Dipartimento per l'istruzione
Direzione Generale per il personale della scuola
Ufficio IX
Nota 16 marzo 2005
Prot. n.1013/A/3/A
Oggetto: Controversie relative
alla supervalutazione del servizio all'estero dei dipendenti del
comparto scuola. Parere dell'Avvocatura Generale dello Stato
Le controversie relative alla supervalutazione del
servizio all'estero del personale scolastico si sono risolte, in sede di
giudizi amministrativi, in senso sfavorevole all'amministrazione (cfr.
sentenze del Consiglio di Stato n. 7968/03 e n. 4414/04, confermative
delle sentenze sfavorevoli dei Tar).
Analoghe controversie vengono ora promosse dinanzi al competente giudice
del lavoro. Alcuni Uffici regionali hanno chiesto direttive in merito al
comportamento da assumere in presenza di istanze del personale
scolastico volte ad ottenere la rideterminazione della propria
progressione in carriera, tenendo conto della supervalutazione del
servizio svolto all'estero sia dal punto di vista economico che
dell'anzianità e dei relativi scatti stipendiali: in particolare, se si
debba procedere alla revisione degli atti già emessi (e registrati dagli
organi di controllo) ovvero si debba respingere le istanze, ritenendole
infondate.
A seguito di apposito quesito dell'Avvocatura distrettuale di Genova, a
ciò interessata dal Centro servizi amministrativi di Savona,
l'Avvocatura generale dello Stato ha espresso il proprio parere che qui
di seguito si riporta.
"L'art. 21 del R.D. 12.2.1940 n. 740 così recita: " (art. 3, regio
decreto- legge 2 giugno 1924 n. 1052; art. 6, comma quarto, regio
decreto-legge 21 gennaio 1926 n. 177; art. 17, regio decreto 19 maggio
1930, n. 909) il servizio di ruolo prestato all'estero anche
precedentemente alla pubblicazione del presente testo unico è calcolato,
agli effetti degli aumenti periodici dello stipendio, per i primi due
anni il doppio e per i successivi con l'aumento di un terzo. Il servizio
stesso è valutato ai fini del trattamento di quiescenza con la
maggiorazione della metà per i primi due anni e di un terzo per gli anni
successivi."
Ciò è stato ribadito anche dal D.lgs 16.4.1994 n. 297, art. 673: "il
servizio di ruolo prestato all'estero è calcolato, agli effetti degli
aumenti periodici dello stipendio, per due anni il doppio e per i
successivi con l'aumento di un terzo.
Il servizio stesso è valutato ai fini del trattamento di quiescenza con
la maggiorazione della metà per i primi due e di un terzo per gli anni
successivi".
Pertanto, dalla lettera della legge appare evidente che la prevista
valutazione del servizio prestato all'estero può essere effettuata solo
"agli effetti degli aumenti periodici dello stipendio", come ritenuto
peraltro dal Consiglio di Stato nella decisione n. 192 del 1993, e ai
fini del trattamento di quiescenza.
L'alto Consesso, però, con la pronunzia 7968/2003, cui fa riferimento
codesta Distrettuale, ha ritenuto che: a) le maggiorazioni disposte
dalle norme indicate incidono sulla progressione in carriera e
consentono i loro effetti anche in sede di passaggio alla successiva
classe stipendiale; b) il d.p.r. 23.8.88 n. 399 ("Norme risultanti dalla
disciplina prevista dall' accordo per il triennio 1988-1990 del 9 giugno
1988 relativo al personale del comparto scuola"), nel disporre all'art.
3, comma 4, il riassorbimento "col conseguimento delle posizioni
stipendiali successive" non esclude che la valutazione del servizio
prestato all' estero incida sulla maggiorazione di anzianità e che
sussista quindi il diritto degli interessati alle maggiorazioni di
anzianità in relazione ai periodi di servizio prestati all'estero; c)
quindi la supervalutazione del servizio prestato all'estero, prevista
dall'art. 21 del R.D. 12.2.1940 n. 740 e dall'art. 673 del D.lvo 16.4.94
n. 297, non rappresenta soltanto una accelerazione economica
(anticipazione degli scatti convenzionali) ma comporta anche una
accelerazione dell' anzianità utile ai fini della carriera.
Sembra alla Scrivente che siffatto orientamento sia andato oltre il
significato letterale dell'art. 21 del R.D. 12.2.1940 n. 740 e dell'art.
673 del D.lvo 16.4.94 n. 297, e l'intenzione del Legislatore quale fatta
palese dalle espressioni usate dal Legislatore medesimo, e oltre quanto
previsto dall'art. 3, comma 4, del d.p.r. 23.8.88 n. 399. Invero, i
citati artt. 21 e 673 prevedono che la supervalutazione del servizio
prestato all'estero può essere effettuata solo "agli effetti degli
aumenti periodici dello stipendio" (come per altro ritenuto dal
Consiglio di Stato nella citata decisione n. 192 del 1993), e ai fini
del trattamento di quiescenza, e il d.p.r. 23.8.88 n. 399 al comma 4
dell'art. 3 prevede solo il riassorbimento "col conseguimento delle
posizioni stipendiali successive" degli aumenti biennali convenzionali
"attribuiti per nascita di figli ed altre situazioni previste dalle
disposizioni vigenti", e non maggiorazioni di anzianità in relazione ai
periodi di servizio prestati all'estero.
Per altro, solo con l'entrata in vigore del CCNL 4 agosto 1995
(applicabile dal 1° gennaio 1996) e la successiva circolare ministeriale
n. 595 del 20.9.96 è stato espressamente previsto che la
supervalutazione del servizio prestato all'estero si traducesse in vera
e propria accelerazione di carriera, in maggiorazione d'anzianità utile
per la progressione alla successiva fascia di anzianità.
Pertanto, appare opportuno resistere nelle cause che dovessero essere
promosse dinanzi al Tribunale del Lavoro, che ora ha giurisdizione in
materia, salvo riesaminare la posizione qualora anche in tale sede
dovesse trovare affermazione quanto ritenuto dal Consiglio di Stato
nella decisione n. 7968 del 2003".
Tanto, si rappresenta per le valutazioni di codesti Uffici da
effettuarsi d'intesa con le competenti Avvocature distrettuali dello
Stato. Questo Ufficio, da parte sua, informerà sulla questione il
Dipartimento della Funzione pubblica ed il Ministero dell'Economia e
delle Finanze, ai sensi dell'art. 1, comma 133, della legge n. 311 del
30.12.2004. A tal riguardo, al fine di quantificare il contenzioso in
atto nella misura quanto più precisa, si prega di comunicare, anche via
fax (0658495248), il numero di tutte le vertenze pendenti dinanzi ai TAR
e ai Tribunali del lavoro, in primo e secondo grado di giudizio, e di
quelle ancora in fase di conciliazione. Si ringrazia e si resta in
attesa di riscontro.
Il Direttore Generale
Giuseppe Cosentino
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