Prima Pagina
Reg. Tribunale Lecce n. 662 del 01.07.1997
Direttore responsabile: Dario Cillo


 

Dipartimento per l'istruzione
Direzione Generale per il personale della scuola
Ufficio IX

Nota 16 marzo 2005

Prot. n.1013/A/3/A

Oggetto: Controversie relative alla supervalutazione del servizio all'estero dei dipendenti del comparto scuola. Parere dell'Avvocatura Generale dello Stato

Le controversie relative alla supervalutazione del servizio all'estero del personale scolastico si sono risolte, in sede di giudizi amministrativi, in senso sfavorevole all'amministrazione (cfr. sentenze del Consiglio di Stato n. 7968/03 e n. 4414/04, confermative delle sentenze sfavorevoli dei Tar).
Analoghe controversie vengono ora promosse dinanzi al competente giudice del lavoro. Alcuni Uffici regionali hanno chiesto direttive in merito al comportamento da assumere in presenza di istanze del personale scolastico volte ad ottenere la rideterminazione della propria progressione in carriera, tenendo conto della supervalutazione del servizio svolto all'estero sia dal punto di vista economico che dell'anzianità e dei relativi scatti stipendiali: in particolare, se si debba procedere alla revisione degli atti già emessi (e registrati dagli organi di controllo) ovvero si debba respingere le istanze, ritenendole infondate.
A seguito di apposito quesito dell'Avvocatura distrettuale di Genova, a ciò interessata dal Centro servizi amministrativi di Savona, l'Avvocatura generale dello Stato ha espresso il proprio parere che qui di seguito si riporta.
"L'art. 21 del R.D. 12.2.1940 n. 740 così recita: " (art. 3, regio decreto- legge 2 giugno 1924 n. 1052; art. 6, comma quarto, regio decreto-legge 21 gennaio 1926 n. 177; art. 17, regio decreto 19 maggio 1930, n. 909) il servizio di ruolo prestato all'estero anche precedentemente alla pubblicazione del presente testo unico è calcolato, agli effetti degli aumenti periodici dello stipendio, per i primi due anni il doppio e per i successivi con l'aumento di un terzo. Il servizio stesso è valutato ai fini del trattamento di quiescenza con la maggiorazione della metà per i primi due anni e di un terzo per gli anni successivi."
Ciò è stato ribadito anche dal D.lgs 16.4.1994 n. 297, art. 673: "il servizio di ruolo prestato all'estero è calcolato, agli effetti degli aumenti periodici dello stipendio, per due anni il doppio e per i successivi con l'aumento di un terzo.
Il servizio stesso è valutato ai fini del trattamento di quiescenza con la maggiorazione della metà per i primi due e di un terzo per gli anni successivi".
Pertanto, dalla lettera della legge appare evidente che la prevista valutazione del servizio prestato all'estero può essere effettuata solo "agli effetti degli aumenti periodici dello stipendio", come ritenuto peraltro dal Consiglio di Stato nella decisione n. 192 del 1993, e ai fini del trattamento di quiescenza.
L'alto Consesso, però, con la pronunzia 7968/2003, cui fa riferimento codesta Distrettuale, ha ritenuto che: a) le maggiorazioni disposte dalle norme indicate incidono sulla progressione in carriera e consentono i loro effetti anche in sede di passaggio alla successiva classe stipendiale; b) il d.p.r. 23.8.88 n. 399 ("Norme risultanti dalla disciplina prevista dall' accordo per il triennio 1988-1990 del 9 giugno 1988 relativo al personale del comparto scuola"), nel disporre all'art. 3, comma 4, il riassorbimento "col conseguimento delle posizioni stipendiali successive" non esclude che la valutazione del servizio prestato all' estero incida sulla maggiorazione di anzianità e che sussista quindi il diritto degli interessati alle maggiorazioni di anzianità in relazione ai periodi di servizio prestati all'estero; c) quindi la supervalutazione del servizio prestato all'estero, prevista dall'art. 21 del R.D. 12.2.1940 n. 740 e dall'art. 673 del D.lvo 16.4.94 n. 297, non rappresenta soltanto una accelerazione economica (anticipazione degli scatti convenzionali) ma comporta anche una accelerazione dell' anzianità utile ai fini della carriera.
Sembra alla Scrivente che siffatto orientamento sia andato oltre il significato letterale dell'art. 21 del R.D. 12.2.1940 n. 740 e dell'art. 673 del D.lvo 16.4.94 n. 297, e l'intenzione del Legislatore quale fatta palese dalle espressioni usate dal Legislatore medesimo, e oltre quanto previsto dall'art. 3, comma 4, del d.p.r. 23.8.88 n. 399. Invero, i citati artt. 21 e 673 prevedono che la supervalutazione del servizio prestato all'estero può essere effettuata solo "agli effetti degli aumenti periodici dello stipendio" (come per altro ritenuto dal Consiglio di Stato nella citata decisione n. 192 del 1993), e ai fini del trattamento di quiescenza, e il d.p.r. 23.8.88 n. 399 al comma 4 dell'art. 3 prevede solo il riassorbimento "col conseguimento delle posizioni stipendiali successive" degli aumenti biennali convenzionali "attribuiti per nascita di figli ed altre situazioni previste dalle disposizioni vigenti", e non maggiorazioni di anzianità in relazione ai periodi di servizio prestati all'estero.
Per altro, solo con l'entrata in vigore del CCNL 4 agosto 1995 (applicabile dal 1° gennaio 1996) e la successiva circolare ministeriale n. 595 del 20.9.96 è stato espressamente previsto che la supervalutazione del servizio prestato all'estero si traducesse in vera e propria accelerazione di carriera, in maggiorazione d'anzianità utile per la progressione alla successiva fascia di anzianità.
Pertanto, appare opportuno resistere nelle cause che dovessero essere promosse dinanzi al Tribunale del Lavoro, che ora ha giurisdizione in materia, salvo riesaminare la posizione qualora anche in tale sede dovesse trovare affermazione quanto ritenuto dal Consiglio di Stato nella decisione n. 7968 del 2003".
Tanto, si rappresenta per le valutazioni di codesti Uffici da effettuarsi d'intesa con le competenti Avvocature distrettuali dello Stato. Questo Ufficio, da parte sua, informerà sulla questione il Dipartimento della Funzione pubblica ed il Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi dell'art. 1, comma 133, della legge n. 311 del 30.12.2004. A tal riguardo, al fine di quantificare il contenzioso in atto nella misura quanto più precisa, si prega di comunicare, anche via fax (0658495248), il numero di tutte le vertenze pendenti dinanzi ai TAR e ai Tribunali del lavoro, in primo e secondo grado di giudizio, e di quelle ancora in fase di conciliazione. Si ringrazia e si resta in attesa di riscontro.

Il Direttore Generale
Giuseppe Cosentino


La pagina
- Educazione&Scuola©