilità, consequenziale alla fruizione dei permessi, con riferimento al co. 4 art. 33 nella parte in cui fa riferimento al'art.7 della L.1204 ult.co, si richiama per quanto attiene ai lavoratori della P.A., il co. 6 art.17 del Contratto collettivo nazionale comparto Ministeri che recita: "I permessi di cui all'art.33 co.3 della L.5/2/92 n.104, non sono computabili ai fini del raggiungimento del limite fissato dai precedenti commi e non riducono le ferie". |
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