Dipartimento per l’Istruzione
Direzione generale per gli Ordinamenti Scolastici
Nota 31 maggio 2007
Prot.5695
Oggetto: Circolare n. 28 del 15 marzo 2007 su esame di
Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione e sulla certificazione
delle competenze - ulteriori precisazioni
Al fine di chiarire taluni aspetti emersi in attuazione della
circolare n. 28 del 15 marzo 2007 sull'esame di Stato conclusivo del
primo ciclo di istruzione e sulla certificazione sperimentale delle
competenze, questa Direzione Generale è intervenuta con successive note
del 10 maggio 2007 (prot. n. 4600) e del 18 maggio 2007 (prot. n. 5116)
con le quali sono stati forniti altri elementi informativi sia sullo
svolgimento delle prove di esame sia sulla certificazione sperimentale
delle competenze.
A seguito di nuove istanze sopravvenute e al fine di contribuire ad un
sereno e regolare svolgimento delle prove di esame e alla messa in atto
di misure condivise e qualificate per la sperimentazione della
certificazione delle competenze, si forniscono ulteriori elementi di
approfondimento e chiarimento.
Composizione delle sottocommissioni d'esame: si conferma che l'eventuale
svolgimento nel corso dell'anno di attività aggiuntive o integrative
svolte da personale esterno alla classe non legittima la modifica della
naturale composizione delle sottocommissioni d'esame, costituita
esclusivamente dai docenti della classe, come esplicitamente previsto
dall'articolo 185, comma 3, del Testo Unico.
Alunni stranieri: fermo restando l'obbligo per tutti gli alunni di
essere sottoposti alle prove di esame anche per la seconda lingua
comunitaria nelle forme deliberate dal collegio dei docenti, si conferma
l'opportunità che le sottocommissioni esaminatrici adottino particolari
misure di valutazione, soprattutto in sede di colloquio
pluridisciplinare, nei confronti di quegli alunni con cittadinanza non
italiana di recente scolarizzazione che non hanno potuto conseguire le
competenze linguistiche attese. In tali circostanze è opportuno
procedere prioritariamente all'accertamento del livello complessivo di
maturazione posseduto prima ancora di valutare i livelli di padronanza
strumentale conseguiti.
Si conferma, altresì, con riferimento al decreto legislativo 19 febbraio
2004, n. 59, articolo 9, che solamente le lingue dell'Unione europea
possono essere comprese nelle ordinarie attività di insegnamento e,
conseguentemente, nelle prove di esame, fatti salvi progetti
sperimentali diversamente strutturati e debitamente autorizzati.
Alunni disabili: l'abrogazione del comma 5 dell'articolo 177 del Testo
Unico ha comportato l'ammissione automatica di tutti gli alunni
all'esame di Stato, fatta salva l'eventualità di mancato conseguimento
del limite minimo annuo di presenza alle lezioni, determinando in tal
modo particolari situazioni nei confronti degli alunni gravemente
disabili per i quali l'intendimento della scuola, d'intesa con le
famiglie, sarebbe stato, altrimenti, quello di definire in sede di
scrutinio la non ammissione all'esame.
L'ammissione d'ufficio all'esame preclude tale possibilità, lasciando
aperte diverse possibili opzioni in merito.
Nel caso in cui l'alunno disabile non si presenti all'esame senza
giustificare le ragioni di tale assenza, non è necessario procedere alle
prove suppletive a cui, come esplicitamente previsto dall'articolo 184,
comma 2, del Testo Unico, accedono "i candidati assenti per gravi e
comprovati motivi".
Certificazione delle competenze: è stato sollevato da alcuni istituti la
possibile configurazione di violazione della privacy nella
predisposizione del certificato sperimentale delle competenze, in
considerazione del fatto che tale documento, consegnato alle famiglie
dopo l'esito positivo dell'esame, vale anche come certificato
sostitutivo del diploma di licenza, ai fini della conferma di iscrizione
alla prima classe dell'istituto di istruzione secondaria superiore. Il
problema è indubbiamente delicato e merita particolare attenzione.
In considerazione del fatto che la possibile violazione si può avere, di
norma, nel trattamento di dati sensibili e giudiziari, secondo quanto
previsto dal Codice in materia di trattamento dei dati personale, di cui
al decreto legislativo 30 giugno 2003,n .196. Tuttavia si fa presente
che nel Regolamento approvato con Decreto ministeriale 7 dicembre 2006,
n. 305 per tutte le istituzioni scolastiche statali, è esplicitamente
previsto nella Scheda n. 5 che "I dati sensibili possono essere trattati
per le attività di valutazione periodica e finale, per le attività di
orientamento e per la compilazione della certificazione delle
competenze."
Nel confermare, infine, che la certificazione è dovuta, ancorché in
forma flessibile e autonomamente integrata sulla base delle scelte
operate dai collegi dei docenti, si rimette a ciascuna istituzione
scolastica anche la determinazione nell'uso dell'indicatore del livello
o del grado di competenza conseguito dall'alunno.
IL DIRETTORE GENERALE
Mario G. Dutto
Dipartimento per l'Istruzione
Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici
Nota 18 maggio 2007
Prot. 5116
Oggetto: Insegnamento dello strumento musicale -
certificazione delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione
La circolare n. 28 del 15 marzo 2007, nel fornire indicazioni per lo
svolgimento dell'esame di Stato al termine del primo ciclo di istruzione
e per la sperimentazione della certificazione delle competenze, ha
allegato un esempio di modello di massima per tale certificazione,
aperto alle integrazioni e agli adattamenti da parte delle istituzioni
scolastiche.
Ferma restando la più ampia flessibilità di strutturazione e
configurazione di tale modello, la cui predisposizione e compilazione è
comunque obbligatoria, si precisa che, in sede di adattamento, le scuole
nelle quali si svolge attività di insegnamento di strumento musicale
vorranno integrare il modello per l'eventuale sezione dedicata alle
competenze disciplinari, riservando un apposito spazio a tale specifico
insegnamento.
Dopo il passaggio a ordinamento dei corsi sperimentali a indirizzo
musicale, per effetto della legge 3 maggio 1999, n. 124, l'insegnamento
dello strumento musicale costituisce infatti integrazione
interdisciplinare ed arricchimento dell'insegnamento obbligatorio
dell'educazione musicale, meritevole di un adeguato specifico spazio tra
le competenze rilevate e certificate nei confronti degli alunni che se
ne avvalgono.
Si riconferma, come precisato nella nota prot. 4600 del 10 maggio
scorso, che la certificazione delle competenze deve essere consegnata
agli alunni subito dopo la conclusione dell'esame, mentre il diploma di
licenza verrà consegnato loro non appena il Poligrafico dello Stato, che
ne cura la stampa su incarico del Ministero dell'Economia, avrà
provveduto alla relativa consegna agli Uffici scolastici provinciali.
Per ogni altro adempimento non richiamato dalla circolare n. 28/2007 si
fa rinvio all'Ordinanza ministeriale 21 maggio 2001, n. 90 che in modo
puntuale individua anche le competenze rimesse alla Commissione
istituita presso ogni scuola e alle relative sottocommissioni che
operano per le singole classi terze ad esame.
Il Direttore Generale
Mario G. Dutto
Dipartimento per l'Istruzione
Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici
Nota 17 maggio 2007
Prot. 5074
Oggetto: Misure di accompagnamento previste dalla
Circolare ministeriale n. 28/2007 per la certificazione delle competenze
a conclusione del primo ciclo di istruzione nelle scuole statali e
paritarie
Con la circolare n. 28 del 15 marzo 2007, relativa all'esame di Stato
conclusivo del primo ciclo di istruzione nelle scuole statali e
paritarie per l'anno scolastico 2006-2007, sono state fornite
indicazioni per la predisposizione della certificazione sperimentale
delle competenze, al termine del primo ciclo di istruzione, annunciando
nel contempo misure di accompagnamento per favorire il processo di
elaborazione e sperimentazione da parte delle istituzioni scolastiche.
Le misure di accompagnamento sono state così individuate:
- Predisposizione da parte del Ministero di specifico dossier
(legislazione sulle competenze; livelli di competenze disciplinari
nel quadro comunitario e internazionale; bibliografia;
documentazione relativa a convegni e seminari sulle competenze,
ecc.).
- Costituzione di un gruppo tecnico nazionale con compiti di
analisi e valutazione delle proposte innovative, in funzione della
predisposizione del modello definitivo di certificazione.
- Costituzione di gruppi regionali di raccordo delle esperienze e
di consulenza e assistenza per l'attività di ricerca e innovazione
delle scuole.
- Raccolta di pratiche esemplari.
Dall'11 aprile scorso il dossier sulle competenze è in linea sul sito
del ministero e viene aggiornato a seguito della eventuale emanazione di
nuova documentazione.
Con la presente nota si intende ulteriormente delineare il quadro degli
interventi nella previsione di assetti più definiti per la
determinazione delle competenze e per la loro certificazione.
Per l'anno scolastico 2006-2007 è prevista una prima fase di
certificazione delle competenze per tutti gli studenti che concludono il
primo ciclo di istruzione, a seguito della quale viene previsto un piano
di accompagnamento le cui line operative sono di seguito indicate.
Il contesto di riferimento
Lo sviluppo della coesione sociale e della crescita economica fa
emergere, in tutti i Paesi dell'Unione, la necessità di adeguare ed
innovare i sistemi di istruzione e formazione nazionali per sostenere
"l'economia basata sulla conoscenza più competitiva e dinamica del
mondo" (Consiglio Europeo di Lisbona, 2000).
Il Programma di lavoro elaborato dal Consiglio Europeo di Barcellona
(15-16 marzo 2002) per migliorare la qualità e l'efficacia dei sistemi
di istruzione e formazione indica tra gli obiettivi da perseguire lo
sviluppo delle competenze per la società della conoscenza. Espandere e
migliorare il capitale umano significa, oggi, ottenere risultati
positivi sia rispetto al patrimonio tradizionale sia rispetto alle nuove
competenze attese.
Nel sistema di istruzione del nostro Paese il processo di innovazione
avviato dal DPR 275/1999 - Regolamento recante norme in materia di
autonomia delle istituzioni scolastiche - finalizza l'autonomia al
conseguimento del successo formativo degli studenti ed affida al MPI il
compito di definire "obiettivi specifici di apprendimento relativi alle
competenze degli alunni" per i diversi tipi e indirizzi di studio. La
Legge 53/2003, e per il primo ciclo il D.lvo 19 febbraio 2004, n. 59,
riconosce ai docenti titolari delle attività didattiche la
responsabilità della "valutazione, periodica e annuale, degli
apprendimenti e del comportamento degli studenti del sistema educativo
di istruzione e di formazione, e la certificazione delle competenze da
essi acquisite."
La risposta alle previsioni normative va oggi costruita ed offerta nel
quadro di un raccordo tra i livelli nazionale, europeo ed
internazionale. Sotto questo profilo occorre tenere presenti gli
strumenti già elaborati a livello europeo:
a. le Raccomandazioni del Parlamento europeo e del Consiglio
relative a competenze chiave per l'apprendimento permanente
(2006/962/CE)
b. la Carta europea per la qualità della mobilità (2006/961/CE)
c. la proposta di Quadro europeo delle Qualifiche e dei Titoli per
l'apprendimento permanente COM (2006) XXX
d. la decisione del Palamento europeo e del Consiglio relativa al
quadro comunitario delle qualifiche e delle competenze (Europass)
Riferimenti parimenti indicativi sono il Quadro Comune europeo per le
lingue e le "scale di competenza" nell'ambito dell'indagine
internazionale OCSE-PISA.
La proposta operativa
Per accompagnare e supportare la fase di avvio della certificazione
delle competenze prevista per il corrente anno scolastico occorre:
1. stimolare la riflessione dei docenti coinvolti negli esami
conclusivi del primo ciclo alla documentazione e alla riflessione
sull'argomento delle competenze;
2. dare riconoscimento e visibilità alle esperienze ed alle
elaborazioni condotte, in rete o singolarmente, di definizione e
certificazione delle competenze;
3. raccogliere, analizzare, selezionare e disseminare le migliori
pratiche;
4. assumere elementi per assolvere agli adempimenti previsti
dall'art. 10 del DPR 275/1999.
La proposta di lavoro per gli Uffici scolastici provinciali che qui
viene presentata presuppone che presso le istituzioni scolastiche
autonome sia stata attivata una riflessione e si siano sviluppate
esperienze in raccordo con gli impegni, per la prima volta previsti, di
certificazione delle competenze a conclusione del primo ciclo di
istruzione.
Il percorso di lavoro
Lo sviluppo del programma, concertato anche con l'Agenzia nazionale,
prevede, per il periodo Maggio-Settembre 2007:
a. Interventi di informazione e di sensibilizzazione a livello
regionale con il coinvolgimento delle strutture locali dell'Agenzia
nazionale per l'autonomia scolastica ed, eventualmente, di strutture
accademiche di ricerca;
b. individuazione e raccolta di documentazione significativa sulle
esperienze di rilievo sviluppate dalle scuole nella regione;
c. analisi e selezione delle esperienze e dei modelli eventualmente
elaborati, con contatti diretti con gruppi di docenti e dirigenti
scolastici;
d. redazione di una relazione dedicata su questa prima fase di
certificazione delle competenze, a livello di ogni singola regione
ed a livello nazionale;
e. disseminazione della raccolta ragionata delle migliori pratiche,
a livello regionale ed a livello nazionale;
f. elaborazione di indicazioni di sviluppo in vista della redazione
di linee guida per l'anno scolastico 2007-08;
g. messa a punto di proposte di sostegno dell'innovazione in tema di
certificazione delle competenze (interventi di formazione degli
insegnanti, approfondimenti tematici, modelli operativi….).
Modalità organizzative e finanziamenti
Per le azioni a., b., c., d. ed e. gli Uffici scolastici regionali
potranno avvalersi delle collaborazioni del servizio ispettivo e delle
strutture periferiche dell'Agenzia nazionale, anche mediante la
costituzione di specifici gruppi di coordinamento regionali.
La redazione di un rapporto nazionale, sulla base della documentazione
raccolta a livello regionale e la messa a punto delle azioni f. e g.
verranno curate dalla scrivente Direzione generale.
Per la disseminazione a livello nazionale, il dossier già attualmente
attivo sul sito del Ministero, dedicato all'intera operazione di
certificazione delle competenze a conclusione del primo ciclo, ospiterà
una selezione ragionata delle migliori esperienze.
Al fine di rendere coerenti le diverse operazioni previste,
rappresentanti delle Direzioni regionali ed esperti coinvolti
costituiranno il gruppo nazionale di pilotaggio responsabile dell'intero
programma di lavoro.
L'intero programma di lavoro dispone di un finanziamento complessivo,
per il periodo maggio-settembre, di 100 mila euro che sarà messo a
disposizione degli Uffici scolastici regionali che intendono aderire
alla proposta; tale disponibilità, che sarà ripartita in rapporto ai
report presentati, potrà essere integrata con risorse comunque
disponibili a livello regionale, provinciale o di singola scuola.
Sulla base dei risultati ottenuti in questa prima fase e tenendo conto
degli obiettivi di medio e lungo termine, verrà definito un programma di
lavoro per l'anno scolastico 2007-08 che dovrà tener conto delle
conclusioni a cui sarà pervenuto il processo in corso di revisione delle
Indicazioni nazionali per il primo ciclo nonché delle disposizioni e
delle scelte che verranno compiute in relazione all'innalzamento
dell'obbligo di istruzione fino a 16 anni.
In considerazione del piano sopra delineato le SS.LL. che intendono
aderire alla proposta, sono invitate alla costituzione di apposito
gruppo di lavoro e a darne tempestiva comunicazione allo scrivente.
Si confida nella consueta collaborazione.
Il Direttore Generale
Mario G. Dutto
Dipartimento per l’Istruzione
Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici
Nota 10 maggio 2007 Prot. 4600
Oggetto: Circolare n. 28 del 15 marzo 2007 sull’esame di
Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione nelle scuole statali e
paritarie per l’anno scolastico 2006-2007 – precisazioni A
riscontro di quesiti pervenuti, in ordine allo svolgimento delle prove
di esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, si
forniscono precisazioni relativamente a diverse problematiche emerse.
La circolare n. 28 del 15 marzo 2007 prevede, per l’esame della seconda
lingua comunitaria, una fase transitoria in previsione dell’obiettivo di
assicurare pari dignità a tale insegnamento (oggetto per la prima volta
di esame) rispetto alla prima lingua comunitaria insegnata.
In considerazione delle differenziate situazioni riscontrabili sul
territorio, la circolare, nel confermare l’obiettivo di assicurare piena
dignità a tale disciplina di studio introdotta in forma generalizzata
per la scuola secondaria di I grado nell’ultimo triennio, rimette ad
ogni singola istituzione scolastica, mediante apposita delibera del
collegio dei docenti, la decisione in merito all’eventuale svolgimento
di specifica prova scritta, prevedendo tre possibili soluzioni: in via
ordinaria prova scritta della prima lingua comunitaria insegnata e
valutazione della seconda lingua all’interno del colloquio
interdisciplinare; in via sperimentale prova scritta unica per entrambe
le lingua comunitarie insegnate; infine, svolgimento di due prove
scritte distinte delle due lingue comunitarie insegnate, in presenza di
consolidate esperienze di bilinguismo.
A chiarimento di quanto riportato dalla circolare n. 28/2007, si precisa
che il collegio dei docenti, anche sulla base delle relazioni dei
docenti di lingue comunitarie e su parere dei singoli consigli di classe
del terzo anno di corso, può motivatamente deliberare lo svolgimento
sperimentale di prove scritte separate per le due lingue comunitarie,
anche in assenza di esperienze consolidate di bilinguismo.
È appena il caso di osservare che, stante la flessibilità di
sperimentazione della seconda lingua comunitaria, possono convivere
all’interno della medesima istituzione scolastica soluzioni diverse
circa lo svolgimento delle relative prove scritte.
Da parte di talune scuole è stato rilevato che la circolare, non facendo
cenno alcuno all’informatica, sembra sottintendere che tale disciplina
non debba essere oggetto di valutazione all’esame.
Si ricorda che il colloquio pluridisciplinare attiene agli
approfondimenti delle singole discipline di studio, considerate secondo
gli aggiornamenti curricolari e normativi intervenuti che, come è noto,
comprendono anche riferimenti all’informatica. Si ritiene opportuno
precisare, pertanto, che le sottocommissioni d’esame potranno
comprendere, all’interno del colloquio pluridisciplinare, anche
eventuali riferimenti all’informatica.
È opportuno, comunque, che in sede di riunione preliminare tale
decisione sia assunta collegialmente dalle commissioni di esame sulla
base anche della presentazione delle attività e delle esperienze del
triennio.
Per quanto riguarda gli studenti con disturbi di apprendimento (dislessia,
disgrazia, discalculia), nel richiamare le disposizioni contenute nella
circolare n. 28/2007, si conferma che non vi può essere nei loro
confronti dispensa dalle prove scritte ma che, più opportunamente, viene
consentito loro un tempo più disteso per lo svolgimento delle prove,
prevedendo altresì che la valutazione delle stesse avvenga tenendo conto
prevalentemente del contenuto più che della forma.
In definitiva si suggerisce alle sottocommissioni di esame di adottare
nella svolgimento delle prove scritte e orali le misure compensative e
dispensative impiegate in corso d’anno nel limite della compatibilità
consentite alla particolare circostanza delle finalità dell’esame.
Le attività e gli insegnamenti facoltativi e opzionali svolti dagli
alunni nell’ultimo anno possono costituire oggetto di esame all’interno
del colloquio pluridisciplinare, affidato esclusivamente ai docenti di
classe membri della commissione esaminatrice, in quanto gli stessi, in
sede di valutazione periodica o finale sono, parimenti, i soggetti
titolari della valutazione degli apprendimenti.
Si richiama inoltre l’attenzione sulla particolare situazione dei
candidati esterni, cosiddetti privatisti, che presentano richiesta di
accesso all’esame. In particolare è meritevole di puntualizzazione la
situazione degli studenti provenienti da scuola privata non paritaria
che chiedono di sostenere l’esame presso una scuola statale o paritaria,
e che, come è noto, possono presentare domanda per sostenere l'esame
presso un’unica sede scolastica vicina.
Il dirigente scolastico della scuola presso cui i candidati esterni
intendono sostenere le prove d’esame fornisce, pertanto, disposizioni e
indicazioni operative direttamente alla scuola privata frequentata dai
candidati privatisti, e provvede altresì alla richiesta di ogni
documentazione utile alla predisposizione ed effettuazione degli esami,
compresa l’attestazione dell’avvenuta frequenza, da parte di ciascun
candidato, del monte ore annuo richiesto per la validazione dell’anno
scolastico (cfr. art. 11, comma 1, decreto legislativo n. 59/2004).
In mancanza di tale documentazione, il dirigente scolastico, d’intesa
con il rappresentante della scuola privata, può predisporre, mediante
l’intervento di insegnanti della propria istituzione, preliminari
accertamenti delle competenze possedute dagli alunni candidati
all’esame, sotto forma di colloquio con i singoli alunni da effettuarsi
alla presenza dei loro docenti di classe. Inoltre, per quegli alunni
che, avendo compiuto buona parte del percorso scolastico all’interno
della scuola privata, non sono in possesso di formale titolo di
ammissione al primo anno della scuola secondaria di I grado, rilasciato
da scuola statale o paritaria, il preliminare accertamento ha valore di
formale verifica dell’idoneità per accedere all’esame di Stato per
effetto del dispositivo di cui all’articolo 11, comma 6 del decreto
legislativo 19 febbraio 2004, n. 59.
Per quanto riguarda la certificazione delle competenze, nel confermare
il carattere sperimentale e transitorio del modello suggerito, per il
quale si invitano tutte le scuole a svolgere opportuna riflessione per
eventuali integrazioni, si segnala che questa Direzione generale, come
già annunciato nella circolare n. 28 del 15 marzo scorso, ha provveduto
da tempo alla messa in linea sul sito del ministero di un primo
contributo di sostegno allo studio e alla ricerca in materia.
Relativamente alla predisposizione, sottoscrizione e consegna della
certificazione, si precisa quanto segue:
- la fase istruttoria di predisposizione della certificazione è affidata
a ciascun consiglio di classe che provvede ad approntare in via
informale ogni elemento utile alla compilazione del modello;
- in sede di esame, tenuto conto degli ulteriori elementi valutativi
raccolti, la commissione provvede alla compilazione del modello di
certificazione, apponendovi anche il giudizio sintetico finale e
rimettendo la sottoscrizione della certificazione al presidente della
commissione;
- successivamente, dopo la conclusione delle operazioni di esame, il
dirigente scolastico appone a sua volta la firma di sottoscrizione del
modello di certificazione, a convalida della rilevazione e valutazione
delle competenze riferite al percorso scolastico;
- la certificazione delle competenze, in quanto comprensiva degli esiti
dell’esame di Stato e degli elementi di valutazione riferiti al percorso
scolastico dell’alunno, integra e sostituisce la certificazione che in
via ordinaria le istituzioni scolastiche rilasciano agli alunni
licenziati, subito dopo la conclusione positiva dell’esame. Va pertanto
consegnata ad esami conclusi per essere presentata alla scuola del
successivo ordine a cui l’alunno si è iscritto;
- per i candidati esterni, non potendo disporre di pregressi elementi di
conoscenza circa le competenze acquisite, si utilizzerà transitoriamente
la certificazione precedentemente in uso, in attesa di regolamentare
l’intera materia.
Il Direttore Generale
Mario G. Dutto
CM 28/07 (Esami: Primo
Ciclo) |