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Reg. Tribunale Lecce n. 662 del 01.07.1997
Direttore responsabile: Dario Cillo


 

Dipartimento per l’Istruzione
Direzione Generale per il personale della scuola
Uff. III

Nota 25 giugno 2007

Prot. n. AOODGPER 13145

Oggetto: D.D.G. 16 marzo 2007 – graduatorie esaurimento personale docente ed educativo – dichiarazione ai fini delle supplenze

Si fa riferimento alla procedura in oggetto, in particolare al caso in cui gli aspiranti, già iscritti nelle previgenti graduatorie permanenti o che si iscrivono per la prima volta, non abbiano reso, rispettivamente, nel Mod.1, sez I, o nel Mod.2, sez. H, alcuna opzione in merito alle dichiarazioni previste ai fini delle supplenze (richiede o non richiede l’attribuzione di contratti a tempo determinato in base allo scorrimento delle graduatorie permanenti di codesta provincia).

Considerato che il mancato contrassegno su una delle due opzioni non rende esplicita la volontà dell’interessato, le SS.LL. sono invitate ad accogliere eventuali istanze che pervengano entro il termine prescritto per i reclami (5 giorni dalla pubblicazione delle graduatorie provvisorie), intese ad esercitare l’opzione citata.

IL DIRETTORE GENERALE
f.to GIUSEPPE FIORI


Dipartimento per l’Istruzione
Direzione Generale per il personale della scuola
Uff. III

Nota 14 giugno 2007

Prot. n. AOODGPER 12538

Oggetto: Graduatorie ad esaurimento (già permanenti) del personale docente ed educativo per il biennio 2007/08 e 2008/09 – rilascio nuovi prodotti

In riferimento alla nota 11475 del 1/6 di pari oggetto si comunica che, oltre alle implementazioni già previste, sono disponibili le seguenti nuove funzionalità:

Scioglimento delle riserve, secondo le seguenti modalità:

Il codice N, a seguito del conseguimento del titolo, diventerà C (SSIS) o F (didattica della musica).

Il codice O, a seguito del conseguimento del titolo, diventerà G (laurea in scienze della formazione primaria) e dovrà tenere conto di eventuali altre abilitazioni valutate con la stessa modalità di accesso per decidere se attribuire 30 punti o solo 6 punti.

Il codice P, a seguito del conseguimento del titolo, diventerà H (corsi speciali abilitanti) in caso di assenza di specializzazione per il sostegno, mentre diventerà U (corsi speciali abilitanti con sostegno) in caso di presenza. Tale accorgimento consentirà di evitare, in base alle indicazioni del D.M. 50/07, che gli aspiranti in possesso di specializzazione di sostegno figurino nel relativo elenco.

Lo scioglimento delle riserve su sostegno, a cui fanno riferimento i codici Q, R, S e T, si farà con la modalità già adottata lo scorso anno, passando dal valore R (con riserva) ad A (pieno titolo) nel campo "conseguimento specializzazione".

Calcolo del "massimo tre titoli" per i corsi di perfezionamento, secondo le seguenti modalità:

  • master universitario del 2005 + corso di perfezionamento da 3 punti del 2005 + corso di perfezionamento con 1500 ore e 60 crediti (C7) di quest'anno non devono superare il numero di 3.
  • corso di perfezionamento inferiore a 1500 e 60 crediti (C8) di quest’anno + corso di perfezionamento da 2 punti del 2005 non devono superare il numero di 3.

IL DIRIGENTE
f.to LUCIANO CHIAPPETTA


Dipartimento per l’Istruzione
Direzione Generale per il personale della scuola
Uff. III

Nota 11 giugno 2007

Prot. n. AOODGPER 12114

Oggetto: Graduatorie ad esaurimento (già permanenti) del personale docente ed educativo per il biennio 2007/08 e 2008/09 – rilascio prenotazione graduatorie provvisorie

Facendo seguito a quanto concordato con i Direttori Regionali, in data 07/06, per garantire agli Uffici l'ordine di priorità acquisito con la conclusione delle operazioni ai fini della produzione delle graduatorie ad esaurimento provvisorie, si comunica l'iter che gli Uffici provinciali dovranno seguire:

- completare le operazioni di acquisizione e aggiornamento delle domande;
- inviare una cds a T05 richiedendo la prenotazione, indicando l'ordine/gli ordini scuola richiesti.

Il Fornitore:

- riceverà dalla DGSI le comunicazioni di servizio;
- acquisirà la prenotazione in ordine di priorità.

Premesso l’impegno ad anticipare, ove possibile, la data del 18 giugno per l’avvio delle elaborazioni, al più tardi il 18 le prenotazioni saranno soddisfatte secondo l’ordine di priorità di prenotazione, ad eccezione di problemi puntuali che si verifichino in sede di elaborazione sul singolo USP. In data immediatamente successiva alle prime elaborazioni, si deciderà, in funzione del numero di richieste soddisfatte e ancora da soddisfare, se rendere disponibile o meno la prenotazione.

La Direzione Generale per i Sistemi Informativi, com’è consuetudine, vorrà inoltrare le comunicazioni di servizio mantenendo la priorità con cui pervengono.

IL DIRIGENTE
f.to LUCIANO CHIAPPETTA


Dipartimento per l'Istruzione
Direzione Generale per il personale della scuola
Uff. III

Nota 1 giugno 2007

Prot. n. AOODGPER 11475

Oggetto: Graduatorie ad esaurimento (già permanenti) del personale docente ed educativo per il biennio 2007/08 e 2008/09 - rilascio nuovi prodotti

In riferimento alle numerose richieste pervenute si comunica la tempistica dei prossimi rilasci in merito alle graduatorie ad esaurimento:

  • Apertura della funzione NCP di presa in carico delle domande trasmesse via web: 4 giugno;
  • Implementazione della funzione di valutazione titoli in riferimento alle FAQ 11, 18 e 37: 13 giugno;
  • Prenotazione graduatorie provvisorie: 18 giugno.

In riferimento alla FAQ 12, invece, delle due soluzioni riportate nella guida all'uso delle funzioni diffusa in data 8 maggio, è stata adottata quella che prevede la cancellazione da parte della provincia autonoma di Trento e il nuovo inserimento in altro U.S.P.. Relativamente alle domande con graduatorie di I e II fascia (i casi, già individuati da Trento, non superano la decina) gli USP dovranno inserire le domande in terza fascia e chiedere l'aggiornamento della base informativa tramite comunicazione di servizio a T05 ad eccezione degli USP della Campania e delle Marche, che dovranno operare secondo le modalità di comunicazione che sono attualmente in sperimentazione presso questi uffici.

IL DIRIGENTE
f.to LUCIANO CHIAPPETTA


Dipartimento per l'Istruzione
Direzione Generale per il personale della scuola
Uff. III

Nota 24 maggio 2007

Prot. n. AOODGPER 10693

Oggetto: Graduatorie ad esaurimento (già permanenti) del personale docente ed educativo per il biennio 2007/08 e 2008/09 - apertura funzione di ripristino

Si comunica che da oggi, nel nodo NCR, è disponibile agli Uffici Scolastici Provinciali la funzione di ripristino delle domande.

Si ricorda che tale funzionalità consente di:

  • ripristinare domande cancellate;
  • riportare alla condizione di non trattata qualsiasi domanda erroneamente gestita;
  • riportare sulla provincia di provenienza eventuali domande trasferite per errore.

Alla data del 13 giugno la stessa funzionalità sarà adeguata per consentire di ricondurre allo stato di "non trattata" ciascuna domanda che è stato necessario aggiornare per:

  • cancellare eventuali graduatorie in cui l'aspirante figura incluso con riserva;
  • cancellare eventuali graduatorie per cui l'aspirante ha rinunciato all'immissione in ruolo.

Tali situazioni corrispondono ad aggiornamenti che avrebbero dovuto essere fatti con decorrenza 2006/07 e non 2007/08 e a fronte dei quali occorre ripristinare il solo "stato della domanda" mantenendo gli aggiornamenti effettuati.

IL DIRIGENTE
f.to LUCIANO CHIAPPETTA


Dipartimento per l'istruzione
Direzione Generale per il personale della scuola
Ufficio III

Nota 8 maggio 2007

Prot. n. AOODGPER 9377

Oggetto: Apertura funzioni graduatorie ad esaurimento (già permanenti) del personale docente ed educativo per il biennio 2007/08 e 2008/09

Si comunica che da oggi sono disponibili agli Uffici Scolastici Provinciali le seguenti funzioni:

NCA - ACQUISIZIONE/AGGIORNAMENTO POSIZIONE
NCB - CANCELLAZIONE POSIZIONE
NCC - INTERROGAZIONE POSIZIONE
NCD - INTERROGAZIONE IN AMBITO NAZIONALE
NCG - RETTIFICA ANAGRAFICA
NCM - INTERROGAZIONE STORICO POSIZIONE

Al fine di agevolare il lavoro degli Uffici, sono stati già inviati in periferia, attraverso il referente del Servizio di Consulenza Territoriale, i seguenti prodotti di supporto:

- elenco degli inclusi con riserva con modalità di accesso originaria;
- elenco delle informazioni storicizzate relative alla trasmissione dei titoli;
- elenco analitico graduatorie con punteggio di montagna decurtato automaticamente a cura del Sistema Informativo;
- elenco delle pluriclassi a decorrere dall'anno scolastico 2003-04;
- una guida operativa all'uso delle funzioni, in particolare di quella di acquisizione/aggiornamento domande.

Il referente del servizio di consulenza territoriale provvederà a consegnare e illustrare questi prodotti ai competenti Uffici Scolastici Regionali e si renderà disponibile, com'è consuetudine, a dare supporto nella fase di organizzazione del lavoro degli USP.
Si informa infine che i primi tre giorni di esercizio delle funzioni (e quindi il 9, 10 e 11 maggio), il Fornitore si renderà disponibile a recepire eventuali problemi tecnici che potrebbero presentarsi nell'utilizzo delle funzioni, non solo attraverso i consueti canali del numero verde e del servizio di consulenza territoriale, ma anche attraverso il servizio di consulenza centrale tramite la casella di posta elettronica rti.consulenza@istruzione.it e il numero telefonico 06-9402333.
Il manuale utente completo di tutte le funzionalità è disponibile sulla intranet del MPI alla voce: Processi Amministrativi, Area Amministrativa, Reclutamento, Graduatorie Permanenti, personale docente.

IL DIRIGENTE
f.to Luciano Chiappetta


Guida


Dipartimento per l’istruzione
Direzione generale per il personale della scuola
Ufficio III

Nota 19 marzo 2007

Prot. n. AOODGPER 5485

Oggetto: Aggiornamento ed integrazione delle graduatorie ad esaurimento (già permanenti) del personale docente ed educativo per il biennio 2007/2009 - D.D.G. 16 marzo 2007

Si invia, per l’immediata affissione all’albo dei rispettivi Uffici di competenza, il D.D.G. 16 marzo 2007, concernente integrazione e aggiornamento delle graduatorie in oggetto.
Come già noto alle SS.LL., con la tabella di valutazione dei titoli, approvata con D.M. 27 del 15 marzo 2007 (allegato 2), sono determinati i punteggi limitatamente alla III fascia delle graduatorie ad esaurimento. Per la I e la II fascia e per le graduatorie di strumento musicale nella scuola media restano in vigore, rispettivamente, le tabelle approvate con D.M. n. 11/02 (allegato 1) e la tabella di cui al D.M. n. 123/2000 (allegato 3).

Unitamente al provvedimento sono allegati i seguenti atti:

a) modello 1 (domanda di aggiornamento/permanenza, trasferimento e reinserimento);
b) modello 2 (domanda di nuovo inserimento);
c) allegato 4 (diplomi di perfezionamento equiparati ai dottorati di ricerca);
d) allegato 5 (riserve);
e) allegato 6 (preferenze);
f) allegato A ai modelli 1 e 2 (priorità nell’assegnazione di sede - legge n. 104/92).

Il modello per la scelta della Provincia e delle sedi, ai fini dell’aggiornamento delle graduatorie di circolo e di istituto di I fascia, sarà presentato successivamente dopo l’emanazione del nuovo Regolamento delle supplenze.
A norma dell’art. 12 dell’allegato decreto dirigenziale, le domande di aggiornamento/permanenza, trasferimento e reinserimento in graduatoria devono essere presentate entro il termine perentorio di 30 giorni a decorrere dal 20 marzo 2007, data di pubblicazione dell’apposito avviso sulla Gazzetta Ufficiale.
Il termine di presentazione della domanda è fissato al 19 aprile 2007.
Si evidenziano le principali innovazioni introdotte nel provvedimento a seguito dell’emanazione della legge n. 296/06 e della Sentenza n. 11/07 della Corte Costituzionale.

1) Con la riapertura dei termini sarà consentito, per l’ultima volta, di iscriversi nelle graduatorie permanenti, trasformate in graduatorie ad esaurimento. Nel successivo biennio scolastico 2009/2011 si potrà solo aggiornare il punteggio o trasferire la propria posizione in altra Provincia, ma in “coda” a tutte le fasce. Tutti gli aventi titolo debbono presentare domanda, sia per permanere nelle graduatorie, sia per confermare l’iscrizione con riserva, pena la cancellazione definitiva dalle graduatorie medesime. Ai fini dell’accertamento dell’anzianità di iscrizione in graduatoria, i Dirigenti degli Uffici scolastici provinciali disporranno il depennamento dalle graduatorie esaurimento dei nominativi di coloro che hanno avuto esito sfavorevole di un ricorso pendente e di coloro che non hanno ottenuto lo scioglimento della riserva, per mancato o tardivo conseguimento del titolo abilitante o specializzante, entro la conclusione dell’anno accademico 2004/05 (vedi nota prot. n. 546 del 26.4.2006).

2) La tabella approvata con D.M. 27 del 15 marzo 2007 si applica ai titoli presentati per la prima volta, mentre per quelli già prodotti e riconosciuti in occasione dei precedenti aggiornamenti e integrazioni delle graduatorie, il punteggio resta invariato. In particolare, se il punteggio per i titoli di cui al punto C) della tabella ha già raggiunto il massimo previsto, nonché il limite numerico consentito, non è possibile farsi valutare altri titoli. Si richiama l’attenzione sulla valutabilità, esclusivamente, di titoli accademici rilasciati da Università statali o non statali legalmente riconosciute, con esclusione, pertanto, di titoli certificati da altri Enti.

3) La doppia valutazione per i servizi prestati nelle scuole situate nei Comuni di montagna, compreso quello eventualmente prestato nelle pluriclassi della scuola primaria di montagna, viene ridotto d’ufficio dal Sistema informativo in adempimento della citata sentenza della Corte Costituzionale. Per il mantenimento della doppia valutazione per il servizio prestato nelle pluriclassi della scuola primaria di montagna, di cui la Corte Costituzionale dichiara legittimo il doppio punteggio, gli interessati debbono compilare l’apposita sezione dei modelli 1 e 2 per autocertificarne la prestazione, riferita al quadriennio 2003/2007 in quanto non individuabile dal Sistema stesso. A decorrere dal 1° settembre 2007 non sarà più prevista la doppia valutazione per tutti i servizi, di cui al punto B.3, lett. h) della tabella di valutazione allegata alla legge n. 143/04, in applicazione dell’art.1, comma 605 della legge 296/06.

4) Tutti i servizi svolti contestualmente alla durata legale dei corsi abilitanti, ai quali si attribuisce il bonus di 30 punti (SSIS - Didattica della musica - COBASLID - laurea in Scienze della formazione primaria), non sono valutati, salvo quanto previsto nella nota 5 della nuova tabella.

5) Le lauree di durata triennale (L) non essendo titoli di accesso all’insegnamento, non sono valutate come “altro titolo”, salvo che nelle graduatorie per le classi 75/A e 76/A e per gli insegnamenti tecnico-pratici, a cui si accede con il diploma di istruzione secondaria di II grado. Danno diritto a punteggio le lauree specialistiche previste nel D.M. n. 22/05, a cui vanno aggiunti i diplomi di II livello rilasciati dai Conservatori di musica e dalle Accademie di belle arti e la laurea quadriennale in Scienze motorie, dichiarata corrispondente alle lauree specialistiche LL/SS 53, 75 e 76, che verranno prossimamente previste quali titoli di accesso all’insegnamento con provvedimento formale.

6) Per l’inserimento nelle graduatorie provinciali per “titoli” di Trento e per il trasferimento della propria posizione da Trento alle corrispondenti fasce delle graduatorie di altra Provincia si rinvia alla recente Legge provinciale n.5 del 7 agosto 2006 e al Regolamento applicativo, di cui al Decreto del Presidente della Provincia di Trento n.27-80 del 28 dicembre 2006.

7) I docenti che hanno conseguito l’abilitazione o specializzazione sul sostegno ai sensi del D.M. n. 21/05 debbono essere nominati con priorità sui posti di sostegno. A tal fine il Sistema informativo individuerà i docenti in parola.
In merito all’insegnamento su posti di sostegno è stato espressamente specificato che nelle scuole secondarie di II grado il servizio, svolto anche in area diversa da quella di riferimento per assenza di candidati dell’area specifica, è valutato per intero.

8) L’art.3 de decreto dirigenziale prevede la costituzione presso la Direzione scolastica regionale di un’apposita Commissione, che definisca la corrispondenza tra servizi di insegnamento prestati nelle scuole riconosciute dell’Unione Europea e quelli svolti nelle scuole italiane, ai fini della distinzione tra servizi specifici e non specifici e l’attribuzione del relativo punteggio, come previsto al punto B.3, lett.d) della tabella di valutazione. La commissione sarà presieduta da un Dirigente di codesti Uffici e composta da due docenti titolari della disciplina di riferimento.

9) Gli iscritti ai primi due anni del corso di laurea in Scienze della formazione primaria e del Diploma di Didattica della musica di durata quadriennale non dovranno dichiarare i titoli valutabili, ma saranno inclusi nella graduatoria provvisoria con punti 0, in attesa di aggiornare la propria posizione nel prossimo biennio 2009/2011.

10) L’allegato 4 del decreto dirigenziale. riproduce i 10 Diplomi di perfezionamento equiparati ai Dottorati di ricerca, già elencati nell’allegato 4 del precedente D.D.G. 31 marzo 2005, integrati dall’ultimo in ordine di tempo, dichiarato equipollente nel 2006.

Si invitano le SS.LL. a dare la massima diffusione ai provvedimenti citati e ai chiarimenti contenuti nella presente nota, reperibili sul sito Internet di questo Ministero (www.pubblica.istruzione.it) e sulla rete Intranet.
Si ringrazia per la collaborazione e si resta a disposizione per ulteriori chiarimenti.

IL DIRETTORE GENERALE
f.to GIUSEPPE FIORI


Decreto Direttore Generale 16 marzo 2007
Aggiornamento ed integrazione delle graduatorie ad esaurimento (già permanenti) del personale docente ed educativo per il biennio 2007/2009

Decreto Ministeriale 15 marzo 2007, n. 27
Tabella di valutazione dei titoli per il personale docente ed educativo delle scuole di ogni ordine e grado inserito nella terza fascia


D.D.G. 16/3/2007 - Graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo

F. A. Q del 5 aprile 2007
(F
requently Asked Questions, letteralmente "risposte a domande poste frequentemente")

1)

D.: Chi ha barrato la preferenza Q, avendo prestato servizio nella scuola alle condizioni previste dalla predetta lettera Q, della sez. H2 (titoli di preferenza) del Mod 1 e della sez. F2 del Mod. 2 (titoli di preferenza) ha titolo a barrare anche la casella corrispondente alla dizione”aver prestato servizio senza demerito nelle amministrazioni pubbliche” contenuta nella sez. H3 del Mod.1 e nella sez.F3 del Mod. 2?

R.: No, può farlo se oltre al servizio che dà luogo alla preferenza Q ha prestato anche servizio senza demerito in altra amministrazione pubblica. In tal caso, indicherà di seguito in quale amministrazione pubblica e il periodo in cui ha prestato il servizio.

2)

D.: E’ possibile l’iscrizione con riserva per gli aspiranti che abbiano in corso il provvedimento ministeriale di riconoscimento dell’idoneità o abilitazione all’insegnamento conseguita in uno degli Stati dell’Unione Europea?

R.: Si. In tali casi l’iscrizione con riserva è ammessa purchè gli interessati abbiano già presentato, alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande per l’inclusione nelle graduatorie ad esaurimento, la relativa istanza di riconoscimento, completa della richiesta documentazione, al competente ufficio ministeriale. A tal fine, gli interessati nel Mod. 2 di domanda possono barrare nella sez. B1, la lettera “E. Idoneità o abilitazione all’insegnamento riconosciute ……..”, apponendo una R accanto alla casella barrata e dichiarando nello spazio sottostante di aver presentato la relativa istanza di riconoscimento, completa della richiesta documentazione e fornendo gli estremi di autocertificazione circa la data di presentazione della pratica stessa al competente ufficio ministeriale.

3)

D.: Possono chiedere l’inclusione in graduatoria ad esaurimento gli aspiranti che siano in possesso di titoli professionali conseguiti in Paesi extracomunitari, riconosciuti ai sensi dell’art.49 del DPR 31.8.1999, n.394 ?

R.: Si. I predetti aspiranti, purchè in possesso della cittadinanza italiana o comunitaria, possono chiedere l’inclusione in graduatoria ad esaurimento in quanto i titoli di idoneità o abilitazione conseguiti a seguito di provvedimento ministeriale di riconoscimento ai sensi dell’art.49 del DPR 31.8.1999, n.394 è assimilato al riconoscimento, ottenuto con provvedimento ministeriale, dell’idoneità o abilitazione all’insegnamento conseguita in uno degli Stati dell’Unione Europea di cui all’art.4, lettera f del DDG 16.3.2007. A tal fine, gli interessati nel Mod. 2 di domanda possono barrare nella sez. B1, la lettera “E. Idoneità o abilitazione all’insegnamento riconosciute ……..”, dichiarando nello spazio sottostante di aver conseguito l’abilitazione o l’idoneità a seguito di provvedimento ministeriale di riconoscimento ai sensi dell’art.49 del DPR 31.8.1999, n.394 e fornendo gli estremi di autocertificazione circa la data del provvedimento di riconoscimento del competente ufficio ministeriale.

4)

D.: Da quando vengono valutati i servizi d’insegnamento prestati nelle scuole dei Paesi dell’Unione Europea?

R.: Ai sensi dell’art.3, comma 4, del DDG 16.3.2007 e della Tabella (Allegato 2 al DDG), sez. B.2, lettera d), la valutazione dei servizi d’insegnamento prestati nelle scuole dell’Unione Europea, riconosciute dagli ordinamenti comunitari, è operativa dall’a.s. 2005/06, ma i servizi stessi sono valutabili anche se prestati in anni scolastici precedenti con riferimento, per ciascun Paese membro, dall’anno in cui il Paese medesimo è entrato a far parte dell’Unione Europea.

5)

D.: Può essere chiesta in sede di aggiornamento/permanenza della posizione in graduatoria (Mod.1), la valutazione “ex novo“di un titolo già precedentemente presentato e di cui è stata ottenuta la relativa valutazione, che ora, ai sensi della Tabella approvata con DM n.27 del 15.3.2007 (Allegato 2 al DDG) verrebbe valutato in misura più favorevole?

R.: No, come precisato all’art.1, comma 10 del DDG 16.3.2007, la procedura di aggiornamento cui il candidato già iscritto partecipa, consente di applicare la Tabella (Allegato 2), solo ai titoli acquisiti dopo la data del 2.5.2005 o, comunque posseduti, ma non prodotti entro la predetta data.

6)

D.: Sono valutabili ai sensi della Tabella (Allegato 2 al DDG) i servizi prestati per

l’insegnamento della Religione cattolica o in materie alternative al predetto insegnamento?

R.: No, ai sensi della Tabella approvata con DM n.27 del 15.3.2007 (Allegato 2 al DDG) sono valutabili esclusivamente i servizi di insegnamento corrispondenti a posti di insegnamento e classi di concorso per i quali sono costituite le correlate graduatorie ad esaurimento.

7)

D.: L’aspirante che, secondo le specifiche ipotesi previste nell’art.8 del DDG 16.3.2007, si trovi, per la medesima graduatoria d’insegnamento, sia in uno dei casi che danno titolo alla conferma dell’iscrizione con riserva, sia in uno dei casi che danno titolo a nuova iscrizione con riserva, può usufruire di entrambe le possibilità?

R.: Si. A tal fine deve compilare sia il Mod.1, ai fini della conferma dell’iscrizione con riserva, sia il Mod.2 ai fini della nuova iscrizione con riserva.

8)

D.: E’ possibile la contestuale iscrizione con riserva sia per una graduatoria ad esaurimento che per gli elenchi di sostegno?

R.: Si. Ai sensi dell’art.8 del DDG 16.3.2007, è possibile per un medesimo aspirante usufruire contemporaneamente sia di una delle ipotesi di inclusione in graduatoria con riserva previste dal comma 1, sia di una delle ipotesi di inclusione con riserva negli elenchi di sostegno di cui al comma 2, purchè dichiari di stare frequentando lo specifico modulo di sostegno. A tali fini, considerato che l’apposita sezione B4 del Mod.2 reca soltanto le dizioni “docente abilitato…” ovvero “docente laureato….” che sta frequentando i corsi o moduli di sostegno, l’interessato correggerà manualmente la dizione per lui impropria sostituendola con le parole “iscritto”, ovvero “ laureando”.

9)

D.: Si valutano i servizi contemporanei, nonché i servizi non specifici, prestati antecedentemente all’a.s. 2003/2004, indicati, rispettivamente alla lett. f), punto 1 e punto 2 della sez. B.3 della Tabella (All. 2)?

R.: Per gli anni antecedenti all’a.s.2003/2004, in assenza di disposizioni che lo vietino, si valutano entrambi i servizi prestati contemporaneamente, mentre non si valutano i servizi non specifici, prestati in classe di concorso o posto di insegnamento diverso da quello cui si riferisce la graduatoria, in relazione alla tassativa indicazione, contenuta nel citato punto 2, sez. B3 della Tabella, del termine da cui decorre la valutabilità del servizio in questione.

10)

D.: Ad un anno di servizio prestato nell’insegnamento di strumento musicale nella scuola media, di cui viene chiesta la valutazione al 50% in altra classe di concorso o posto di insegnamento (es. Ed. musicale nella scuola media), si attribuiscono 9 punti (50% del punteggio previsto dalla Tabella - All. 3), oppure 6 punti?

R.: Un anno di servizio prestato nell’insegnamento di strumento musicale nella scuola media viene valutato 6 punti in classe di concorso o posto diverso (50 % del punteggio previsto al punto B/1 della Tabella (All.2 ), semprechè, complessivamente, non vengano valutati più di 6 mesi per anno scolastico. Inoltre, all’insegnamento di strumento musicale, in quanto valutato ai sensi della specifica Tabella di valutazione (All. 3) non si applicano i vincoli previsti dalla Tabella (All.2) relativa alle altre classi di concorso (valutabilità dei servizi, complessivamente per non più di 6 mesi l’anno; impossibilità di valutare servizi contemporanei).

11)

D.: All’aspirante che possegga la laurea in scienze della formazione primaria sia per l’indirizzo per l’infanzia, sia per la primaria vengono attribuiti 30 punti per ciascuna graduatoria?

R.: No, il punteggio aggiuntivo dei 30 punti spetta esclusivamente per l’indirizzo conseguito temporalmente per primo, mentre per il secondo indirizzo, in quanto acquisito a seguito di un corso integrativo, spettano 6 punti. A tal fine l’informazione del punteggio da assegnare a ciascun indirizzo ( 30 punti ovvero 6 punti) dovrà essere apposta manualmente dall’aspirante accanto alla causale G. della sez. D1 del Mod. 2, sia che si tratti di nuova inclusione per entrambi gli indirizzi, sia che si tratti di aspirante che , già presente in graduatoria per un indirizzo, richieda l’iscrizione per l’altro.

12)

D.: E’ possibile trasferirsi dalla graduatoria provinciale di Trento alla graduatoria ad esaurimento di altra provincia?

R.: Si, ma considerato che all’aspirante risulta attribuito un punteggio determinato da una diversa tabella di valutazione dei titoli, l’operazione deve avvenire con particolari modalità: l’interessato dovrà compilare la sez. A e B1 del Mod. 1, compilare integralmente il Mod. 2 fornendo in tal modo informazioni esaustive per la valutazione ex novo di tutti i titoli posseduti ed infine, nella Sez. C1. del Mod. 1, accanto alle graduatorie richieste, dovrà indicare la fascia di provenienza (I o II o III) dalle graduatorie provinciali di Trento.

13)

D.: Qual è la differenza tra i titoli di cui al punto C.7 e C.8 della Tabella (All.2) che danno luogo, rispettivamente, a 3 punti e 1 punto?

R.: I corsi di perfezionamento o Master universitari di cui al punto C.7, corrispondenti a 1.500 ore e 60 crediti, sono titoli accademici previsti dalla legge 270/04 e si concludono con il rilascio di uno specifico diploma, mentre i corsi di perfezionamento, di cui al punto C.8, disciplinati dai regolamenti didattici delle Università, anche se di pari durata, si concludono con il rilascio di un semplice attestato di frequenza. Si precisa, riguardo alla relativa certificazione che, qualora i corsi siano organizzati da Consorzi interuniversitari, la stessa dovrà essere firmata dal Direttore del corso stesso.

14)

D.: Può essere iscritto nella graduatoria ad esaurimento relativa ad una classe di concorso di una determinata provincia chi nella stessa provincia ha già conseguito il contratto a tempo indeterminato su posto di sostegno in quanto tratto dalla medesima classe di concorso?

R.: No, in quanto la titolarità dell’interessato risulta riferita alla classe di concorso da cui è stato tratto per la nomina su posto di sostegno e non è consentito iscriversi in graduatoria per conseguire uno status già posseduto.

15)

D.: E’valutabile il servizio militare o il servizio civile prestati volontariamente dopo l’entrata in vigore della legge che ha abolito il servizio militare obbligatorio?

R.: NO, è valutabile esclusivamente il servizio militare relativo al periodo di ferma obbligatoria di leva o il servizio sostitutivo assimilato per legge, purchè prestati in costanza di rapporto di lavoro in qualità di docente.

16)

D.: Qualora le dichiarazioni dell’aspirante contenute nella domanda siano state rese in forma incompleta o parziale, ovvero contraddittoria, rispetto a quanto richiesto, si può provvedere alla regolarizzazione delle dichiarazioni medesime?

R.: Si, ai sensi dell’art. 11, comma 5 del D.D.G. 16 marzo 2007, è prevista la possibilità della regolarizzazione delle dichiarazioni già presentate, su iniziativa sia dell’aspirante che dell’U.S.P.. In quest’ultimo caso l’Amministrazione assegnerà all’aspirante un breve termine perentorio per la regolarizzazione.

17)

D.: L’abilitato COBASLID per la classe 25/A è abilitato anche per la classe 28/A e viceversa?

R.: Si, ai sensi del D.M.354/98, ma il bonus di 30 punti può essere attribuito solo all’abilitazione effettivamente conseguita, mentre all’altra vengono assegnati 6 punti aggiuntivi.

18)

D.: E’ possibile integrare o modificare i modelli con diciture non previste?

R.: Si, sono possibili brevi integrazioni o cancellature nelle dichiarazioni previste nei modelli nelle seguenti ipotesi, fornendo, nel contempo, succinte chiarificazioni sulla situazione particolare in cui si trovi l’aspirante; tali integrazioni o cancellature devono essere specificamente indicate e sottoscritte dall’aspirante nella pagina riassuntiva finale di ciascun modello:
a) Nel Mod. 1 e nel Mod. 2, nel riquadro della sez. C2- “ELENCHI DEL SOSTEGNO/SPECIALI…..” alla causale “A” aggiungere dopo “……D.M. del 20/02/2002”, “Laurea in scienze della formazione primaria”
b) Nel Mod. 1 e nel Mod. 2, nel riquadro della sez. C3, ultimo periodo laddove si legge: ”Titolo per l’idoneità all’insegnamento della lingua straniera/laurea in lingue straniere conseguito…” aggiungere “ovvero da conseguire”.
c) Nel Mod. 1 e nel Mod. 2, rispettivamente sez. F1 e D1, alla causale C. “SSIS con attribuzione 6 punti”, aggiungere “COBASLID”.
d) Nel Mod.2, sez.C1-GRADUATORIE RICHIESTE, nella riga sottostante, dopo le parole “…sezione B1 e B2….”aggiungasi “ e B3”.
e) Nel Mod.2, riquadro della sez. D1, DICHIARAZIONE TITOLO DI ACCESSO, va cancellato il penultimo capoverso che recita: “In relazione a quanto sopra dichiarato, avendo già ottenuto………………….chiede la modifica del punteggio dell’abilitazione.”

19)

D.: Il candidato che chiede l’iscrizione con riserva deve compilare la sez. D1 del Mod. 2?

R.: No, perché la Sezione richiede notizie che saranno rese in occasione dello scioglimento della riserva.

20)

D.: La dichiarazione in calce alla sez. E2 del Mod. 2, nella parte in cui afferma “di non aver chiesto la valutabilità dei servizi effettuati durante gli anni scolastici corrispondenti al periodo di durata legale dei corsi SSIS, COBASLID, didattica della musica e Laurea in scienze della formazione primaria”, riguarda anche i candidati che si iscrivono con riserva?

R.: Si. La dichiarazione riguarda anche i candidati che si iscrivono con riserva perché l’inibizione della valutazione dell’eventuale servizio prestato in coincidenza con il periodo di durata legale del corso, che sarà indicato dal candidato in occasione dello scioglimento della riserva, comporterà comunque la non valutazione di tale servizio tramite anche la decurtazione successiva del relativo punteggio già attribuito.

21)

D.: Chi deve compilare la sez.C2 (ELENCHI DEL SOSTEGNO/SPECIALI E METODI DIFFERENZIATI) di cui al Mod.1?

R.: Va compilata sia, in via generale, dagli aspiranti già inclusi in graduatoria ad esaurimento che hanno conseguito/conseguiranno nuovo titolo di specializzazione per l’insegnamento di sostegno, sia, ai fini ricognitivi, dagli aspiranti che abbiano conseguito/conseguiranno il titolo di specializzazione o l’abilitazione all’insegnamento ai sensi del D.M.21/05. L’analoga sez. C2 del Mod. 2 sarà utilizzata ai medesimi fini dagli aspiranti che si iscrivono per la prima volta nelle graduatorie ad esaurimento.

22)

D.: L’aspirante iscritto al corso indetto ai sensi del D.M. 21/05, può fare domanda di inclusione con riserva nella graduatoria ad esaurimento?

R.: Si, a tal fine barrerà la casella di cui alla lettera P della sez. B3 del Mod. 2 e indicherà nelle righe sottostanti di essere iscritto al corso di cui trattasi.

23)

D.: Entro quale termine deve essere stata conseguita l’abilitazione in educazione musicale che, con il possesso di altri requisiti, dà titolo all’iscrizione nella graduatorie ad esaurimento di strumento musicale (Mod.1, sez. B2, lettera I. abilitazione..…conseguita in tempo utile per l’inclusione nelle graduatorie permanenti per l’a.s.2005/06…..)?

R.: Il termine entro il quale poteva essere utilmente conseguito il titolo abilitante per l’inserimento a pieno titolo nelle graduatorie permanenti per l’a.s.2005/06, è stato individuato nella data di conclusione delle sessioni straordinarie di esame relative all’anno accademico 2004/05, fissata dalle singole Università nella loro autonomia organizzativa, secondo quanto specificamente previsto dalla nota ministeriale n.546 del 26 aprile 2006. La data, a tal fine indicata dal candidato nella Sez. B2, lettera I del Mod.2, dovrà essere completata con l’informazione che tale data ricade nella sessione straordinaria di esame relativa all’anno accademico 2004/05.

24)

D.: Quando si potrà presentare il Modello per la scelta delle istituzioni scolastiche da parte di chi aspira a rapporti di lavoro a tempo determinato sulla base delle graduatorie d’istituto? Sarà sempre possibile scegliere una provincia diversa da quella prescelta per le graduatorie ad esaurimento?

R.: Il Modello per la scelta delle istituzioni scolastiche nelle cui graduatorie si intende essere inclusi sarà disponibile dopo l’approvazione del nuovo Regolamento sulle modalità di conferimento delle supplenze e contestualmente saranno indicati modalità e termini per la sua presentazione, ferma restando la possibilità di scegliere una provincia diversa da quella indicata per le graduatorie ad esaurimento.

25)

D.: A chi spetta il raddoppio del punteggio per il servizio prestato nelle scuole pluriclassi dei comuni di montagna?

R.: La valutazione in misura doppia di tale servizio, prestato dall’a.s. 2003/04, spetta esclusivamente all’insegnante che ha prestato servizio nella pluriclasse, a prescindere dal numero dei docenti impegnati nella stessa pluriclasse.


F. A. Q. del 15/5/2007
(F
requently Asked Questions, letteralmente "risposte a domande poste frequentemente")

26)

D.: Possono iscriversi con riserva negli elenchi di sostegno i docenti abilitati con procedure diverse dai Corsi COBASLID, che frequentano i corsi attivati presso le Accademie di Belle Arti ai sensi del decreto del Ministero Università Ricerca n. 56 del 31 ottobre 2006?

R.: Si. Considerata l’equiparazione dei corsi COBASLID ai corsi SSIS, anche il modulo aggiuntivo per l’integrazione scolastica degli alunni disabili, destinato ai docenti abilitati nelle classi di concorso di cui al D.M. 56/06, deve essere equiparato ai corrispondenti moduli aggiuntivi delle SSIS.

27)

D.: Possono chiedere l’iscrizione nella terza fascia delle graduatorie ad esaurimento di strumento musicale gli aspiranti che siano in possesso sia del diploma di Didattica della Musica - abilitante per l’insegnamento di educazione musicale purchè congiunto al diploma di istruzione secondaria di II grado - conseguito in tempo utile per l’inclusione nelle graduatorie permanenti per il biennio 2005/2007, sia dell’iscrizione negli elenchi di cui al D.M. 13 febbraio 1996?

R.: Si, in quanto l’art.1, comma 605 della legge 296/06, che prevede il beneficio, non pone distinzioni tra le abilitazioni di educazione musicale in relazione alle diverse modalità di conseguimento.

28)

D.: Il diploma di specializzazione all’insegnamento su posto di sostegno è titolo valutabile ai sensi della Tabella approvata con DM n.27 del 15.3.2007 (Allegato 2 al DDG)?

R.: No, in quanto trattasi di titolo valido esclusivamente per l’accesso all’attività didattica di sostegno, non ricompreso tra i titoli indicati ai punti C.6, C.7 e C.8. della Tabella (All. 2 al DDG).

29)

D.: E’ possibile chiedere l’iscrizione nelle graduatorie ad esaurimento con il possesso dell’abilitazione all’insegnamento conseguita prima dell’entrata in vigore della legge 124/99?

R.: Si, in quanto trattasi, comunque di abilitazione valida. A tal fine, il competente Ufficio scolastico provinciale valuterà se la dichiarazione resa dal candidato contenga elementi sufficienti per l’individuazione del titolo, ovvero necessiti di integrazione.

30)

D.: E’ possibile chiedere, con riserva, la sostituzione del titolo già utilizzato per l’iscrizione nell’ex graduatoria permanente (es.: superamento concorso a posti insegnante elementare) con altro titolo il cui conseguimento è previsto nel mese di giugno p.v. (es.: laurea scienze della formazione primaria)?

R.: No. Il D.D.G. 16/3/2007 prevede l'iscrizione con riserva a favore di alcune categorie di personale che conseguiranno il titolo d'accesso, mentre non prevede la possibilità di chiedere, con riserva, la sostituzione del titolo d'accesso ai fini del miglioramento del punteggio complessivo già conseguito nell’ex graduatoria permanente in occasione di aggiornamenti precedenti. Ciò, in applicazione dell'art.1, comma 605, lett.c) della legge 296/2006. Il conseguimento della laurea ai fini del miglioramento del punteggio potrà essere dichiarato in occasione del prossimo aggiornamento biennale delle graduatorie ad esaurimento.

31)

D.: Può chiedere l’inserimento in graduatoria un insegnante tecnico pratico già di ruolo per la stessa classe di concorso in altra provincia che non ha i requisiti richiesti dal D.D.G. 16/3/2007 per l’ammissione alla procedura (nominato in ruolo a seguito dell’iscrizione nella graduatoria dell’ex concorso per soli titoli a cui ha potuto accedere, ancorchè privo del superamento dello specifico concorso, in forza di disposizione di legge, con il diploma di II grado e 360 giorni i servizio)?

R.: No. Pur non essendo in discussione la posizione di ruolo, conseguita legittimamente, l’interessato non può partecipare ad una procedura per la quale, tassativamente, la legge richiede il possesso dell’abilitazione o l’idoneità all’insegnamento conseguite in concorso per esami e titoli o mediante altra procedura abilitante.

32)

D.: E’ valutabile il servizio prestato nelle scuole dell’infanzia della provincia di Trento?

R.: Si, in assenza di scuole dell’infanzia statali in quella provincia, il servizio è valutabile ai sensi del punto B.1 della Tabella (All. 2 al DDG).

33)

D: Il candidato che ha prestato 1 mese di servizio nel corso del medesimo anno scolastico per l’insegnamento della classe 51/A, periodo per il quale chiede la valutazione nella corrispondente graduatoria, può chiedere anche la valutazione dello stesso mese al 50% nella graduatoria per la classe 50/A?

R: No, in quanto la nota 6 della tabella di valutazione dei titoli recita: Il servizio specifico e non specifico, complessivamente prestato in ciascun anno scolastico, si valuta una sola volta, per un massimo di 6 mesi. Qualora il medesimo servizio sia stato ascritto alle 2 graduatorie, l’aspirante è invitato a regolarizzare la domanda.

34)

D.: Coloro che sono iscritti in soprannumero al corso SSIS , come previsto dall’art. 5, punto 3 della legge 53/03, che hanno avuto quindi l’abbreviazione del percorso formativo ed hanno frequentato solo un anno di corso, hanno diritto ai 30 punti?

R.: No, gli iscritti in soprannumero, che hanno frequentato un solo anno di corso, non hanno diritto ai 30 punti perché la Tabella di valutazione dei titoli prevede tale punteggio solo per coloro che hanno frequentato corsi biennali.

35)

D.: All’aspirante che si iscrive in graduatoria ad esaurimento per la scuola primaria che abbia conseguito la laurea in scienze della formazione primaria a seguito di un corso abbreviato (es. iscritto al 3° anno) in virtù del riconoscimento di crediti formativi conseguiti in altri corsi di laurea, non vengono valutati i servizi d’insegnamento relativi agli anni in cui ha frequentato il corso di laurea in scienze della formazione primaria?

R.: All’aspirante in questione, cui spettano 30 punti, non vengono valutati 4 anni di servizio (durata legale del corso di laurea), a partire da quello in cui si è iscritto per la prima volta (3° anno) e comprendendovi i due anni precedenti (1° e 2°) e quello successivo (4°), anche se il titolo è stato conseguito in anni accademici successivi. Analogamente, se la laurea in questione o l’abilitazione presso la S.S.I.S. è stata conseguita “fuori corso”, il periodo di durata legale del corso decorre dalla data di iscrizione.

36)

D.: Al candidato già iscritto in graduatoria per la scuola primaria quale idoneo del corrispondente concorso per esami e titoli, che avendo conseguito la laurea in scienze della formazione primaria, sezione scuola primaria, sostituisce il titolo d’accesso, saranno valutati gli anni di servizio prestati durante la durata legale del corso di laurea?

R.: Si, in quanto la nota 5 al punto B.3, lett. c) della Tabella (all.2 al D.D.G.) dispone che nei casi elencati, tra cui rientra quello in esame, il servizio prestato contestualmente alla durata legale del corso di laurea in scienze della formazione primaria è valutabile. Analogamente per la scuola dell’infanzia.

37)

D.: L’insegnante che nel 2005 ha chiesto l’attribuzione dei 30 punti (24+6) per abilitazione S.S.I.S. sulla classe A049 e che nel 2006 si è abilitata anche per la classe A047 con la frequenza di un semestre aggiuntivo, può chiedere di spostare i 30 punti?

R.: No. I 30 punti possono essere attribuiti solo a seguito della frequenza di corsi S.S.I.S. biennali e non è possibile spostare il punteggio già attribuito nel precedente aggiornamento (v. art.3, comma 2, del D.D.G.). L’abilitazione in questione sarà valutata 6 punti, fermo restando che l’eventuale servizio d’insegnamento prestato durante la frequenza del corso potrà essere valutato ai sensi della tabella di valutazione.

38)

D.: La tabella di valutazione dei titoli per i docenti di Strumento musicale nella scuola media (Allegato 3), punto II - TITOLI DIDATTICI, lettera d), recita: “Per ogni anno di servizio prestato in qualità di docente di ruolo o non di ruolo per l’insegnamento di educazione musicale nella scuola media,punti 4,5”. I punti vanno assegnati anche se il servizio è stato reso in una scuola media legalmente riconosciuta?

R.: Il servizio va valutato, ma il punteggio va attribuito in misura ridotta del 50%, secondo il principio generale che vuole che i servizi prestati nelle scuole legalmente riconosciuti siano valutati la metà.


F. A. Q. del 30/5/2007
(F
requently Asked Questions, letteralmente "risposte a domande poste frequentemente")

39)

D.: I corsi di perfezionamento strutturati su 1.500 ore e 60 crediti, che si concludono con un esame finale, conseguono 3 punti ai sensi del punto C.7 della Tabella di valutazione dei titoli (All.2 al D.D.G.)?

R.: Ad integrazione di quanto specificato nella FAQ n. 13 del 5 aprile 2007, si precisa che la dizione contenuta al punto C.7 della Tabella di valutazione dei titoli (All.2) “Per ogni Diploma di perfezionamento,……”va intesa nel senso che ai fini dell’attribuzione dei 3 punti è richiesto il titolo che si consegue al termine del corso di perfezionamento.

40)

D.: A chi spetta il raddoppio del punteggio per insegnamenti prestati in pluriclassi di scuole primarie di montagna di cui al punto B.3), lettera f)5 della Tabella di valutazione (All.2) e al comma 3, art.3 del D.D.G. 16/3/07?

R.: Il raddoppio del punteggio in questione spetta agli aspiranti che, nei soli anni scolastici prescritti, hanno prestato servizio in pluriclassi di scuole primarie, a prescindere dal numero degli insegnanti assegnati alla pluriclasse medesima, effettivamente situate in uno dei Comuni compreso nell’elenco dei Comuni di montagna utilizzato a tal fine in occasione dell’integrazione e aggiornamento delle graduatorie permanenti disposti con D.D.G. 31/3/2005.

41)

D.: In materia di graduatorie ad esaurimento il Ministero fornisce a richiesta degli interessati "l’interpretazione autentica" delle disposizioni contenute nel DDG 16/3/2007?

R.: No. Le determinazioni circa l’ammissione o meno alla procedura e la valutazione dei titoli in materia di graduatorie ad esaurimento spettano agli Uffici scolastici territoriali. Una volta emanato il provvedimento, il Ministero interviene sulla materia con chiarimenti che vengono diffusi sul sito Internet, quando trattasi di quesiti di carattere generale che pervengono dagli Uffici scolastici periferici regionali o provinciali ovvero dalle organizzazioni sindacali della scuola. Possono essere prese in considerazione anche richieste inviate direttamente dagli aspiranti quando per il medesimo oggetto siano in numero elevato e pervengano un pò da tutte le regioni.

42)

D.: Per gli aspiranti iscritti o che si iscrivono nelle graduatorie ad esaurimento per la scuola dell’infanzia e per la scuola primaria a seguito di procedure concorsuali, sono valutabili altri diplomi di scuola secondaria di II grado e le lauree triennali?

R.: No. A norma della nota 7 al punto C.1) della Tabella di valutazione dei titoli (All. 2) si valutano solo le lauree almeno quadriennali. Ciò in quanto il titolo d’accesso alle graduatorie in questione è la laurea in scienze della formazione primaria e solo in via transitoria, ai sensi del D.M. 10 marzo 1997, si può accedere alle graduatorie in questione con il diploma di scuola magistrale o con quello d’istituto magistrale. Diversamente operando, all’aspirante che si iscrive con il superamento di procedura concorsuale sarebbe valutato il possesso del diploma scuola secondaria di II grado o della laurea triennale, mentre al candidato che si iscrive con la Laurea in scienze della formazione primaria detti titoli non darebbero alcun punteggio.

43)

D.: Per l’insegnamento della lingua inglese nella scuola elementare di cui all’art.13, comma 1 del D.d.G. 16/3/2007 è sufficiente aver sostenuto un solo esame di lingua inglese nel corso di laurea in scienze della formazione primaria?

R.: Si. la Laurea in scienze della formazione primaria costituisce titolo idoneo per l’insegnamento nella scuola primaria con riferimento a tutte le aree disciplinari e gli insegnamenti in cui si articola il corso; pertanto, in relazione al superamento dell’esame d’inglese, è titolo valido anche per l’insegnamento della lingua straniera.

44)

D.: La Laurea in scienze della formazione primaria è titolo valido per l’accesso nelle graduatorie ad esaurimento del personale educativo?

R.: No. Il D.D.G. 16/3/2007 non prevede questa possibilità in quanto il valore abilitante della Laurea in scienze della formazione primaria è limitato, a norma dell’art.5, comma 3 della legge 53/03, a seconda dello specifico indirizzo seguito, alla scuola dell’infanzia o alla scuola primaria.


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