Dipartimento per la istruzione
Direzione generale per il personale della scuola
Nota 14 luglio 2006
Prot.121/segr.
Oggetto: Conferme incarichi di presidenza a.s.
2006/2007
Si fa riferimento a ricorrenti quesiti circa le modalità di
applicazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 190/2006 che
ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 8 bis della legge n. 186/2004 in
materia di estensione delle disposizioni di cui alla legge n. 68/1999
-riserve di posti a favore di categorie svantaggiate- anche alle
procedure per il reclutamento dei dirigenti scolastici, ivi comprese
quelle per il conferimento degli incarichi di presidenza.
Al riguardo si richiama preliminarmente il contenuto del parere
trasmesso alle SS.LL. con nota della scrivente del 15 giugno 2006 n.720.
Nell’ipotesi tuttavia che, esaurite le procedure per il conferimento
della conferma degli incarichi di presidenza agli aventi titolo in base
ai criteri indicati nella richiamata nota, sussistano in via residuale
ulteriori posti disponibili, le SS.LL., tenendo conto della mancanza di
controinteressati, a causa dell’impossibilità giuridica di conferire
nuovi incarichi di presidenza (art. 1 sexies della legge 31 marzo 2005
n. 43) potranno coprire i predetti posti a titolo di conferma ai sensi
della predetta disposizione - successivamente alla conclusione di tutte
le altre operazioni- con coloro che avrebbero avuto titolo giuridico al
conferimento dell’incarico qualora non fosse stata vigente nell’anno
2005/2006 la legge poi dichiarata incostituzionale e con coloro che
sulla base della predetta legge hanno comunque svolto l’incarico nel
predetto a.s. 2005/2006.
Ciò tenendo conto del prevalente interesse pubblico alla copertura dei
posti vacanti, in attesa dell’espletamento dei concorsi, con personale
che possa dedicarsi a tempo pieno allo svolgimento delle delicate
funzioni dirigenziali.
IL CAPO DIPARTIMENTO
Pasquale Capo
Dipartimento per l’Istruzione
Direzione Generale per il Personale della Scuola - Ufficio
II
Nota 28 giugno 2006
Prot. n. 774
Oggetto: Corso-concorso reclutamento
dirigenti scolastici - Rettifica D.D.G. 22.11.2004 a seguito sentenza
Corte Costituzionale n. 190/2006
Per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di
competenza delle SS.LL. si comunica che sulla Gazzetta Ufficiale - 4a
Serie speciale – Concorsi ed esami - sarà pubblicato (presumibilmente il
30 giugno p.v.) il comunicato che, ad ogni buon fine si allega, relativo
al corso-concorso in oggetto.
F.to IL DIRETTORE GENERALE
G. Cosentino
CORSO CONCORSO SELETTIVO DI FORMAZIONE PER IL
RECLUTAMENTO DI DIRIGENTI SCOLASTICI PER LA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA
DI PRIMO GRADO E PER LA SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE E PER GLI ISTITUTI
EDUCATIVI
COMUNICATO
La Corte Costituzionale con sentenza del 3 -11 maggio
2006, n. 190 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 17 maggio 2006, n.
20 – supplemento ufficiale - ha dichiarato l’illegittimità
costituzionale dell’art. 8 bis del D.L. 28 maggio 2004, n. 136
(Disposizioni urgenti per garantire la funzionalità di taluni settori
delle pubblica amministrazione) convertito, con modificazione, dalla L.
27 luglio 2004, n. 186 nella parte in cui si riferisce al conferimento
degli incarichi di presidenza e alle procedure concorsuali per il
reclutamento dei dirigenti scolastici di cui all’art. 29 del D.L.vo
165/2001.
Nel testo del D.D.G. 22.11.2004 - Gazzetta Ufficiale del
26 novembre 2004, n. 94 - relativo al reclutamento di n. 1.500 dirigenti
scolastici per le scuole primarie e secondarie di primo grado e per le
scuole superiori e per gli istituti educativi - in ottemperanza alla
predetta sentenza n. 190 del 3 – 11 maggio 2006 è soppresso, ovunque
presente, il riferimento alle disposizioni contenute nel D.L. 28 maggio
2004, n. 136 convertito, con modificazione, dalla L. 27 luglio 2004, n.
186, nella parte relativa all’attribuzione del beneficio delle riserve
previste dalla L. 12 marzo 1999, n. 68.
Il presente comunicato è pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica – 4° Serie Speciale - << Concorsi ed esami>>
Roma, 26 giugno 2006
F.to IL DIRETTORE GENERALE
Giuseppe Cosentino
Dipartimento per l’Istruzione
Direzione Generale per il Personale della Scuola - Ufficio II
Nota 15 giugno
2006
Prot. n. 720
Oggetto: Articolo 8-bis della legge
n. 186 del 2004 - Riserve di posti - Sentenza della Corte Costituzionale
n. 190 del 2006
Si fa seguito alla nota n. 587 del 16 maggio 2006
con la quale si faceva riserva di fornire ulteriori indicazioni circa l’
applicazione della sentenza della Corte Costituzionale indicata in
oggetto.
Al riguardo, l‘Ufficio Legislativo, appositamente
interpellato, con nota n. 2198 del 13 giugno 2006, ha espresso il
proprio parere che di seguito si trascrive:
“La sentenza in questione, infatti, ha
dichiarato l’illegittimità dell’articolo 8-bis della legge n.
186/2004, che ha disposto l’applicazione della normativa sulle
riserve di posti a favore delle categorie svantaggiate, ex legge n.
68 del 1999, anche alle procedure per il reclutamento dei dirigenti
scolastici, ivi comprese quelle per il conferimento degli incarichi
di presidenza.
In via preliminare, si condivide l’avviso espresso da codesta
Direzione generale circa la inapplicabilità della sentenza della
Corte Costituzionale alle situazioni giuridiche già definite, tenuto
conto che, per costante orientamento giurisprudenziale, l’efficacia
retroattiva delle sentenze di incostituzionalità hanno come limite
le situazioni giuridiche che hanno già prodotto effetti definitivi.
La dichiarazione di incostituzionalità dell’art. 8-bis della legge
n. 186 comporta, quindi, effetti immediati sui concorsi ordinari per
dirigenti scolastici ancora in fase di svolgimento, ma fa salvi gli
effetti già determinatisi con la conclusione della procedura per il
conferimento degli incarichi per l’anno scolastico 2005-2006.
Per quanto riguarda, invece, le procedure per la conferma degli
incarichi per l’anno scolastico 2006-2007, ad avviso di questo
Ufficio si tratta di situazioni giuridiche direttamente derivate o
comunque connesse con la prima applicazione dell’articolo 8-bis; di
conseguenza, gli effetti della sentenza della Corte Costituzionale
non possono non estendersi anche a tali situazioni.
Si ritiene, pertanto, che le conferme degli incarichi di presidenza
per il prossimo anno scolastico 2006-2007 non possano essere
disposte nei confronti dei docenti ai quali, nel precedente anno
scolastico 2005-2006, l’incarico di presidenza è stato conferito
solo in virtù del diritto alla riserva di posti di cui all’articolo
8-bis, dichiarato incostituzionale.
Ciò in quanto, pur restando ferma la definitività degli incarichi a
suo tempo attribuiti per il 2005-2006, deve ritenersi illegittima
l’eventuale conferma automatica di tale incarico anche nel
successivo anno scolastico 2006-2007 per coloro nei cui confronti
venga accertato che l’incarico di presidenza è stato conferito solo
per effetto della riserva di posti, atteso che si concreterebbe, di
fatto, la reiterazione per gli interessati del beneficio
dell’applicazione dell’articolo 8-bis e quindi l’ultrattività di una
norma ormai dichiarata incostituzionale.
E’ pertanto opinione di questo Ufficio che la conferma degli
incarichi di presidenza per il 2006-2007 debba essere effettuata
sulla base delle graduatorie utilizzate per il 2005-2006, ma nelle
quali si sia proceduto, ora per allora, a rivedere le posizioni dei
riservatari, applicando nei loro confronti la sentenza della Corte
Costituzionale.
Per quanto riguarda i ricorrenti avverso il conferimento degli
incarichi ai docenti riservatari, si ritiene che l’eventuale
riconoscimento del loro diritto all’incarico per il 2005-2006 e,
quindi, alla conferma di tale incarico per il 2006-2007 possa
avvenire in via amministrativa, a condizione che venga accertato che
essi avrebbero avuto titolo al conferimento dell’incarico nel
2005-2006 in base alla posizione occupata nella graduatoria
riformulata tenendo conto della sentenza della Corte Costituzionale.
Si ritiene, in sostanza, che la conferma degli incarichi di
presidenza per l’anno 2006-2007 debba essere disposta solo nei
confronti dei docenti iscritti nella graduatoria del 2005-2006 per i
quali venga accertato, ora per allora, il diritto al conferimento
dell’incarico per tale anno scolastico, in quanto tale conferma
trova fondamento nella statuizione della Corte Costituzionale.
Più in particolare si possono ipotizzare le seguenti situazioni.
1. Docenti che hanno svolto l’incarico di presidenza usufruendo
della riserva di posti, la cui nomina è stata oggetto di ricorso dei
contro interessati: la posizione di questi docenti nella graduatoria
del 2005-2006 dovrebbe essere rivista alla luce della sentenza della
Corte Costituzionale e, nel caso venga accertato che non avrebbero
avuto diritto ad ottenere l’incarico, la conferma dell’incarico per
il 2006-2007 non può operare nei loro confronti.
Diversamente, qualora venga accertato che i docenti in questione
avrebbero comunque avuto diritto all’incarico nel 2005-2006, la
conferma per il 2006-2007 può legittimamente operare.
2. Ricorrenti avverso il conferimento degli incarichi ai docenti
riservatari: qualora la revisione delle posizioni di graduatoria
confermi il loro diritto all’incarico per il 2005-2006, nei loro
confronti è ipotizzabile la conferma dell’incarico per il 2006-2007,
tenuto conto del presumibile esito favorevole dei ricorsi.
3. Docenti che hanno usufruito della riserva per ottenere l’incarico
di presidenza nel 2005-2006, ma nei cui confronti non è stato
proposto ricorso dai contro interessati: anche per questa categoria,
ad avviso di questo Ufficio, dovrebbe operare la procedura di cui al
precedente punto 1 e, di conseguenza, la conferma dell’incarico per
il 2006-2007 non dovrebbe essere automaticamente disposta per il
semplice fatto di aver svolto l’incarico, ma solo nel caso sia
accertato che essi avrebbero comunque avuto diritto all’incarico
anche senza il beneficio della riserva di posti.
4. Docenti che non hanno ottenuto l’incarico di presidenza per il
2005-2006 e che non hanno prodotto ricorso avverso le nomine
conferite ai docenti riservatari: nei confronti di tale categoria,
ad avviso di questo Ufficio, non può riconoscersi alcun diritto per
quanto riguarda le conferme degli incarichi per il 2006-2007 sulla
base della sentenza della Corte Costituzionale, in quanto essi,
avendo fatto acquiescenza alle nomine, ormai definitive, conferite
nel 2005-2006 applicando l’articolo 8-bis, non hanno maturato alcuna
legittima aspettativa ed inoltre non hanno svolto nel 2005-2006
l’incarico che la legge richiede espressamente per poterne ottenere
la conferma nel 2006-2007.”
Tanto si comunica per le valutazioni delle SS.LL.
ai fini delle autonome determinazioni da adottare in ordine agli aspetti
gestionali nell’ambito del territorio di competenza.
IL DIRETTORE GENERALE
F.to G. Cosentino
Dipartimento per l’Istruzione Generale per il
Personale della Scuola
Ufficio II Nota 16 maggio 2006
Prot. n. 587 Oggetto: Riserve dei posti ex art. 8 bis
del D.L. n. 136/2004 convertito con modificazioni nella legge n.
186/2004 – Sentenza Corte Costituzionale n. 190/2006 Come è
noto, la Corte Costituzionale, con sentenza n. 190/2006, depositata in
Camera di Consiglio l’11.5.2006 ed in corso di pubblicazione sulla G.U.,
ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 8 bis del
D.L. 28.5.2004 n. 136, convertito, con
modificazioni, nella legge 27.7.2004, n. 186. Ciò premesso, in attesa di fornire indicazioni circa le
modalità di applicazione della succitata sentenza, non appena essa
acquisirà efficacia “erga omnes” con la pubblicazione sulla G.U., si
ritiene opportuno, in via cautelare e in prossimità della scadenza dei
termini per la presentazione delle domande relative alla conferma degli
incarichi di presidenza di cui alla Direttiva n. 25/2006, che le SS.LL.
invitino a presentare comunque domanda anche coloro che non hanno potuto
conseguire l’incarico di presidenza nel corrente anno scolastico per
effetto dell’applicazione, in favore di altri aspiranti, della riserva
di cui in oggetto. Quanto sopra, in attesa che venga definita la
posizione giuridica di tutto il personale coinvolto nell’applicazione
della citata sentenza e salvi gli effetti ulteriori per i diretti
promotori dell’impugnativa sottesa alla decisione della Corte
Costituzionale. Al fine di dare la massima diffusione a quanto sopra, la presente nota
viene pubblicata sulla rete INTRANET e sul sito INTERNET di questo
Ministero. Si fa riserva di ulteriori indicazioni in materia, sia in
relazione alla conferma degli incarichi di presidenza che alle procedure
concorsuali in atto per posti di dirigente scolastico. A quest‘ultimo
riguardo si richiama comunque il contenuto della nota prot. n. 552 del 5
maggio u.s. che escludeva comunque l’applicazione della riserva in
oggetto nella fase di individuazione degli ammessi al corso di
formazione.
F.to IL DIRETTORE GENERALE
G. Cosentino
Sentenza Corte Costituzionale 190/06 |