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Reg. Tribunale Lecce n. 662 del 01.07.1997
- ISSN 1973-252X
Direttore responsabile: Dario Cillo


 

Dipartimento per l’Istruzione
Direzione Generale per il personale scolastico
Uff.III

Nota 2 aprile 2008

Prot. n. AOODGPER 5607

Oggetto: Disposizioni per la liquidazione delle competenze al personale assunto con contratto a tempo determinato nell'a.s. 2007/2008 – supplenze per maternità e indennità di maternità fuori nomina

Ad integrazione della Nota Prot. n. AOODGPER 24056 del 19 dicembre 2007, inerente il pagamento delle retribuzioni per le supplenze per maternità , a carico del MEF, si precisa quanto segue.

1. La funzione SIDI “Acquisire servizi”, che viene utilizzata con il codice “N14 -contratto ex art. 40” anche per la gestione dei contratti per supplenze per maternità e indennità di maternità fuori nomina, non consente l’inserimento di servizi già conclusi, in presenza di un contratto che inizia in data successiva; pertanto, se la scuola ha l’esigenza di comunicare una supplenza per maternità o un’indennità di maternità per un periodo già concluso, dovrà trasmettere la documentazione cartacea alla DPSV (contratto, comunicazione di indennità, tutti i prestati servizio per periodi successivi) motivando, sotto la propria responsabilità, che non può avvalersi della trattazione automatizzata, facendo riferimento esplicito alla presente nota.
2. Nei casi di intervento manuale da parte delle DPSV, il Sistema Informativo del Tesoro (SPT) esclude dalla trattazione automatizzata anche tutti gli altri contratti di supplenza stipulati dallo stesso dipendente nel corrente anno scolastico. Pertanto la segreteria scolastica dopo aver segnalato un ulteriore contratto nel sistema SIDI deve verificare, mediante la funzione SIDI "Interrogare stato di avanzamento flussi MEF-SPT" se, tale contratto è stato oggetto di scarto da parte di SPT; nel qual caso, trasmetterà alla DPSV competente il contratto cartaceo.
3. Analogamente, per tutti i contratti liquidati mese per mese su prestazione di servizio, art. 40, supplenza per maternità, indennità di maternità, le segreterie scolastiche sono tenute a verificare se, per il dipendente, la partita è esclusa dalla trattazione automatica o scartata da SPT: nell’evenienza, dovrà produrre il certificato di prestato servizio e trasmetterlo alla DPSV per le vie ordinarie.

Quanto riportato concerne i contratti di supplenza per maternità e le indennità di maternità fuori nomina, fino al termine del corrente anno scolastico. A partire dal mese di settembre 2008 sarà disponibile una apposita funzione del SIDI per la predisposizione dei contratti e delle comunicazioni di indennità di cui trattasi, che consentirà di trasmettere attraverso il flusso informatico anche le casistiche attualmente escluse.

IL DIRETTORE GENERALE
f.to LUCIANO CHIAPPETTA


Direzione Generale Sistemi Informativi
Ufficio III

Dal 2005 tutte le amministrazioni ed enti sostituti d’imposta iscritti all’Inpdap devono trasmettere mensilmente per via telematica la denuncia mensile analitica, con l’indicazione dei dati anagrafici, retributivi e contributivi dei propri dipendenti. A partire dalla Denuncia Mensile Analitica del mese di gennaio 2008, il tracciato della DMA è stato modificato per adeguarlo al formato dei nuovi codici ATECO e agli ulteriori codici di versamento introdotti dall´Inpdap e riportati nel documento ´Aggiornamenti 2008´. Si comunica, inoltre, che L’INPDAP ha implementato i controlli per impedire l´invio delle DMA con una struttura non conforme alle specifiche tecniche della circolare 59/2004.

L’ invio della DMA si potrà effettuare nuovamente con la prossima versione di SISSI 2008/2.

Indennità di maternità fuori nomina

Area Retribuzioni

A seguito della nota del 28 gennaio 2008 Prot. n. 1476, reperibile all’indirizzo http://www.pubblica.istruzione.it/normativa/2008/prot1476_08.shtml le istituzioni scolastiche dovranno fare riferimento alle istruzioni operative, ivi comprese, per gestire i periodi di indennità di maternità fuori nomina dei supplenti brevi e saltuari.

Tutte le Istituzioni Scolastiche non dovranno più provvedere al pagamento dei suddetti periodi ai supplenti brevi e saltuari. In particolare per le Scuole, che utilizzano l’applicativo SISSI, nel caso debbano calcolare un cedolino relativo a un mese in cui coesistono un periodo coperto da servizio ed un periodo di assenza per indennità di maternità fuori nomina, basterà importare esclusivamente il periodo relativo al servizio non tenendo conto del periodo di assenza interessato.


Allegato


Dipartimento per l’Istruzione

Nota 28 gennaio 2008

Prot. n. AOODGPER.1476

Oggetto: A.S. 2007 / 2008 – Corresponsione delle indennità di maternità fuori nomina al personale supplente breve di cui al decreto legge n. 147 del 7/9/2007, come modificato dalla Legge 25 ottobre 2007, n. 176

Si fa seguito alla Nota n. 1977 del 12/10/2007 riguardo la corresponsione del trattamento di indennità, ai sensi dell’articolo 24 del decreto legislativo n. 151/01, al personale collocato in astensione obbligatoria. La disposizione normativa richiamata in oggetto stabilisce, all’articolo 2, che, a decorrere dall’anno scolastico 2007/2008, il Ministero dell’Economia e delle Finanze effettuerà, per il personale di cui sopra, anche il pagamento delle indennità di maternità spettanti.

Ciò premesso, nell’attesa che sia approntata sul sistema informativo (SIDI) una procedura specifica per la gestione di questa fattispecie, si forniscono le seguenti prime istruzioni operative.

Sino alla predisposizione di procedure informatiche ad hoc, il dirigente scolastico deve emanare il provvedimento di attribuzione del trattamento di indennità, il cui presupposto è il contratto individuale di lavoro per un servizio prestato presso la stessa scuola, terminato durante l’astensione obbligatoria o entro 60 giorni dall’inizio del periodo di astensione. Le comunicazioni potranno essere predisposte utilizzando all’uopo il modello in allegato e dovranno essere mantenute agli atti della scuola.

Le domande per la corresponsione dell’indennità devono pervenire all’ultima scuola di servizio, che deve predisporre il decreto secondo lo schema allegato, per il totale delle ore di servizio prestate, anche se in più scuole (in caso di più contratti contemporanei).

Al solo fine della trasmissione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, dei dati riguardanti il trattamento di indennità necessari per l’attivazione del pagamento, la scuola deve utilizzare le funzioni del sistema informativo relative ai contratti di supplenza ex art. 40, seguendo esclusivamente le istruzioni reperibili nella nota tecnica allegata alla presente e in particolare dando la massima attenzione all’utilizzo del codice di identificazione da anteporre al protocollo in sede di registrazione. E’ molto importante che la lettera “I” preceda il numero di protocollo per individuare l’attivazione dell’indennità e non dello stipendio.

E’ da tenere presente che se, durante il periodo in cui percepisce l’indennità, la dipendente è destinataria di altro contratto di supplenza, la stessa deve esprimere opzione tra contratto di supplenza e indennità di maternità. Sarà cura della segreteria scolastica che predispone il contratto verificare, preliminarmente alla stipula, la presenza di un eventuale decreto di indennità e acquisire la cessazione dell’indennità medesima. E’di fondamentale importanza che le segreterie accertino che non ci siano sovrapposizioni temporali tra il periodo di corresponsione dell’indennità ed eventuali contratti di lavoro ancora in pagamento, utilizzando allo scopo le funzioni SIDI di interrogazione del fascicolo personale. La segreteria scolastica è autorizzata a modificare, se necessario, la data di cessazione di un contratto, anche se stipulato presso un’altra scuola .Tutto ciò per consentire la conseguente tempestiva variazione delle competenze stipendiali erogate al dipendente.

In tutti i casi in cui il SIDI esclude la trattazione automatizzata la segreteria scolastica invierà il provvedimento cartaceo alla DPSV competente (Nota n. 24056 del 19 dicembre 2007).

I Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali sono pregati di trasmettere tempestivamente alle istituzioni scolastiche funzionanti nell’ambito territoriale di competenza copia della presente circolare, che è diramata altresì via intranet ed internet.

IL CAPO DIPARTIMENTO
F. to G. Cosentino


Allegato


Dipartimento per l'istruzione
Direzione Generale per il personale della scuola

Nota 19 dicembre 2007

Prot. n. AOODGPER 24056

Oggetto: Decreto legge 147/2007 convertito in L. 176 /07 e contratti di supplenza ex art. 40

Si fa seguito alla nota n.1977 del 12 ottobre 2007 con cui venivano date le prime istruzioni circa le modalità di trasmissione al MEF dei contratti relativi a supplenze conferite su posti di personale in astensione obbligatoria per maternità o stipulati con personale in astensione obbligatoria per maternità. Poiché sono stati segnalati alcuni problemi circa l'effettuazione del pagamento delle retribuzioni, problemi che hanno riguardato, in alcuni casi, le supplenze per"maternità"ma, più in generale,tutta la tipologia di contratti stipulati ex art. 40, si ritiene opportuno fornire ulteriori chiarimenti.

La necessità che la trasmissione dei contratti sia effettuata per via telematica fa sì che debbano essere conosciuti dalla SPT, tramite lo stesso mezzo informatico, il "prestato servizio" o l'eventuale intervenuta cessazione dal servizio , entro date stabilite che possano permettere la predisposizione o l'interruzione tempestiva del pagamento.Per quanto riguarda il prestato servizio questo viene automaticamente prodotto dal SIDI, il giorno 5 di ogni mese, per tutti i contratti di supplenza "maternità" e per i contratti ex art. 40 relativi a personale che nell'anno scolastico precedente non è stato beneficiario di contratto annuale. Per i contratti ex art .40 del personale che ha, invece, effettuato supplenza annuale, nell'anno scolastico precedente, come convenuto con il MEF, non è necessario produrre il prestato servizio.

L'acquisizione tempestiva della cessazione al SIDI è, invece, indispensabile per evitare la retribuzione di un servizio mai effettuato per scadenza del contratto.

La mancanza del predetto elemento genera indebiti pagamenti che innestano un procedimento amministrativo di recupero a carico degli uffici periferici del Ministero dell'Economia e delle Finanze di complessa risoluzione e aggravio di competenze.

Premesso quanto sopra , si ribadisce che tutti i contratti devono essere inviati per via telematica, tranne quelli degli insegnanti di religione,del personale ATA supplente su posti relativi a più profili, del personale che effettua supplenze in più ordini di scuola o in più province, così come già indicato nella circolare n. 65 del 29/7/2003 e nei casi in cui è necessario disporre il pagamento delle spettanze per contratti "scartati " dal sistema, che possono essere individuati su SIDI tramite la funzione per controllare le trasmissioni al MEF :"Interrogare stato di avanzamento flussi MEF-SPT."

IL DIRETTORE GENERALE
F.to G. Fiori


Dipartimento per l'istruzione
Direzione Generale per il personale della scuola -Ufficio III

Nota 26 ottobre 2007

Prot. n. AOODGPER. 20451

Oggetto: Decreto legge n. 147 del 7/9/2007, articolo 2 comma 5 - istruzioni operative

Con riguardo alla nota n. 1977 del 12 ottobre 2007, recante istruzioni operative in merito al D.L. n. 147 del 7/9/2007, art. 2 comma 5, si precisa che al primo capoverso, lettera a) è stato omesso il riferimento ai periodi di interdizione dal lavoro per gravi complicanze della gravidanza, richiamati invece esplicitamente alle lettere successive. E' inteso che tali periodi, in quanto equiparati all'astensione obbligatoria , sono da considerarsi anche per l'ipotesi contemplata alla lettera a) .

IL DIRETTORE GENERALE
f.to Giuseppe Fiori


Direzione generale per la politica finanziaria e per il bilancio
Direzione generale per il personale della scuola

Nota 12 ottobre 2007

Prot. n. 1977/UffVDGPFB

Oggetto: Decreto legge n. 147 del 7/9/2007, articolo 2 comma 5 - istruzioni operative

La disposizione normativa richiamata in oggetto stabilisce, all'articolo 2, che, a decorrere dall'anno scolastico 2007/2008, il Ministero dell'Economia e delle Finanze effettuerà i pagamenti delle retribuzioni ed indennità spettanti al:

1. personale supplente nominato in sostituzione del personale in congedo di maternità (astensione obbligatoria ai sensi dell'articolo 2, lettere a) e b) del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151);
2. personale supplente che, entro la durata della nomina, è collocato in astensione obbligatoria, ivi compresi i periodi d'interdizione dal lavoro per gravi complicanze della gravidanza;
3. personale supplente che, entro il periodo di astensione obbligatoria, ivi compresi i periodi d'interdizione dal lavoro per gravi complicanze della gravidanza, è nominato in sostituzione d'altro personale;
4. personale collocato in astensione obbligatoria, ivi compresi i periodi d'interdizione dal lavoro per gravi complicanze della gravidanza, con trattamento d'indennità ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo n. 151/01.

Pertanto, a decorrere dal primo settembre 2007, le competenze spettanti al personale in questione non devono essere imputate a carico del bilancio dell'istituzione scolastica. Ciò premesso, nell'attesa che sia predisposta sul sistema informativo (SIDI) una procedura specifica per la gestione delle fattispecie previste dalla norma, si forniscono le seguenti prime istruzioni operative.

A. Personale di cui alle fattispecie a), b) e c).
La sottoscrizione del contratto di servizio tra l'istituzione scolastica e il dipendente dovrà avvenire utilizzando il modello appropriato tra quelli allegati (Allegati 1a, 1b e 1c).
Il contratto dovrà essere conservato agli atti della scuola per tutte le esigenze di legge, ivi incluso il riscontro di regolarità amministrativa e contabile.
Ai fini della corresponsione del trattamento economico spettante al personale in questione, sino alla predisposizione di procedure informatiche ad hoc per la trasmissione al Ministero dell'Economia e delle Finanze dei dati relativi al contratto e ai periodi di prestato servizio, entrambi necessari per l'attivazione del pagamento, la scuola deve utilizzare le funzioni del sistema informativo relative ai contratti di supplenza ex art. 40 della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Per la fattispecie in esame è stata, comunque, predisposta una nota tecnica allegata alla presente (Allegato 2) con le istruzioni di dettaglio che dovranno essere seguite per la corretta segnalazione; in particolare si chiede di prestare la massima attenzione nell'utilizzo del codice di identificazione da anteporre al protocollo in sede di registrazione.

B. Personale di cui alla fattispecie d).
Anche in questo caso, a far data dal primo settembre, la scuola non dovrà procedere alla corresponsione dell'indennità di cui all'articolo 24 del decreto legislativo n. 151/01; la medesima sarà liquidata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze. L'attivazione dei suddetti pagamenti sarà disposta a seguito della trasmissione dei dati necessari da parte della scuola, secondo le modalità che saranno comunicate al completamento della relativa procedura informatica.
Solamente nel caso del personale supplente che, alla data del 31 agosto, abbia percepito la citata indennità e che abbia diritto a percepirla anche nel mese di settembre ed eventualmente a seguire, per garantire la continuità dei pagamenti codeste istituzioni scolastiche proseguiranno la corresponsione di detta indennità con imputazione dell'onere finanziario a carico del proprio bilancio.

Si invitano le istituzioni scolastiche a dare informazione, al personale interessato, che le nuove modalità di pagamento, riferite alle fattispecie a), b) e c), sono le medesime utilizzate per il personale supplente a tempo determinato annuale o sino al termine delle attività didattiche, ed in particolare:

  • che, con riguardo alla tempistica, la procedura seguita prevede un'unica liquidazione mensile delle spettanze, anche in caso di servizio su più scuole;
  • che il rateo di tredicesima è liquidato una volta l'anno, nel mese di dicembre.

Inoltre, si ritiene opportuno che venga richiamata l'attenzione del personale in questione sulle modalità di pagamento dei compensi. In particolare, per garantirne la tempestiva comunicazione, nonché l'immediata riscossione, si rimarca che tra le modalità alternative di pagamento è preferibile la scelta di accredito su conto corrente, bancario o postale, in modo da evitare giacenza di titoli in caso di mancato recapito del cedolino dello stipendio o di emissioni straordinarie una tantum (tredicesima, arretrati CCNL, ferie non godute, ecc…).

Istruzioni più dettagliate saranno diffuse con successive comunicazioni, anche con specifico riguardo agli adempimenti fiscali e previdenziali (DMA, TFR, CUD, 770, …).

I Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali sono pregati di trasmettere tempestivamente alle istituzioni scolastiche funzionanti nell'ambito territoriale di competenza copia della presente circolare, che è diramata altresì via intranet ed internet.

Il Direttore Generale per la Politica Finanziaria e il Bilancio
Il Direttore Generale per il Personale della Scuola


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