Dipartimento per l’Istruzione
Direzione Generale per il personale scolastico
Uff.III
Nota 2 aprile 2008
Prot. n. AOODGPER 5607
Oggetto: Disposizioni per la liquidazione delle
competenze al personale assunto con contratto a tempo determinato nell'a.s.
2007/2008 – supplenze per maternità e indennità di maternità fuori
nomina
Ad integrazione della Nota Prot. n. AOODGPER 24056 del 19 dicembre
2007, inerente il pagamento delle retribuzioni per le supplenze per
maternità , a carico del MEF, si precisa quanto segue.
1. La funzione SIDI “Acquisire servizi”, che viene utilizzata con
il codice “N14 -contratto ex art. 40” anche per la gestione dei
contratti per supplenze per maternità e indennità di maternità fuori
nomina, non consente l’inserimento di servizi già conclusi, in
presenza di un contratto che inizia in data successiva; pertanto, se
la scuola ha l’esigenza di comunicare una supplenza per maternità o
un’indennità di maternità per un periodo già concluso, dovrà
trasmettere la documentazione cartacea alla DPSV (contratto,
comunicazione di indennità, tutti i prestati servizio per periodi
successivi) motivando, sotto la propria responsabilità, che non può
avvalersi della trattazione automatizzata, facendo riferimento
esplicito alla presente nota.
2. Nei casi di intervento manuale da parte delle DPSV, il Sistema
Informativo del Tesoro (SPT) esclude dalla trattazione automatizzata
anche tutti gli altri contratti di supplenza stipulati dallo stesso
dipendente nel corrente anno scolastico. Pertanto la segreteria
scolastica dopo aver segnalato un ulteriore contratto nel sistema
SIDI deve verificare, mediante la funzione SIDI "Interrogare stato
di avanzamento flussi MEF-SPT" se, tale contratto è stato oggetto di
scarto da parte di SPT; nel qual caso, trasmetterà alla DPSV
competente il contratto cartaceo.
3. Analogamente, per tutti i contratti liquidati mese per mese su
prestazione di servizio, art. 40, supplenza per maternità, indennità
di maternità, le segreterie scolastiche sono tenute a verificare se,
per il dipendente, la partita è esclusa dalla trattazione automatica
o scartata da SPT: nell’evenienza, dovrà produrre il certificato di
prestato servizio e trasmetterlo alla DPSV per le vie ordinarie.
Quanto riportato concerne i contratti di supplenza per maternità e le
indennità di maternità fuori nomina, fino al termine del corrente anno
scolastico. A partire dal mese di settembre 2008 sarà disponibile una
apposita funzione del SIDI per la predisposizione dei contratti e delle
comunicazioni di indennità di cui trattasi, che consentirà di
trasmettere attraverso il flusso informatico anche le casistiche
attualmente escluse.
IL DIRETTORE GENERALE
f.to LUCIANO CHIAPPETTA
Direzione Generale Sistemi Informativi
Ufficio III
Dal 2005 tutte le amministrazioni ed enti sostituti d’imposta
iscritti all’Inpdap devono trasmettere mensilmente per via telematica la
denuncia mensile analitica, con l’indicazione dei dati anagrafici,
retributivi e contributivi dei propri dipendenti. A partire dalla
Denuncia Mensile Analitica del mese di gennaio 2008, il tracciato della
DMA è stato modificato per adeguarlo al formato dei nuovi codici ATECO e
agli ulteriori codici di versamento introdotti dall´Inpdap e riportati
nel documento ´Aggiornamenti 2008´. Si comunica, inoltre, che L’INPDAP
ha implementato i controlli per impedire l´invio delle DMA con una
struttura non conforme alle specifiche tecniche della circolare 59/2004.
L’ invio della DMA si potrà effettuare nuovamente con la prossima
versione di SISSI 2008/2.
Indennità di maternità fuori nomina
Area Retribuzioni
A seguito della nota del 28 gennaio 2008 Prot. n. 1476, reperibile
all’indirizzo
http://www.pubblica.istruzione.it/normativa/2008/prot1476_08.shtml le
istituzioni scolastiche dovranno fare riferimento alle istruzioni
operative, ivi comprese, per gestire i periodi di indennità di maternità
fuori nomina dei supplenti brevi e saltuari.
Tutte le Istituzioni Scolastiche non dovranno più provvedere al
pagamento dei suddetti periodi ai supplenti brevi e saltuari. In
particolare per le Scuole, che utilizzano l’applicativo SISSI, nel caso
debbano calcolare un cedolino relativo a un mese in cui coesistono un
periodo coperto da servizio ed un periodo di assenza per indennità di
maternità fuori nomina, basterà importare esclusivamente il periodo
relativo al servizio non tenendo conto del periodo di assenza
interessato.
Allegato
Dipartimento per l’Istruzione
Nota 28 gennaio 2008
Prot. n. AOODGPER.1476
Oggetto: A.S. 2007 / 2008 – Corresponsione delle
indennità di maternità fuori nomina al personale supplente breve di cui
al decreto legge n. 147 del 7/9/2007, come modificato dalla Legge 25
ottobre 2007, n. 176
Si fa seguito alla Nota n. 1977 del 12/10/2007 riguardo la
corresponsione del trattamento di indennità, ai sensi dell’articolo 24
del decreto legislativo n. 151/01, al personale collocato in astensione
obbligatoria. La disposizione normativa richiamata in oggetto
stabilisce, all’articolo 2, che, a decorrere dall’anno scolastico
2007/2008, il Ministero dell’Economia e delle Finanze effettuerà, per il
personale di cui sopra, anche il pagamento delle indennità di maternità
spettanti.
Ciò premesso, nell’attesa che sia approntata sul sistema informativo (SIDI)
una procedura specifica per la gestione di questa fattispecie, si
forniscono le seguenti prime istruzioni operative.
Sino alla predisposizione di procedure informatiche ad hoc, il dirigente
scolastico deve emanare il provvedimento di attribuzione del trattamento
di indennità, il cui presupposto è il contratto individuale di lavoro
per un servizio prestato presso la stessa scuola, terminato durante
l’astensione obbligatoria o entro 60 giorni dall’inizio del periodo di
astensione. Le comunicazioni potranno essere predisposte utilizzando
all’uopo il modello in allegato e dovranno essere mantenute agli atti
della scuola.
Le domande per la corresponsione dell’indennità devono pervenire
all’ultima scuola di servizio, che deve predisporre il decreto secondo
lo schema allegato, per il totale delle ore di servizio prestate, anche
se in più scuole (in caso di più contratti contemporanei).
Al solo fine della trasmissione al Ministero dell’Economia e delle
Finanze, dei dati riguardanti il trattamento di indennità necessari per
l’attivazione del pagamento, la scuola deve utilizzare le funzioni del
sistema informativo relative ai contratti di supplenza ex art. 40,
seguendo esclusivamente le istruzioni reperibili nella nota tecnica
allegata alla presente e in particolare dando la massima attenzione
all’utilizzo del codice di identificazione da anteporre al protocollo in
sede di registrazione. E’ molto importante che la lettera “I” preceda il
numero di protocollo per individuare l’attivazione dell’indennità e non
dello stipendio.
E’ da tenere presente che se, durante il periodo in cui percepisce
l’indennità, la dipendente è destinataria di altro contratto di
supplenza, la stessa deve esprimere opzione tra contratto di supplenza e
indennità di maternità. Sarà cura della segreteria scolastica che
predispone il contratto verificare, preliminarmente alla stipula, la
presenza di un eventuale decreto di indennità e acquisire la cessazione
dell’indennità medesima. E’di fondamentale importanza che le segreterie
accertino che non ci siano sovrapposizioni temporali tra il periodo di
corresponsione dell’indennità ed eventuali contratti di lavoro ancora in
pagamento, utilizzando allo scopo le funzioni SIDI di interrogazione del
fascicolo personale. La segreteria scolastica è autorizzata a
modificare, se necessario, la data di cessazione di un contratto, anche
se stipulato presso un’altra scuola .Tutto ciò per consentire la
conseguente tempestiva variazione delle competenze stipendiali erogate
al dipendente.
In tutti i casi in cui il SIDI esclude la trattazione automatizzata la
segreteria scolastica invierà il provvedimento cartaceo alla DPSV
competente (Nota n. 24056 del 19 dicembre 2007).
I Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali sono pregati di
trasmettere tempestivamente alle istituzioni scolastiche funzionanti
nell’ambito territoriale di competenza copia della presente circolare,
che è diramata altresì via intranet ed internet.
IL CAPO DIPARTIMENTO
F. to G. Cosentino
Allegato
Dipartimento per l'istruzione
Direzione Generale per il personale della scuola
Nota 19 dicembre 2007
Prot. n. AOODGPER 24056
Oggetto: Decreto legge 147/2007 convertito in L. 176
/07 e contratti di supplenza ex art. 40
Si fa seguito alla nota n.1977 del 12 ottobre 2007 con cui venivano
date le prime istruzioni circa le modalità di trasmissione al MEF dei
contratti relativi a supplenze conferite su posti di personale in
astensione obbligatoria per maternità o stipulati con personale in
astensione obbligatoria per maternità. Poiché sono stati segnalati
alcuni problemi circa l'effettuazione del pagamento delle retribuzioni,
problemi che hanno riguardato, in alcuni casi, le supplenze
per"maternità"ma, più in generale,tutta la tipologia di contratti
stipulati ex art. 40, si ritiene opportuno fornire ulteriori
chiarimenti.
La necessità che la trasmissione dei contratti sia effettuata per via
telematica fa sì che debbano essere conosciuti dalla SPT, tramite lo
stesso mezzo informatico, il "prestato servizio" o l'eventuale
intervenuta cessazione dal servizio , entro date stabilite che possano
permettere la predisposizione o l'interruzione tempestiva del
pagamento.Per quanto riguarda il prestato servizio questo viene
automaticamente prodotto dal SIDI, il giorno 5 di ogni mese, per tutti i
contratti di supplenza "maternità" e per i contratti ex art. 40 relativi
a personale che nell'anno scolastico precedente non è stato beneficiario
di contratto annuale. Per i contratti ex art .40 del personale che ha,
invece, effettuato supplenza annuale, nell'anno scolastico precedente,
come convenuto con il MEF, non è necessario produrre il prestato
servizio.
L'acquisizione tempestiva della cessazione al SIDI è, invece,
indispensabile per evitare la retribuzione di un servizio mai effettuato
per scadenza del contratto.
La mancanza del predetto elemento genera indebiti pagamenti che
innestano un procedimento amministrativo di recupero a carico degli
uffici periferici del Ministero dell'Economia e delle Finanze di
complessa risoluzione e aggravio di competenze.
Premesso quanto sopra , si ribadisce che tutti i contratti devono essere
inviati per via telematica, tranne quelli degli insegnanti di
religione,del personale ATA supplente su posti relativi a più profili,
del personale che effettua supplenze in più ordini di scuola o in più
province, così come già indicato nella circolare n. 65 del 29/7/2003 e
nei casi in cui è necessario disporre il pagamento delle spettanze per
contratti "scartati " dal sistema, che possono essere individuati su
SIDI tramite la funzione per controllare le trasmissioni al MEF
:"Interrogare stato di avanzamento flussi MEF-SPT."
IL DIRETTORE GENERALE
F.to G. Fiori
Dipartimento per l'istruzione
Direzione Generale per il personale della scuola -Ufficio III
Nota 26 ottobre 2007
Prot. n. AOODGPER. 20451
Oggetto: Decreto legge n. 147 del 7/9/2007, articolo 2
comma 5 - istruzioni operative
Con riguardo alla nota n. 1977 del 12 ottobre 2007, recante
istruzioni operative in merito al D.L. n. 147 del 7/9/2007, art. 2 comma
5, si precisa che al primo capoverso, lettera a) è stato omesso il
riferimento ai periodi di interdizione dal lavoro per gravi complicanze
della gravidanza, richiamati invece esplicitamente alle lettere
successive. E' inteso che tali periodi, in quanto equiparati
all'astensione obbligatoria , sono da considerarsi anche per l'ipotesi
contemplata alla lettera a) .
IL DIRETTORE GENERALE
f.to Giuseppe Fiori
Direzione generale per la politica finanziaria e
per il bilancio
Direzione generale per il personale della scuola
Nota 12 ottobre 2007 Prot. n. 1977/UffVDGPFB
Oggetto: Decreto legge n. 147 del 7/9/2007, articolo 2
comma 5 - istruzioni operative La disposizione normativa
richiamata in oggetto stabilisce, all'articolo 2, che, a decorrere
dall'anno scolastico 2007/2008, il Ministero dell'Economia e delle
Finanze effettuerà i pagamenti delle retribuzioni ed indennità spettanti
al:
1. personale supplente nominato in sostituzione del personale in
congedo di maternità (astensione obbligatoria ai sensi dell'articolo
2, lettere a) e b) del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151);
2. personale supplente che, entro la durata della nomina, è
collocato in astensione obbligatoria, ivi compresi i periodi
d'interdizione dal lavoro per gravi complicanze della gravidanza;
3. personale supplente che, entro il periodo di astensione
obbligatoria, ivi compresi i periodi d'interdizione dal lavoro per
gravi complicanze della gravidanza, è nominato in sostituzione
d'altro personale;
4. personale collocato in astensione obbligatoria, ivi compresi i
periodi d'interdizione dal lavoro per gravi complicanze della
gravidanza, con trattamento d'indennità ai sensi dell'articolo 24
del decreto legislativo n. 151/01.
Pertanto, a decorrere dal primo settembre 2007, le competenze
spettanti al personale in questione non devono essere imputate a carico
del bilancio dell'istituzione scolastica. Ciò premesso, nell'attesa che
sia predisposta sul sistema informativo (SIDI) una procedura specifica
per la gestione delle fattispecie previste dalla norma, si forniscono le
seguenti prime istruzioni operative.
A. Personale di cui alle fattispecie a), b) e c).
La sottoscrizione del contratto di servizio tra l'istituzione scolastica
e il dipendente dovrà avvenire utilizzando il modello appropriato tra
quelli allegati (Allegati 1a, 1b e 1c).
Il contratto dovrà essere conservato agli atti della scuola per tutte le
esigenze di legge, ivi incluso il riscontro di regolarità amministrativa
e contabile.
Ai fini della corresponsione del trattamento economico spettante al
personale in questione, sino alla predisposizione di procedure
informatiche ad hoc per la trasmissione al Ministero dell'Economia e
delle Finanze dei dati relativi al contratto e ai periodi di prestato
servizio, entrambi necessari per l'attivazione del pagamento, la scuola
deve utilizzare le funzioni del sistema informativo relative ai
contratti di supplenza ex art. 40 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
Per la fattispecie in esame è stata, comunque, predisposta una nota
tecnica allegata alla presente (Allegato 2) con le istruzioni di
dettaglio che dovranno essere seguite per la corretta segnalazione; in
particolare si chiede di prestare la massima attenzione nell'utilizzo
del codice di identificazione da anteporre al protocollo in sede di
registrazione.
B. Personale di cui alla fattispecie d).
Anche in questo caso, a far data dal primo settembre, la scuola non
dovrà procedere alla corresponsione dell'indennità di cui all'articolo
24 del decreto legislativo n. 151/01; la medesima sarà liquidata dal
Ministero dell'Economia e delle Finanze. L'attivazione dei suddetti
pagamenti sarà disposta a seguito della trasmissione dei dati necessari
da parte della scuola, secondo le modalità che saranno comunicate al
completamento della relativa procedura informatica.
Solamente nel caso del personale supplente che, alla data del 31 agosto,
abbia percepito la citata indennità e che abbia diritto a percepirla
anche nel mese di settembre ed eventualmente a seguire, per garantire la
continuità dei pagamenti codeste istituzioni scolastiche proseguiranno
la corresponsione di detta indennità con imputazione dell'onere
finanziario a carico del proprio bilancio.
Si invitano le istituzioni scolastiche a dare informazione, al personale
interessato, che le nuove modalità di pagamento, riferite alle
fattispecie a), b) e c), sono le medesime utilizzate per il personale
supplente a tempo determinato annuale o sino al termine delle attività
didattiche, ed in particolare:
- che, con riguardo alla tempistica, la procedura seguita prevede
un'unica liquidazione mensile delle spettanze, anche in caso di
servizio su più scuole;
- che il rateo di tredicesima è liquidato una volta l'anno, nel
mese di dicembre.
Inoltre, si ritiene opportuno che venga richiamata l'attenzione
del personale in questione sulle modalità di pagamento dei compensi.
In particolare, per garantirne la tempestiva comunicazione, nonché
l'immediata riscossione, si rimarca che tra le modalità alternative
di pagamento è preferibile la scelta di accredito su conto corrente,
bancario o postale, in modo da evitare giacenza di titoli in caso di
mancato recapito del cedolino dello stipendio o di emissioni
straordinarie una tantum (tredicesima, arretrati CCNL, ferie non
godute, ecc…).
Istruzioni più dettagliate saranno diffuse con successive
comunicazioni, anche con specifico riguardo agli adempimenti fiscali
e previdenziali (DMA, TFR, CUD, 770, …).
I Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali sono pregati
di trasmettere tempestivamente alle istituzioni scolastiche
funzionanti nell'ambito territoriale di competenza copia della
presente circolare, che è diramata altresì via intranet ed internet.
Il Direttore Generale per la Politica Finanziaria e il
Bilancio
Il Direttore Generale per il Personale della Scuola
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