Dipartimento per l’Istruzione
Direzione Generale per il personale della scuola
Nota 1 dicembre 2005 Prot. n. 2132
Oggetto: Graduatorie di circolo e di istituto – diploma
di specializzazione per il sostegno conseguito dopo il 18 luglio 2005
Si fa riferimento ai quesiti pervenuti in merito alla possibilità di
utilizzare, per le supplenze su posto di sostegno, docenti, già inseriti
in graduatoria di circolo e di istituto su posto comune e che abbiano
conseguito il diploma di specializzazione per il sostegno dopo il 18
luglio 2005, termine ultimo per l’aggiornamento delle graduatorie
medesime.
Al riguardo, si precisa che la normativa vigente (art. 319, comma 4 del
D. leg.vo n. 297/94) prevede, quale titolo di accesso alla attività di
integrazione degli alunni disabili, il diploma di specializzazione per
il sostegno e solo in via eccezionale, in deroga a tale prescrizione, è
stato consentito (vedi da ultimo, le istruzioni operative sul
conferimento delle supplenze diramate con nota prot. 1395 del 28 luglio
2005) a seguito di esaurimento degli elenchi di sostegno, di utilizzare
personale sprovvisto di specializzazione.
Ciò premesso, le SS.LL., in osservanza della sopracitata norma e in
relazione alla esigenza di tutelare i diritti degli alunni disabili di
avvalersi di personale qualificato, come sancito dagli articoli 12 e 13
della legge n. 104/92, sono pregate di impartire disposizioni che
consentano ai docenti in questione - esclusivamente nelle situazioni di
necessità di conferimento di nuove supplenze - di ricoprire le relative
disponibilità di posti di sostegno con precedenza rispetto ai docenti
privi del titolo di specializzazione.
Ai fini suddetti, gli aspiranti potranno, in regime di
autocertificazione, presentare specifica istanza ai competenti Dirigenti
scolastici.
Si pregano le SS.LL. di dare la massima diffusione alla presente nota
IL DIRETTORE GENERALE
f.to GIUSEPPE COSENTINO
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