DIPARTIMENTO PER L'ISTRUZIONE
Direzione Generale per gli Ordinamenti scolastici
Nota 18 gennaio 2008 Prot. n.602
Oggetto: Esenzione prestazioni didattiche dall'I.V.A -
Adempimenti Ministero pubblica istruzione L'articolo 1 bis,
comma 7, della legge 3 febbraio 2006, n. 27, di conversione del decreto
legge 5 dicembre 2005, n. 250, ha abrogato l'articolo 352 del decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297 privando l'Amministrazione scolastica
della competenza ad emettere i provvedimenti di "presa d'atto"
relativamente alle scuole meramente private.
Tale abrogazione ha aperto problemi in ordine all'esenzione dall'I.V.A.
delle prestazioni didattiche in quanto l'articolo 10, n. 20, del D.P.R.
26 ottobre 1972, n. 633 consente tale regime fiscale alle scuole
"riconosciute" da pubbliche amministrazioni. Della questione si sono
occupati anche l'Autorità per la concorrenza sul mercato e la
Commissione europea chiedendo chiarimenti in ordine ai profili di
disparità di trattamento fiscale, pur in presenza di sostanziale
identità di attività svolta, che si producono tra soggetti in possesso
del provvedimento di "presa d'atto" e quelli che non possono averla a
seguito del nuovo quadro normativo introdotto dalla legge 27/2006. La
questione rientra nelle competenze del Ministero dell'economia e delle
finanze essendo le problematiche fiscali estranee al quadro di
attribuzioni di questo Ministero che viene peraltro ad essere
indirettamente coinvolto in quanto ritenuto depositario delle competenze
tecniche necessarie per valutare la natura educativa e di istruzione
delle attività svolte dai soggetti interessati.
In spirito di collaborazione interministeriale, pur nel ribadire
l'estraneità delle questioni fiscali al proprio ambito di competenza,
questo Ministero ha stabilito interlocuzioni con l'Agenzia delle entrate
cui la presente è diretta per conoscenza, proponendo soluzioni operative
al delicato problema apertosi. Tali soluzioni sono state, almeno in
parte, condivise e la presente circolare fornisce indicazioni sugli
adempimenti che il Ministero della pubblica istruzione, attraverso i
propri organi periferici, può svolgere per consentire un
"riposizionamento" dell'azione dell'Amministrazione statale in materia
di esenzione dall'I.V.A. delle prestazioni didattiche in conseguenza del
venir meno di ogni possibilità di riconoscimenti formali.
1. AMBITO DI APPLICAZIONE
Prima di fornire istruzioni procedurali si ritiene necessario
circoscrivere l'ambito dei, pur limitati, adempimenti che questo
Ministero può svolgere sulla materia senza esorbitare dai propri compiti
istituzionali.
La questione non riguarda né i soggetti nei cui confronti sia stato
emesso decreto attributivo della parità scolastica né quelli che,
all'esito dell'entrata in vigore dello specifico regolamento previsto
dalla legge n. 27/2006, saranno iscritti negli appositi elenchi
regionali. In tali ipotesi infatti il problema non si pone in quanto
esistendo un provvedimento di formale riconoscimento si versa in
fattispecie rispetto alle quali la legge 27/2006 non ha alcuna
incidenza. Il campo nel quale sono chiamate ad operare le SS.LL. è
costituito esclusivamente da quelle ipotesi nelle quali vi sia un
soggetto che eserciti, al di fuori di ogni riconoscimento, il diritto
costituzionale di libertà di insegnamento sancito dall'articolo 33 della
Costituzione.
Peraltro il D.P.R. 633/'72 fa riferimento a "riconoscimenti" di
"pubbliche amministrazioni" non conferendo quindi a questo Ministero
alcuna competenza esclusiva nella gestione della materia. Ne deriva la
limitazione del campo di attività delle SS.LL. ai casi in cui si tratta
di soggetti che esercitano attività rispetto alle quali sia ravvisabile
una competenza tecnica dell'Amministrazione scolastica in quanto
riconducibile a prestazioni didattiche corrispondenti ad aree presenti
negli assetti ordinamentali propri dell'istruzione (lingua, musica,
istruzione professionale, ecc…) e non ascrivibili alla competenza di
altre pubbliche amministrazioni (Università, Regioni, Ministero beni
culturali, ecc…).
2. ADEMPIMENTI E PROCEDURE
Pur nella consapevolezza che, nell'ambito delle procedure fiscali,
l'esenzione dall'I.V.A. non costituisce beneficio al quale si accede
presentando apposita istanza, ma trova applicazione quando ricorrano i
presupposti previsti dalla norma fiscale, è da escludere che la
collaborazione interministeriale possa risolversi nell'instaurazione di
un rapporto diretto fra i soggetti interessati e gli organi di questo
Ministero. Ciò non solo creerebbe equivoci nell'opinione pubblica
autorizzando a pensare che il Ministero della pubblica istruzione
eserciti ancora una vigilanza sull'attività degli stessi e garantisca la
qualità delle attività ma sarebbe del tutto ultronea rispetto al quadro
normativo inserendo nel procedimento che porta il privato a fruire del
regime fiscale di esenzione atti di un'Amministrazione totalmente priva
di competenze istituzionali nel settore.
La collaborazione ministeriale può realizzarsi esclusivamente mediante
l'esercizio di una competenza propria di questa Amministrazione che
costituisca espressione delle conoscenze tecniche nella stessa
istituzionalmente presenti. Pertanto, a richiesta delle Agenzie delle
entrate competenti per territorio ed esclusivamente alle stesse, saranno
rilasciati pareri tecnici relativi all'ascrivibilità dell'attività
svolta dai soggetti di volta in volta interessati ad una delle categorie
concettuali indicate nell'articolo 10, n. 20, del citato D.P.R. 633/'72,
fermo restando quanto in precedenza ricordato nel paragrafo 1. Qualora
la documentazione trasmessa dalle Agenzie non dovesse risultare
sufficiente alla formulazione del parere tecnico sarà cura delle SS.LL.
richiedere alle stesse di disporre un supplemento di istruttoria presso
il soggetto privato interessato.
Le SS.LL. vorranno adottare i provvedimenti organizzativi interni atti a
corrispondere ai compiti sopradescritti. Si ringrazia per la
collaborazione.
IL CAPO DIPARTIMENTO
- Giuseppe Cosentino -
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