Dipartimento per l'Istruzione
Direzione Generale per il personale della scuola
Nota 9 marzo 2005
Prot. n. 338
D.G. per il personale della scuola
Uff. III
Oggetto: Corsi abilitanti speciali ex
lege 143/04 - FAQ
Al fine di fornire alcuni chiarimenti su modalità e
termini della presentazione delle domande di partecipazione ai corsi
speciali abilitanti di cui al D.M. n.
21/05, nonché su alcune problematiche riguardanti i requisiti
di ammissione ai corsi medesimi, si inviano alcune
FAQ che rispondono alle
richieste più ricorrenti pervenute a questa Direzione.
Quanto sopra, anche in considerazione dell'opportunità di rendere quanto
più omogeneo possibile il comportamento dei CSA competenti all'esame
delle domande di partecipazione ai corsi di cui trattasi.
Le suddette FAQ verranno pubblicate sul sito INTERNET e sulla rete
INTRANET del MIUR.
p. IL DIRETTORE GENERALE
Giuseppe COSENTINO
IL DIRIGENTE
f.to G. Pilo
FAQ
F.A.Q. in materia di corsi abilitanti e
specializzanti per il sostegno (D.M. 21/2005)
-
D: I docenti con i requisiti previsti
dall'art. 2, comma 1, lettera c-bis e comma 1-ter della legge n.
143/04 possono fare domanda in base alle disposizioni di cui al D.M.
21 del 9/02/05?
R: No, Le predette categorie, come esplicitamente
prevede l'art. 4 del D.M. 21/05, devono attendere l'emanazione di un
successivo D.M. che stabilirà tempi e modalità di partecipazione ai
corsi.
-
D: I docenti possono presentare la domanda
in una regione diversa da quella in cui prestano servizio?
R: No, perché incompatibile con il regolare
svolgimento del servizio scolastico. Ovviamente, potrà essere accolta
la domanda in regione diversa, qualora l'aspirante si trovi in una
situazione giuridica che non comporti per l'intero periodo di durata
del corso o, per parte prevalente, la prestazione del servizio (ad
esempio, astensione obbligatoria o facoltativa, assolvimento degli
obblighi di leva).
-
D: Possono presentare domanda i docenti in
servizio con contratto a tempo indeterminato nelle scuole paritarie e
nelle scuole legalmente riconosciute?
R: Si, a condizione che i docenti interessati abbiano
tutti i requisiti previsti , rispettivamente, dagli artt.1, 2 e 3 del
D.M. 21/05 e siano, comunque, privi di abilitazione, idoneità o
specializzazione specifica per l'incarico a tempo indeterminato
attualmente ricoperto.
-
D: I docenti interessati allo scioglimento
della riserva prevista dall'art. 2, comma 7 bis della legge 143/2004
devono presentare un' apposita istanza?
R: Gli interessati devono attendere la prossima
riapertura delle graduatorie permanenti per l'a.s. 2005/06 e dovranno
presentare domanda di inserimento a pieno titolo, compilando apposita
sezione del modello di iscrizione, dichiarando di essere in possesso
dei requisiti di legge per lo scioglimento positivo della riserva.
-
D: Il servizio di 360 gg. di sostegno
richiesto per i docenti di cui all'art. 1 del D.M. 21/2005 può essere
raggiunto anche cumulando il servizio su posto comune?
R: No, sono validi solo i servizi prestati su posti
di sostegno, anche se in scuole di ordine e grado diverso, purché
prestati con il possesso del prescritto titolo di studio.
-
D: Possono partecipare ai corsi da attivare
ai sensi dell'art. 3, del D.M. 21/05 i docenti di scuola materna ed
elementare in possesso di abilitazione o idoneità conseguita nella
sessione riservata di abilitazione?
R: No, la norma ammette ai corsi esclusivamente i
docenti che hanno superato le prove di "pubblici concorsi" che, nel
caso specifico della scuola, sono i concorsi per esami e titoli e non
le sessioni di esami di abilitazione che, per definizione, sono
appunto riservate a docenti in possesso di specifici requisiti di
servizio.
-
D: Possono partecipare docenti già
abilitati o idonei per lo stesso insegnamento o la stessa classe di
abilitazione?
R: No, la norma non lo consente neppure per
l'eventuale miglioramento del punteggio. Si precisa, peraltro, che chi
è in possesso di una delle due abilitazioni comprese negli ambiti
disciplinari da 1 a 5 non deve iscriversi al corso per conseguire
l'altra abilitazione, in quanto le abilitazioni sono state dichiarate
corrispondenti con D.M. 354/1998.
-
D: Possono partecipare docenti già
abilitati in altro posto o classe di concorso?
R: Si, a condizione che posseggano tutti i requisiti
previsti dalle norme; ad esempio, per i docenti di cui all'art. 1 del
D.M. 21/05, purché in possesso del titolo di specializzazione e 360
gg. di servizio nel sostegno prestato con il titolo di studio valido
nel tipo di ruolo prescelto.
-
D: Si possono cumulare al fine del
raggiungimento dei 360 gg. I servizi prestati prima e/o dopo il
periodo fissato dalla legge 143/04 e dal D.M. 21/05 (1 settembre 1999
- 6 giugno 2004)?
R: No, sia il numero dei giorni, sia i termini
iniziale e finale per il calcolo, sono fissati in modo perentorio
dalla norma.
-
D: Possono essere utili, per il calcolo dei
360 gg., servizi prestati in attività parascolastiche, di studio,
ricerca, insegnamento universitario, etc.?
R: No, i servizi valutabili sono esclusivamente
quelli riferibili ad insegnamenti curriculari prestati in classi di
concorso delle scuole secondarie di I e II grado o a posti di
insegnamento di scuola dell'infanzia e primaria e per cui sono
costituite ai fini del reclutamento le relative graduatorie ed elenchi
di sostegno.
-
D: Possono chiedere di partecipare ai corsi
di cui all'art. 2 del D.M. 21/05 (insegnanti tecnico pratici) docenti
in possesso del titolo di studio valido, che abbiano prestato servizio
per 360 giorni in altri insegnamenti?
R: No, la partecipazione è riservata agli insegnanti
tecnico pratici che, eventualmente, possono, ai fini del
raggiungimento dei 360 gg. utili, cumulare il servizio prestato come
i.t.p. con quello prestato in altro posto di insegnamento o altra
classe di concorso. Va osservato, peraltro, che ai sensi dell'art. 5
del D.M. 21/05 è consentita la partecipazione ad uno solo dei corsi
speciali previsti dall'art. 2 della Legge 143/04.
-
D: E' possibile la partecipazione ad un
corso speciale indetto con D.M.21/05 e, successivamente, ad un altro
corso da attivare entro il 31 dicembre 2005?
R: No, come sopra precisato con la precedente F.A.Q.,
il D.M. 21/05 lo esclude.
-
D: Sono validi i periodi di congedo
ordinario ai fini del calcolo dei 360 giorni di servizio?
R: Si, nei confronti del personale che ha stipulato
il contratto a tempo determinato di durata annuale.
-
D: Il docente abilitato che ha prestato
servizio per 360 giorni nel sostegno in una classe di concorso della
scuola secondaria di II grado può iscriversi al corso per conseguire
altra abilitazione in una diversa classe di concorso compresa nella
medesima area disciplinare?
R: Si, se è in possesso del titolo di accesso alla
classe per cui chiede di conseguire l'abilitazione, come prevede
l'art. 1, comma 4 del D.M.21/05.
-
D:Ai fini della partecipazione ai corsi
speciali indetti ex lege 143/04, sono validi i servizi prestati con
contratto di prestazione d'opera o di collaborazione coordinata e
continuativa?
R: Si, purché siano relativi ad insegnamenti
curriculari e siano computati per i soli giorni di effettivo servizio.
-
D: Ai fini della partecipazione ai corsi
speciali, di cui all'art.1 del D.M. 21/05, per il conseguimento
dell'abilitazione per una classe di concorso della scuola secondaria
di I grado cosa si intende per "area disciplinare nella quale hanno
ottenuto la nomina su posto di sostegno?
R: Si intendono tutte le classi di concorso della
scuola secondaria di I grado.
-
D: Gli insegnanti tecnico pratici in
possesso della idoneità per una sola classe di concorso compresa negli
ambiti disciplinari dal n.10 al n. 20 possono partecipare per
conseguire la/e restante/i idoneità?
R: Si, come peraltro previsto dal punto 5 del
relativo modello di domanda, fermo restando il possesso della
specifica qualifica.
-
D: Può essere presentata a mano la domanda
di ammissione ai corsi speciali?
R: Si, la domanda può essere presentata a mano al
competente C.S.A. nei termini previsti dal D.M. 21/05, ovvero con
raccomandata. In quest'ultimo caso fa fede il timbro a data
dell'ufficio postale accettante.
Dipartimento per l'Istruzione
Direzione Generale per il Personale della scuola - Uff. III
Dipartimento per l'Università
Direzione Generale per l'Università - Uff. IX
Direzione Generale per l'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica
- Uff. II
Nota 10 febbraio 2005
Prot. n. 243/05D.U
Oggetto: Disposizioni speciali per il
conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento art. 2, comma 3 bis
legge n. 143/2004
Come è noto, la legge n. 143 del 4 giugno 2004,
all'art. 2, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), c-ter), commi 1-bis e
1-ter, prevede la istituzione di corsi speciali, di durata annuale, da
parte delle Università e dell'AFAM, nell'ambito delle proprie strutture
didattiche, riservati ai docenti in possesso di 360 giorni di servizio,
al fine del conseguimento dell'abilitazione, idoneità all'insegnamento o
del diploma di specializzazione per il sostegno.
In conformità di quanto disposto dall'art. 2, comma 3, della suindicata
legge, è stato predisposto l'unito decreto n. 21 del 9 febbraio 2005,
con il quale sono state fornite alle Università ed Accademie indicazioni
e istruzioni per organizzare ed attivare i corsi in oggetto . Con lo
stesso decreto è stato stabilito che i criteri generali di
organizzazione dei corsi di cui trattasi si applicano , in quanto
compatibili, anche ai corsi speciali annuali istituiti dall'AFAM con
D.M. n. 100 dell'8.11.2004. Ciò premesso, si richiama l'attenzione delle
SS.LL. su alcuni punti e profili significativi della delicata materia.
ATTUAZIONE DEI CORSI
Nel rispetto delle prerogative didattiche degli organi accademici dei
singoli Atenei, i criteri di organizzazione e di monitoraggio dei corsi
speciali sono definiti dal Comitato Regionale di coordinamento
universitario integrato dal Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico
Regionale e dai Direttori delle Accademie aventi sede nella Regione.
Apposite intese potranno realizzarsi per l'organizzazione dei corsi
previsti dal D.M. n. 100 dell'8 novembre 2004, tra il Direttore Generale
Regionale e i Direttori dei Conservatori.
Le modalità di attuazione dei corsi, con particolare riferimento alla
loro articolazione e all'assegnazione dei partecipanti, costituiranno
oggetto di apposita informativa alle Organizzazioni sindacali.
I corsi di cui all'art. 2 , comma 1, lettere a,b,c, c-ter, 1-bis avranno
inizio entro il mese di marzo 2005 (anno accademico 2004/2005).
I corsi indicati alle lettere c-bis e 1-ter del suindicato art. 2
saranno attivati entro il 31 dicembre 2005 e comunque appena sarà
completato il monitoraggio degli aventi titolo.
Corre l'obbligo in merito sottolineare che il conseguimento del titolo
(specializzazione o abilitazione) è finalizzato all'inserimento nelle
relative graduatorie permanenti, che, a normativa vigente, vanno
pubblicate entro il 31 maggio.
CONTENUTO, ARTICOLAZIONE DEI CORSI
Gli allegati programmi dei corsi, che sono parte integrante del decreto
sopracitato, prevedono una durata complessiva di 700 ore per la scuola
dell'infanzia e primaria e di 500 ore per le scuole secondarie. Al fine
di assicurare un'adeguata qualità dei corsi, non sono consentite
ulteriori riduzioni, oltre il limite di assenza previsto dall'art. 7,
comma 5 del D.M. n.21 del 9/2/2005,.
L'articolazione dei corsi, la loro durata e le verifiche intermedie e
finali sono disciplinate negli allegati al decreto e si conformano a
quelle degli analoghi corsi attualmente funzionanti nella Facoltà di
Scienze della formazione primaria, nei corsi S.S.I.S. e nei corsi di
specializzazione per il sostegno.
Ai sensi del citato art. 7, comma 5, le competenti commissioni
valuteranno eventuali titoli accademici e attestati di frequenza a corsi
di perfezionamento in possesso dei corsisti e riconosceranno eventuali
crediti, finalizzati all'esonero parziale dalla frequenza di alcune
attività.
I corsi, di norma, si terranno per tre giorni alla settimana ( due in
orario pomeridiano e il sabato per l'intera giornata), fermo restando
diverse modalità di articolazione che si ritenessero più rispondenti
alle diverse realtà territoriali e alle esigenze di frequenza dei
corsisti ( corsi a distanza, partecipazione ad iniziative di tipo
intensivo durante la sospensione delle lezioni nelle istituzioni
scolastiche).
Saranno riaperti i termini, secondo le disposizioni indicate nell'art. 7
comma 5, per la presentazione delle domande per la concessione dei
permessi relativi alla fruizione del diritto allo studio (150 h), da
concedere anche in esubero rispetto all'aliquota relativa al personale
docente, purché entro il limite dell'aliquota complessiva calcolata sui
posti funzionanti.
I COSTI
L'onere a carico del corsista sarà quantificato dalle singole Università
e Accademie presso cui sono attivati i corsi che forniranno anche le
opportune informazioni in merito ai tempi e modalità di pagamento, di
tasse e contributi. Il Ministero valuterà e porrà in essere tutte le
iniziative che possano contribuire alla perequazione e al contenimento
dei costi.
I REQUISITI DI ACCESSO: IL SERVIZIO
Per omogeneità di trattamento tra le categorie di docenti interessati,
il termine finale utile per la maturazione dei requisiti di servizio
viene fissato alla data di entrata in vigore della legge di conversione
(6 giugno 2004).
Possono essere valutati i servizi comunque prestati indifferentemente in
scuole di ordine e gradi diversi.
I REQUISITI DI ACCESSO: ASSENZA DI ABILITAZIONE O IDONEITÀ
Possono conseguire una ulteriore abilitazione o idoneità, fermo restando
il possesso degli specifici requisiti previsti dalla legge n. 143/2004,
i docenti già in possesso di altra abilitazione o idoneità.
Il personale in servizio con incarico a tempo indeterminato è escluso
dalla partecipazione ai citati corsi.
AMMISSIONE AI CORSI DI DOCENTI ABILITATI CON RISERVA AI SENSI
DELL'O.M. 1/2001
In riferimento all'art, 2, comma 7 bis, della legge 143/2004, che
prevede il riconoscimento dell'abilitazione, nei confronti di docenti
che, esclusi a suo tempo per mancanza dei 360 giorni di insegnamento
entro il 27 aprile 2000, abbiano maturato tale requisito entro la data
di entrata in vigore della legge 306/2000, pubblicata sulla G.U il
28/10/2000, si precisa che tale norma si applica esclusivamente a tale
fattispecie, senza ulteriori estensioni ad altre cause di esclusione
(possesso di altre abilitazioni, servizio non valido, mancanza del
titolo di accesso, etc.).
I docenti che non beneficiano di tale sanatoria devono frequentare i
corsi speciali per conseguire l'abilitazione o l'idoneità, se in
possesso di tutti i requisiti previsti dalla legge 143/2004,.
CORSI ABILITANTI PER DOCENTI SPECIALIZZATI NEL SOSTEGNO
I docenti che conseguono l'abilitazione o l'idoneità ai sensi dell'art.
7, comma 9 del D.M. 21/05, ricorrendone le condizioni, debbono stipulare
contratti a tempo determinato e indeterminato, con priorità per posti di
sostegno.
ORGANIZZAZIONE DEI CORSI SUL TERRITORIO - VALUTAZIONE DELLE DOMANDE
DI ISCRIZIONE
I partecipanti ai suindicati corsi speciali indirizzano le domande di
partecipazione ai Centri di Servizi Amministrativi, in considerazione
della concreta possibilità dei Centri di valutare, anche sulla base
degli atti d'ufficio, la validità dei requisiti di accesso ai corsi. In
relazione al numero delle domande si procederà alla ripartizione, su
base territoriale, dei corsisti.
L'attivazione dei corsi sarà possibile a livello provinciale, regionale
e anche a livello interregionale, utilizzando le strutture decentrate
delle università e quelle particolarmente attrezzate di alcune
istituzioni scolastiche.
SCADENZA TERMINI PRESENTAZIONE ISTANZE
Si comunica che l'avviso di emanazione del decreto sarà pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale, IV serie speciale, del 15 febbraio 2005. Dalla
predetta data decorre il termine di 30 giorni per la presentazione delle
domande da parte degli interessati. I modelli di domanda sono allegati
al D.M. 21/05 e sono resi disponibili sul sito internet e sulla rete
intranet del M.I.U.R.
Pertanto, la scadenza del predetto termine è fissata improrogabilmente
al 17 marzo 2005. Per ogni ulteriore informazione le SS.LL. possono
contattare il personale dei seguenti Uffici:
Dipartimento Istruzione - Direzione Generale per il personale della
scuola - Ufficio III; Dir. Dott. Giampaolo PILO, Tel. 06/58495360,
e-mail giampaolo.pilo@istruzione.it,
fax 06/58495358; funzionario responsabile Dott. Bianca Damiani, tel
06/58495356, fax 06/58495358. Dipartimento Univ. Afam, Ric. Scient. E
Tec. -Direzione Generale per l'Università - Uff.IX; Dir. Dott. Teresa
CUOMO, tel. 06/58497080 - 06/58497061, e-mail
teresa.cuomo@miur.it, fax
06/58497242; funzionario responsabile Dott. Guia DEJANA, tel.
06/58497295, e-mail
michela.dejana@miur.it, fax 06/58497242. Direzione per l'Alta
Formazione Artistica , Musicale e Coreutica- Uff. II; Dir. Dott. Angela
RUSSO, tel 06/58497938, e-mail
angela.russo@miur.it, fax 06/58497241; funzionario responsabile
Dott. Paola Castellucci, tel 06/58497794, e-mail
paola.castellucci@miur.it.
Si ringrazia per la collaborazione e si fa riserva di ulteriori
comunicazioni.
IL DIRETTORE GENERALE |
IL DIRETTORE GENERALE |
IL DIRETTORE GENERALE |
Dr. Giuseppe
Cosentino |
Dr. Antonello
Masia |
Dr. G. Bruno
Civello |
Decreto
Ministeriale 9 febbraio 2005, n. 21 |