Nota Ministero Tesoro 6 dicembre
1994
Prot. n. 212315
Oggetto: Anticipazioni a favore del personale
inviato in missione - (art. 3 della legge n. 417 del 1978)
L'applicazione della vigente disciplina in materia di anticipi sul
trattamento economico di missione del personale dirigente e categorie
equiparate ha dato luogo a dubbi interpretativi sulla possibilità di
comprendere nella voce "indennità presunte", contenuta
all'art. 3 della legge 417 del 1978, anche le presumibili spese di
pernottamento e di vitto, ai fini della quantificazione della somma
complessiva su cui determinare l'anticipo della missione.
In proposito, si ritiene che il dato lessicale contenuto
nell'anzidetta disposizione vada necessariamente interpretato alla
luce della successiva normativa intervenuta in materia.
In particolare, va considerato che l'art. 5, comma 8, del D.P.R. n.
395 del 1988, che disciplina l'analoga materia per tutto il personale
soggetto a contrattazione, permette di anticipare una "somma pari
al 65 per cento del trattamento complessivo spettante per le
missioni" e, pertanto, consente di computare a tale scopo le
presumibili spese di pernottamento e di vitto.
Ora, tenuto conto della ratio delle due predette disposizioni,
entrambe rivolte ad evitare che il dipendente inviato in missione
sopporti un insostenibile ed ingiustificato aggravio finanziario,
soprattutto connesso alle spese di albergo e dei pasti, si è
dell'avviso che al personale disciplinato dalla legge n. 417/78 possa
essere legittimamente anticipato, a richiesta dell'interessato, un
importo pari alle presumibili spese di viaggio nonché ai due terzi
delle presunte spese di pernottamento e dei pasti e dell'indennità di
trasferta giornaliera ridotta di due terzi.
Tale interpretazione, che consente di adottare per tutto il personale
statale un medesimo criterio di determinazione della misura delle
anticipazioni, non incide, peraltro, sulla somma complessiva da
liquidare alla fine della missione. |