Dipartimento per la Programmazione
Direzione Generale per le Risorse Umane del Ministero, Acquisti e Affari
Generali
Ufficio VII
Avviso 22 gennaio 2009
Oggetto: "Bonus Famiglia”
La nota prot. n. 458 del 14 gennaio 2009 avente per oggetto: “Bonus
Famiglia” è valida solo ed esclusivamente per il personale
dell’Amministrazione Centrale.
Per il personale amministrativo periferico e per tutto il personale
della scuola la domanda deve essere inoltrata al competente “sostituto
d’imposta” (ufficio che liquida lo stipendio) così come previsto dal
Decreto legge 29 novembre 2008, n. 185 seguendo le indicazioni impartite
o che impartirà il competente sostituto d’imposta.
Dipartimento per la Programmazione
Direzione Generale per le Risorse Umane del Ministero, Acquisti e Affari
Generali
Ufficio VII Nota 14 gennaio 2009
Prot. n. 458 Oggetto: “Bonus Famiglia” – Art. 1 Decreto
Legge 29 novembre 2008 n. 185 Come noto, l’art. 1 del D.L. n.
185 di cui all’oggetto, prevede la concessione per il solo anno 2009 di
un “Bonus Straordinario” per “famiglie, lavoratori, pensionati e non
autosufficienza” riferito ai redditi dell’anno 2007 o dell’anno 2008.
La misura del beneficio varia in funzione del numero dei componenti del
nucleo familiare, degli eventuali componenti portatori di handicap e del
reddito complessivo familiare riferiti al periodo d’imposta 2007, salvo
in alternativa la facoltà prevista al comma 12 (erogazione del bonus con
riferimento ai requisiti del 2008), ed è attribuito per gli importi di
seguito indicati:
- 200 euro solo ai “pensionati” unici componenti del nucleo
familiare e con un reddito complessivo non superiore a 15.000 euro;
- 300 euro per il nucleo familiare di due componenti con un
reddito complessivo non superiore a 17.000 euro;
- 450 euro per il nucleo familiare di tre componenti, qualora il
reddito complessivo familiare non sia superiore a 17.000 euro;
- 500 euro per il nucleo familiare di quattro componenti qualora
il reddito complessivo familiare non sia superiore a 20.000 euro;
- 600 euro per il nucleo familiare di cinque componenti qualora il
reddito complessivo familiare non sia superiore a 20.000 euro;
- 1.000 euro per il nucleo familiare di oltre cinque componenti
qualora il reddito complessivo familiare non sia superiore a 22.000
euro;
- 1.000 euro per il nucleo familiare con componenti portatori di
handicap qualora il reddito complessivo familiare non sia superiore
a 35.000 euro.
Il bonus in questione è attribuito ad un solo componente del
nucleo familiare e non costituisce reddito né ai fini fiscali né ai
fini della corresponsione di prestazioni previdenziali ed
assistenziali.
Si evidenziano alcuni criteri stabiliti dalla norma per la
concessione del bonus:
- le scadenze indicate dall’Agenzia delle Entrate per la
presentazione della domanda sono:
- 31 gennaio 2009 - se riferita ai redditi 2007;
- 31 marzo 2009 - se riferita ai redditi 2008;
- la presentazione della richiesta può essere inoltrata
dal richiedente direttamente al sostituto d’imposta presso
il quale presta l’attività lavorativa o ai soggetti
autorizzati a norma dell’art. 3, comma 3, del DPR 22 luglio
1998, n. 322, in particolare a CAF e professionisti
autorizzati che trasmetteranno la richiesta al sostituto
d’imposta.
- i beneficiari devono essere residenti in Italia e il
bonus può essere percepito, ricorrendone i requisiti, una
sola volta, o in riferimento ai redditi del 2007 o in
riferimento al reddito del 2008; la scelta può essere
operata valutando situazioni di convenienza annuale (2007 o
2008) legate al reddito totale del nucleo ed alla sua
composizione.
- ai fini della composizione del nucleo familiare e del
relativo reddito complessivo, la condizione di familiare a
carico del richiedente deve rispettare la disposizione che i
redditi del soggetto a carico non possono essere superiori
ad euro 2.840,51 all’anno.
- ad eccezione del coniuge, se un soggetto fa parte
anagraficamente del nucleo familiare, ma non è a carico del
richiedente, non deve essere considerato
nell’autocertificazione presentata.
- qualora nel nucleo familiare sia presente un portatore
di handicap, il bonus spetta a prescindere dal numero dei
componenti ed il reddito complessivo dello stesso nucleo non
deve superare i 35.000 euro.
- il decreto legge in questione stabilisce che le
autocertificazioni acquisite devono essere conservate per
tre anni ed esibite a richiesta dell’amministrazione
finanziaria.
Il personale che ritiene di aver diritto al bonus
famiglia in parola è tenuto a presentare domanda
direttamente all’ufficio scrivente entro le scadenze sopra
indicate, compilando, con estrema precisione, l’allegato
modello predisposto e, a sua volta, soggetto al controllo da
parte dell’Agenzia delle Entrate.
Gli Uffici in indirizzo sono pregati di portare a conoscenza
di tutto il personale dipendente il contenuto della presente
nota che sarà comunque inserita nella rete intranet.
IL DIRETTORE GENERALE
f.to Silvio Criscuoli
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