Dipartimento per l’istruzione
Direzione Generale per il personale della Scuola - Uff. IV
Nota 10 gennaio 2008 Prot. N. AOODGPER
468 Oggetto: CCNI - 2008/2009 e artt. 33 e 58 CCNL
24.7.2003 Com’è noto l’art. 33 del CCNL 24.7.2003 prevede che
il personale docente può accettare, nell’ambito del comparto suola,
rapporti di lavoro a tempo determinato in un diverso ordine o grado di
istruzione, o per altra classe di concorso, purché di durata non
inferiore ad un anno, mantenendo senza assegni, complessivamente per tre
anni, la titolarità del proprio posto.
L’art. 58, stesso CCNL, prevede che anche il personale ATA possa
accettare, nell’ambito del comparto scuola, contratti a tempo
determinato di durata non inferiore ad un anno, mantenendo, senza
assegni,complessivamente per tre anni, la titolarità del proprio posto.
Le predette disposizioni sono state integralmente recepite dal CCNL
2006/2009 rispettivamente agli artt. 36 e 59.
Tanto premesso, considerato che ai sensi della vigente normativa il
personale innanzi citato perde la titolarità della sede di servizio al
compimento del terzo anno nella predetta posizione, si pregano le SS.LL.
di procedere ad una puntuale verifica delle posizioni relative alle
situazioni in parola, al fine di rendere disponibili, per i movimenti di
cui al CCNI 2008/2009 quelle cattedre i cui titolari abbiano fruito dei
benefici previsti dalla normativa citata, ed abbiano quindi compiuto, in
detta posizione, i tre anni di servizio.
Si prega di tener presente che gli interessati dovranno essere invitati
a presentare domanda di trasferimento ai sensi dell’art. 2, comma 2, del
succitato CCNI relativo alle operazioni di mobilità del personale
docente, educativo ed ATA.
Nel caso in cui non venga presentata la prescritta domanda gli stessi
saranno trasferiti d’ufficio.
p. IL DIRETTORE GENERALE
IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO I
G. Pilo
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