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Reg. Tribunale Lecce n. 662 del 01.07.1997
- ISSN 1973-252X
Direttore responsabile: Dario Cillo


 

Direzione Generale per il personale scolastico - Uff. I

Nota 11 febbraio 2008

Prot. n. AOODGPER. 2265

Oggetto: Articolo 2 comma 4 D.L. 147/2007 convertito nella legge 25 ottobre 2007 n. 176 - Comunicazione obbligatoria da parte di istituzioni scolastiche

Si comunica che con lettera circolare del 17/01/2008 prot. 28 che ad ogni buon fine si allega, il Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale, anche in risposta ai solleciti avanzati da questo Ministero, ha diramato alcuni chiarimenti ai propri uffici periferici in merito alla corretta applicazione della normativa citata in oggetto.

In particolare nella circolare si chiarisce in modo inequivocabile che, a seguito dell’entrata in vigore della norma, non solo debbano essere annullate le sanzioni già irrogate, ma risultano non più sanzionabili anche quelle ipotesi non ancora accertate ma comunque legate a condotte poste in essere prima dell’entrata in vigore del D.L. 147/07 in relazione ad adempimenti preventivi oggi non più richiesti.

Resta ferma, ovviamente, dopo l’entrata in vigore della norma, la disposizione che impone l’adempimento dell’obbligo di denuncia entro il termine perentorio di 10 giorni.

Si prega di dare massima diffusione alle istituzioni scolastiche, con preghiera di fornire ogni opportuno supporto ai dirigenti scolastici in caso di interpretazione difforme da quella diramata dal competente Ministero del Lavoro.

Si ringrazia per la collaborazione.

per IL DIRETTORE GENERALE
GIAMPAOLO PILO


Lettera Circolare Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale 17 gennaio 2008, prot. n. 28
Articolo 2 comma 4 D.L. 147/2007 convertito nella legge 25 ottobre 2007 n. 176


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