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Reg. Tribunale Lecce n. 662 del 01.07.1997
- ISSN 1973-252X
Direttore responsabile: Dario Cillo


 

Dipartimento per l’Istruzione
Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e per l’Autonomia Scolastica

Circolare Ministeriale 15 settembre 2009, n. 80

Prot. n. 9342

Oggetto: Adozione libri di testo per l’anno scolastico 2009/2010

In relazione a recenti notizie di stampa, relative all’adozione dei libri di testo, si precisa che il Consiglio di Stato ha esaminato la questione sollevata dalla recente sentenza del TAR del Lazio (13/24 luglio 2009, n. 7528), fornendo, con due successive ordinanze (n. 2540/2009 e n. 4328/2009), un importante chiarimento.

In primo luogo, il Consiglio di Stato ha richiamato il contenuto della norma, secondo cui la deroga al vincolo temporale per le adozioni, introdotto dall’articolo 5 del decreto legge n. 137/2008, convertito dalla legge n. 169/2008, sia nella scuola primaria (cinque anni) sia nella scuola secondaria (sei anni), è consentita solo in presenza di “specifiche e motivate esigenze”.

In secondo luogo, ha chiarito che il solo mutamento dei componenti del corpo docente non costituisce, di per sé, esigenza specifica e motivata per il superamento del vincolo previsto dalla legge.

Conseguentemente, la circolare ministeriale n. 16 del 10 febbraio 2009 è da interpretarsi nel senso sopraindicato.

IL DIRETTORE GENERALE
Mario G. Dutto


Dipartimento per l'Istruzione
Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e per l'Autonomia Scolastica

Nota 20 maggio 2009

MIURAOODGOS prot. n. 5361 /R.U.U

Oggetto: Circolare ministeriale n. 16 del 10 febbraio 2009. Adozione dei libri di testo per l'anno scolastico 2009/2010 Ordinanza Consiglio di Stato 19-05.2009 di accoglimento appello MIUR avverso Ordinanza del TAR Lazio

Si fa seguito alla nota MIURAOODGOS prot. n. 5063/R.U.U del 14 maggio 2009 e si informano le SS. LL. che il Consiglio di Stato, riunito in sede giurisdizionale, ha emesso il 19 maggio 2009 un'ordinanza con la quale accoglie l'appello presentato dal Ministero per l'annullamento dell'ordinanza del TAR Lazio n. 2049/2009, respingendo l'istanza cautelare proposta in primo grado.
L'appello è stato accolto con la seguente motivazione:
"Allo stato, l'impostazione seguita dall'amministrazione nella circolare impugnata, secondo la quale il trasferimento dell'insegnante non costituisce specifica e motivata esigenza che consente, ai sensi dell'art 5 del D. L. 1° settembre 2008, n. 137, il cambio di libri di testo prima del decorso del quinquennio, appare conforme al dettato normativo, che sottolinea l'eccezionalità dei casi nei quali è consentito il suddetto cambio, e non appare irrazionale, in quanto le valutazioni del docente subentrante non costituiscono evento obiettivo, tale da imporsi come eccezione alla volontà del legislatore".
Ciò premesso si comunica che la circolare ministeriale 10 febbraio 2009, n. 16 resta pienamente in vigore.

Il DIRETTORE GENERALE
f.to Mario G. Dutto


Dipartimento per l'Istruzione
Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e perl'Autonomia Scolastica
Ufficio I

Nota 14 maggio 2009

MIURAOODGOS prot. n. 5063 /R.U.U

Oggetto: Circolare ministeriale n. 16 del 10 febbraio 2009. Sospensiva del TAR Lazio

A seguito di quesiti pervenuti, in merito alla ordinanza n. 2049/09, con cui il TAR del Lazio ha sospeso la circolare ministeriale n. 16/2009 sulla adozione dei libri di testo per l'anno scolastico 2009/2010, si chiarisce quanto segue.
L'ordinanza del TAR Lazio, emessa in data 7 maggio u. s., ha sospeso la circolare ministeriale nella parte in cui prevede che l'assegnazione di altro docente nella classe, a decorrere dal 1° settembre 2009, non consente in alcun modo una diversa scelta di libri di testo già effettuata.
Il Ministero ha già dato mandato all'Avvocatura Generale dello Stato di proporre appello avverso la predetta ordinanza chiedendone l'immediata sospensione dell'esecutività con decreto presidenziale. Ciò posto, per la denegata ipotesi in cui il giudice d'appello dovesse confermare la misura cautelare disposta dal Tar, sin d'ora si precisa che la stessa potrà produrre effetti a partire dal prossimo anno scolastico e nella sola ipotesi in cui docenti neo trasferiti (ovvero assegnati ad altra classe) manifestino con apposita e motivata istanza l'intenzione di adottare testi scolastici diversi da quelli precedentemente scelti dal collegio dei docenti mentre non può in alcun modo incidere sulle procedure in atto riguardanti l'adozione dei testi scolastici.
Si fa riserva di comunicare l'esito dell'appello.

IL DIRETTORE GENERALE
Mario G. Dutto


CM 16/09 (Adozione Libri di Testo)


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