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Reg. Tribunale Lecce n. 662 del 01.07.1997
- ISSN 1973-252X
Direttore responsabile: Dario Cillo


 

Dipartimento per l’Istruzione
Direzione Generale per il personale scolastico
Uff. III

Nota 18 giugno 2008

Prot. n. AOODGPER 10327

Oggetto: Contratti per supplenze di personale scolastico - Proroghe -

1) L’art.1, comma 7, del vigente Regolamento sul conferimento delle supplenze al personale ATA prevede che le supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche possano essere prorogate, per il periodo strettamente necessario, qualora non sia possibile consentire mediante l’impiego del personale a tempo indeterminato e di quello supplente annuale, le attività relative allo svolgimento degli esami di stato e, comunque, in tutti i casi in cui si presentino situazioni che possano pregiudicare l’effettivo svolgimento dei servizi di istituto.
Considerata, in particolare, la problematica derivante dalle nuove e complesse attività di recupero debiti nelle scuole secondarie di 2° grado e le connesse necessità di organizzazione della vita scolastica che possono coinvolgere, più intensamente che nei decorsi anni scolastici, i mesi di luglio e agosto, si richiama l’attenzione di codesti Uffici, al fine di informare con urgenza le predette istituzioni, così come le altre di ogni ordine e grado per problematiche di natura diversa, quali ad esempio, gli imminenti adempimenti relativi alla compilazione delle graduatorie di istituto del personale ATA, che, ove intendano - previa valutazione preliminare delle concrete necessità delle varie sedi scolastiche e dei turni di presenza del personale a tempo indeterminato e supplente annuale nei mesi di luglio e agosto - giovarsi della citata disposizione regolamentare, le conseguenti richieste dei periodi e nominativi del personale ATA con contratto fino al termine delle attività didattiche per cui viene richiesta la proroga del servizio, devono essere inoltrate al competente Ufficio scolastico provinciale che disporrà per la successiva comunicazione al competente Ufficio provinciale del Tesoro per la relativa presa in carico degli ulteriori oneri retributivi.
Si segnala, altresì, che analoga possibilità di proroga contrattuale è prevista, con le modalità ivi indicate, dall’art.6, comma 4, del predetto Regolamento, per le supplenze temporanee del personale ATA, i cui oneri, in questo caso - con esclusione di quelle derivanti da periodi di congedi obbligatori per maternità – gravano sul bilancio delle istituzioni scolastiche medesime.

2) L’art.37 del vigente C.C.N.L. del personale del comparto scuola, nel disciplinare i casi di rientro del docente titolare dopo il 30 aprile, dispone che, per ragioni di continuità didattica, ove l’assenza del titolare si sia prolungata per periodi non inferiori a 150 giorni, ridotti a 90 per le classi terminali, il supplente sia mantenuto in servizio per gli scrutini e le valutazioni finali.
Tale disposizione - estensibile, ovviamente, alla generalità del personale docente supplente temporaneo in servizio sino al termine delle lezioni che abbia l’incombenza della partecipazione agli scrutini e alle valutazioni finali - comporta che l’eventuale contratto del supplente originariamente previsto fino al termine delle lezioni debba essere prorogato fino al termine delle operazioni di scrutinio o di esami (diversi da quelli di maturità) del mese di giugno cui ha titolo a partecipare il supplente medesimo. Per quanto riguarda la partecipazione del personale con contratto a tempo determinato agli esami di maturità permangono le disposizioni impartite con la nota A00DGPER 14187 dell’11 luglio 2007.
Nei casi di operazioni suppletive di scrutinio necessarie nelle scuole secondarie di 2° grado nei mesi di luglio o agosto al termine dei corsi di recupero dei debiti formativi, ove si debba ricorrere a personale supplente temporaneo, si disporrà nei riguardi di quest’ultimo con un apposito contratto di supplenza temporanea per il periodo dal primo all’ultimo giorno degli scrutini suppletivi cui partecipa, per un numero di ore settimanali pari a quelle dell’ultimo contratto con cui ha insegnato nella scuola medesima o, comunque, pari a quelle dell’insegnante per cui opera in sostituzione.

IL DIRETTORE GENERALE
f.to Luciano Chiappetta


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