DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE MINISTERIALE E
PER LA GESTIONE MINISTERIALE DEL BILANCIO,
DELLE RISORSE UMANE E DELL’INFORMAZIONE
DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE UMANE DEL MINISTERO,
ACQUISTI E AFFARI GENERALI
UFFICIO II
Nota 18 ottobre 2005
Prot.n. 3280
Oggetto: Modalità attuative dell’art.4 del
C.C.N.I. del 22 giugno 2005. Attribuzione posizioni economiche “super”
Si porta a conoscenza delle SS.LL. che il contratto
collettivo integrativo di Amministrazione, sottoscritto il 22 giugno
2005, concernente i criteri e le modalità di utilizzazione del Fondo
Unico di Amministrazione per l’anno 2004, prevede, all’art. 4, per il
personale dell’ex Ministero della Pubblica Istruzione inquadrato nelle
posizioni A1, B3, C1 e C3, l’attribuzione delle posizioni economiche
“super”, di cui all’art. 17 del CCNL, Comparto Ministeri 1998-2001,
recepito nel CCNI sottoscritto il 21 settembre 2000.
L’attribuzione delle posizioni super a decorrere dal 1° luglio 2004,
così come prevede l’art.3 del C.C.N.I. 22 giugno 2005, è limitata, nelle
percentuali indicate all’art.4, comma 3, dello stesso contratto, alle
posizioni economiche A1, B3 e C3.
L’accesso del suddetto personale alle posizioni super avviene
conformemente alle graduatorie costituite, per singola posizione
economica, in ciascun Ufficio periferico di livello regionale e in
Amministrazione centrale, sulla base del punteggio attribuito agli
interessati relativamente ai titoli di cui alla tabella allegata al
menzionato CCNI 21 settembre 2000, integralmente recepita dal CCNI 22
giugno 2005 – Allegato D.
Sulla base delle intese e degli accordi intervenuti in fase di
elaborazione del contratto, si precisa che ha titolo a partecipare alla
procedura per l’attribuzione della posizione super esclusivamente il
personale dell’ex Ministero della P.I. che alla data dell’11 febbraio
2004 ricopriva, rispettivamente, la posizione economica A1, B3, e C3.
Il personale in possesso di tali requisiti, che sia cessato dal servizio
successivamente al 1° luglio 2004, può presentare domanda per
l’inserimento in graduatoria, per l’attribuzione della posizione super.
Coloro che siano cessati dal servizio entro il 31 dicembre 2004,
potranno beneficiare della posizione super solo qualora rientrino nelle
percentuali stabilite dall’art.4, comma 3, del menzionato CCNI 22 giugno
2005, e, ovviamente, solo per il periodo di permanenza in servizio.
Coloro che non risultino nella suddetta percentuale verranno depennati
dalla graduatoria.
Può, inoltre, partecipare, in subordine, alla predetta procedura il
personale che abbia ottenuto l’inquadramento successivamente all’11
febbraio 2004, comunque nel termine ultimo stabilito per la
presentazione delle domande.
Detto ultimo personale, a prescindere dal punteggio conseguito, sarà
inserito in coda alla relativa graduatoria, in base alla data di
inquadramento. Coloro che risultino inquadrati alla stessa data,
verranno graduati in base al punteggio. Può, infine, presentare domanda,
nei tempi e nei modi di cui alla presente nota, il personale in
posizione economica C1, che non abbia ancora ottenuto la posizione
super.
Le domande di partecipazione, corredate dalla scheda di valutazione
debitamente compilata (allegati nn. 1.1, 1.2, 1.3 e 1.4), devono essere
prodotte entro il termine perentorio del 15 dicembre 2005, e presentate,
per il tramite dell’ufficio di appartenenza, all’Unità Operativa dell’U.S.R.
competente della gestione delle risorse umane, per quanto attiene al
personale dell’Amministrazione periferica, ed all’Ufficio II della
Direzione Generale per le Risorse Umane, per quanto attiene al personale
in servizio in Amministrazione centrale.
Il personale comandato presso altre amministrazioni o cessato dal
servizio verrà messo a conoscenza della procedura in questione
dall’ufficio presso cui prestava servizio, al quale avrà cura di
presentare la domanda e relativa scheda debitamente compilata.
Le dichiarazioni rese nella domanda e nella scheda di valutazione dei
titoli hanno valore di autocertificazione ai sensi del D.P.R. 28
dicembre 2000, n. 445. Nel caso di dichiarazioni mendaci si applicano le
sanzioni previste dalla normativa vigente.
I titoli indicati nella scheda di valutazione debbono essere posseduti
alla data di scadenza della presentazione della domanda.
Al fine di garantire l’omogeneità nella valutazione delle domande ed
assicurare uniformità all’azione amministrativa, anche sulla scorta
delle precedenti procedure di attribuzione delle posizioni super nonché
degli esiti del relativo contenzioso, si forniscono le seguenti
indicazioni.
ANZIANITA’
- Sarà considerato utile, ai fini del computo dell’anzianità, il
servizio prestato fino al 31.12.1977 presso qualsiasi pubblica
amministrazione, mentre a decorrere dall’1.1.1978 sarà considerato
utile esclusivamente il servizio prestato nelle amministrazioni
appartenenti al comparto Ministeri.
TITOLI DI STUDIO
- Si rammenta che la locuzione specifica “diploma di maturità” si
riferisce esclusivamente al diploma conseguito al termine di un corso
di studi di scuola secondaria superiore di durata quinquennale o, nel
caso di diploma di Istituto magistrale, quadriennale.
ESPERIENZE FORMATIVE E PROFESSIONALI
INCARICHI:
- Di ogni incarico conferito dovrà essere attestato l’effettivo
svolgimento.
CORSI DI FORMAZIONE PRESSO SSPA e AMMINISTRAZIONE:
- Si valuta come corso settimanale un corso di sei giorni, in vigenza
del precedente ordinamento, oppure un corso di cinque giorni, secondo
il nuovo ordinamento andato in vigore a decorrere dal 6 febbraio 1995.
Nel caso di certificazione che riporti l’indicazione del numero
complessivo delle ore frequentate e non l’indicazione dei giorni di
svolgimento, si considera corso settimanale quello che abbia
comportato fino a trentasei ore di lezione, e corso ultrasettimanale
quello con un numero di ore di lezione superiore a trentasei.
- Un corso articolato per moduli sarà valutato complessivamente e non
per tanti corsi quanti sono i moduli che lo compongono.
- Le attività formative finalizzate alla qualificazione e alla
riqualificazione, strutturate in tempi e modalità differenziati,
comprendenti anche attività di autoformazione, poiché rappresentano un
percorso unitario di formazione, vanno valutate unitariamente, come
corso plurisettimanale.
- La partecipazione a seminari non può essere equiparata alla
partecipazione a corsi di formazione.
SOSTITUZIONE TEMPORANEA DEL PROVVEDITORE AGLI STUDI O DEL DIRIGENTE:
- Il punteggio va attribuito solamente a fronte di specifico
provvedimento del Direttore Generale o dell’ex Provveditore agli
studi, con cui viene conferito all’impiegato il compito di sostituire
(e non già rappresentare) il dirigente assente, assumendone le
funzioni.
IDONEITA’ CORSO CONCORSO O PROVA SELETTIVA:
- Atteso che la voce sulla tabella si riferiva alle procedure previste
per passaggi di area e che, allo stato, non si è ancora svolto il
corso concorso relativo al passaggio dall’area B all’area C, nella
attuale procedura non si potrà attribuire ad alcuno il punteggio
previsto.
Sulla base del punteggio complessivo risultante da ciascuna scheda,
si procederà, dopo una puntuale verifica, alla compilazione della
graduatoria degli aventi diritto ed alla sua pubblicazione mediante
affissione all’albo. Gli interessati avranno 5 giorni lavorativi, a far
data dalla pubblicazione, per proporre eventuale reclamo.
Gli uffici competenti, prima dell’approvazione delle graduatorie,
effettueranno controlli a campione sulle autocertificazioni dei
candidati utilmente collocati rispetto alle posizioni attribuibili a
decorrere dal 1° luglio 2004 (Allegato E al CCNI 22 giugno 2005).
I Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali, per il personale
dei rispettivi Uffici, ed il Direttore Generale per le Risorse Umane del
Ministero, Acquisti e AA. GG., per il personale dell’Amministrazione
centrale, provvederanno all’approvazione delle graduatorie definitive
degli aventi diritto ed alla pubblicazione delle stesse mediante
affissione all’albo dell’Ufficio e contestuale inserimento nel sito
intranet del MIUR.
Entro la data del 1° marzo 2006, i Direttori Generali degli Uffici
Scolastici Regionali provvederanno ad inoltrare le graduatorie approvate
alla Direzione Generale per le Risorse Umane del Ministero, Acquisti e
Affari Generali, Ufficio IV, per i successivi adempimenti di competenza.
Avverso la graduatoria definitiva è ammesso ricorso al Giudice del
Lavoro, previo tentativo obbligatorio di conciliazione.
Tanto premesso, si pregano le SS.LL. in indirizzo di dare massima,
cortese diffusione alla presente nota, che sarà affissa, a cura di
questa Direzione Generale, all’Albo del Ministero ed inserita nel sito
intranet del MIUR.
Ai sensi dell’art.13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i
dati personali forniti dai candidati saranno utilizzati ai soli fini
della gestione della procedura relativa all’attribuzione della posizione
economica super.
IL DIRETTORE GENERALE
Bruno Pagnani
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