|
|
Ministero dei Trasporti Nota 23 agosto 1994 Prot. 4437/4635 Oggetto: Esperimento pratico di guida ai sensi dell'art. 119 comma 4 lettera a Con la presente si richiama il contenuto dell'art.119 comma 4 del nuovo Codice Stradale. Il citato articolo stabilisce che nei riguardi dei mutilati e minorati fisici l'accertamento dei requisiti psocofisici è effettuato dalle Commissioni Mediche Locali e nel caso in cui il giudizio di idoneità non possa essere formulato in base ai soli accertamenti clinici si dovrà procedere ad una prova pratica di guida su veicolo adattato in relazione alle particolari esigenze. Pertanto codeste Commissioni vorranno nel rispetto di quanto sopra riportato, predisporre, una prova pratica di guida prima di emettere un giudizio definitivo di non idoneità nei confronti di un conducente affetto da minorazioni. Al riguardo si ritiene opportuno chiarire che la sopraindicata prova pratica di guida dovrà effettuarsi nella sede di cui si terrà il citato accertamento alla presenza della Commissione, costituita come previsto dalle vigenti norme, ossia integrata da un ingegnere della Motorizzazione e da un medico appartenente ai servizi territoriali della riabilitazione (art.119 comma 8 lettera c.). Qualora si esprimesse un giudizio di idoneità per una patente speciale di cat.B con adattamenti, nel certificato dovrà essere descritto il tipo di minorazione di cui è affetto il conducente stesso (Circolare 148/91) e i relativi adattamenti necessari alla risoluzione del caso.
|
La pagina
- Educazione&Scuola©