Dipartimento per l’Istruzione
Direzione Generale per il personale scolastico
Uff. III Nota 18 giugno 2008
Prot. n. AOODGPER 10327 Oggetto: Contratti per
supplenze di personale scolastico - Proroghe - 1) L’art.1,
comma 7, del vigente Regolamento sul conferimento delle supplenze al
personale ATA prevede che le supplenze temporanee fino al termine delle
attività didattiche possano essere prorogate, per il periodo
strettamente necessario, qualora non sia possibile consentire mediante
l’impiego del personale a tempo indeterminato e di quello supplente
annuale, le attività relative allo svolgimento degli esami di stato e,
comunque, in tutti i casi in cui si presentino situazioni che possano
pregiudicare l’effettivo svolgimento dei servizi di istituto.
Considerata, in particolare, la problematica derivante dalle nuove e
complesse attività di recupero debiti nelle scuole secondarie di 2°
grado e le connesse necessità di organizzazione della vita scolastica
che possono coinvolgere, più intensamente che nei decorsi anni
scolastici, i mesi di luglio e agosto, si richiama l’attenzione di
codesti Uffici, al fine di informare con urgenza le predette
istituzioni, così come le altre di ogni ordine e grado per problematiche
di natura diversa, quali ad esempio, gli imminenti adempimenti relativi
alla compilazione delle graduatorie di istituto del personale ATA, che,
ove intendano - previa valutazione preliminare delle concrete necessità
delle varie sedi scolastiche e dei turni di presenza del personale a
tempo indeterminato e supplente annuale nei mesi di luglio e agosto -
giovarsi della citata disposizione regolamentare, le conseguenti
richieste dei periodi e nominativi del personale ATA con contratto fino
al termine delle attività didattiche per cui viene richiesta la proroga
del servizio, devono essere inoltrate al competente Ufficio scolastico
provinciale che disporrà per la successiva comunicazione al competente
Ufficio provinciale del Tesoro per la relativa presa in carico degli
ulteriori oneri retributivi.
Si segnala, altresì, che analoga possibilità di proroga contrattuale è
prevista, con le modalità ivi indicate, dall’art.6, comma 4, del
predetto Regolamento, per le supplenze temporanee del personale ATA, i
cui oneri, in questo caso - con esclusione di quelle derivanti da
periodi di congedi obbligatori per maternità – gravano sul bilancio
delle istituzioni scolastiche medesime.
2) L’art.37 del vigente C.C.N.L. del personale del comparto scuola, nel
disciplinare i casi di rientro del docente titolare dopo il 30 aprile,
dispone che, per ragioni di continuità didattica, ove l’assenza del
titolare si sia prolungata per periodi non inferiori a 150 giorni,
ridotti a 90 per le classi terminali, il supplente sia mantenuto in
servizio per gli scrutini e le valutazioni finali.
Tale disposizione - estensibile, ovviamente, alla generalità del
personale docente supplente temporaneo in servizio sino al termine delle
lezioni che abbia l’incombenza della partecipazione agli scrutini e alle
valutazioni finali - comporta che l’eventuale contratto del supplente
originariamente previsto fino al termine delle lezioni debba essere
prorogato fino al termine delle operazioni di scrutinio o di esami
(diversi da quelli di maturità) del mese di giugno cui ha titolo a
partecipare il supplente medesimo. Per quanto riguarda la partecipazione
del personale con contratto a tempo determinato agli esami di maturità
permangono le disposizioni impartite con la nota A00DGPER 14187 dell’11
luglio 2007.
Nei casi di operazioni suppletive di scrutinio necessarie nelle scuole
secondarie di 2° grado nei mesi di luglio o agosto al termine dei corsi
di recupero dei debiti formativi, ove si debba ricorrere a personale
supplente temporaneo, si disporrà nei riguardi di quest’ultimo con un
apposito contratto di supplenza temporanea per il periodo dal primo
all’ultimo giorno degli scrutini suppletivi cui partecipa, per un numero
di ore settimanali pari a quelle dell’ultimo contratto con cui ha
insegnato nella scuola medesima o, comunque, pari a quelle
dell’insegnante per cui opera in sostituzione.
IL DIRETTORE GENERALE
f.to Luciano Chiappetta
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