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Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale Nota Ministeriale 4 aprile 1995 Prot. n. 10/1616 Oggetto: Art. 33 L. 104/92 elementi informativi ai sensi co. 8 art 41 L. 104/92 Si fa seguito alla nota PR 10500 del 24/02/95 di questo ufficio per trasmettere alcuni aggiornamenti in merito all'art. 33 della legge in oggetto. In data 24 marzo 95 l'INPS con circolare n. 80 che si allega in copia, ha emanato alcune disposizioni interpretative che permettono di integrare quanto espresso nell'appunto citato. Genitori con figli handicappati 1 -La fruizione dei permessi mensili è riconosciuta anche ai genitori dell'handicappato che abbia superato la minore età purché l'handicappato sia convivente e non ricoverato a tempo pieno presso un istituto. 2 - La cumulabilità prevista al comma 4 L. 104 dei permessi di cui ai commi 2 e 3 stessa legge con quelli ex L. 1204 può esplicarsi solo ai sensi dell'art. 7 comma 2 L. 1204 cioè in occasione di malattia del bambino entro i tre anni. 3 - In merito alla frazionabilità, i tre giorni di permesso possono essere fruibili in continuità, ma non possono essere frazionati a ore. Familiari di handicappati 1 - Il diritto ai tre gg. di permesso (comma 3) deve essere riconosciuto anche al coniuge purché convivente. 2 - La diretta fruizione dei permessi di cui ai commi 2 e 3 da parte di lavoratore handicappato, ne impedisce il contemporaneo godimento da parte dei genitori, del coniuge o dei parenti affini, indicati al comma 3. Adulti lavoratori portatori di handicap 1 - I rimborsi relativi ai permessi fruiti in periodi precedenti alla circolare INPS citata, decorrono dall'entrata in vigore della L. 104/92 (18/2/92). 2 - In merito alla cumulabilità (comma 2 e 3) considerato che permangono dubbi interpretativi, è stata fatta richiesta di parere all'ufficio legislativo.
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