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Reg. Tribunale Lecce n. 662 del 01.07.1997
- ISSN 1973-252X
Direttore responsabile: Dario Cillo


 

Dipartimento per l’istruzione Direzione Generale per il personale scolastico
Ufficio V

Nota 18 settembre 2008

Prot. n. 15111/dgper

Oggetto: Personale ATA- art. 7 CCNL/2005; -indicazioni operative a.s. 2008/2009-

Come noto, con la sequenza contrattuale sottoscritta il 28 luglio c.a., con la quale si è data attuazione alla previsione normativa di cui all’articolo 62 del vigente contratto di comparto, si è proceduto, tra l’altro, alla rivalutazione degli importi annuali delle posizioni economiche di cui all’articolo 7/CCNL 7.12.2005 nonché alla istituzione di ulteriori posizioni economiche sia dell’area “A” sia dell’area “B”.

Ciò premesso, ed in attesa della definizione delle modalità e delle procedure da adottare, per l’assegnazione dei nuovi benefici economici di cui all’articolo 2 della citata sequenza contrattuale, si ritiene opportuno precisare che, in analogia a quanto indicato con la nota 23654 del 13.12.2007, le posizioni economiche disponibili al 1° settembre 2008 a seguito di pensionamenti e mobilità in altro profilo e/o ruolo (e, quindi, non a quelle relative alle nuove posizioni economiche), devono essere assegnate, per surroga, mediante scorrimento delle graduatorie definitive di cui all’articolo 6 dell’Accordo nazionale del 10 maggio 2006.

I soggetti beneficiari sono, quindi, quelli collocati in posizione utile, nell’ambito del contingente aggiuntivo del 5% di ciascun profilo professionale e cioè degli aspiranti che hanno già superato il corso di formazione previsto dal richiamato articolo 6.

Nell’ipotesi in cui l’aliquota del 5% risulti esaurita, si procede al conferimento delle posizioni economiche a favore del personale collocato oltre il citato contingente aggiuntivo. Di conseguenza, per il personale in questione viene avviato il corso di formazione disciplinato dall’ articolo 6, comma 7, ed all’articolo 7 dell’Accordo nazionale sottoscritto il 10 maggio 2006 e dalla Contrattazione integrativa regionale nonché secondo i criteri di cui alla nota di questa Direzione Generale, uff. VII n. 9171 del 4 giugno c.a., per quel che concerne l’utilizzo delle risorse in bilancio.

I nominativi dei beneficiari per scorrimento di graduatoria, ivi compresi quelli collocati oltre il contingente del 5%, sono immediatamente comunicati, a cura dell’U.S.P., al dirigente scolastico della sede di servizio, per l’inserimento dello stesso personale nel piano annuale delle attività dell’istituzione scolastica, formulato dal DSGA ai sensi dell’articolo 53 del vigente CCNL, per l’espletamento delle ulteriori e più complesse mansioni.

Si conferma, inoltre, che nell’ipotesi in cui il soggetto individuato per scorrimento di graduatoria risulti trasferito in altra provincia e/o in altro profilo/ruolo, la posizione economica viene attribuita a favore dell’aspirante collocato in posizione immediatamente successiva della medesima graduatoria provinciale. Al contempo, qualora la disponibilità derivi da cessazione dal servizio di soggetto al quale la posizione economica era stata attribuita in altra provincia, la surroga viene effettuata a cura ed a beneficio della provincia di ultima titolarità.

Alla presente, che viene trasmessa anche via e-mai e sul sito intranet del Ministero, si ritiene opportuno allegare, suddiviso per provincia e per profilo professionale, il quadro analitico delle posizioni economiche attribuibili per surroga, a seguito delle motivazioni innanzi indicate (pensionamenti e cessazioni per mobilità).
In proposito, si pregano le SS.LL. di adottare ogni opportuna iniziativa affinché possa essere garantita la sollecita conclusione delle nuove attività di formazione nonché la definizione di tutte le situazioni eventualmente pendenti, relativamente alle attività di formazione ed al riconoscimento retributivo attinenti il decorso anno scolastico, mediante la sollecita trasmissione al MEF degli elenchi dei beneficiari.
Ciò non solo per rispondere alle legittime aspettative del personale interessato, ma anche nella considerazione dei prossimi impegni connessi alla gestione delle nuove posizioni economiche per le quali si fa riserva di diramare, non appena definite, le relative disposizioni.

Si prega, infine, di segnalare eventuali anomalie che dovessero essere riscontrate in merito al riconoscimento del beneficio in parola, a favore del personale cessato dal servizio a decorrere dal 1° settembre scorso, nel contesto della definizione del trattamento pensionistico. Si ringrazia.

IL DIRETTORE GENERALE
f.to (Luciano Chiappetta)


Allegato


Dipartimento per l'istruzione
Direzione Generale per il personale della scuola
Ufficio V

Nota 13 dicembre 2007

Prot. AOODGPER n. 23654

Oggetto: Personale ATA - art. 7 CCNL/2005; art. 50 CCNL/2007 - indicazioni operative a.s. 2007/2008 -

L'articolo 50 del CCNL comparto scuola relativo al quadriennio giuridico 2006-2009 e al 1° biennio economico 2006/2007, conferma, sostanzialmente, l'impianto normativo di cui all'articolo 7 del CCNL/2005, II biennio economico 2004-2005, relativo all'attribuzione di posizioni economiche orizzontali al personale ATA con contratto a tempo indeterminato, per lo svolgimento di ulteriori e più complesse mansioni, in aggiunta ai compiti già previsti dagli specifici profili professionali.

Peraltro, l'articolo 62 dello stesso Contratto fa rinvio ad apposita sequenza contrattuale per procedere alla rivalutazione delle posizioni economiche di cui all'articolo 7/CCNL 7.12.2005 nonché alla realizzazione di ulteriori posizioni economiche nell'area "B".

Ciò premesso, si ritiene opportuno porre in evidenza talune indicazioni operative, già diramate in precedenza, al fine di garantire, per il corrente anno scolastico, la prosecuzione del corretto utilizzo delle graduatorie definitive di cui all'articolo 6 dell'Accordo nazionale del 10 maggio 2006.

Le posizioni economiche disponibili all'inizio del corrente anno scolastico sono, dunque, quelle conseguenti alle cessazioni dal servizio, a qualsiasi titolo, del personale già beneficiario dell'articolo 7 CCNL/2005.

Pertanto, tali disponibilità restano, al momento, unicamente quelle comprese nei contingenti provinciali di ciascun profilo professionale, di cui all'allegato 1 al citato Accordo, eventualmente variate, per eccesso o per difetto, a seguito della mobilità territoriale e/o professionale.

Tali benefici economici vanno attribuiti, per surroga, mediante scorrimento delle relative graduatorie, a favore dei soggetti collocati in posizione utile, nell'ambito del contingente aggiuntivo del 5% di ciascun profilo professionale degli aspiranti che abbiano, quindi, già superato il prescritto corso di formazione.
Qualora il numero di tali soggetti non risulti sufficiente, le posizioni economiche ancora disponibili sono assegnate al personale collocato oltre il citato contingente aggiuntivo.

Della individuazione dei soggetti beneficiari viene data immediata comunicazione, a cura dell'USP, al dirigente scolastico della sede di servizio del corrente anno scolastico affinché lo stesso personale sia inserito nel piano annuale delle attività dell'istituzione scolastica, formulato dal DSGA ai sensi dell'art. 53 del CCNL sottoscritto il 29.11.2007, per l'espletamento delle ulteriori e più complesse mansioni.

Contestualmente, il personale in parola viene avviato al corso di formazione per effetto e con le modalità previste all' articolo 6 comma 7, ed all'articolo 7 del citato Accordo nazionale e dalla Contrattazione integrativa regionale nonché, per quanto concerne l'utilizzazione delle risorse in bilancio, secondo i criteri di cui alla nota di questa Direzione Generale, uff. VII n. 20097 del 23 ottobre c.a.- Qualora il soggetto individuato per scorrimento di graduatoria risulti trasferito in altra provincia e /o in altro profilo/ruolo, la posizione economica viene attribuita a favore dell'aspirante collocato in posizione immediatamente successiva, della medesima graduatoria provinciale.

Si precisa, infine, che nell'ipotesi in cui la disponibilità derivi da cessazione dal servizio di soggetto al quale la posizione economica era stata attribuita in altra provincia rispetto a quella di titolarità al momento della cessazione, la surroga viene effettuata nella provincia di ultima titolarità.

Alla presente, che viene trasmessa anche via e-mail si allega, per ciascuna provincia e per profilo professionale, il quadro analitico delle posizioni economiche attribuibili nonché della consistenza del personale da avviare ai corsi di formazione, in quanto collocato oltre il citato contingente del 5%. A tal riguardo si pregano vivamente le SS.LL. di adottare ogni opportuna iniziativa affinché possa essere garantita, in particolare, la sollecita conclusione delle nuove attività di formazione.

Si pone in evidenza, infine, che la normativa concernente l'applicazione dell'articolo 7 CCNL/2005, già inviata a codesti Uffici, è disponibile anche sul sito intranet del Ministero.

Si ringrazia.

IL DIRETTORE GENERALE
f.to Giuseppe Fiori


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