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Reg. Tribunale Lecce n. 662 del 01.07.1997
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Direttore responsabile: Dario Cillo


 

Dipartimento per la Programmazione
Direzione Generale per le Risorse Umane del Ministero, Acquisti e Affari Generali
Ufficio VII

Avviso 22 gennaio 2009

Oggetto: "Bonus Famiglia”

La nota prot. n. 458 del 14 gennaio 2009 avente per oggetto: “Bonus Famiglia” è valida solo ed esclusivamente per il personale dell’Amministrazione Centrale.

Per il personale amministrativo periferico e per tutto il personale della scuola la domanda deve essere inoltrata al competente “sostituto d’imposta” (ufficio che liquida lo stipendio) così come previsto dal Decreto legge 29 novembre 2008, n. 185 seguendo le indicazioni impartite o che impartirà il competente sostituto d’imposta.


Dipartimento per la Programmazione
Direzione Generale per le Risorse Umane del Ministero, Acquisti e Affari Generali
Ufficio VII

Nota 14 gennaio 2009

Prot. n. 458

Oggetto: “Bonus Famiglia” – Art. 1 Decreto Legge 29 novembre 2008 n. 185

Come noto, l’art. 1 del D.L. n. 185 di cui all’oggetto, prevede la concessione per il solo anno 2009 di un “Bonus Straordinario” per “famiglie, lavoratori, pensionati e non autosufficienza” riferito ai redditi dell’anno 2007 o dell’anno 2008.

La misura del beneficio varia in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare, degli eventuali componenti portatori di handicap e del reddito complessivo familiare riferiti al periodo d’imposta 2007, salvo in alternativa la facoltà prevista al comma 12 (erogazione del bonus con riferimento ai requisiti del 2008), ed è attribuito per gli importi di seguito indicati:

  1. 200 euro solo ai “pensionati” unici componenti del nucleo familiare e con un reddito complessivo non superiore a 15.000 euro;
  2. 300 euro per il nucleo familiare di due componenti con un reddito complessivo non superiore a 17.000 euro;
  3. 450 euro per il nucleo familiare di tre componenti, qualora il reddito complessivo familiare non sia superiore a 17.000 euro;
  4. 500 euro per il nucleo familiare di quattro componenti qualora il reddito complessivo familiare non sia superiore a 20.000 euro;
  5. 600 euro per il nucleo familiare di cinque componenti qualora il reddito complessivo familiare non sia superiore a 20.000 euro;
  6. 1.000 euro per il nucleo familiare di oltre cinque componenti qualora il reddito complessivo familiare non sia superiore a 22.000 euro;
  7. 1.000 euro per il nucleo familiare con componenti portatori di handicap qualora il reddito complessivo familiare non sia superiore a 35.000 euro.

Il bonus in questione è attribuito ad un solo componente del nucleo familiare e non costituisce reddito né ai fini fiscali né ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali ed assistenziali.

Si evidenziano alcuni criteri stabiliti dalla norma per la concessione del bonus:

  • le scadenze indicate dall’Agenzia delle Entrate per la presentazione della domanda sono:
    • 31 gennaio 2009 - se riferita ai redditi 2007;
    • 31 marzo 2009 - se riferita ai redditi 2008;
  • la presentazione della richiesta può essere inoltrata dal richiedente direttamente al sostituto d’imposta presso il quale presta l’attività lavorativa o ai soggetti autorizzati a norma dell’art. 3, comma 3, del DPR 22 luglio 1998, n. 322, in particolare a CAF e professionisti autorizzati che trasmetteranno la richiesta al sostituto d’imposta.
  • i beneficiari devono essere residenti in Italia e il bonus può essere percepito, ricorrendone i requisiti, una sola volta, o in riferimento ai redditi del 2007 o in riferimento al reddito del 2008; la scelta può essere operata valutando situazioni di convenienza annuale (2007 o 2008) legate al reddito totale del nucleo ed alla sua composizione.
  • ai fini della composizione del nucleo familiare e del relativo reddito complessivo, la condizione di familiare a carico del richiedente deve rispettare la disposizione che i redditi del soggetto a carico non possono essere superiori ad euro 2.840,51 all’anno.
  • ad eccezione del coniuge, se un soggetto fa parte anagraficamente del nucleo familiare, ma non è a carico del richiedente, non deve essere considerato nell’autocertificazione presentata.
  • qualora nel nucleo familiare sia presente un portatore di handicap, il bonus spetta a prescindere dal numero dei componenti ed il reddito complessivo dello stesso nucleo non deve superare i 35.000 euro.
  • il decreto legge in questione stabilisce che le autocertificazioni acquisite devono essere conservate per tre anni ed esibite a richiesta dell’amministrazione finanziaria.

Il personale che ritiene di aver diritto al bonus famiglia in parola è tenuto a presentare domanda direttamente all’ufficio scrivente entro le scadenze sopra indicate, compilando, con estrema precisione, l’allegato modello predisposto e, a sua volta, soggetto al controllo da parte dell’Agenzia delle Entrate.

Gli Uffici in indirizzo sono pregati di portare a conoscenza di tutto il personale dipendente il contenuto della presente nota che sarà comunque inserita nella rete intranet.

IL DIRETTORE GENERALE
f.to Silvio Criscuoli


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