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Reg. Tribunale Lecce n. 662 del 01.07.1997
Direttore responsabile: Dario Cillo


 

Dipartimento per l'Istruzione
Direzione Generale per il personale della scuola

Nota 9 marzo 2005

Prot. n. 338
D.G. per il personale della scuola
Uff. III

Oggetto: Corsi abilitanti speciali ex lege 143/04 - FAQ

Al fine di fornire alcuni chiarimenti su modalità e termini della presentazione delle domande di partecipazione ai corsi speciali abilitanti di cui al D.M. n. 21/05, nonché su alcune problematiche riguardanti i requisiti di ammissione ai corsi medesimi, si inviano alcune FAQ che rispondono alle richieste più ricorrenti pervenute a questa Direzione.
Quanto sopra, anche in considerazione dell'opportunità di rendere quanto più omogeneo possibile il comportamento dei CSA competenti all'esame delle domande di partecipazione ai corsi di cui trattasi.
Le suddette FAQ verranno pubblicate sul sito INTERNET e sulla rete INTRANET del MIUR.

p. IL DIRETTORE GENERALE
Giuseppe COSENTINO
IL DIRIGENTE
f.to G. Pilo


FAQ

F.A.Q. in materia di corsi abilitanti e specializzanti per il sostegno (D.M. 21/2005)

  1. D: I docenti con i requisiti previsti dall'art. 2, comma 1, lettera c-bis e comma 1-ter della legge n. 143/04 possono fare domanda in base alle disposizioni di cui al D.M. 21 del 9/02/05?
    R: No, Le predette categorie, come esplicitamente prevede l'art. 4 del D.M. 21/05, devono attendere l'emanazione di un successivo D.M. che stabilirà tempi e modalità di partecipazione ai corsi.

     

  2. D: I docenti possono presentare la domanda in una regione diversa da quella in cui prestano servizio?
    R: No, perché incompatibile con il regolare svolgimento del servizio scolastico. Ovviamente, potrà essere accolta la domanda in regione diversa, qualora l'aspirante si trovi in una situazione giuridica che non comporti per l'intero periodo di durata del corso o, per parte prevalente, la prestazione del servizio (ad esempio, astensione obbligatoria o facoltativa, assolvimento degli obblighi di leva).

     

  3. D: Possono presentare domanda i docenti in servizio con contratto a tempo indeterminato nelle scuole paritarie e nelle scuole legalmente riconosciute?
    R: Si, a condizione che i docenti interessati abbiano tutti i requisiti previsti , rispettivamente, dagli artt.1, 2 e 3 del D.M. 21/05 e siano, comunque, privi di abilitazione, idoneità o specializzazione specifica per l'incarico a tempo indeterminato attualmente ricoperto.

     

  4. D: I docenti interessati allo scioglimento della riserva prevista dall'art. 2, comma 7 bis della legge 143/2004 devono presentare un' apposita istanza?
    R: Gli interessati devono attendere la prossima riapertura delle graduatorie permanenti per l'a.s. 2005/06 e dovranno presentare domanda di inserimento a pieno titolo, compilando apposita sezione del modello di iscrizione, dichiarando di essere in possesso dei requisiti di legge per lo scioglimento positivo della riserva.

     

  5. D: Il servizio di 360 gg. di sostegno richiesto per i docenti di cui all'art. 1 del D.M. 21/2005 può essere raggiunto anche cumulando il servizio su posto comune?
    R: No, sono validi solo i servizi prestati su posti di sostegno, anche se in scuole di ordine e grado diverso, purché prestati con il possesso del prescritto titolo di studio.

     

  6. D: Possono partecipare ai corsi da attivare ai sensi dell'art. 3, del D.M. 21/05 i docenti di scuola materna ed elementare in possesso di abilitazione o idoneità conseguita nella sessione riservata di abilitazione?
    R: No, la norma ammette ai corsi esclusivamente i docenti che hanno superato le prove di "pubblici concorsi" che, nel caso specifico della scuola, sono i concorsi per esami e titoli e non le sessioni di esami di abilitazione che, per definizione, sono appunto riservate a docenti in possesso di specifici requisiti di servizio.

     

  7. D: Possono partecipare docenti già abilitati o idonei per lo stesso insegnamento o la stessa classe di abilitazione?
    R: No, la norma non lo consente neppure per l'eventuale miglioramento del punteggio. Si precisa, peraltro, che chi è in possesso di una delle due abilitazioni comprese negli ambiti disciplinari da 1 a 5 non deve iscriversi al corso per conseguire l'altra abilitazione, in quanto le abilitazioni sono state dichiarate corrispondenti con D.M. 354/1998.

     

  8. D: Possono partecipare docenti già abilitati in altro posto o classe di concorso?
    R: Si, a condizione che posseggano tutti i requisiti previsti dalle norme; ad esempio, per i docenti di cui all'art. 1 del D.M. 21/05, purché in possesso del titolo di specializzazione e 360 gg. di servizio nel sostegno prestato con il titolo di studio valido nel tipo di ruolo prescelto.

     

  9. D: Si possono cumulare al fine del raggiungimento dei 360 gg. I servizi prestati prima e/o dopo il periodo fissato dalla legge 143/04 e dal D.M. 21/05 (1 settembre 1999 - 6 giugno 2004)?
    R: No, sia il numero dei giorni, sia i termini iniziale e finale per il calcolo, sono fissati in modo perentorio dalla norma.

     

  10. D: Possono essere utili, per il calcolo dei 360 gg., servizi prestati in attività parascolastiche, di studio, ricerca, insegnamento universitario, etc.?
    R: No, i servizi valutabili sono esclusivamente quelli riferibili ad insegnamenti curriculari prestati in classi di concorso delle scuole secondarie di I e II grado o a posti di insegnamento di scuola dell'infanzia e primaria e per cui sono costituite ai fini del reclutamento le relative graduatorie ed elenchi di sostegno.

     

  11. D: Possono chiedere di partecipare ai corsi di cui all'art. 2 del D.M. 21/05 (insegnanti tecnico pratici) docenti in possesso del titolo di studio valido, che abbiano prestato servizio per 360 giorni in altri insegnamenti?
    R: No, la partecipazione è riservata agli insegnanti tecnico pratici che, eventualmente, possono, ai fini del raggiungimento dei 360 gg. utili, cumulare il servizio prestato come i.t.p. con quello prestato in altro posto di insegnamento o altra classe di concorso. Va osservato, peraltro, che ai sensi dell'art. 5 del D.M. 21/05 è consentita la partecipazione ad uno solo dei corsi speciali previsti dall'art. 2 della Legge 143/04.

     

  12. D: E' possibile la partecipazione ad un corso speciale indetto con D.M.21/05 e, successivamente, ad un altro corso da attivare entro il 31 dicembre 2005?
    R: No, come sopra precisato con la precedente F.A.Q., il D.M. 21/05 lo esclude.

     

  13. D: Sono validi i periodi di congedo ordinario ai fini del calcolo dei 360 giorni di servizio?
    R: Si, nei confronti del personale che ha stipulato il contratto a tempo determinato di durata annuale.

     

  14. D: Il docente abilitato che ha prestato servizio per 360 giorni nel sostegno in una classe di concorso della scuola secondaria di II grado può iscriversi al corso per conseguire altra abilitazione in una diversa classe di concorso compresa nella medesima area disciplinare?
    R: Si, se è in possesso del titolo di accesso alla classe per cui chiede di conseguire l'abilitazione, come prevede l'art. 1, comma 4 del D.M.21/05.

     

  15. D:Ai fini della partecipazione ai corsi speciali indetti ex lege 143/04, sono validi i servizi prestati con contratto di prestazione d'opera o di collaborazione coordinata e continuativa?
    R: Si, purché siano relativi ad insegnamenti curriculari e siano computati per i soli giorni di effettivo servizio.

     

  16. D: Ai fini della partecipazione ai corsi speciali, di cui all'art.1 del D.M. 21/05, per il conseguimento dell'abilitazione per una classe di concorso della scuola secondaria di I grado cosa si intende per "area disciplinare nella quale hanno ottenuto la nomina su posto di sostegno?
    R: Si intendono tutte le classi di concorso della scuola secondaria di I grado.

     

  17. D: Gli insegnanti tecnico pratici in possesso della idoneità per una sola classe di concorso compresa negli ambiti disciplinari dal n.10 al n. 20 possono partecipare per conseguire la/e restante/i idoneità?
    R: Si, come peraltro previsto dal punto 5 del relativo modello di domanda, fermo restando il possesso della specifica qualifica.

     

  18. D: Può essere presentata a mano la domanda di ammissione ai corsi speciali?
    R: Si, la domanda può essere presentata a mano al competente C.S.A. nei termini previsti dal D.M. 21/05, ovvero con raccomandata. In quest'ultimo caso fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.


Dipartimento per l'Istruzione
Direzione Generale per il Personale della scuola - Uff. III


Dipartimento per l'Università
Direzione Generale per l'Università - Uff. IX
Direzione Generale per l'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica - Uff. II


Nota 10 febbraio 2005

Prot. n. 243/05D.U

Oggetto: Disposizioni speciali per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento art. 2, comma 3 bis legge n. 143/2004

Come è noto, la legge n. 143 del 4 giugno 2004, all'art. 2, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), c-ter), commi 1-bis e 1-ter, prevede la istituzione di corsi speciali, di durata annuale, da parte delle Università e dell'AFAM, nell'ambito delle proprie strutture didattiche, riservati ai docenti in possesso di 360 giorni di servizio, al fine del conseguimento dell'abilitazione, idoneità all'insegnamento o del diploma di specializzazione per il sostegno.

In conformità di quanto disposto dall'art. 2, comma 3, della suindicata legge, è stato predisposto l'unito decreto n. 21 del 9 febbraio 2005, con il quale sono state fornite alle Università ed Accademie indicazioni e istruzioni per organizzare ed attivare i corsi in oggetto . Con lo stesso decreto è stato stabilito che i criteri generali di organizzazione dei corsi di cui trattasi si applicano , in quanto compatibili, anche ai corsi speciali annuali istituiti dall'AFAM con D.M. n. 100 dell'8.11.2004. Ciò premesso, si richiama l'attenzione delle SS.LL. su alcuni punti e profili significativi della delicata materia.

ATTUAZIONE DEI CORSI

Nel rispetto delle prerogative didattiche degli organi accademici dei singoli Atenei, i criteri di organizzazione e di monitoraggio dei corsi speciali sono definiti dal Comitato Regionale di coordinamento universitario integrato dal Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale e dai Direttori delle Accademie aventi sede nella Regione. Apposite intese potranno realizzarsi per l'organizzazione dei corsi previsti dal D.M. n. 100 dell'8 novembre 2004, tra il Direttore Generale Regionale e i Direttori dei Conservatori.

Le modalità di attuazione dei corsi, con particolare riferimento alla loro articolazione e all'assegnazione dei partecipanti, costituiranno oggetto di apposita informativa alle Organizzazioni sindacali.
I corsi di cui all'art. 2 , comma 1, lettere a,b,c, c-ter, 1-bis avranno inizio entro il mese di marzo 2005 (anno accademico 2004/2005).

I corsi indicati alle lettere c-bis e 1-ter del suindicato art. 2 saranno attivati entro il 31 dicembre 2005 e comunque appena sarà completato il monitoraggio degli aventi titolo.

Corre l'obbligo in merito sottolineare che il conseguimento del titolo (specializzazione o abilitazione) è finalizzato all'inserimento nelle relative graduatorie permanenti, che, a normativa vigente, vanno pubblicate entro il 31 maggio.

CONTENUTO, ARTICOLAZIONE DEI CORSI

Gli allegati programmi dei corsi, che sono parte integrante del decreto sopracitato, prevedono una durata complessiva di 700 ore per la scuola dell'infanzia e primaria e di 500 ore per le scuole secondarie. Al fine di assicurare un'adeguata qualità dei corsi, non sono consentite ulteriori riduzioni, oltre il limite di assenza previsto dall'art. 7, comma 5 del D.M. n.21 del 9/2/2005,.
L'articolazione dei corsi, la loro durata e le verifiche intermedie e finali sono disciplinate negli allegati al decreto e si conformano a quelle degli analoghi corsi attualmente funzionanti nella Facoltà di Scienze della formazione primaria, nei corsi S.S.I.S. e nei corsi di specializzazione per il sostegno.
Ai sensi del citato art. 7, comma 5, le competenti commissioni valuteranno eventuali titoli accademici e attestati di frequenza a corsi di perfezionamento in possesso dei corsisti e riconosceranno eventuali crediti, finalizzati all'esonero parziale dalla frequenza di alcune attività.
I corsi, di norma, si terranno per tre giorni alla settimana ( due in orario pomeridiano e il sabato per l'intera giornata), fermo restando diverse modalità di articolazione che si ritenessero più rispondenti alle diverse realtà territoriali e alle esigenze di frequenza dei corsisti ( corsi a distanza, partecipazione ad iniziative di tipo intensivo durante la sospensione delle lezioni nelle istituzioni scolastiche).
Saranno riaperti i termini, secondo le disposizioni indicate nell'art. 7 comma 5, per la presentazione delle domande per la concessione dei permessi relativi alla fruizione del diritto allo studio (150 h), da concedere anche in esubero rispetto all'aliquota relativa al personale docente, purché entro il limite dell'aliquota complessiva calcolata sui posti funzionanti.

I COSTI

L'onere a carico del corsista sarà quantificato dalle singole Università e Accademie presso cui sono attivati i corsi che forniranno anche le opportune informazioni in merito ai tempi e modalità di pagamento, di tasse e contributi. Il Ministero valuterà e porrà in essere tutte le iniziative che possano contribuire alla perequazione e al contenimento dei costi.

I REQUISITI DI ACCESSO: IL SERVIZIO

Per omogeneità di trattamento tra le categorie di docenti interessati, il termine finale utile per la maturazione dei requisiti di servizio viene fissato alla data di entrata in vigore della legge di conversione (6 giugno 2004).
Possono essere valutati i servizi comunque prestati indifferentemente in scuole di ordine e gradi diversi.

I REQUISITI DI ACCESSO: ASSENZA DI ABILITAZIONE O IDONEITÀ

Possono conseguire una ulteriore abilitazione o idoneità, fermo restando il possesso degli specifici requisiti previsti dalla legge n. 143/2004, i docenti già in possesso di altra abilitazione o idoneità.
Il personale in servizio con incarico a tempo indeterminato è escluso dalla partecipazione ai citati corsi.

AMMISSIONE AI CORSI DI DOCENTI ABILITATI CON RISERVA AI SENSI DELL'O.M. 1/2001

In riferimento all'art, 2, comma 7 bis, della legge 143/2004, che prevede il riconoscimento dell'abilitazione, nei confronti di docenti che, esclusi a suo tempo per mancanza dei 360 giorni di insegnamento entro il 27 aprile 2000, abbiano maturato tale requisito entro la data di entrata in vigore della legge 306/2000, pubblicata sulla G.U il 28/10/2000, si precisa che tale norma si applica esclusivamente a tale fattispecie, senza ulteriori estensioni ad altre cause di esclusione (possesso di altre abilitazioni, servizio non valido, mancanza del titolo di accesso, etc.).
I docenti che non beneficiano di tale sanatoria devono frequentare i corsi speciali per conseguire l'abilitazione o l'idoneità, se in possesso di tutti i requisiti previsti dalla legge 143/2004,.

CORSI ABILITANTI PER DOCENTI SPECIALIZZATI NEL SOSTEGNO

I docenti che conseguono l'abilitazione o l'idoneità ai sensi dell'art. 7, comma 9 del D.M. 21/05, ricorrendone le condizioni, debbono stipulare contratti a tempo determinato e indeterminato, con priorità per posti di sostegno.

ORGANIZZAZIONE DEI CORSI SUL TERRITORIO - VALUTAZIONE DELLE DOMANDE DI ISCRIZIONE

I partecipanti ai suindicati corsi speciali indirizzano le domande di partecipazione ai Centri di Servizi Amministrativi, in considerazione della concreta possibilità dei Centri di valutare, anche sulla base degli atti d'ufficio, la validità dei requisiti di accesso ai corsi. In relazione al numero delle domande si procederà alla ripartizione, su base territoriale, dei corsisti.
L'attivazione dei corsi sarà possibile a livello provinciale, regionale e anche a livello interregionale, utilizzando le strutture decentrate delle università e quelle particolarmente attrezzate di alcune istituzioni scolastiche.

SCADENZA TERMINI PRESENTAZIONE ISTANZE

Si comunica che l'avviso di emanazione del decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, IV serie speciale, del 15 febbraio 2005. Dalla predetta data decorre il termine di 30 giorni per la presentazione delle domande da parte degli interessati. I modelli di domanda sono allegati al D.M. 21/05 e sono resi disponibili sul sito internet e sulla rete intranet del M.I.U.R.
Pertanto, la scadenza del predetto termine è fissata improrogabilmente al 17 marzo 2005. Per ogni ulteriore informazione le SS.LL. possono contattare il personale dei seguenti Uffici:

Dipartimento Istruzione - Direzione Generale per il personale della scuola - Ufficio III; Dir. Dott. Giampaolo PILO, Tel. 06/58495360, e-mail giampaolo.pilo@istruzione.it, fax 06/58495358; funzionario responsabile Dott. Bianca Damiani, tel 06/58495356, fax 06/58495358. Dipartimento Univ. Afam, Ric. Scient. E Tec. -Direzione Generale per l'Università - Uff.IX; Dir. Dott. Teresa CUOMO, tel. 06/58497080 - 06/58497061, e-mail teresa.cuomo@miur.it, fax 06/58497242; funzionario responsabile Dott. Guia DEJANA, tel. 06/58497295, e-mail michela.dejana@miur.it, fax 06/58497242. Direzione per l'Alta Formazione Artistica , Musicale e Coreutica- Uff. II; Dir. Dott. Angela RUSSO, tel 06/58497938, e-mail angela.russo@miur.it, fax 06/58497241; funzionario responsabile Dott. Paola Castellucci, tel 06/58497794, e-mail paola.castellucci@miur.it.

Si ringrazia per la collaborazione e si fa riserva di ulteriori comunicazioni.

IL DIRETTORE GENERALE IL DIRETTORE GENERALE IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Giuseppe
Cosentino
Dr. Antonello
Masia
Dr. G. Bruno
Civello

Decreto Ministeriale 9 febbraio 2005, n. 21


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