Dipartimento per l’Istruzione
Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici
Nota 11 giugno 2007 Prot.6015
Oggetto: Esame di Stato 2006-2007. Assenza temporanea dei
componenti delle commissioni giudicatrici Pervengono quesiti
intesi a conoscere se, entro la fattispecie dell’art. 11, comma 5,
dell’Ordinanza ministeriale n. 26 del 15 marzo 2007, concernente
l’assenza di componenti delle commissioni di esame, l’assenza
temporanea, per la sua breve durata, non solo non provochi interruzione
nello svolgimento delle operazioni d’esame, ma non comporti neppure la
sostituzione del presidente o del commissario assente.
Al riguardo, si ribadisce preliminarmente l’avviso, a suo tempo espresso
nella Circolare ministeriale 18 giugno 1999, n. 157, che per assenza
temporanea debba intendersi un’assenza la cui durata non sia superiore
ad un giorno.
Ciò premesso, si ritiene di precisare che, in caso in assenza temporanea
di uno dei commissari, si rende possibile il proseguimento delle
operazioni d’esame relative alla correzione delle prove scritte
sempreché sia assicurata la presenza in commissione del presidente o del
suo sostituto e di almeno due commissari per ciascuna area disciplinare.
Si rammenta che, ai sensi dell’art. 15, comma 6, della predetta
Ordinanza ministeriale n. 26/2007, le Commissioni d’esame possono
procedere alla correzione della prima e della seconda prova scritta
anche operando per aree disciplinari, definite dal Ministro della P.I.
con il D.M. 18 settembre 1998, n. 358, ferma restando la responsabilità
collegiale dell’intera commissione. È appena il caso di far notare che,
in caso di assenza temporanea di uno dei commissari, non possono avere
luogo le operazioni che richiedono la presenza dell’intera commissione
(formulazione dei criteri di correzione e di valutazione delle prove
scritte e del colloquio, correzione della terza prova scritta e
attribuzione del relativo punteggio, attribuzione del punteggio alla
prima e alla seconda prova scritta, ecc.).
Per quanto riguarda l’ipotesi di assenza temporanea dei commissari
durante l’espletamento dei colloqui, si osserva che, ai sensi dell’art.
16, comma 1, della citata Ordinanza ministeriale n. 26/2007, «il
colloquio deve svolgersi in un'unica soluzione temporale, alla presenza
dell’intera commissione». Si aggiunga che, ai sensi dell’art. 16, comma
8, della suddetta Ordinanza ministeriale n. 26/2007, «la commissione
procede all’attribuzione del punteggio del colloquio sostenuto da
ciascun candidato nello stesso giorno nel quale il colloquio viene
espletato». Ne consegue che, in caso di assenza temporanea di un
commissario, devono essere interrotte tutte le operazioni d’esame
relative al colloquio.
Qualora si assenti il presidente, sempre per un tempo non superiore a un
giorno, possono effettuarsi le operazioni che non richiedono la presenza
dell’intera commissione. Ovviamente, in luogo del presidente, deve
essere presente in commissione il suo sostituto.
Con l’occasione, si sottolinea che l’ipotesi di assenza temporanea, così
come sopra definita, deve riferirsi a casi di legittimo impedimento
debitamente documentati e rigorosamente accertati e configura, comunque,
una circostanza del tutto eccezionale riferibile a non più di un
componente della commissione. Va escluso, pertanto, che i componenti
possano assentarsi in maniera ripetuta e magari a turno.
IL DIRETTORE GENERALE
Mario G. Dutto
|