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Reg. Tribunale Lecce n. 662 del 01.07.1997
Direttore responsabile: Dario Cillo


 

Dipartimento per la istruzione
Direzione generale per il personale della scuola

Nota 14 luglio 2006

Prot.121/segr.

Oggetto: Conferme incarichi di presidenza a.s. 2006/2007

Si fa riferimento a ricorrenti quesiti circa le modalità di applicazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 190/2006 che ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 8 bis della legge n. 186/2004 in materia di estensione delle disposizioni di cui alla legge n. 68/1999 -riserve di posti a favore di categorie svantaggiate- anche alle procedure per il reclutamento dei dirigenti scolastici, ivi comprese quelle per il conferimento degli incarichi di presidenza.
Al riguardo si richiama preliminarmente il contenuto del parere trasmesso alle SS.LL. con nota della scrivente del 15 giugno 2006 n.720.
Nell’ipotesi tuttavia che, esaurite le procedure per il conferimento della conferma degli incarichi di presidenza agli aventi titolo in base ai criteri indicati nella richiamata nota, sussistano in via residuale ulteriori posti disponibili, le SS.LL., tenendo conto della mancanza di controinteressati, a causa dell’impossibilità giuridica di conferire nuovi incarichi di presidenza (art. 1 sexies della legge 31 marzo 2005 n. 43) potranno coprire i predetti posti a titolo di conferma ai sensi della predetta disposizione - successivamente alla conclusione di tutte le altre operazioni- con coloro che avrebbero avuto titolo giuridico al conferimento dell’incarico qualora non fosse stata vigente nell’anno 2005/2006 la legge poi dichiarata incostituzionale e con coloro che sulla base della predetta legge hanno comunque svolto l’incarico nel predetto a.s. 2005/2006.
Ciò tenendo conto del prevalente interesse pubblico alla copertura dei posti vacanti, in attesa dell’espletamento dei concorsi, con personale che possa dedicarsi a tempo pieno allo svolgimento delle delicate funzioni dirigenziali.

IL CAPO DIPARTIMENTO
Pasquale Capo


Dipartimento per l’Istruzione
Direzione Generale per il Personale della Scuola - Ufficio
II

Nota 28 giugno 2006

Prot. n. 774

Oggetto: Corso-concorso reclutamento dirigenti scolastici - Rettifica D.D.G. 22.11.2004 a seguito sentenza Corte Costituzionale n. 190/2006

Per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di competenza delle SS.LL. si comunica che sulla Gazzetta Ufficiale - 4a Serie speciale – Concorsi ed esami - sarà pubblicato (presumibilmente il 30 giugno p.v.) il comunicato che, ad ogni buon fine si allega, relativo al corso-concorso in oggetto.

F.to IL DIRETTORE GENERALE
G. Cosentino


CORSO CONCORSO SELETTIVO DI FORMAZIONE PER IL RECLUTAMENTO DI DIRIGENTI SCOLASTICI PER LA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO E PER LA SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE E PER GLI ISTITUTI EDUCATIVI

COMUNICATO

La Corte Costituzionale con sentenza del 3 -11 maggio 2006, n. 190 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 17 maggio 2006, n. 20 – supplemento ufficiale - ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 8 bis del D.L. 28 maggio 2004, n. 136 (Disposizioni urgenti per garantire la funzionalità di taluni settori delle pubblica amministrazione) convertito, con modificazione, dalla L. 27 luglio 2004, n. 186 nella parte in cui si riferisce al conferimento degli incarichi di presidenza e alle procedure concorsuali per il reclutamento dei dirigenti scolastici di cui all’art. 29 del D.L.vo 165/2001.

Nel testo del D.D.G. 22.11.2004 - Gazzetta Ufficiale del 26 novembre 2004, n. 94 - relativo al reclutamento di n. 1.500 dirigenti scolastici per le scuole primarie e secondarie di primo grado e per le scuole superiori e per gli istituti educativi - in ottemperanza alla predetta sentenza n. 190 del 3 – 11 maggio 2006 è soppresso, ovunque presente, il riferimento alle disposizioni contenute nel D.L. 28 maggio 2004, n. 136 convertito, con modificazione, dalla L. 27 luglio 2004, n. 186, nella parte relativa all’attribuzione del beneficio delle riserve previste dalla L. 12 marzo 1999, n. 68.

Il presente comunicato è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica – 4° Serie Speciale - << Concorsi ed esami>>

Roma, 26 giugno 2006

F.to IL DIRETTORE GENERALE
Giuseppe Cosentino


Dipartimento per l’Istruzione
Direzione Generale per il Personale della Scuola - Ufficio II

Nota 15 giugno 2006

Prot. n. 720

Oggetto: Articolo 8-bis della legge n. 186 del 2004 - Riserve di posti - Sentenza della Corte Costituzionale n. 190 del 2006

Si fa seguito alla nota n. 587 del 16 maggio 2006 con la quale si faceva riserva di fornire ulteriori indicazioni circa l’ applicazione della sentenza della Corte Costituzionale indicata in oggetto.

Al riguardo, l‘Ufficio Legislativo, appositamente interpellato, con nota n. 2198 del 13 giugno 2006, ha espresso il proprio parere che di seguito si trascrive: 

“La sentenza in questione, infatti, ha dichiarato l’illegittimità dell’articolo 8-bis della legge n. 186/2004, che ha disposto l’applicazione della normativa sulle riserve di posti a favore delle categorie svantaggiate, ex legge n. 68 del 1999, anche alle procedure per il reclutamento dei dirigenti scolastici, ivi comprese quelle per il conferimento degli incarichi di presidenza.
In via preliminare, si condivide l’avviso espresso da codesta Direzione generale circa la inapplicabilità della sentenza della Corte Costituzionale alle situazioni giuridiche già definite, tenuto conto che, per costante orientamento giurisprudenziale, l’efficacia retroattiva delle sentenze di incostituzionalità hanno come limite le situazioni giuridiche che hanno già prodotto effetti definitivi. La dichiarazione di incostituzionalità dell’art. 8-bis della legge n. 186 comporta, quindi, effetti immediati sui concorsi ordinari per dirigenti scolastici ancora in fase di svolgimento, ma fa salvi gli effetti già determinatisi con la conclusione della procedura per il conferimento degli incarichi per l’anno scolastico 2005-2006.
Per quanto riguarda, invece, le procedure per la conferma degli incarichi per l’anno scolastico 2006-2007, ad avviso di questo Ufficio si tratta di situazioni giuridiche direttamente derivate o comunque connesse con la prima applicazione dell’articolo 8-bis; di conseguenza, gli effetti della sentenza della Corte Costituzionale non possono non estendersi anche a tali situazioni.
Si ritiene, pertanto, che le conferme degli incarichi di presidenza per il prossimo anno scolastico 2006-2007 non possano essere disposte nei confronti dei docenti ai quali, nel precedente anno scolastico 2005-2006, l’incarico di presidenza è stato conferito solo in virtù del diritto alla riserva di posti di cui all’articolo 8-bis, dichiarato incostituzionale.
Ciò in quanto, pur restando ferma la definitività degli incarichi a suo tempo attribuiti per il 2005-2006, deve ritenersi illegittima l’eventuale conferma automatica di tale incarico anche nel successivo anno scolastico 2006-2007 per coloro nei cui confronti venga accertato che l’incarico di presidenza è stato conferito solo per effetto della riserva di posti, atteso che si concreterebbe, di fatto, la reiterazione per gli interessati del beneficio dell’applicazione dell’articolo 8-bis e quindi l’ultrattività di una norma ormai dichiarata incostituzionale.
E’ pertanto opinione di questo Ufficio che la conferma degli incarichi di presidenza per il 2006-2007 debba essere effettuata sulla base delle graduatorie utilizzate per il 2005-2006, ma nelle quali si sia proceduto, ora per allora, a rivedere le posizioni dei riservatari, applicando nei loro confronti la sentenza della Corte Costituzionale.
Per quanto riguarda i ricorrenti avverso il conferimento degli incarichi ai docenti riservatari, si ritiene che l’eventuale riconoscimento del loro diritto all’incarico per il 2005-2006 e, quindi, alla conferma di tale incarico per il 2006-2007 possa avvenire in via amministrativa, a condizione che venga accertato che essi avrebbero avuto titolo al conferimento dell’incarico nel 2005-2006 in base alla posizione occupata nella graduatoria riformulata tenendo conto della sentenza della Corte Costituzionale.
Si ritiene, in sostanza, che la conferma degli incarichi di presidenza per l’anno 2006-2007 debba essere disposta solo nei confronti dei docenti iscritti nella graduatoria del 2005-2006 per i quali venga accertato, ora per allora, il diritto al conferimento dell’incarico per tale anno scolastico, in quanto tale conferma trova fondamento nella statuizione della Corte Costituzionale.
Più in particolare si possono ipotizzare le seguenti situazioni.
1. Docenti che hanno svolto l’incarico di presidenza usufruendo della riserva di posti, la cui nomina è stata oggetto di ricorso dei contro interessati: la posizione di questi docenti nella graduatoria del 2005-2006 dovrebbe essere rivista alla luce della sentenza della Corte Costituzionale e, nel caso venga accertato che non avrebbero avuto diritto ad ottenere l’incarico, la conferma dell’incarico per il 2006-2007 non può operare nei loro confronti.
Diversamente, qualora venga accertato che i docenti in questione avrebbero comunque avuto diritto all’incarico nel 2005-2006, la conferma per il 2006-2007 può legittimamente operare.
2. Ricorrenti avverso il conferimento degli incarichi ai docenti riservatari: qualora la revisione delle posizioni di graduatoria confermi il loro diritto all’incarico per il 2005-2006, nei loro confronti è ipotizzabile la conferma dell’incarico per il 2006-2007, tenuto conto del presumibile esito favorevole dei ricorsi.
3. Docenti che hanno usufruito della riserva per ottenere l’incarico di presidenza nel 2005-2006, ma nei cui confronti non è stato proposto ricorso dai contro interessati: anche per questa categoria, ad avviso di questo Ufficio, dovrebbe operare la procedura di cui al precedente punto 1 e, di conseguenza, la conferma dell’incarico per il 2006-2007 non dovrebbe essere automaticamente disposta per il semplice fatto di aver svolto l’incarico, ma solo nel caso sia accertato che essi avrebbero comunque avuto diritto all’incarico anche senza il beneficio della riserva di posti.
4. Docenti che non hanno ottenuto l’incarico di presidenza per il 2005-2006 e che non hanno prodotto ricorso avverso le nomine conferite ai docenti riservatari: nei confronti di tale categoria, ad avviso di questo Ufficio, non può riconoscersi alcun diritto per quanto riguarda le conferme degli incarichi per il 2006-2007 sulla base della sentenza della Corte Costituzionale, in quanto essi, avendo fatto acquiescenza alle nomine, ormai definitive, conferite nel 2005-2006 applicando l’articolo 8-bis, non hanno maturato alcuna legittima aspettativa ed inoltre non hanno svolto nel 2005-2006 l’incarico che la legge richiede espressamente per poterne ottenere la conferma nel 2006-2007.”

Tanto si comunica per le valutazioni delle SS.LL. ai fini delle autonome determinazioni da adottare in ordine agli aspetti gestionali nell’ambito del territorio di competenza.

IL DIRETTORE GENERALE
F.to G. Cosentino


Dipartimento per l’Istruzione Generale per il Personale della Scuola
Ufficio II

Nota 16 maggio 2006

Prot. n. 587

Oggetto: Riserve dei posti ex art. 8 bis del D.L. n. 136/2004 convertito con modificazioni nella legge n. 186/2004 – Sentenza Corte Costituzionale n. 190/2006

Come è noto, la Corte Costituzionale, con sentenza n. 190/2006, depositata in Camera di Consiglio l’11.5.2006 ed in corso di pubblicazione sulla G.U., ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 8 bis del D.L. 28.5.2004 n. 136, convertito, con modificazioni, nella legge 27.7.2004, n. 186.

Ciò premesso, in attesa di fornire indicazioni circa le modalità di applicazione della succitata sentenza, non appena essa acquisirà efficacia “erga omnes” con la pubblicazione sulla G.U., si ritiene opportuno, in via cautelare e in prossimità della scadenza dei termini per la presentazione delle domande relative alla conferma degli incarichi di presidenza di cui alla Direttiva n. 25/2006, che le SS.LL. invitino a presentare comunque domanda anche coloro che non hanno potuto conseguire l’incarico di presidenza nel corrente anno scolastico per effetto dell’applicazione, in favore di altri aspiranti, della riserva di cui in oggetto.

Quanto sopra, in attesa che venga definita la posizione giuridica di tutto il personale coinvolto nell’applicazione della citata sentenza e salvi gli effetti ulteriori per i diretti promotori dell’impugnativa sottesa alla decisione della Corte Costituzionale.

Al fine di dare la massima diffusione a quanto sopra, la presente nota viene pubblicata sulla rete INTRANET e sul sito INTERNET di questo Ministero.

Si fa riserva di ulteriori indicazioni in materia, sia in relazione alla conferma degli incarichi di presidenza che alle procedure concorsuali in atto per posti di dirigente scolastico.

A quest‘ultimo riguardo si richiama comunque il contenuto della nota prot. n. 552 del 5 maggio u.s. che escludeva comunque l’applicazione della riserva in oggetto nella fase di individuazione degli ammessi al corso di formazione.

F.to IL DIRETTORE GENERALE
G. Cosentino


Sentenza Corte Costituzionale 190/06


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