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Reg. Tribunale Lecce n. 662 del 01.07.1997
- ISSN 1973-252X
Direttore responsabile: Dario Cillo


 

Dipartimento per l’istruzione
Direzione Generale per il personale della Scuola - Uff. IV

Nota 10 gennaio 2008

Prot. N. AOODGPER 468

Oggetto: CCNI - 2008/2009 e artt. 33 e 58 CCNL 24.7.2003

Com’è noto l’art. 33 del CCNL 24.7.2003 prevede che il personale docente può accettare, nell’ambito del comparto suola, rapporti di lavoro a tempo determinato in un diverso ordine o grado di istruzione, o per altra classe di concorso, purché di durata non inferiore ad un anno, mantenendo senza assegni, complessivamente per tre anni, la titolarità del proprio posto.
L’art. 58, stesso CCNL, prevede che anche il personale ATA possa accettare, nell’ambito del comparto scuola, contratti a tempo determinato di durata non inferiore ad un anno, mantenendo, senza assegni,complessivamente per tre anni, la titolarità del proprio posto.
Le predette disposizioni sono state integralmente recepite dal CCNL 2006/2009 rispettivamente agli artt. 36 e 59.
Tanto premesso, considerato che ai sensi della vigente normativa il personale innanzi citato perde la titolarità della sede di servizio al compimento del terzo anno nella predetta posizione, si pregano le SS.LL. di procedere ad una puntuale verifica delle posizioni relative alle situazioni in parola, al fine di rendere disponibili, per i movimenti di cui al CCNI 2008/2009 quelle cattedre i cui titolari abbiano fruito dei benefici previsti dalla normativa citata, ed abbiano quindi compiuto, in detta posizione, i tre anni di servizio.
Si prega di tener presente che gli interessati dovranno essere invitati a presentare domanda di trasferimento ai sensi dell’art. 2, comma 2, del succitato CCNI relativo alle operazioni di mobilità del personale docente, educativo ed ATA.
Nel caso in cui non venga presentata la prescritta domanda gli stessi saranno trasferiti d’ufficio.

p. IL DIRETTORE GENERALE
IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO I
G. Pilo


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