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Reg. Tribunale Lecce n. 662 del 01.07.1997
- ISSN 1973-252X
Direttore responsabile: Dario Cillo


 

DIPARTIMENTO PER L'ISTRUZIONE
Direzione Generale per gli Ordinamenti scolastici

Nota 18 gennaio 2008

Prot. n.602

Oggetto: Esenzione prestazioni didattiche dall'I.V.A - Adempimenti Ministero pubblica istruzione

L'articolo 1 bis, comma 7, della legge 3 febbraio 2006, n. 27, di conversione del decreto legge 5 dicembre 2005, n. 250, ha abrogato l'articolo 352 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 privando l'Amministrazione scolastica della competenza ad emettere i provvedimenti di "presa d'atto" relativamente alle scuole meramente private.
Tale abrogazione ha aperto problemi in ordine all'esenzione dall'I.V.A. delle prestazioni didattiche in quanto l'articolo 10, n. 20, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 consente tale regime fiscale alle scuole "riconosciute" da pubbliche amministrazioni. Della questione si sono occupati anche l'Autorità per la concorrenza sul mercato e la Commissione europea chiedendo chiarimenti in ordine ai profili di disparità di trattamento fiscale, pur in presenza di sostanziale identità di attività svolta, che si producono tra soggetti in possesso del provvedimento di "presa d'atto" e quelli che non possono averla a seguito del nuovo quadro normativo introdotto dalla legge 27/2006. La questione rientra nelle competenze del Ministero dell'economia e delle finanze essendo le problematiche fiscali estranee al quadro di attribuzioni di questo Ministero che viene peraltro ad essere indirettamente coinvolto in quanto ritenuto depositario delle competenze tecniche necessarie per valutare la natura educativa e di istruzione delle attività svolte dai soggetti interessati.
In spirito di collaborazione interministeriale, pur nel ribadire l'estraneità delle questioni fiscali al proprio ambito di competenza, questo Ministero ha stabilito interlocuzioni con l'Agenzia delle entrate cui la presente è diretta per conoscenza, proponendo soluzioni operative al delicato problema apertosi. Tali soluzioni sono state, almeno in parte, condivise e la presente circolare fornisce indicazioni sugli adempimenti che il Ministero della pubblica istruzione, attraverso i propri organi periferici, può svolgere per consentire un "riposizionamento" dell'azione dell'Amministrazione statale in materia di esenzione dall'I.V.A. delle prestazioni didattiche in conseguenza del venir meno di ogni possibilità di riconoscimenti formali.

1. AMBITO DI APPLICAZIONE
Prima di fornire istruzioni procedurali si ritiene necessario circoscrivere l'ambito dei, pur limitati, adempimenti che questo Ministero può svolgere sulla materia senza esorbitare dai propri compiti istituzionali.
La questione non riguarda né i soggetti nei cui confronti sia stato emesso decreto attributivo della parità scolastica né quelli che, all'esito dell'entrata in vigore dello specifico regolamento previsto dalla legge n. 27/2006, saranno iscritti negli appositi elenchi regionali. In tali ipotesi infatti il problema non si pone in quanto esistendo un provvedimento di formale riconoscimento si versa in fattispecie rispetto alle quali la legge 27/2006 non ha alcuna incidenza. Il campo nel quale sono chiamate ad operare le SS.LL. è costituito esclusivamente da quelle ipotesi nelle quali vi sia un soggetto che eserciti, al di fuori di ogni riconoscimento, il diritto costituzionale di libertà di insegnamento sancito dall'articolo 33 della Costituzione.
Peraltro il D.P.R. 633/'72 fa riferimento a "riconoscimenti" di "pubbliche amministrazioni" non conferendo quindi a questo Ministero alcuna competenza esclusiva nella gestione della materia. Ne deriva la limitazione del campo di attività delle SS.LL. ai casi in cui si tratta di soggetti che esercitano attività rispetto alle quali sia ravvisabile una competenza tecnica dell'Amministrazione scolastica in quanto riconducibile a prestazioni didattiche corrispondenti ad aree presenti negli assetti ordinamentali propri dell'istruzione (lingua, musica, istruzione professionale, ecc…) e non ascrivibili alla competenza di altre pubbliche amministrazioni (Università, Regioni, Ministero beni culturali, ecc…).

2. ADEMPIMENTI E PROCEDURE
Pur nella consapevolezza che, nell'ambito delle procedure fiscali, l'esenzione dall'I.V.A. non costituisce beneficio al quale si accede presentando apposita istanza, ma trova applicazione quando ricorrano i presupposti previsti dalla norma fiscale, è da escludere che la collaborazione interministeriale possa risolversi nell'instaurazione di un rapporto diretto fra i soggetti interessati e gli organi di questo Ministero. Ciò non solo creerebbe equivoci nell'opinione pubblica autorizzando a pensare che il Ministero della pubblica istruzione eserciti ancora una vigilanza sull'attività degli stessi e garantisca la qualità delle attività ma sarebbe del tutto ultronea rispetto al quadro normativo inserendo nel procedimento che porta il privato a fruire del regime fiscale di esenzione atti di un'Amministrazione totalmente priva di competenze istituzionali nel settore.
La collaborazione ministeriale può realizzarsi esclusivamente mediante l'esercizio di una competenza propria di questa Amministrazione che costituisca espressione delle conoscenze tecniche nella stessa istituzionalmente presenti. Pertanto, a richiesta delle Agenzie delle entrate competenti per territorio ed esclusivamente alle stesse, saranno rilasciati pareri tecnici relativi all'ascrivibilità dell'attività svolta dai soggetti di volta in volta interessati ad una delle categorie concettuali indicate nell'articolo 10, n. 20, del citato D.P.R. 633/'72, fermo restando quanto in precedenza ricordato nel paragrafo 1. Qualora la documentazione trasmessa dalle Agenzie non dovesse risultare sufficiente alla formulazione del parere tecnico sarà cura delle SS.LL. richiedere alle stesse di disporre un supplemento di istruttoria presso il soggetto privato interessato.
Le SS.LL. vorranno adottare i provvedimenti organizzativi interni atti a corrispondere ai compiti sopradescritti. Si ringrazia per la collaborazione.

IL CAPO DIPARTIMENTO
- Giuseppe Cosentino -


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